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Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008)
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 (BUR n. 19-1/2008) [sommario] [RTF]
LEGGE
FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2008
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2008, ai sensi dell’ articolo 2, comma 3,
lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione”, al netto di quanto necessario al rifinanziamento
dell’estinzione di prestiti in ammortamento, è fissato, in
termini di competenza, in euro 1.480.734.166,11.
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2008 e pluriennale 2008-2010, in relazione a leggi settoriali di spesa, la
cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi
dell’ articolo
2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39
“Ordinamento del bilancio e della contabilità della
regione”, sono indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’ articolo
20 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell’esercizio 2008, sono determinati, per ciascuno degli anni 2008,
2009 e 2010 nelle misure indicate nelle Tabelle B e C allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 - Fondo regionale per la
non autosufficienza. (1)
1. Al fine di ampliare ed implementare il sistema regionale di assistenza
sociale e di protezione per le persone non autosufficienti e di tutelare le
loro famiglie, di potenziare la rete dei servizi e garantire le prestazioni
attraverso la realizzazione di progetti individuali per le persone non
autosufficienti, nonché di erogare titoli per la fruizione di
prestazioni sociali e socio-sanitarie commisurati alla gravità del
bisogno, a decorrere dal 1° luglio 2008 è istituito il fondo
regionale per la non autosufficienza.
2. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono:
a) le risorse del fondo per la non autosufficienza di cui
all’ articolo
43 della legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2003”;
b) le risorse del fondo per la domiciliarietà di cui
all’ articolo
26 della legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2005”;
c) le risorse destinate al finanziamento del servizio di telesoccorso e
telecontrollo a domicilio con sistemi telematici integrati;
d) le risorse destinate al finanziamento dell’attività di
assistenza semiresidenziale di tipo riabilitativo ed educativo nei centri
diurni delle persone con disabilità, rientranti nell’ambito
delle somme assegnate alle aziende ULSS per l’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza (LEA), di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001 e alla deliberazione della
Giunta regionale 3972/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Nel fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse
derivanti dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati destinati alla
non autosufficienza.
4. omissis ( 2)
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0243 “ Fondo regionale
per la non autosufficienza” del bilancio di previsione 2008 e
pluriennale 2008-2010.
6. Ogni disposizione in contrasto con il presente articolo si intende
implicitamente abrogata.
Art. 4 - Sostegno alla
disabilità grave e al progetto vita indipendente.
1. Al fine di potenziare l’assistenza personalizzata e la vita
indipendente delle persone con grave disabilità e offrire un concreto
sostegno alle famiglie, il fondo per la domiciliarità - interventi a
favore delle persone disabili e loro famiglie, allocato nell’upb
U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed
anziane”, (cap. 100558/U) viene finanziato per l’esercizio
finanziario 2008 con euro 26.880.000,00, di cui almeno euro 16.000.000,00
da destinare al progetto vita indipendente, agli interventi di sostegno
delle persone disabili in condizione di gravità previsti dalla legge
21 maggio 1998, n. 162 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap
grave”, agli interventi per la prevenzione della cecità di cui
alla legge 28 agosto 1997, n. 284 “Disposizioni per la prevenzione
della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati”.
Art. 5 - Trasporto dei disabili
ai centri educativi occupazionali diurni (CEOD).
1. I costi del trasporto per l’accesso ai CEOD per persone con
disabilità costituiscono fattore di produzione del servizio a sostegno
delle famiglie e sono ricompresi nella retta del servizio la cui copertura
avviene secondo quanto previsto per i LEA, detratti i trasferimenti a
valere sul fondo sociale regionale di cui all’ articolo 55 della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” (cap. 100418/U “Quota del fabbisogno di parte
corrente per l’erogazione dei LEA da parte delle aziende sanitarie
della Regione relativa ad altra assistenza territoriale (articolo 51 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 - articolo 12, comma 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 - articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421)”).
Art. 6 - Contributi regionali
per l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia.
1. Al fine di raggiungere entro l’anno 2010 l’obiettivo posto
dalla Convenzione di Lisbona della copertura del 33 per cento dei posti
attivati in servizi per la prima infanzia, rispetto alla popolazione nella
fascia da zero a tre anni, la Giunta regionale è autorizzata ad
erogare contributi per la promozione e il potenziamento di asili nido, nidi
integrati, centri infanzia, nidi di famiglia, nidi aziendali, micronidi e
accoglienza domiciliare all’infanzia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in 5.000.000,00 di euro per l’esercizio 2008, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0148 “Servizi ed
interventi per lo sviluppo sociale della famiglia” del bilancio di
previsione 2008.
Art. 7 - Contributo scolastico a
bambini con difficoltà di apprendimento.
1. Al fine di facilitare l’integrazione scolastica e sociale di
bambini e ragazzi con difficoltà cognitive e di apprendimento, la
Regione del Veneto sostiene l’attività di enti pubblici e
privati e di associazioni senza scopo di lucro che forniscono adeguato
supporto psicologico ed esperienziale alle famiglie con al loro interno
tali soggetti e che attuano piani individuali di insegnamento con
interventi mirati e realizzati sui tempi personali di apprendimento e
risposta di ciascun bambino.
2. Per garantire a tutti gli studenti disabili il recupero delle loro
potenzialità, la Regione del Veneto promuove interventi di sostegno
all’interno del percorso scolastico.
3. Nel perseguire l’inserimento sociale e il miglioramento del
patrimonio didattico e linguistico degli alunni non italiani, la Regione
del Veneto interviene nel sostenere azioni destinate
all’alfabetizzazione linguistica e culturale all’interno del
percorso scolastico.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il
diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 8 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. L’ articolo
12 della legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 è così sostituito:
omissis ( 3)
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi
per il diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 9 - Messa in sicurezza
delle scuole.
1. Al fine di consentire, nella misura più ampia, la messa in
sicurezza e l’adeguamento a norma degli edifici scolastici, con
riferimento alla deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2007,
n. 3231 “Legge n. 23/1996 articolo 4 Piano generale triennale per
l’edilizia scolastica 2007-2009”, la Giunta regionale
predispone una speciale graduatoria degli interventi non ammessi per
richieste delle amministrazioni comunali inviate entro il termine
dell’11 agosto 2007, ma pervenute agli uffici regionali dopo tale
termine. A tal fine è autorizzato lo scorrimento per
l’erogazione di contributi fino ad esaurimento della
disponibilità economica, e comunque dopo il completo scorrimento della
graduatoria di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta
regionale n. 3231/2007.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro
1.000.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0173 “Interventi infrastrutturali per
l’istruzione” del bilancio di previsione 2008.
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e
prevenzione”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 ,
dopo le parole: “Giunta regionale” sono inserite le
parole “sentita la competente commissione consiliare”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 ,
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 4)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 11 - Contributo
straordinario per gli impianti di depurazione.
1. Al fine di intervenire strutturalmente sull’inquinamento di natura
organica del fiume Brenta e del tratto di mare in corrispondenza della
foce, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario di euro 10.000.000,00 per il completamento
dell’impianto di depurazione di Ca’ Nordio - Padova.
2. Al fine del completamento di importanti e significativi interventi fatti
dalle amministrazioni dei comuni di Noventa di Piave e San Donà di
Piave volti alla riqualificazione e valorizzazione ambientale del
territorio, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un
contributo straordinario di euro 4.000.000,00 per l’adeguamento e
potenziamento del depuratore di San Donà di Piave fino al
raggiungimento della potenzialità di circa 57.000 abitanti equivalenti
e per la costruzione di una dorsale fognaria di tipo misto per il recapito
dei reflui fognari provenienti dal Comune di Noventa di Piave,
all’impianto di San Donà di Piave.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 14.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi
infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio di previsione
2008.
