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Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984)
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 (BUR n. 41/1984) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA DI
MUSEI, BIBLIOTECHE, ARCHIVI DI ENTI LOCALI O DI INTERESSE LOCALE.
Titolo I
Oggetto e finalità della legge
Art. 1 - (Principi generali).
La Regione del Veneto promuove e disciplina le
attività riguardanti le strutture di conservazione dei beni culturali,
con particolare riferimento ai musei, alle biblioteche e agli archivi, per
la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale della
comunità regionale.
Art. 2 - (Ambiti, destinatari e
modalità d' intervento)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate nello articolo precedente la Regione:
a) sostiene l’attività dei musei, delle strutture di
conservazione di beni culturali di natura artistica, bibliografica e
archivistica di riconosciuta importanza, favorendone la valorizzazione e la
fruizione pubblica;
b) promuove l’istituzione di musei di Enti locali, favorisce lo
sviluppo e il coordinamento degli stessi e di quelli di interesse locale
aperti al pubblico;
c) coordina l'organizzazione di mostre di interesse artistico o scientifico
da parte di Enti locali, di biblioteche o musei di riconosciuto interesse
locale;
d) promuove l’istituzione di biblioteche di Enti locali, favorisce lo
sviluppo e il coordinamento delle stesse e di quelle di interesse locale
aperte al pubblico;
e) tutela i beni archivistici esistenti presso gli Enti locali
promuovendone la più opportuna amministrazione e favorisce la
conservazione dei beni archivistici di interesse locale e la loro fruizione
pubblica;
f) promuove iniziative culturali e l’organizzazione di mostre di
interesse artistico o scientifico direttamente, di norma in collaborazione
con altri enti o per affidamento.
Art. 3 - (Compiti)
Le istituzioni di cui al precedente articolo
2, per acquisire titolo alla corresponsione dei contributi annuali, devono
concorrere alla promozione culturale della comunità veneta, favorendo
la partecipazione dei cittadini, anche costituiti in libere associazioni.
Esse assumono il compito di:
a) garantire la conservazione e l’incremento delle proprie
collezioni;
b) ricercare e acquisire documenti e oggetti che abbiano attinenza, a
qualunque titolo, con il patrimonio culturale della Regione;
c) assicurare la fruizione pubblica del materiale;
d) programmare e adottare iniziative di ricerca scientifica e di
attività didattica che contribuiscano alla conoscenza del patrimonio
culturale;
e) collaborare con le strutture scolastiche e gli Enti culturali al fine di
favorire e promuovere l’informazione, il dibattito e la ricerca;
f) svolgere una funzione propria e particolare per elaborare la storia
delle forme e delle strutture del territorio.
Per lo svolgimento dei propri compiti le Istituzioni di cui al precedente
art. 2 devono esercitare il servizio pubblico in modo continuo ed essere
dotate di personale professionalmente qualificato.
Titolo II
Istituzioni di rilevante importanza regionale
Art. 4 - (Riconoscimento)
Art. 5 - (Documentazione delle
attività)
Titolo III
Musei
Art. 6 - (Funzioni
amministrative regionali)
Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali
relative a:
a) musei di Enti locali o di interesse locale, storici artistici,
etnografici, naturalistici;
b) complessi ed edifici monumentali di proprietà di Enti locali o di
interesse locale assimilati o assimilabili, per destinazione,a istituti
museali;
c) raccolte di notevole interesse storico, artistico, naturalistico di
Istituti, Fondazioni ed Enti di interesse locale operanti nel territorio
regionale.
Art. 7 - (Istituzione di nuovi
musei di Enti locali)
Gli Enti locali provvedono a istituire i musei
da essi dipendenti. La concessione dei contributi di cui all’ art. 19 può essere deliberata,
per musei di Enti locali istituiti dopo l’entrata in vigore della
presente legge, solo qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) proprietà dell’immobile da adibire a museo;
b) rilevante valore culturale delle collezioni da esporre, accertato dalla
Commissione di cui all’ art. 20;
c) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i beni
artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza
dei predetti uffici.
Al fine di acquisire il parere di cui al punto b) del precedente comma,
l’Ente interessato dovrà inoltrare la necessaria documentazione
al Presidente della Giunta regionale.
Copia della deliberazione istitutiva, munita dell’attestazione di
esecutività, dovrà essere inviata al Presidente della Giunta
regionale.
Art. 8 - (Obblighi degli Enti
locali)
Gli Enti locali provvedono nei limiti delle loro disponibilità di
bilancio ad assicurare il funzionamento dei loro musei stanziando le somme
necessarie alla loro gestione, al loro sviluppo, alle spese relative al
personale, ai locali e alle attrezzature, ai servizi e all’attuazione
dei programmi di ricerca, di animazione e di attività culturale.
Gli Enti locali proprietari sono tenuti, entro un anno dall’entrata
in vigore della presente legge, ad approvare il regolamento dei loro
Istituti museali che disciplini, tra l’altro, i titoli, le funzioni e
le responsabilità del personale addetto.
I Direttori e i Conservatori devono essere provvisti di diploma di laurea;
i Conservatori di musei minori almeno di diploma di Scuola Media Superiore.
Sono comunque fatte salve le posizioni esistenti al momento
dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 -(Dichiarazione
dell’interesse locale)
La Giunta regionale,sentito il parere
dell’Amministrazione comunale competente per territorio e della
Commissione Consultiva di cui all’ art. 20 della presente legge, può dichiarare di
interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui al successivo
art. 19, raccolte o collezioni culturalmente significative di
proprietà di soggetti diversi da Enti locali territoriali delle quali
sia adeguatamente assicurato il godimento pubblico. Tale dichiarazione
avviene su richiesta dei soggetti proprietari.
