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Legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 (BUR n. 32/1999)
Legge regionale 6 aprile 1999, n. 12 (BUR n. 32/1999) [sommario] [RTF]
RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI A FINI ABITATIVI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto interviene con la presente legge per promuovere
il recupero dei sottotetti a fini abitativi, con l’obiettivo di
limitare l’utilizzazione edilizia del territorio attraverso la
razionalizzazione dei volumi esistenti. Tale recupero dovrà avvenire
nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e morfologiche degli
immobili e delle prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni
di abitabilità, salvo quanto previsto all’ articolo 2.
2. Si definisce come sottotetto, ai fini della presente legge, il
volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o
in parte a residenza.
Art. 2 - Limiti di
applicazione.
1. Il regolamento edilizio comunale
determina le condizioni e i limiti per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998, fermo restando il
rispetto dei seguenti parametri:
a) l’altezza utile media di 2,40 metri per i locali adibiti ad
abitazione, 2,20 metri per i Comuni inseriti negli ambiti delle
Comunità montane ai sensi delle leggi regionali vigenti
e di 2,20 metri per i locali adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni,
ripostigli e bagni. L’altezza utile media sarà calcolata
dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi
1,80 metri ridotto a 1,60 metri per i comuni montani, per la relativa
superficie utile;
b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a
1/16.
2. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei
sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di
colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Il
regolamento edilizio determina le tipologie di aperture nelle falde e ogni
altra condizione al fine di rispettare gli aspetti paesistici, monumentali
e ambientali dell’edificio sul quale si intende intervenire.
4. Il Consiglio comunale può
disporre l’esclusione di parti del territorio comunale
dall’applicazione della presente legge, nonché individuare
ambiti nei quali, in assenza del reperimento degli spazi per parcheggi
pertinenziali, l’intervento è consentito previo pagamento di una
somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi di cui al
comma 3, dell’articolo
3 della presente legge.
Art. 3 - Ristrutturazione e
contributi.
1. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono
classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 31
lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono soggetti a concessione e
comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui agli
articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, calcolati sulla
volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun
comune per le opere di nuova costruzione.
3. Gli interventi di cui al comma 1
restano subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali
in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
costruzione soggetta alla ristrutturazione, salvo quanto disposto dal
comma 4 dell’articolo
2 della presente legge.
Art. 4 - Procedure.
SOMMARIO
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