Art. 12 - Progetto bike
sharing.
1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ed, in
particolare, dei livelli di PM10 e delle polveri sottili nei territori
urbani veneti, nonché di promuovere una mobilità intelligente,
offrendo, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire
facilmente di biciclette pubbliche per gli spostamenti quotidiani, la
Giunta regionale è autorizzata a promuovere una campagna di
informazione e di sensibilizzazione per far conoscere alla popolazione
l’opportunità ed i vantaggi dell’utilizzo delle biciclette
attraverso l’adozione del servizio di noleggio automatico di
biciclette pubbliche (bike sharing).
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare
contributi ai comuni veneti per acquistare biciclette e per creare nuove
postazioni dotate di apposite rastrelliere da collocare in punti
considerati strategici all’interno della cerchia urbana.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione
ambientale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 13 - Contributo per le
attività degli “Sportelli energetici informativi”
realizzati nel territorio.
1. Al fine di promuovere il risparmio energetico e l’utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia, la Regione del Veneto finanzia le
attività degli sportelli energetici informativi realizzati in Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0210 “Studi, Piani e Progetti
nel settore energetico” del bilancio di previsione 2008.
Art. 14 - Istituzione di un
fondo unico regionale per il sostegno alla produzione di energia
proveniente da fonti alternative e rinnovabili.
Art. 15 - Interventi per il
risanamento dell’ambiente, per la bonifica e lo smaltimento
dell’amianto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo
straordinario ai comuni per il risanamento dell’ambiente mediante
bonifica e smaltimento dell’amianto e per le attività di
informazioni al pubblico sui rischi causati dalla presenza di amianto.
2. I comuni si dotano di un catasto dei siti da bonificare, individuando e
censendo all’interno del proprio territorio l’esistenza di
amianto attraverso l’individuazione ed il censimento nel proprio
territorio dei siti con presenza di amianto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2008, 2009 e 2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0111
“Interventi di tutela ambientale” del bilancio di previsione
2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 16 - Contributo
straordinario alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da
altra regione a Venezia, della sede nazionale e per l’avvio delle
attività.
1. La Regione del Veneto concede un contributo straordinario alla
Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento da altra regione a Venezia
della sede nazionale e per l’avvio delle attività.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 17 - Contributo
straordinario a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza.
1. Al fine di sostenere l’avvio delle attività del nuovo Teatro
Civico della Città di Vicenza, la Giunta regionale è autorizzata
ad erogare un contributo straordinario di 250.000,00 euro per
l’esercizio 2008 a favore della Fondazione Teatro Civico Città
di Vicenza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2008.
Art. 18 - Istituzione della
Scuola musicale Coro di voci bianche Regione Veneto.
1. Al fine di sostenere la tradizione del canto corale nella fascia di
età da cinque a diciassette anni, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo al coro Pueri Cantores di Vicenza per
promuovere una scuola vocale-musicale denominata Coro di voci
bianche-Regione Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0166
“Promozione dello spettacolo” del bilancio di previsione 2008 e
pluriennale 2008-2010.
Art. 19 - Formazione educatori
sportivi.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo l’importante ruolo educativo
dei dirigenti e degli animatori che operano nelle società sportive,
eroga alle medesime contributi per l’attuazione di progetti di
formazione e aggiornamento specificatamente destinati a queste figure che
accompagnano i giovani negli anni della crescita psico-fisica. A tal fine
la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della competente
commissione consiliare, a predisporre i conseguenti strumenti attuativi e
promozionali.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per
lo sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008 e
pluriennale 2008-2010.
Art. 20 - Interventi regionali
per iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne.
1. La Regione del Veneto promuove la realizzazione di specifiche
attività di carattere informativo, educativo e formativo per sostenere
iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne, da svolgersi
in collaborazione con le prefetture, le questure, gli enti locali, le
istituzioni universitarie e scolastiche del Veneto.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0242 “Pari
opportunità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 21 - Istituzione
dell’albo regionale dei gruppi d’acquisto solidale.
1. La Giunta regionale allo scopo di sostenere le iniziative di consumo
consapevole e di valorizzazione delle produzioni alimentari tradizionali e
di qualità, istituisce l’albo regionale dei gruppi di acquisto
solidale.
2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, sentita la competente commissione consiliare,
stabilisce forme e modalità per la formazione dell’albo di cui
al comma 1.
3. Le realtà riconosciute dall’albo di cui al comma 1, possono
chiedere contributi finanziari per sostenere iniziative di formazione e
informazione sui temi dell’acquisto consapevole, dell’acquisto
equo solidale, sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di
qualità.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0071 “Azioni a sostegno
dell’associazionismo per il commercio” del bilancio di
previsione 2008.
Art. 22 - Fondo di garanzia
per gli investimenti delle società ed enti no profit.
1. É costituito presso la Veneto Sviluppo SPA, di cui alla legge regionale 3 maggio 1975,
n. 47 e successive modificazioni, un fondo di garanzia del valore di
euro 500.000,00, destinato alla garanzia dei finanziamenti alle
società ed enti no profit per investimenti destinati allo sviluppo
delle attività operative.
2. La garanzia è a copertura del 60 per cento del totale valore
dell’investimento, che complessivamente non deve essere superiore a
euro 5.000.000,00 e per una durata non superiore a cinque anni.
3. Hanno accesso al fondo di garanzia le società e gli enti no profit
con un numero di dipendenti superiore a cinque ed operanti a sostegno dei
settori della sanità, dei servizi sociali, dell’istruzione,
della ricerca e sviluppo.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si
fa fronte, utilizzando le risorse allocate nell’upb U0053
“Interventi a favore delle PMI” del bilancio di previsione
2008.
Art. 23 - Istituzione di un
fondo di solidarietà.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo di sostegno
ai famigliari di lavoratrici e lavoratori deceduti o gravemente invalidi a
causa di incidenti nei luoghi di lavoro
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario
alle attività istituzionali delle ULSS e dei comuni nell’ambito
dei servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 24 - Viabilità
alternativa alla superstrada a pagamento “Affi-Pai”.
1. Al fine di predisporre un progetto di viabilità dell’area del
Lago di Garda, alternativo all’ipotizzata superstrada a pagamento
cosiddetta “Affi-Pai”, la cui procedura amministrativa è
stata avviata dalla Giunta regionale con deliberazione 10 luglio 2007, n.
2080, è autorizzato un finanziamento di euro 100.000,00 per
l’esercizio finanziario 2008.
2. Il progetto di viabilità alternativa, di cui al comma 1, deve
vedere il coinvolgimento delle amministrazioni locali dell’area e
della popolazione.
3. La Giunta regionale, al fine dell’attuazione del progetto
alternativo di viabilità di cui al comma 1, revoca ogni procedura di
finanza di progetto inerente la superstrada “Affi-Pai”,
escludendo tale opera dalla previsione del Piano d’Area del Garda in
fase di redazione e dal Piano triennale regionale.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali
nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 25 - Iniziative a favore
del patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine
veneta.
1. La Giunta regionale sostiene iniziative per la promozione,
conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, culturale,
architettonico e artistico di origine veneta presente nell’area
mediterranea.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0234 “Azioni a sostegno delle
relazioni economiche, sociali e culturali a carattere internazionale”
del bilancio di previsione 2008.
Art. 26 - Acquisto del rifugio
alpino “Città di Vittorio Veneto” al Monte Pizzoc.