La richiesta dei soggetti proprietari deve essere corredata da:
a) dichiarazione di proprietà dell'immobile o dichiarazione circa la
disponibilità dello stesso per un periodo non inferiore ad anni venti,
con impegno, in ogni caso, a garantirne la fruizione pubblica; ( 3)
b) planimetria dei locali di esposizione;
c) planimetria della zona di insediamento dell’immobile;
d) relazione tecnico - scientifica sul materiale da esporre;
e) nulla - osta della Sovraintendenza archeologica o di quella per i beni
artistici e storici qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza
dei predetti uffici.
Alle raccolte di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni
contenute nell’art. 3.
Art. 10 - (Classificazioni dei
musei)
I musei di Enti locali, a secondo della natura, della entità delle
loro collezioni e in rapporto all’attività svolta, vengono
ripartiti nelle seguenti quattro categorie:
- musei multipli;
- musei grandi;
- musei medi;
- musei minori.
I musei vengono classificati dalla Giunta regionale sentita la Commissione
di cui all’ art. 20
della presente legge.
Art. 11 - (Musei multipli e
grandi)
I musei multipli e grandi devono essere dotati di:
a) un direttore;
b) almeno due conservatori;
c) servizi di biblioteca, fototeca, laboratori di restauro o di
preparazione.
Il direttore coordina l’attività complessiva del museo e ne
è responsabile.
Il conservatore cura le attività di raccolta, di conservazione, di
studio e di didattica riguardanti specifici settori del museo.
Art. 12 - (Musei medi)
I musei medi devono essere dotati di almeno un conservatore.
Se il conservatore è uno solo, cura e coordina l’attività
complessiva del museo e ne è responsabile.
Se i musei hanno più di un conservatore, uno di essi assume la
responsabilità complessiva di cui al comma precedente.
Art. 13 - (Musei minori)
I musei minori, se mancano di un conservatore proprio, devono essere dotati
di un conservatore in comune con altri musei. A tal fine gli Enti locali
interessati possono consorziarsi tra di loro oppure stipulare convenzioni
con Enti locali proprietari di museo medio, grande o multiplo per
utilizzare il servizio di conservatorato.
In entrambi i casi il conservatore svolge le funzioni previste dal secondo
comma dell’articolo precedente.
Art. 14 - (Variazione al
patrimonio)
Qualsiasi variazione del patrimonio storico - artistico - etnografico e
naturalistico dovrà essere segnalata al Dipartimento regionale
competente per materia. In caso di furto dovrà essere trasmessa agli
stessi uffici comunicazione scritta corredata da copia della scheda
scientifica degli oggetti trafugati e copia della denuncia resa alle
Autorità di Pubblica Sicurezza.
Art. 15 - (Deposito)
I musei di Enti locali o di interesse locale devono tenere un registro
degli oggetti dati in deposito a Enti o Uffici pubblici aventi sede in
locali diversi da quelli in cui è ubicato il museo.
L’eventuale deposito dovrà risultare da apposito verbale di cui
una copia dovrà essere trasmessa al Dipartimento regionale competente
per materia.
Dal verbale in questione, sottoscritto dal Direttore o Conservatore del
museo e dal legale rappresentante dell’ente proprietario, dovrà
risultare:
a) che l’opera verrà assicurata a spese del Concessionario per
la somma
b) stabilita dall’Ente proprietario;
c) che eventuali restauri verranno eseguiti sempre a spese del
Concessionario, sotto il diretto controllo della Direzione del museo, nel
rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17;
d) che il deposito ha carattere temporaneo e che potrà essere
revocato, con semplice preavviso,a insindacabile giudizio dell’Ente
proprietario;
e) che la Direzione del museo si riserva il diritto di controllare,
attraverso visite periodiche, lo stato di ubicazione e di conservazione
delle opere esposte.
Art. 16 - (Prestito)
Il prestito di opere d' arte da parte di musei di Enti locali o di
interesse locale per l’esposizione a mostre in sede diversa dal museo
di provenienza dovrà essere autorizzato dal Dipartimento regionale
competente per materia, sentita la Commissione di cui al successivo art.
20.
La richiesta dovrà essere accompagnata da:
- benestare dell’ente proprietario;
- dichiarazione del Direttore o Conservatore del museo dalla quale risulti
che l’opera in questione presenta tutti i requisiti necessari, sotto
il profilo dell’integrità e della manutenzione, per il prestito
e la conseguente esposizione al pubblico;
- preventivo del contratto di assicurazione.
La richiesta dovrà pervenire al Dipartimento competente per materia
almeno 180 giorni prima dell’apertura della mostra.
Qualora entro il termine di 120 giorni il Dipartimento non provveda al
rilascio della autorizzazione di cui al primo comma, la stessa si intende
rilasciata.
Art. 17 - (Restauro)
Il restauro di materiale avente interesse storico - artistico -
etnografico, e naturalistico di proprietà di musei di Enti locali o di
interesse locale, dovrà essere preventivamente proposto al
Dipartimento competente per materia, il quale dà il benestare, sentito
il parere della Commissione di cui all’art. 20, avvalendosi, ove se
ne ravvisi la opportunità, della consulenza e dell’assistenza
scientifica e tecnica dell’Istituto Centrale per il Restauro e, in
ogni caso, nell’osservanza dell’art. 11 della legge 1 giugno
1939, n. 1089.
La proposta dovrà essere accompagnata da:
- elenco del materiale da restaurare;
- relazione tecnico-scientifica;
- preventivo di spesa di una ditta specializzata.