1. La Giunta regionale, è autorizzata a stanziare un contributo di
euro 250.000,00 per l’acquisto e la riqualificazione del rifugio
“Città di Vittorio Veneto” al Monte Pizzoc, sito in Comune
di Fregona (TV), al fine di destinarlo al turismo sociale e alpino.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0025 “Beni e opere
immobiliari” del bilancio di previsione 2008.
Art. 27 - Adesione della
Regione del Veneto alla “Fondazione slow food per la
biodiversità – ONLUS”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad aderire alla “Fondazione
slow food per la biodiversità – ONLUS”, con sede in
Firenze, rivolta a sostenere e diffondere la cultura della
biodiversità come fattore di crescita umana, civile e democratica.
2. A fronte dell’adesione di cui al comma 1, la Fondazione riconosce
alla Regione del Veneto il titolo di socio d’onore e affianca la
Regione nella promozione dell’immagine e nell’organizzazione di
eventi legati alla cultura della biodiversità alimentare e alla
salvaguardia del patrimonio alimentare, ambientale, contadino e artigiano,
nonché alla tradizione gastronomica.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0235
“Interventi strutturali a sostegno delle relazioni economiche,
sociali e culturali a carattere internazionale” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
“Disciplina dell’esercizio dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande”.
1. Al comma 2, lettera b) dell’articolo 2 è aggiunta alla fine
la seguente frase: “Non si applica inoltre a rifugi alpini ed
escursionistici come individuati dall’articolo 25 della medesima
legge regionale n.
33/2002 ;”.
2. Il comma 5 dell’ articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
è così modificato:
a) nella alinea le parole “da circoli privati che presentano
almeno uno dei seguenti elementi” sono sostituite dalle parole:
“da circoli privati allorché si accerta che in essi si svolge
una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro diretta
allo scambio o alla produzione di beni e servizi, in assenza di una
effettiva vita associativa caratterizzata da assemblee, verbali, bilancio,
cariche elettive così come previsto dall’articolo 148 comma 8
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
“Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi” e
successive modificazioni. In particolare possono essere presi in
considerazione anche i seguenti elementi:”;
b) la lettera d) è abrogata.
3. La Giunta regionale può concedere contributi ai comuni per
incrementare i controlli nei confronti dei circoli privati.
4. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 30.000,00
per l’esercizio finanziario 2008 e in euro 10.000,00 per ciascuno
degli esercizi finanziari 2009 e 2010 si provvede con le risorse allocate
nell’upb U0070 “Informazione, promozione e qualità per il
commercio” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 29 - Prefinanziamento dei
progetti di cooperazione transfrontaliera.
1. Per agevolare la partecipazione dei partner/beneficiari veneti ai
progetti di cooperazione territoriale transfrontaliera di interesse
regionale, la Giunta regionale è autorizzata a prefinanziare, a favore
della Autorità di gestione/certificazione di ciascun programma, nella
misura massima del 20 per cento, le spettanti quote comunitarie e
nazionali.
2. Sono di interesse regionale i progetti di cooperazione territoriale
transfrontaliera realizzati dai soggetti pubblici individuati
nell’elenco di cui all’articolo 1 comma 5 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)”, e
predisposti sulla base di direttive, accordi o provvedimenti legislativi o
amministrativi e atti di programmazione regionale.
3. L’entità del prefinanziamento è determinata in base alle
annualità dei piani finanziari dei programmi operativi approvati dalla
Commissione europea.
4. L’Autorità di gestione/certificazione, a seguito del
pagamento effettuato per le spettanti quote dalla Commissione europea e
dallo Stato, rimborsa alla Regione l’importo versato a titolo di
prefinanziamento (upb di entrata E0109 “Rimborso di crediti da altri
soggetti”).
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0235 “Interventi strutturali
a sostegno delle relazioni economiche, sociali e culturali a carattere
internazionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 30 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
“Nuova disciplina della professione di guida alpina” e
successive modificazioni.
1. Il comma 4, dell’ articolo 9, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
“Nuova disciplina della professione di guida alpina” è
così sostituito:
omissis ( 6)
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0023 “Spese generali di
funzionamento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale
2008-2010.
Art. 31 - Programma di
certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale
delle piante da frutto e della vite.
1. Nell’ambito delle attività di verifica genetico-sanitaria del
materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della vite,
disposte dalla normativa comunitaria e nazionale, la Giunta regionale
adotta un programma triennale di intervento che comprende le seguenti
azioni:
a) monitoraggio dei campi di piante madri marze, piante madri portinnesti e
vivai al fine di verificare la conformità genetico-sanitaria del
materiale vegetale presente;
b) formazione dei tecnici incaricati al controllo;
c) predisposizione di materiale tecnico divulgativo per i vivaisti.
2. La Giunta regionale individua i soggetti che, in collaborazione con la
struttura regionale competente in materia fitosanitaria, realizzano il
programma di intervento di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 150.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2008-2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0039 “Lotta e
profilassi delle malattie delle colture” del bilancio di previsione
2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 32 - Contributi per la
realizzazione del Congresso mondiale dell'OIV e del Congresso nazionale
dell'AEEI nell’anno 2008 nel territorio Veneto.
1. Al fine di consentire la realizzazione del congresso mondiale
dell'Organizzazione mondiale della vigna e del vino (OIV) e del congresso
nazionale dell'Associazione enologi enotecnici italiani (AEEI)
nell’anno 2008 nel territorio Veneto, è autorizzato uno
stanziamento di euro 350.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 350.000,00 per l’esercizio 2008 si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0045 “Promozione e valorizzazione
delle produzioni di qualità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 33 - Iniziative
comunitarie e regionali di sviluppo rurale.
1. Al fine di dare maggiore incisività ed organicità alle azioni
del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013, la Giunta
regionale prevede specifici finanziamenti regionali integrativi per le
misure n. 112 (Insediamento dei giovani agricoltori), n. 121
(Ammodernamento delle aziende agricole), n. 123 (Accrescimento del valore
aggiunto dei prodotto agricoli e forestali) e n. 311 (Diversificazione in
attività non agricole), nei limiti finanziari riportati nella tabella
sui finanziamenti integrativi di cui all’articolo 16 lettera f) del
Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Le azioni
supplementari sono realizzate con le stesse modalità, procedure,
condizioni e intensità di aiuto dettagliate nelle schede di misura
approvate dalla Commissione europea con decisione 4682 del 17 ottobre 2007,
recante “Approvazione del programma di sviluppo rurale della Regione
Veneto per il periodo di programmazione 2007-2013”.
2. La Giunta regionale sostiene il finanziamento delle iniziative previste
dalla misura di assistenza tecnica di cui al capitolo 16 del Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2007 – 2013.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro
1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse
allocate nell'upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle
imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione
2008.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro
500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con le risorse allocate
nell'upb U0046 “Servizi alle imprese e alla collettività
rurale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 34 - Contributo regionale
per certificazioni etico-sociali.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle imprese venete
un contributo, per un importo complessivo di euro 600.000,00, al fine di
concorrere alle spese sostenute dalle stesse per l’ottenimento di
certificazioni etico-sociali.
2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento le modalità
di concessione del contributo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0202 “Azioni a sostegno dello
sviluppo della qualità e della cooperazione” del bilancio di
previsione 2008.
Art. 35 - Disposizione
transitoria in materia di apprendistato professionalizzante.
1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale applicativa del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge
14 febbraio 2003, n. 30” e successive modificazioni, la
regolamentazione dei profili formativi e della formazione
dell’apprendistato professionalizzante è disciplinata
dall’intesa stipulata dalla Regione del Veneto con le associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro in data 18 ottobre 2007, ratificata
con deliberazione della Giunta regionale n. 3434 del 30 ottobre 2007,
pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 99 del 16
novembre 2007.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ed in
particolare alle attività relative alla seconda annualità di
formazione per apprendisti e all'alto apprendistato, quantificati in euro
4.500.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte con le risorse relative
all’Obiettivo “Competitività Regionale e
Occupazione” FSE (2007-2013), allocate nell'upb U0066
“Politiche attive del Lavoro” del bilancio di previsione 2008.
Art. 36 - Intervento regionale
per la riqualificazione paesaggistica del territorio veneto.
1. Sono a carico della Giunta regionale gli oneri di progettazione relativi
a lavori pubblici di interesse regionale, particolarmente rilevanti sotto
il profilo della riqualificazione o compatibilità con il paesaggio, di
competenza dei soggetti indicati all’ articolo 2, comma 2,
lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
successive modificazioni.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 500.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo
delle risorse allocate nell'upb U0085 “Studi, ricerche ed indagini al
servizio del territorio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 37 - Interventi per la
tutela paesaggistica e la salvaguardia del tracciato della ex ferrovia
Treviso-Ostiglia.
1. La Regione del Veneto, riconoscendo il particolare valore ambientale,
storico, culturale e paesaggistico del tracciato della ferrovia dismessa
Treviso-Ostiglia, opera a salvaguardia di tale patrimonio. Allo scopo di
preservare la continuità del tracciato ai fini di un utilizzo
ciclo-turistico, la Giunta regionale è autorizzata ad acquisire il
sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia e i relativi immobili.
2. Il tratto del sedime della ex ferrovia Treviso-Ostiglia compreso nel
territorio del parco del Sile rimane di competenza dell’ente parco.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in complessivi euro 2.000.000,00 in dieci anni, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali
per la viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio
di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 38 - Esecuzione
dell’accordo di programma attuativo del documento “Nuovo quadro
programmatico Stato – Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano
per l’educazione all’ambiente e alla
sostenibilità”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare i programmi
regionali in esecuzione dell’accordo di programma attuativo del
documento “Nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e
alla sostenibilità” sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in
data 1° agosto 2007 tra il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, il Ministro della pubblica istruzione, il
Ministro dell’università e della ricerca ed i Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0110 “Prevenzione e protezione
ambientale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 39 - Azioni a
salvaguardia delle risorse idriche.
1. Fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 83, comma 4
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112” e successive modifiche ed integrazioni, i
canoni dovuti per le concessioni di derivazione di acque sotterranee
destinate a qualsiasi uso, nonché di derivazione di acque
superficiali, sono aumentati di un importo pari al cento per cento. I
relativi proventi sono introitati nella upb E0042 “Proventi dalla
gestione del demanio idrico”.
2. I proventi di cui al comma 1, sono finalizzati al finanziamento di
interventi da realizzare nelle aree territoriali interessate
dall’aumento medesimo, per l’ ottimizzazione dell’uso
dell’acqua, per la salvaguardia delle risorse idriche, per la
ricarica delle falde sotterranee interessate dal prelievo, nonché per
la tutela delle fonti di approvvigionamento.
3. Il piano di interventi previsti dal comma 2 è approvato dalla
Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare e le relative
risorse sono allocate nella upb U0115 “Interventi infrastrutturali
per le risorse idriche”, nella quale confluiscono i proventi
introitati ai sensi del comma 1.
Art. 40 - Contributo
straordinario alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle
infrastrutture di approvvigionamento idrico.
1. Al fine di rifornire di acqua potabile i comuni di Porto Tolle, Ariano
Polesine, Taglio di Po e Porto Viro la Giunta regionale è autorizzata
ad assegnare nel 2009 un contributo di euro 500.000,00 alla società
Polesine servizi SPA per investimenti sulle infrastrutture di
approvvigionamento delle risorse idriche per consentire di fronteggiare la
risalita del “cuneo salino” nei periodi di magra del fiume Po.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0115 “Interventi
infrastrutturali per le risorse idriche” del bilancio pluriennale
2008-2010.
Art. 41 - Avvio di nuovi
servizi di trasporto pubblico locale.
1. Nelle more dell’avvio delle procedure concorsuali per
l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, la Giunta
regionale è autorizzata ad avviare, in via sperimentale, un servizio
ferroviario relativo al servizio ferroviario metropolitano regionale (SFMR)
nella tratta Mira Buse-Venezia.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare, in via
sperimentale, un servizio ferroviario diretto nella tratta
Chioggia-Venezia, via Adria-Piove di Sacco.
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua criteri e
modalità per l’attivazione dei servizi di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 800.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro
2.500.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e SFMR” del
bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 42 - Contributo per il
completamento della progettazione del collegamento ferroviario
Venezia-Chioggia.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo di euro
250.000,00 per il completamento della progettazione del collegamento
ferroviario Venezia-Chioggia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per esercizio 2008, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali nel
settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica,
viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia”.
1. La rubrica dell’ articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
“Interventi regionali per favorire il trasferimento delle merci su
rotaia” è sostituita dalla seguente: “Interventi
regionali per favorire il trasferimento delle merci alle modalità
ferroviaria ed idroviaria”.
2. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 dopo
le parole “ trasporto ferroviario” sono inserite le
seguenti parole “ ed idroviario” e le parole da
“è autorizzata a” fino a “agevolazioni
tariffarie” sono sostituite con le seguenti “definisce
le modalità e i termini per l’erogazione dei contributi
nonché la quantificazione degli stessi”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 900.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0128 “Trasporto su rotaia e
SFMR” del bilancio di previsione 2008.
Art. 44 - Progettazione
preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria alta
velocità/alta capacità (AV/AC) Venezia-Trieste.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, per un importo
complessivo di euro 2.000.000,00, la progettazione preliminare della tratta
veneta della linea ferroviaria AV/AC Venezia-Trieste, al fine di conseguire
gli obiettivi connessi alla realizzazione degli interventi infrastrutturali
del Veneto per il corridoio V transeuropeo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133 “Interventi
strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 45 - Realizzazione del
secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale
(SFMR).
1. Per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario
metropolitano regionale (SFMR), sulla base degli stanziamenti per il
medesimo scopo previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008)”, nonché per anticipazioni
sul terzo stralcio e per il completamento dei lavori del primo stralcio,
è autorizzato uno stanziamento di complessivi euro 120.000.000,00 da
erogare in quindici anni.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
successive modificazioni.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 5.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0133
“Interventi strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR” del
bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 46 - Arredo a verde delle
rotatorie lungo la rete viaria.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli enti locali, la società Veneto Strade SPA e le aziende
florovivaistiche e altre selezionate secondo la vigente normativa, al fine
di curare la realizzazione e la gestione di interventi finalizzati
all’arredo delle rotatorie poste lungo la viabilità del
territorio regionale.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0135 “Viabilità
regionale, provinciale e comunale” del bilancio di previsione 2008 e
pluriennale 2008-2010.
Art. 47 - Interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore lungo la rete viaria di interesse
regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare in dieci anni un
finanziamento per un importo complessivo di euro 5.000.000,00, a favore
della società Veneto Strade SPA, per la realizzazione dei piani degli
interventi di contenimento ed abbattimento del rumore predisposti ai sensi
del decreto del Ministro dell’ambiente 29 novembre 2000, lungo la
rete stradale di interesse regionale, individuata con provvedimento
consiliare n. 59 del 24 luglio 2002.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi
strutturali per la viabilità regionale, provinciale e comunale”
del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 48 - Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni
interessati dal tracciato della superstrada Pedemontana Veneta.