Qualora entro il termine di 120 giorni il Dipartimento non provveda al
rilascio del benestare di cui al primo comma, lo stesso si intende
rilasciato.
Art. 18 - (Mostre di materiale
storico-artistico)
Le mostre di materiale storico e artistico,
organizzate a cura e nell’ambito dei musei e biblioteche di enti
locali e di interesse locale, sono soggette ad autorizzazione regionale.
A tal fine, nonchè per ottenere la concessione del contributo di cui
al successivo articolo, gli enti organizzatori dovranno presentare istanza
di autorizzazione al Presidente della Giunta regionale almeno un anno prima
del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.
La domanda dovrà essere corredata da:
- piano tecnico-scientifico della mostra;
- elenco degli oggetti che si intendono esporre;
- preventivo di spesa con l’indicazione degli Enti che concorrono
alla copertura della stessa.
La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla domanda, sentita la Commissione
consultiva di cui al successivo articolo 20, delibera
l’autorizzazione tenendo anche conto delle esigenze di coordinamento
del settore.
Art. 19 - (Attività da
ammettere a contributo)
La Regione concede contributi, a Enti locali
e altri organismi pubblici e privati titolari di musei di interesse locale
ai sensi del precedente articolo
9, per lo svolgimento delle attività relative a:
a) istituzione, ordinamento e funzionamento dei musei di Enti locali o di
interesse locale e di loro eventuali consorzi;
b) integrità, sicurezza, conservazione e restauro del patrimonio di
cui al precedente articolo 3 - lettera a);
c) manutenzione e fruizione pubblica del materiale;
d) incremento delle collezioni;
e) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici, cataloghi
e ogni altro strumento di informazione relativo all’attività dei
musei;
f) arricchimento delle attrezzature, delle biblioteche specializzate,degli
strumenti di ricerca e di restauro;
g) adozione dei mezzi di conoscenza e comunicazione audiovisivi;
h) attuazione di iniziative volte a caratterizzare i musei di Enti locali o
di interesse locale come centri di azione culturale e sociale;
i) assistenza ai musei e coordinamento delle loro attività a vantaggio
della documentazione e dell’informazione regionali, secondo le
più recenti indicazioni tecniche;
l) realizzazione di iniziative scientifiche, informative e didattiche
nell’ambito dei musei e istituti assimilabili;
m) riproduzione meccanica, ove opportuno, a uso di archivio e per minore
usura del materiale;
n) armonizzazione dei piani di sviluppo dei musei con le attività
promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo studio;
o) organizzazione e promozione di mostre.
Art. 20 - (Commissione
consultiva)
Ai fini di esprimere parere alla Giunta
regionale o al Dipartimento regionale competente per quanto previsto agli
art. 7, 9, 10, 16, 17, 18, nonchè sulla validità e rilevanza
culturale delle iniziative di cui al precedente articolo 19, è
costituita una Commissione consultiva presieduta dal Presidente della
Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque direttori di musei di Enti locali;
c) quattro esperti scelti tra il personale delle Sovraintendenze,
dell’Università e della Scuola secondaria superiore.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della
Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno
un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo
del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica
è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.
Art. 21 - (Criteri)
Il piano di ripartizione dei contributi di cui all’art. 19 deve tener
conto:
a) della funzione svolta dall’Istituto in rapporto al godimento
pubblico del suo patrimonio come centro di ricerca, di cultura e di
formazione al servizio della comunità;
b) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo
dell’istituto.
Titolo IV
Biblioteche
Art. 22 - (Funzioni
amministrative regionali)
Nel presente titolo sono disciplinate le funzioni amministrative regionali
relative a:
a) biblioteche di Enti locali o di interesse locale;
b) centri di lettura stabili, mobili, centri sociali di educazione
permanente e Servizio nazionale di lettura.
Art. 23 - (Funzioni della
Regione)
La Regione esercita, nel rispetto dei
principi dell’autonomia e del decentramento, le funzioni di
indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca
tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali,
programmazione dell’organizzazione bibliotecaria regionale.
In particolare la Regione:
a) determina i criteri generali per l’istituzione,
l’ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti
locali o di interesse locale;
b) definisce l’ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui
all’ art. 32 della
presente legge e ne approva l’istituzione;
c) coordina l’informazione bibliografica, definendo i criteri e le
procedure di catalogazione atte a garantire l’interscambio tra i
sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative
di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento
con i servizi bibliotecari extra regionali;
d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche
continuativo, la formazione e l’aggiornamento professionale degli
operatori del settore;
e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la
valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario con
particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante
appositi interventi anche di carattere straordinario;
f) esercita, in materia di tutela, le funzioni delegate a norma
dell’art. 9 del DPR 14 gennaio 1972, n. 3;
g) fissa i criteri per l’unificazione dei metodi e delle tecniche
biblioteconomiche nonchè per la produzione e la registrazione di
manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;
h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione,
su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai
servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti
locali e di interesse locale nonchè alla relativa utenza;
i) favorisce la formazione e l’incremento di una biblioteca regionale
specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia,
nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante
interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con
l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista ( 4);
l) agevola la formazione e l’aggiornamento di un archivio
bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali
automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche
pubbliche del Veneto;
m) facilita la formazione e l’incremento di una microfilmatura
regionale;
n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di
rilevante interesse storico-scientifico ( 5).
Art. 24 - (Funzioni delle
Province)
Le Province esercitano funzioni di
coordinamento e di programmazione dell’organizzazione bibliotecaria
per i rispettivi ambiti territoriali.