1. La Giunta regionale, a valere sui fondi di cui alla legge 30 giugno
1998, n. 208 “Attivazione delle risorse preordinate dalla legge
finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree
depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei
programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse”, come
rifinanziati dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002)”, assegnati alla Regione del Veneto per la
costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è
autorizzata ad utilizzare il ribasso d’asta conseguente alla
aggiudicazione della gara dei lavori di progettazione, realizzazione e
gestione dell’opera, per la realizzazione di interventi di
manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni
interessati dalla nuova infrastruttura.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a
promuovere, sulla base di progetti preliminari, la conclusione di appositi
accordi di programma secondo le procedure di cui all’ articolo 32 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”.
Art. 49 - Redazione del
progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona -
Castel D’Azzano - Buttapietra.
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare la redazione del
progetto definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona -
Castel D’Azzano - Buttapietra, incaricando allo scopo la società
Veneto Strade SPA.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0130 “Interventi strutturali
nel settore dei trasporti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 50 - Contributo
straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione di sedi di
aziende di promozione turistica.
1. Al fine di promuovere il potenziamento e la qualificazione
dell’offerta turistica nelle località balneari della Provincia
di Venezia, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
all’amministrazione provinciale di Venezia un contributo
straordinario di euro 862.000,00 per il completamento dei lavori di
riqualificazione e ristrutturazione delle sedi delle APT di Jesolo e
Chioggia. Le risorse sono destinate: per un importo di euro 600.000,00 al
completamento dei lavori dell’APT “Jesolo-Eraclea” -
“Jesolo Lido”; per un importo di euro 262.000,00 al
completamento dei lavori dell’APT “Palazzo Kursaal” -
Chioggia.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 431.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0075 “Interventi
strutturali nella rete strumentale ed operativa dell’offerta
turistica” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 51 - Contributo
straordinario a favore delle Fondazioni “Arena di Verona” e
“Teatro La Fenice di Venezia”.
1. Al fine di favorire e sostenere le attività previste dalla
programmazione delle Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e l'Arena di
Verona, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010, un contributo straordinario di euro
2.000.000,00 mediante la definizione di specifiche intese finalizzate al
coordinamento delle attività delle due fondazioni previo parere della
commissione consiliare competente.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, si fa
fronte con le risorse allocate nell'upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2008 pluriennale 2008-2010.
Art. 52 - Attività di
supporto alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare studi, ricerche,
indagini ed a conferire consulenze o collaborazioni, per pianificare gli
interventi e organizzare strategicamente le risorse finalizzate alla
valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale, in relazione
alla programmazione 2007-2013.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 150.000,00 per l'esercizio 2008, si fa fronte mediante utilizzo
delle risorse allocate nell'upb U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 53 - Intervento regionale
per la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di
Venezia.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire, con un importo
complessivo di euro 10.000.000,00, alla realizzazione dell’intervento
Nuovo Palazzo del Cinema e dei Congressi di Venezia, inserito con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2007 negli
elenchi di cui all’articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67
“Disposizioni urgenti per favorire l’occupazione”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, in euro
4.000.000,00 per l’esercizio 2009 ed in euro 5.000.000,00 per
l’esercizio 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb
U0171 “Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto” del
bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 54 - Contributo
straordinario al Comune di Camposampiero.
1. Al fine di consentire al Comune di Camposampiero di completare la
costruzione di un fabbricato a servizio della collettività da adibire
a sala polivalente per teatro, sala video-proiezioni e videoconferenze, la
Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario
di euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia,
patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione
2008.
Art. 55 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla istituenda fondazione “Studium Generale
Marcianum”. (7)
1. La Regione del Veneto è autorizzata a partecipare, in qualità
di socio fondatore, alla istituenda fondazione “Studium Generale
Marcianum”, con sede in Venezia, avente come scopo principale quello
di contribuire alla crescita della società civile mediante interventi
diretti a sostenere e a rafforzare la formazione a livello pedagogico e
universitario nonché mediante l’individuazione di centri e
programmi d’eccellenza.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla
fondazione di cui al comma 1, sentita la competente commissione consiliare.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla fondazione un
contributo straordinario dell’importo di euro 250.000,00.
4. L’ articolo
26 della legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2003” è abrogato.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione
professionale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 56 - Contributo
straordinario per l'organizzazione dei Giochi invernali di Alpe Adria
2009.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sostenere economicamente la
spesa necessaria per l'organizzazione, tramite Comitato regionale Veneto
del CONI, dei giochi invernali di Alpe Adria 2009, in ottemperanza a quanto
stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 183 del 30 gennaio
2007, per un importo complessivo di euro 200.000,00.
2. La Giunta regionale individua le modalità di erogazione del
contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo
sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008.
Art. 57 - Adesione della
Regione del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo
sostenibile e la lotta alla povertà (FISPMED) - ONLUS.
1. Al fine di sviluppare le relazioni istituzionali, sociali, culturali ed
economiche nell’ambito del bacino Mediterraneo-Mar Nero, la Regione
del Veneto aderisce alla Federazione Internazionale per lo sviluppo
sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo-Mar Nero ONLUS
– (FISPMED), in qualità di socio fondatore.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari alla partecipazione della Regione alla Federazione di cui al
comma 1.
3. La Giunta regionale provvede alla designazione dei rappresentanti della
Regione negli organi della Federazione secondo quanto previsto dallo
statuto della Federazione.
4. Ai sensi dell’ articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedura per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”, i
rappresentanti della Regione, di cui al comma 3, sono nominati dal
Presidente della Giunta regionale.
5. A conclusione del triennio sperimentale 2007-2009 la FISPMED sarà
ricompresa ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 tra
le Istituzioni di rilevante importanza culturale della Regione del Veneto.
( 8)
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0110
“Prevenzione e protezione ambientale” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 58 - Contributo
straordinario a sostegno del progetto “Bollino Blu dello Sport”
- Certificazione Etica nello Sport.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario per gli anni 2008 e 2009 alla Fondazione Unione Sportiva
Petrarca di Padova, al fine di sostenere il progetto Bollino Blu dello
Sport certificazione etica nello sport.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati
in euro 125.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo
sviluppo dello sport” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale
2008-2010.
Art. 59 - Promozione della
sicurezza nella pratica sportiva del ciclismo.
1. La Regione del Veneto riconosce che l’attività sportiva del
ciclismo è una delle pratiche più amate dai cittadini veneti e,
il più delle volte, è esercitata su strade aperte al traffico con
i conseguenti potenziali pericoli specialmente per i più giovani
atleti.
2. Al fine di scongiurare i potenziali pericoli di cui al comma 1 e mettere
gli enti locali e le società sportive operanti nel settore nelle
condizioni di realizzare percorsi su tratti di territorio alternativi alle
strade, anche riutilizzando percorsi non più in uso, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi per la
realizzazione di opere che garantiscano la sicurezza ai praticanti
l’attività sportiva del ciclismo ed in particolare ai giovani.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0179 “Impiantistica
sportiva” del bilancio di previsione 2008.
Art. 60 - Modifica delle leggi
regionali 5 aprile 1993, n. 12 e 14 agosto 2003, n. 17 in materia di
impiantistica sportiva.
1. All' articolo
2, comma 1), lettera h), della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme
in materia di sport e tempo libero", dopo le parole " compresa
l'impiantistica sportiva scolastica" sono aggiunte le seguenti parole:
" e l'adeguamento delle strutture degli impianti sportivi alle
necessità poste dalla pratica sportiva delle persone con
disabilità".
2. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17
“Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle
persone con disabilità”:
a) la lettera b) del comma 2 dell' articolo 1;
b) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 1;
c) l' articolo 3.
3. La legge regionale
14 agosto 2003, n. 17 continua ad applicarsi per la disciplina dei
rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base
alla legge medesima
4. In conseguenza di quanto disposto ai commi 1 e 2 le risorse finanziarie
già assegnate alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 e
all’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 2003, n. 17 sono
destinate agli interventi previsti dalla lettera h) del comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .
Art. 61 - Contributo
straordinario al Comune di Venezia per l’ampliamento
dell’impianto sportivo rugby di Venezia-Favaro Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Comune di Venezia di complessivi euro 1.200.000,00 per
l’ampliamento delle strutture di servizio della “Società
Sportiva Venezia-Mestre Rugby 1986 srl”, con messa a norma e
manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2008
e 2009, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0179
“Impiantistica sportiva” del bilancio di previsione 2008 e
pluriennale 2008-2010.
Art. 62 - Piano straordinario
di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell’assemblea
legislativa.
1. Nelle more dell’approvazione di una disciplina quadro dei sistemi
informativi regionali ed allo scopo di adeguare il sistema informativo del
Consiglio regionale alle effettive esigenze dell’assemblea e dei suo
organi, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzato ad
approvare un piano straordinario triennale di ammodernamento e sviluppo del
sistema informativo dell’assemblea legislativa, ispirato ai seguenti
criteri:
a) cooperazione con i sistemi informativi della Giunta regionale e degli
enti regionali;
b) utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli scambi
tra enti e strutture regionali e ricorso a formati di dati liberi;
c) salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e dei
servizi mediante l'adozione concertata di misure tecniche e organizzative
adeguate;
d) promozione e utilizzo preferenziale di soluzioni basate su software
libero e su programmi con codice sorgente aperto, al fine di garantire
l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di
fornitori, nonché di favorirne la possibilità di riuso anche ad
altre amministrazioni ed enti della Regione.
2. Per il coordinamento tecnico-amministrativo del piano straordinario di
cui al comma 1 l’Ufficio di Presidenza può affidare, per un
periodo non superiore a tre anni, uno specifico incarico dirigenziale a
tempo determinato, individuando un’apposita unità operativa di
supporto, dotata del personale necessario; la Giunta regionale provvede ai
relativi adempimenti di competenza in conformità alle proposte
dell’Ufficio di Presidenza.
3. L’incarico di cui al comma 2 può essere conferito
dall’Ufficio di Presidenza esclusivamente a persona che abbia
esperienza e adeguata preparazione e che sia in possesso dei requisiti
richiesti dalla vigente normativa per l’accesso alla qualifica
dirigenziale. Il dirigente incaricato assume, se esterno, all'atto del
conferimento dell'incarico, lo stato giuridico dei dirigenti regionali a
tempo determinato e non può partecipare, durante l'incarico, a
concorsi per l'accesso al ruolo regionale. Il conferimento dell'incarico a
dipendente regionale, determina il collocamento in aspettativa senza
assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali è calcolato sull'intero trattamento
economico corrisposto ai sensi del comma 4.
4. Gli elementi essenziali del contratto relativo all’incarico di cui
al comma 2, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, è
fissato con apposito provvedimento della Giunta regionale, su proposta
dell’Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico è
concordato tra le parti assumendo come limite massimo quello previsto per i
dirigenti di cui all’ articolo 17 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
5. La struttura regionale competente per l’informatica e gli altri
uffici della Giunta regionale assicurano alla struttura incaricata
dall’Ufficio di Presidenza della gestione del piano straordinario
tutte le informazioni necessarie alla attuazione del piano medesimo.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0241
“Interventi strutturali afferenti il Consiglio regionale” del
bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 63 - Contributo
straordinario a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in
Vicenza per la prosecuzione e implementazione regionale del progetto
“Il lembo del mantello”.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale è impegnata a stanziare un contributo
straordinario di complessivi euro 450.000,00 a favore della associazione
Diakonia ONLUS con sede in Vicenza - Contrà Torretti, 38, per
finanziare la prosecuzione e l’implementazione regionale del progetto
“Il lembo del mantello”, finalizzato al reinserimento sociale
di detenuti non tossicodipendenti e non in situazione di patologia
psichiatrica conclamata, svolto in collaborazione con la magistratura di
sorveglianza e con associazioni di categoria, che sta riscontrando
importanti risultati.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 150.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2008, 2009 e 2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb
U0165 “Interventi di contrasto alle situazioni di emergenze
sociali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 64 - Sostegno ai corsi di
formazione per centralinisti telefonici ciechi e ipovedenti.
1. Al fine di sostenere i corsi di formazione per centralinisti ciechi e
ipovedenti, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario all’Istituto Luigi Configliachi per i minorati della
vista di Padova.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro 150.000,00
per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0175 “Formazione
professionale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale
2008-2010.
Art. 65 - Indennizzo per i
danni causati da vaccinazioni non obbligatorie.
1. Al fine di indennizzare i soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile causate da vaccinazioni non obbligatorie le aziende ULSS sono
autorizzate a stipulare apposite polizze assicurative.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 14.455.721,55 per l’esercizio 2008 e in euro
15.216.549,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità” (Capitolo 060203/U ridenominato “Indennizzo a
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie e non obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati” (legge 25 febbraio 1992, n. 210; -
articolo 114, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)”) del
bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 66 - Contributo
straordinario al centro di assistenza servizi per anziani La Casa di Schio
(VI).
1. Al fine di permettere il completamento dei lavori di ampliamento del
centro di assistenza per anziani La Casa di Schio (VI) e scongiurare il
concreto rischio della soppressione dei posti letto per anziani e i non
autosufficienti presenti nella struttura, la Giunta regionale è
autorizzata ad erogare un contributo straordinario di 1.000.000,00 di euro
in conto capitale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario
mobiliare e immobiliare” del bilancio di previsione 2008, a valere
sulle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1988)”.
Art. 67 - Contributo
straordinario al Comune di Breganze (VI) per la costruzione della nuova
caserma dei carabinieri.
1. Ai fini di garantire maggiore sicurezza al territorio, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Breganze un contributo
straordinario in conto capitale per la costruzione della caserma dei
carabinieri.
2. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati in euro 1.000.000,00
per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0016 “Interventi strutturali per la
sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 68 - Iniziative di
informazione per aiutare l’integrazione dei ragazzi e dei giovani
stranieri residenti nella Regione del Veneto.
1. La Regione riconosce che nel proprio territorio è presente una
realtà molto importante di associazioni di volontariato, di
società sportive, di patronati, di parrocchie e di molte altre forme
di solidarietà che operano nel territorio affinché vi sia una
reale integrazione di ragazzi, ragazze e giovani stranieri residenti nel
territorio regionale.
2. Al fine di dare adeguata visibilità alle azioni di cui al comma 1,
la Giunta regionale è autorizzata a realizzare e diffondere un DVD che
sensibilizzi la popolazione e promuova l’immagine di un Veneto
solidale verso le giovani generazioni di stranieri.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificati in euro
40.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0164 “Immigrazione” del
bilancio di previsione 2008.
Art. 69 - Contributo
straordinario al Comune di Preganziol (TV) per la realizzazione della nuova
sede del distretto socio sanitario.