In particolare:
a) individuano in collaborazione con i Comuni gli ambiti territoriali
più idonei alla creazione dei sistemi bibliotecari locali;
b) predispongono, di concerto con i Comuni,singoli o associati,nel quadro
degli indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale, i
programmi bibliotecari territoriali concorrendo anche direttamente allo
sviluppo del servizio bibliotecario;
c) organizzano l’Informazione bibliografica sul territorio,
provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati al
fine della realizzazione del sistema informativo territoriale;
d) organizzano, per il territorio di competenza e in conformità ai
criteri definiti su scala regionale, la rilevazione dei dati attinenti alle
risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni
bibliotecarie, nonchè alla relativa utenza;
e) promuovono e coordinano le iniziative e i programmi diretti
all’integrazione dei servizi e delle attività delle istituzioni
bibliotecarie con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private
operanti nel territorio, con particolare riferimento al sistema scolastico,
favorendo il collegamento con i Consigli scolastici distrettuali e con gli
organi preposti alle istituzioni universitarie;
f) inviano entro il 31 dicembre di ciascun anno al Presidente della Giunta
regionale una relazione sullo stato dei servizi di pubblica lettura.
Il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza annuale degli
assessori provinciali competenti al fine di procedere a un esame
comparativo della situazione esistente nelle varie province.
Art. 25 - (Funzioni dei
Comuni)
Compete ai Comuni di provvedere all’istituzione, alla gestione, allo
sviluppo e al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari sul
territorio, nonchè alla costituzione dei sistemi bibliotecari locali.
In particolare i Comuni:
a) provvedono all’istituzione, alla gestione, al funzionamento e allo
sviluppo delle biblioteche a essi affidate, adottandone i relativi
regolamenti ( 6) tenuto conto degli
indirizzi generali della programmazione bibliotecaria regionale;
b) concorrono alla costituzione, alla gestione, al funzionamento e allo
sviluppo dei sistemi bibliotecari locali;
c) curano la rilevazione dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai
servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie affidate agli
enti locali, nonchè alla relativa utenza;
d) intraprendono, per l’ambito territoriale di competenza, ogni altra
iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi.
Art. 26 - (Collegamento con
gli organi del sistema scolastico)
I Comuni e i sistemi bibliotecari, in
aggiunta ai compiti di cui all’ articolo 3 della presente legge, promuovono il collegamento con
i servizi educativi scolastici, favorendo la qualificazione delle relative
strutture bibliotecarie e la loro integrazione con gli altri servizi
bibliotecari sul territorio.
Al fine indicato, i Comuni e gli organi di gestione dei sistemi
bibliotecari sollecitano il parere e le proposte dei consigli scolastici
distrettuali, nel quadro dei loro compiti istituzionali, in ordine:
a) alla programmazione e all’attivazione dei servizi bibliotecari;
b) al coordinamento delle strutture e dei servizi bibliotecari presenti nel
territorio con i servizi bibliotecari scolastici;
c) alle manifestazioni culturali e divulgative e alle attività di
promozione educativa da svolgersi nell’ambito delle istituzioni
bibliotecarie, per quanto in particolare riguarda la loro connessione con
l’attività scolastica.
Analoghe forme di collegamento saranno attivate, per i medesimi obiettivi,
dalle Province e dai Comuni sedi di Università o di Istituti e Centri
di istruzione superiore, con i relativi organi di gestione, al fine anche
della valorizzazione delle raccolte di carattere scientifico e del
coordinamento con competenze ed esperienze specifiche nel campo delle
discipline biblioteconomiche e della organizzazione bibliotecaria, in
particolare per quanto riguarda l’automazione dei servizi
bibliotecari e dell’informazione bibliografica.
Art. 27 -(Dichiarazione
dell’interesse locale)
La Giunta regionale,sentito il parere
dell’Amministrazione comunale competente, può dichiarare di
interesse locale e pertanto ammissibili ai contributi di cui
all’ art. 36 della
presente legge, biblioteche particolarmente significative sul piano
culturale di proprietà di soggetti diversi da Enti locali
territoriali, delle quali sia assicurato il godimento pubblico.
Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da
inoltrarsi al Presidente della Giunta regionale con il corredo di adeguata
documentazione.
Art. 28 - (Organizzazione
delle biblioteche)
Le biblioteche di Enti locali o di interesse locale aperte al pubblico
devono:
- esercitare il servizio pubblico gratuitamente;
- garantire la continuità e regolarità del servizio;
- stabilire orari in modo da consentire l’accesso al maggior numero
di utenti;
- adempiere all’obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e
dello scambio delle informazioni con le altre biblioteche;
- curare la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in
ambito locale;
- disporre di almeno il catalogo alfabetico per autore del materiale
posseduto,compilato in osservanza delle regole catalografiche nazionali.
Gli Enti locali determinano, con apposito regolamento, deliberato dal
Consiglio comunale entro quattro mesi dall’istituzione della
biblioteca, l’ordinamento interno delle loro biblioteche, le funzioni
del personale, gli orari di apertura al pubblico, le modalità di
espletamento dei servizi e di partecipazione delle componenti culturali e
sociali, nonchè la composizione dell'eventuale comitato, ( 7) di cui al successivo articolo, le
modalità di elezione e durata in carica dei suoi membri.
L’orario di servizio per il personale addetto alle biblioteche di
Enti locali deve comunque essere pari a quello stabilito per i dipendenti
comunali, con un minimo di 26 ore settimanali di apertura al pubblico; per
le biblioteche dei Comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti,
l’orario di servizio può essere ridotto a 25 ore settimanali,
con un minimo di 16 ore di apertura al pubblico, per quelle dei Comuni con
popolazione inferiore ai 3.000 abitanti può essere ancora ridotto
rispettivamente a 18 e 12 ore settimanali.