1. Al fine di consentire al Comune di Preganziol, il completamento della
realizzazione della nuova sede del distretto socio sanitario, in via
Vecellio, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
di euro 500.000,00, pari al 20 per cento del costo complessivo.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0145 “Patrimonio sanitario mobiliare e
immobiliare” del bilancio di previsione 2008, a valere sulle risorse
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 70 - Contributo
straordinario a favore del Comune di Venezia per le persone provenienti dal
“residuo psichiatrico” di San Servolo e San Clemente.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Comune di Venezia di euro 420.000,00 quale rimborso delle
spese sostenute, a partire dall’anno 2004, per le persone provenienti
dal residuo psichiatrico di San Servolo e San Clemente e inserite in
residenze santarie assistenziali (RSA) ai sensi dell’ articolo 55 della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 1999)”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 420.000,00 per l’esercizio finanziario 2008, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso
finanziario alle attività istituzionali delle Ulss e dei Comuni
nell’ambito dei servizi sociali” del bilancio di previsione
2008.
Art. 71 - Contributo
straordinario alla Provincia di Venezia per il completamento della caserma
di polizia nel Comune di Jesolo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario alla Provincia di Venezia di euro 1.500.000,00 in aggiunta
alle risorse già stanziate dalla stessa amministrazione provinciale di
Venezia e dal Comune di Jesolo per il completamento della caserma di
polizia da attuarsi con un accordo di programma tra le autorità
competenti.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi
strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 72 - Contributo
straordinario al Comune di Portogruaro per la realizzazione del progetto di
riqualificazione urbanistica “Città della sicurezza - area ex
Perfosfati primo stralcio”.
1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 2,
comma 2 legge
regionale 7 maggio 2002, n. 9 “Interventi regionali per la
promozione della legalità e della sicurezza”, a concedere un
contributo straordinario al Comune di Portogruaro di euro 1.500.000,00 per
la realizzazione di un centro di servizi di presidio e sicurezza del
territorio secondo il progetto del Comune di Portogruaro, nell’area
ex Perfosfati, quale struttura organica atta ad ospitare le nuove caserme
dei corpi di polizia che sono presenti nel territorio, ovvero commissariato
di polizia di stato, polizia stradale e guardia di finanza.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per l’esercizio finanziario 2008,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi
strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
Art. 73 - Sostegno economico
agli iscritti alle scuole di dottorato di ricerca con sede in Veneto.
1. Al fine di riconoscere l’importanza del lavoro di ricerca e
sviluppo svolto negli atenei veneti e di attrarre ricercatori dalle altre
regioni d’Italia e d’Europa la Giunta regionale è
autorizzata a sostenere finanziariamente i giovani iscritti alle scuole di
dottorato delle università venete.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a
riconoscere criteri di priorità nell’accesso ai bandi per
l’utilizzo del FSE 2007-2013 a valere sulla misura “Alta
formazione” agli iscritti alle scuole di dottorato degli atenei
veneti.
Art. 74 - Fondo straordinario
a favore del Comune di San Nazario.
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare un contributo
straordinario a favore del Comune di San Nazario per le spese funerarie
sostenute in seguito all’incendio avvenuto in data 1° febbraio
2007 in casa Facco in cui persero la vita tre dei quattro figli della
famiglia, tutti minori.
2. Parte del contributo concesso è utilizzato per l’opera
attuata dai servizi sociali del Comune per il progetto “dare
cittadinanza all’ambiente di origine”.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0156 “Concorso finanziario alle
attività istituzionali delle ULSS e dei Comuni nell’ambito dei
servizi sociali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 75 - Intervento regionale
a favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario
nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n.
55 .
1. Al fine di sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo
sanitario di cui alla legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55
“Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura
di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”,
gestite direttamente o tramite le organizzazioni non governative (ONG)
riconosciute dal Governo italiano e aventi sede nel Veneto, le associazioni
di volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) iscritte all’albo regionale, la Regione del Veneto promuove
la fruizione di aspettative retribuite per il personale medico e
infermieristico dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle
università, dagli ospedali classificati e dagli istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico e dalle strutture private accreditate del
Veneto.
2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno
solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta
giorni in un triennio. I periodi di aspettativa sono conteggiati agli
effetti dall’anzianità di servizio sia per il calcolo del
trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.
3. I benefici di cui al comma 2 a favore dell’operatore cooperante
sono sospesi per i tre anni successivi al loro effettivo godimento.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti Umani,
cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di
previsione 2008.
Art. 76 - Contributo
straordinario al Comune di Padova a sostegno della stagione lirica.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, per l’anno
2008, un contributo straordinario complessivo di euro 250.000,00 al Comune
di Padova, a sostegno della stagione lirica nell’ambito del sistema
regionale della lirica decentrata nel territorio.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0166 “Promozione dello
spettacolo” del bilancio di previsione 2008.
Art. 77 - Disposizioni in
materia di riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per
autotrazione nei territori regionali di confine.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle persone fisiche,
intestatarie di uno o più veicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici
registri e residenti nei territori prossimi al confine con l’Austria,
un contributo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del
gasolio per autotrazione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso in maniera
differenziata, in ragione della distanza del comune di residenza del
soggetto beneficiario dal luogo di confine di stato più vicino e
raggiungibile su strada carrozzabile pubblica.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, determina, sentita la competente commissione
consiliare:
a) i comuni di residenza dei soggetti beneficiari di cui al comma 1;
b) la misura del contributo;
c) le modalità di rilevazione dei prezzi alla pompa della benzina e
del gasolio per autotrazione di cui al comma 1;
d) le modalità di fruizione del beneficio, anche attraverso
l’utilizzo di strumenti informatici;
e) le funzioni delegate ai comuni e le relative compensazioni finanziarie;
f) gli adempimenti e gli obblighi dei gestori degli impianti di
distribuzione di carburanti;
g) le modalità per la vigilanza sulla corretta fruizione dei benefici
di cui al comma 1.
4. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 3.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi indistinti a
favore degli enti locali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 78 - Misure straordinarie
in materia di sicurezza urbana.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare un finanziamento
straordinario per le iniziative di sicurezza urbana attuate dagli enti
locali, con priorità per la realizzazione di forme e sistemi
coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere ai
sensi e nei modi previsti dall’ della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9
“Interventi regionali per la promozione della legalità e della
sicurezza”, e a sostenere programmi destinati ad attività di
controllo notturno e serale per le finalità di cui all’ articolo 6 comma 3 della
legge regionale 21
settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.
2. Agli oneri di investimento derivanti dall’attuazione del presente
articolo, quantificati in euro 13.000.000,00 per l’esercizio 2008, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0016 “Interventi
strutturali per la sicurezza” del bilancio di previsione 2008.
3. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del presente
articolo, quantificati in euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2008 si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0015 “Prevenzione e
lotta alla criminalità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 79 - Finanziamento
aggiuntivo per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la
viabilità regionale.
1. Per l’aggiornamento del Piano triennale di cui all’ articolo 95, comma 1,
lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e
successive modificazioni, si autorizza un finanziamento aggiuntivo per
complessivi euro 200.000.000,00 da erogare in dieci anni per la
realizzazione di nuovi interventi di viabilità nel territorio.
2. Del finanziamento di cui al comma 1 una quota pari a euro 100.000.000,00
è riservata ad interventi sulla viabilità provinciale che saranno
definiti d’intesa con le amministrazioni provinciali. La rimanente
quota di euro 100.000.000,00 è riservata ad interventi sulla
viabilità regionale nonché come quota di contributo pubblico per
interventi di finanza di progetto con particolare riferimento al
completamento della strada regionale 10.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 15.000.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro
20.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009 e 2010, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0136 “Interventi strutturali per la
viabilità regionale, provinciale e comunale” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 80 - Realizzazione di una
piattaforma logistica per lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari veneti
deperibili.