Per le biblioteche di interesse locale l’orario di apertura al
pubblico deve essere il medesimo di quello stabilito al comma precedente
per le biblioteche di Enti locali.
L’apertura al pubblico deve sempre essere assicurata dal personale
previsto dall’ art. 33
della presente legge.
Saranno esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli enti che non
avranno adeguato i regolamenti delle loro biblioteche alle norme in essa
previste.
Art. 29 - (Comitati della
biblioteca)
1. Le norme statutarie e regolamentari dei Comuni possono prevedere per le
biblioteche di rispettiva proprietà la costituzione di appositi
Comitati di biblioteca con funzioni di concorso nella formazione
dell’indirizzo culturale e politico.
2. Il Comitato viene eletto dal Consiglio comunale con voto limitato in
modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Alle riunioni del
Comitato partecipa con voto consultivo il bibliotecario. Possono inoltre
partecipare, con voto consultivo, rappresentanti di associazioni culturali
locali e del mondo della scuola.
3. I Comitati delle biblioteche di enti locali collegate nei sistemi
territoriali possono produrre collegialmente i documenti legati alle
attività ad essi affidate. ( 8) ( 9)
Art. 30 -(Raccolta
pubblicazioni ufficiali)
I Comuni devono depositare nelle proprie
biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate.
Le Province sono tenute a inviare copia delle loro pubblicazioni ufficiali
alle biblioteche dei comuni del proprio territorio e dei comuni capoluogo
di ciascuna provincia del Veneto.
(omissis) ( 10)
Art. 31 - (Ordinamento
bibliografico)
Le biblioteche di Enti locali della Regione
attuano il loro ordinamento bibliografico in modo uniforme per la
catalogazione e il servizio pubblico in base alle norme emanate dal
Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per le biblioteche statali.
Al fine di favorire il perseguimento degli scopi di cui sopra nonchè
la valorizzazione e l’integrazione delle risorse bibliotecarie e
storico - archivistiche esistenti sul territorio e la loro più ampia
utilizzazione pubblica, la Giunta regionale e gli Enti locali territoriali
possono stipulare apposite convenzioni con Enti pubblici e privati.
Art. 32 -(Sistemi
bibliotecari)
La Regione favorisce la cooperazione fra le
biblioteche pubbliche autonome e la creazione di sistemi bibliotecari
territoriali e urbani.
Il sistema bibliotecario è costituito dal complesso delle strutture e
dei servizi delle biblioteche di Enti locali e di interesse locale che vi
afferiscono, nonchè dallo insieme delle funzioni degli organi e dei
servizi tecnico-amministrativi previsti nell’atto istitutivo del
sistema stesso.
I sistemi bibliotecari intercomunali sono costituiti, di intesa tra i
Comuni interessati, in relazione a esigenze di funzionalità,
razionalità e qualificazione del servizio bibliotecario.
Per la gestione dei sistemi bibliotecari territoriali, vengono costituiti
appositi consorzi tra gli Enti locali. Detti sistemi bibliotecari tendono
ad attuare il servizio regionale di lettura, mediante la raccolta in
proprio di materiale librario e di altri mezzi di informazione e
comunicazione da mettere a disposizione delle biblioteche aderenti.
Gli ambiti territoriali dei sistemi bibliotecari devono di norma essere
articolati in armonia con le delimitazioni territoriali dei distretti
scolastici o delle loro aggregazioni.
I Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti possono istituire
nel loro territorio biblioteche succursali, dando vita a sistemi
bibliotecari urbani.
Il sistema bibliotecario è aperto a ogni altra biblioteca o nucleo
documentario, pubblico o privato presente nel territorio, che può
afferirvi in regime di convenzione, a norma dell’art. 31.
Spetta al sistema bibliotecario in particolare:
- assicurare un efficiente servizio bibliotecario con prevalente funzione
di informazione generale;
- promuovere il coordinamento, la valorizzazione e lo sviluppo dei servizi
e delle risorse bibliotecarie esistenti nel territorio;
- definire e realizzare i programmi di sviluppo e di qualificazione delle
strutture e dei servizi bibliotecari afferenti al sistema;
- predisporre e gestire servizi tecnico amministrativi comuni o generali
per le biblioteche di Enti locali e di interesse locale afferenti al
sistema;
- curare la formazione di cataloghi collettivi e di sistemi informativi
coordinati o integrati nonchè l’interscambio delle informazioni
e dei servizi su scala extra sistematica;
- predisporre il rilevamento di dati statistici e informativi riguardanti
lo stato e il funzionamento delle strutture e dei servizi e l’utenza
dei medesimi;
- provvedere alla fornitura e alla produzione di materiale per
l’utenza svantaggiata, mediante anche apposite convenzioni con
istituti e centri specializzati.
Il provvedimento istitutivo del sistema bibliotecario prevede:
- l’ambito territoriale, la sede amministrativa e il centro di
coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata;
- la costituzione, la composizione, le attribuzioni degli organi di
gestione e di rappresentanza;
- le funzioni e compiti specifici assegnati al sistema;
- i servizi tecnico-amministrativi comuni o generali che s' intendono
attivare e le relative strumentazioni operative;
- il personale assegnato o comandato a tali servizi, il piano di spesa, le
modalità di finanziamento, di riparto degli oneri per i servizi
medesimi;
- le forme di consultazione e di collegamento con gli organi del sistema
scolastico, per le finalità di cui all’ art. 26.
L’istituzione dei sistemi bibliotecari è approvata dalla Giunta
regionale, su istanza degli enti promotori tenendo conto di quanto previsto
dal precedente articolo 24.
Le Associazioni di biblioteche di interesse locale maggiormente
rappresentative sul piano regionale, che svolgono le funzioni previste nel
presente articolo, possono essere ammesse ai contributi di cui
all’art. 36 della presente legge.
Art. 33 - (Personale tecnico
delle biblioteche)
Il personale tecnico delle biblioteche
pubbliche è costituito da bibliotecari e da assistenti di biblioteca e
viene assunto esclusivamente mediante pubblico concorso. Il titolo di
studio richiesto è rispettivamente la laurea e il diploma di scuola
media superiore fatte salve le deroghe previste dal contratto degli Enti
locali per prestazioni di servizio già effettuate. ( 11)
Art. 34 -(Concorsi e
incarichi)
Gli Enti locali e i Consorzi di Enti locali bandiranno tempestivo pubblico
concorso per l’assunzione di un responsabile di biblioteca a titolo
stabile, ogni qualvolta si renda vacante un posto già coperto o esso
sia di nuova istituzione.
Adeguata valutazione sarà data ai titoli di specializzazione post -
universitaria o rilasciati dagli Archivi di Stato, nonchè, per quanto
concerne gli assistenti di biblioteca, alla frequenza con esito favorevole
ai corsi promossi dalla Regione o da altri Enti Pubblici.
Della Commissione giudicatrice dei concorsi fa parte un esperto del
settore, di livello superiore o almeno pari al posto messo a concorso,
designato dalla competente struttura regionale tra bibliotecari o
assistenti di biblioteca e in servizio presso biblioteche di enti locali o
consorzi di enti locali del Veneto, che hanno inviato alla Regione la
propria disponibilità all’incarico con relativo curriculum
professionale. Nell'impossibilità di individuare tale esperto, nel
caso di concorsi già regolarmente banditi, il dirigente della
Direzione regionale competente può indicare in suo luogo un
funzionario della Direzione, dotato di competenze specifiche. ( 12)
Secondo l’importanza della biblioteca, riferita anche al numero degli
utenti interessati, il servizio della biblioteca stessa sarà affidato
a un bibliotecario ovvero a un assistente di biblioteca.
Tuttavia, nei Comuni con popolazione inferiore ai 10 mila abitanti,
può essere conferito l’incarico di assistente di biblioteca con
retribuzione forfettaria e fatte salve le norme in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, mediante selezione pubblica e tenuti presenti i
titoli e i requisiti richiesti per l’ammissione al concorso di
assistente di biblioteca.
Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti le funzioni di
bibliotecario possono essere affidate, previa apposita convenzione con il
centro del sistema, a un incaricato messo a disposizione del centro del
sistema medesimo.
Art. 35 -(Norme per
l’esercizio delle funzioni trasferite ai sensi dell'art. 47 del DPR
24 luglio 1977, n. 616)
Con le disposizioni del presente articolo sono disciplinate le funzioni
trasferite alla Regione a norma dello art. 47 del DPR 24 luglio 1977, n.
616, relativo a:
- centri di lettura stabile;
- centri di lettura mobile;
- centri sociali di educazione permanente;
- servizio nazionale di lettura.
I beni materiali dei centri di lettura stabile esistenti nel territorio
regionale sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale
ai Comuni nel cui ambito i centri stessi operano.
Sono ammessi ai contributi di cui al presente titolo i Comuni interessati
che delibereranno la trasformazione del locale centro di lettura stabile in
biblioteca civica o l’aggregazione dello stesso alla biblioteca
già esistente.
Il materiale di pertinenza dei centri mobili di lettura è trasferito,
con decreto del Presidente della Giunta regionale,
all’Amministrazione comunale della città capoluogo di provincia.
Beni e materiali in dotazione ai Centri sociali di educazione permanente
sono trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale alle
Amministrazioni comunali per l’arricchimento delle dotazioni delle
loro biblioteche.
I compiti finora svolti dal servizio nazionale di lettura sono assorbiti
nelle competenze dei sistemi bibliotecari di cui alla presente legge.
Art. 36 - (Attività da
ammettere a contributo)
La Regione concede contributi a Enti locali,
e altri organismi pubblici o privati titolari di biblioteche di interesse
locale per lo svolgimento delle attività relative a:
a) istituzione,ordinamento e funzionamento delle biblioteche di Enti locali
o di interesse locale, riconosciute ai sensi dell’ art. 27 della presente legge;
b) istituzione, ordinamento e funzionamento di sistemi di biblioteche
pubbliche di Enti locali;
c) incremento, integrità, custodia, sicurezza e conservazione del
patrimonio;
d) manutenzione e fruizione pubblica del materiale stesso;
e) riproduzione del materiale a uso d' archivio e per minore usura dei
cimeli;
f) adozione e realizzazione di strumenti di lettura e comunicazione a mezzo
“ audio ” e “ video ”;
g) qualificazione delle biblioteche di Enti locali come centri di azione
culturale e sociale;
h) assistenza alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari, coordinamento
delle loro attività a vantaggio della documentazione e
dell'informazione secondo le più recenti indicazioni tecniche, anche
automatiche;
i) preparazione e pubblicazione di censimenti, inventari, indici,
cataloghi, e ogni altro strumento di informazione;
l) armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le
attività promosse dalla Regione, anche in relazione al diritto allo
studio;
m) restauro del materiale bibliografico raro e di pregio.
Sono, altresì, ammesse a contributo le iniziative della nastroteca
“ P. Bigini ”, con sede a Padova, dell’Unione Italiana
Ciechi, relative alla registrazione e distribuzione del “ libro
parlato ”. ( 13)
Art. 37 - (Criteri)
Il piano annuale di ripartizione dei contributi di cui all’ art. 45 deve tener conto in
particolare:
a) della popolazione residente;
b) della funzione svolta dalla biblioteca, in rapporto al godimento
pubblico del suo patrimonio, come centro culturale di formazione al
servizio della comunità;
c) degli specifici progetti promozionali per lo sviluppo della biblioteca o
del sistema bibliotecario, risultanti dalla richiesta di contributo di cui
al precedente articolo;
d) delle somme erogate pro-capite dall’Ente locale per la biblioteca
nell’esercizio finanziario precedente a quello cui si riferisce il
contributo;
e) delle esigenze di riequilibrio territoriale e sociale.
Per gli interventi di cui all’art. 36 - lettera f), della presente
legge, il contributo regionale può raggiungere il cento per cento
della somma ammissibile con la riserva del 5 per cento dell’ammontare
complessivo del piano di ripartizione.
Titolo V
Art. 38 - (Funzioni della
Regione)
La Regione, avvalendosi della collaborazione della Sovrintendenza
archivistica per il Veneto e in conformità con la vigente legislazione
dello Stato, favorisce la tutela e il riordino degli Archivi degli Enti
locali.
La Regione promuove altresì la costituzione e favorisce il riordino e
la pubblica fruizione di Archivi storici privati di interesse locale.
Art. 39 - (Compiti degli Enti
locali)
Gli Enti locali provvedono alla corretta formazione dei loro archivi e ne
promuovono la più ampia consultabilità, secondo quanto disposto
dal DPR 30 settembre 1963, n. 1409.
Gli Enti locali, osservate le norme di cui al DPR 30 settembre 1963, n.
1409, provvedono a trasferire nei loro archivi i documenti posseduti una
volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici.
Le sezioni di archivio ordinate e inventariate possono trovare collocazione
nei locali della biblioteca, qualora ciò risulti opportuno allo scopo
di agevolarne la consultazione e assicurarne la conservazione.
Presso la biblioteca dell’Ente locale sono comunque depositati gli
inventari delle sezioni separate dall’archivio dell’Ente,
mentre nella biblioteca centro del sistema sono depositati gli inventari di
tutti gli archivi degli Enti aderenti al sistema.
Presso il Dipartimento regionale competente per materia sono depositati gli
inventari di tutti gli archivi di Enti locali della Regione.
Art. 40 - (Sistemi
archivistici)
La Regione favorisce l’istituzione di Consorzi tra Enti locali,
organizzati in ambiti territoriali da individuare di concerto con la
Sovrintendenza Archivistica per il Veneto per la gestione di sistemi
archivistici comuni con riferimento alle concrete realtà storiche e
archivistiche proprie di ogni area territoriale.
Art. 41 - (Dichiarazione
dell’interesse locale)
La Giunta regionale, sentito il parere dell’Amministrazione comunale
competente per territorio e della Sovraintendenza Archivistica per il
Veneto, può dichiarare di interesse locale e pertanto ammissibili ai
contributi di cui al successivo articolo 42 archivi particolarmente
significativi sul piano culturale di proprietà di soggetti diversi
dallo Stato o da Enti locali territoriali, dei quali sia assicurata la
fruizione pubblica.
Tale dichiarazione avviene su richiesta dei soggetti proprietari, da
inoltrarsi al Presidente della Giunta regionale con il corredo di adeguata
documentazione.
Art. 42 - (Attività da
ammettere a contributo)
La Regione concede agli Enti locali e ai
soggetti di cui al precedente art. 41, contributi per:
a) la sistemazione e la corretta collocazione del materiale archivistico;
b) l’acquisto di attrezzature di contenimento e classificazione di
detto materiale;
c) il restauro del materiale archivistico di particolare interesse
culturale. ( 14)
Titolo VI
Formazione e aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche
Art. 43 - (Formazione e
aggiornamento del personale dei musei e delle biblioteche)
La formazione e l’aggiornamento professionale del personale tecnico
delle biblioteche e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e
conseguenti corsi di formazione professionale nonchè mediante seminari
e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.
Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle
Università, dei Musei e degli Istituti specializzati e/ o con apposite
convenzioni con i medesimi enti.
I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e
le modalità di accesso alle attività di cui ai commi precedenti
sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel
piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 .
( 15)
La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione;
può essere altresì attuata dalle Province o dai sistemi
bibliotecari.
Titolo VII
Iniziative della Regione
Art. 44 - (Iniziative della
Regione)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate nell’ art. 1
della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente,di norma in collaborazione
con gli Enti e Istituzioni di cui allo articolo 2 o per affidamento;
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione
delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla
catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e
trasmissione dati relativi a tali beni culturali.
Titolo VIII
Approvazione del piano generale di riparto
Art. 45 - (Approvazione del
piano generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di marzo
di ogni anno approva, sentita la competente Commissione consiliare:
a) omissis ( 16) ;
b) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 18;
c) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 19;
d) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 36;
e) il piano di riparto dei contributi di cui al precedente art. 42;
f) il programma di iniziative culturali di cui al precedente art. 44 - lettera a).
Qualora si manifesti l’opportunità di realizzare una singola
iniziativa di cui al punto f) del comma precedente senza attendere
l’approvazione annuale del programma, la Giunta regionale è
autorizzata a disporre l’immediata attuazione dandone comunicazione
alla competente Commissione consiliare.
Art. 46 - (Non
cumulabilità)
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili
con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.
Titolo IX
Procedimenti
Art. 47 - (Modalità di
presentazione delle domande)
Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le
iniziative di cui all’ art.
2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale entro
il 30 settembre di ogni anno, fatto salvo quanto previsto
dall’ art. 18, con le
modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 ,
corredate da:
a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di
realizzazione dell’attività culturale per la quale il contributo
è richiesto;
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di
altri enti;
c) il preventivo dettagliato di spesa.
Art. 48 - Norme per
l'erogazione dei contributi.
1. Per le attività di cui agli
articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale è concesso fino ad un
massimo del settanta per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Il contributo concesso è vincolato alla destinazione
indicata nella domanda, nei limiti di quanto ritenuto ammissibile con
provvedimento della Giunta regionale.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo per le attività di
cui all’articolo 19, i soggetti beneficiari devono, a pena di
decadenza, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di
concessione del contributo stesso, presentare al Presidente della Giunta
regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la
copertura finanziaria per l'attuazione dell'attività.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare la documentazione
di spesa, per le attività di cui all’articolo 19, entro il
secondo esercizio successivo a quello di riferimento; per le attività
di cui agli articoli 36 e 42, entro l’esercizio successivo a quello
di riferimento.
5. La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta,
qualora venga accertata una spesa inferiore al contributo medesimo per le
attività di cui all’articolo 19, o alla spesa ammessa, per le
attività di cui agli articoli 36 e 42.
6. Per le attività di cui all’articolo 19, il
beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno
dettagliata relazione sull'esecuzione delle attività definite dal
provvedimento di cui al comma 2.
7. Gli interventi effettuati con il sostegno regionale devono
recarne adeguata indicazione con modalità e caratteristiche definite
mediante apposito provvedimento della Giunta regionale.
8. La concessione del contributo è revocata qualora non sia
rispettato quanto previsto dal comma 2.
9. La revoca o la mancata presentazione della documentazione di
spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità
previste dal RD n. 639 del 14 aprile 1910 e successive modificazioni ed
integrazioni. ( 17)
Titolo X
Norme finali
Art. 49 - (Abrogazione di
disposizioni precedenti).
Le leggi regionali:
1) 28 aprile 1977, n.
34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini
Stampalia di Venezia ”;
2) 5 novembre 1979, n.
82 “ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali o di
interesse locale e di archivi storici di Enti locali ”;
3) 8 maggio 1980, n.
53 “ Finanziamento degli interventi di cui all’art. 32
della legge regionale
5 novembre 1979, n. 82 “ Norme in materia di musei, biblioteche
di Enti locali o di interesse locale e di archivi storici di Enti locali
”;
4) 22 dicembre 1981, n.
72 “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R.
Guggenheim Foundation ”;
5) 22 dicembre 1981, n.
73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago
”;
6) 22 dicembre 1981, n.
76 “ Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82
“ Norme in materia di musei, biblioteche di Enti locali e di archivi
storici di Enti locali ” ”;
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi
all’espletamento dei procedimenti amministrativi attualmente in
essere e concernenti la concessione dei contributi per l’anno 1984.
Titolo XI
Art. 50 - (Domande di
contributo)
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui ai
precedenti art. 19, 36 e 42 devono essere presentate entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa.
Art. 51 - (Contributo 1984
agli Enti e Istituti di rilevante importanza)
Per l’anno 1984 l’entità
dei contributi concessi agli istituti di particolare rilevanza culturale
è determinato nella misura indicata nell’ allegato A) della presente legge.
Agli Enti di cui alle leggi:
1) 28 aprile 1977, n.
34 “ Contributo della Regione in favore della Fondazione Querini
Stampalia di Venezia ”;
2) 22 dicembre 1981, n.
72 “ Contributi della Regione in favore di “ The Solomon R.
Guggenheim Foundation ”;
3) 22 dicembre 1981, n.
73 “ Contributo regionale alla Fondazione Fioroni di Legnago
”;
è corrisposta per l’anno 1984 l’eventuale integrazione tra
la somma indicata nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o
da corrispondere, ai sensi di dette leggi.
Art. 52 - (Contributi
integrativi)
La Giunta regionale è autorizzata per
l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al
provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 , un
ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma
prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo
stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a
enti e associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al
primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate
entro la data di approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti
di cui all’ allegato
A).
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione
consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei
precedenti commi.
Art. 53 - (Commissione
Consultiva)
Ai fini e per gli effetti dell’ art. 20 della presente legge, fino all’insediamento della
Commissione di cui al medesimo articolo, resta in carica la Commissione
prevista all’art. 21 della abrogata legge regionale 5 novembre 1979, n. 82 .
Titolo XII
Disposizioni finanziarie
Art. 54 - (Norma
finanziaria)
Art. 55 - (Variazione di
bilancio)
Art. 56 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO A)
omissis ( 20)
Note
( 9) Il comma 2 dell'art. 1 della
legge regionale 16
agosto 2002, n. 25 dispone che i Comitati di gestione già
istituiti ai sensi dell'art. 29 nella precedente formulazione esercitano le
proprie funzioni fino al 31 dicembre 2002
( 13) Ai sensi dell’art. 24
della legge regionale
3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi finanziari
1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su
presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
( 14) Ai sensi dell’art. 24
della legge regionale
3 dicembre 1998, n. 29 i contributi relativi agli esercizi finanziari
1996 e 1997, possono essere erogati sia su avvenuta accettazione, sia su
presentazione di idonea rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari.
( 18) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 19) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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