1. Al fine di sostenere la commercializzazione nel mondo dei prodotti
agroalimentari veneti deperibili, che per lo loro caratteristiche
abbisognano di particolari attenzioni nel trasporto e nella conservazione,
la Giunta regionale è autorizzata a concedere a Veneto Agricoltura un
contributo, nella misura massima di euro 3.000.000,00, per la realizzazione
di una piattaforma logistica per il ricevimento, il mantenimento e lo
stoccaggio dei prodotti deperibili a temperatura controllata, di
collegamento con l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
2. Le modalità di realizzazione e di gestione della piattaforma di cui
al comma 1 sono adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni
dall’acquisizione del parere di cui al comma 3.
3. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa comunitaria sugli aiuti di stato ed è
subordinato all’acquisizione del parere di compatibilità della
Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 ed 88 del trattato CE.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009,
si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 81 - Modifica della
legge regionale 26
ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei comuni
ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto
orientale”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 30
“Interventi regionali a favore dei comuni ricadenti nelle aree
svantaggiate di montagna e nell’area del Veneto orientale” dopo
le parole: “nell’area del Veneto orientale” sono
aggiunte le parole: “nonché dei comuni della provincia di
Treviso con meno di cinquemila abitanti, confinanti con la Regione Friuli
Venezia Giulia, ad esclusione dei comuni che fanno parte delle
comunità montane.”.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0007 “Trasferimento agli enti
locali per investimenti” del bilancio di previsione 2008.
Art. 82 - Partecipazione alla
Fondazione studi universitari di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di
socio sostenitore, alla Fondazione studi universitari di Vicenza, al fine
di favorire l’attivazione e il sostegno di due nuovi corsi di laurea
magistrale in Innovazione del prodotto e in Meccatronica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0172
“Interventi per il diritto allo studio” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 83 - Aumento di capitale
della società Interporto di Venezia SPA.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, per il tramite di
Veneto Sviluppo SPA, alle operazioni di aumento del capitale sociale della
società Sistemi Territoriali SPA, fino a un importo di euro
260.000,00.
2. L’importo di cui al comma 1 deve essere utilizzato esclusivamente
per l’aumento di capitale della società Interporto di Venezia
SPA.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 260.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0065 “Partecipazione al
capitale sociale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 84 - Azioni regionali
finalizzate alla permuta, a favore degli enti territoriali, dei beni
statali in uso al Ministero della difesa.
1. La Giunta regionale promuove iniziative finalizzate a favorire la
permuta a favore degli enti territoriali, secondo quanto disposto
dall’articolo 3, comma 15 ter, del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 351 “Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi
comuni di investimento immobiliare” convertito con modificazioni
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successive modificazioni dei beni
statali in uso al Ministero della difesa. Per tali finalità possono
essere promossi appositi accordi di programma di cui all’ articolo 32 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 35 “Nuove norme sulla programmazione”,
con gli enti territoriali interessati, nell’ambito dei quali la
Regione può assumere a proprio carico l’onere di redigere
appositi studi di fattibilità da utilizzare per l’esperimento
della procedura funzionale alla permuta.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0214 “Attività a
supporto della progettazione e qualificazione in materia di lavori
pubblici” del bilancio di previsione 2008.
Art. 85 - Misure regionali a
sostegno della politica per la casa.
1. Nell’ambito della definizione di
iniziative rivolte alla realizzazione di un progetto di housing sociale nel
territorio veneto, con il coinvolgimento di investitori istituzionali,
privati e della pubblica amministrazione, la Regione del Veneto, anche
tramite Veneto Sviluppo SPA, aderisce alla costituzione di un fondo
immobiliare etico da istituirsi con le fondazioni bancarie ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 86 “Istituzioni e disciplina dei fondi
comuni di investimento immobiliare chiusi”, rivolto alla
realizzazione, recupero e/o acquisto di immobili da destinare alla
locazione a canone calmierato in favore di soggetti economicamente
svantaggiati. ( 9)
2. Al fine di contrastare i gravi effetti della crisi dovuta
all’aumento dei tassi d’interesse applicati sui prestiti
bancari ed assicurare il mantenimento in proprietà della prima e unica
casa, in capo a soggetti impegnati nel pagamento delle rate di mutuo
ipotecario contratto per l’acquisto, la Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva:
a) uno schema di convenzione da proporre agli istituti di credito con cui
si concorda il rinvio delle azioni esecutive intraprese dagli istituti
stessi e si consente al soggetto contraente di recuperare, in tempi
stabiliti, l’originale andamento di solvibilità oppure la
rinegoziazione del mutuo, con un prolungamento del periodo di ammortamento,
riconducendo l’ammontare delle rate mensili alla capacità
reddituale e patrimoniale del soggetto contraente;
b) uno schema di convenzione da proporre ai notai aventi sede in Veneto, al
fine dell’ottimizzazione funzionale ed economica delle prestazioni
dei medesimi per l’attuazione della presente disposizione e, più
in generale, per l’eventuale trasferimento del mutuo a diverso
istituto mutuante.
3. Al fine di agevolare l’acquisto o la costruzione della prima casa,
ovvero il recupero della prima abitazione, la Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva
un bando di concorso per la concessione di contributi in conto interessi su
mutui, rivolti alle famiglie con figli minori a carico e alle giovani
coppie residenti in Veneto.
4. Al fine di contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari con
alloggio in locazione, è assegnato un cofinanziamento regionale agli
interventi finanziati con fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431 “Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti
ad uso abitativo” e successive modificazioni.
5. Le iniziative di cui ai commi 1 e 3 sono realizzate privilegiando gli
interventi conformi alle linee guida di cui alla legge regionale 9 marzo 2007, n. 4
“Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia
sostenibile”; la Giunta regionale, nella predisposizione dei bandi
riferiti agli interventi di cui ai predetti commi 1 e 3, adotta i criteri e
modalità attuative conseguenti.
6. Agli oneri d’investimento derivanti dall’attuazione del
presente articolo, quantificati in complessivi euro 24.500.000,00 per
l’esercizio 2008 e in particolare in euro 5.500.000,00 per
l’attuazione del comma 1, euro 14.000.000,00 per l’attuazione
del comma 2 ed euro 5.000.000,00 per l’attuazione del comma 3, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0080 “Interventi per
programmi di edilizia abitativa pubblica” del bilancio di previsione
2008.
7. Agli oneri correnti derivanti dall’attuazione del comma 4 del
presente articolo, quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio
2008, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0079
“Azioni nel campo delle abitazioni” del bilancio di previsione
2008.
Art. 86 - Disposizioni in
merito all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario.
1. Al fine di dare attuazione alla
disposizione dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422 “Conferimento alle regioni e agli enti locali
di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
dell’articolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”,
come successivamente modificato ed integrato, la società Sistemi
Territoriali SPA è autorizzata a provvedere all’acquisto di
nuovo materiale rotabile ferroviario destinato a garantire la produzione
programmata del servizio di trasporto pubblico locale.
2. Il materiale rotabile di cui al comma 1 è messo a disposizione del
gestore del servizio aggiudicatario delle procedure concorsuali per
l’espletamento dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale
nei termini e con le modalità che sono indicate dalla Giunta
regionale.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la società Sistemi
Territoriali SPA è autorizzata a contrarre operazioni di leasing
finanziario, anche nella forma del sale and lease back. ( 10)
3 bis. Allo scopo di consentire alla società Sistemi Territoriali SPA
di sostenere l’onere economico e finanziario riconducibile al
pagamento dei canoni e, ove applicabile, dell’indennizzo per scadenza
anticipata relativo alle operazioni di cui al comma 3, la Giunta regionale
è autorizzata a corrispondere a Sistemi Territoriali SPA un contributo
di complessivi euro 254.000.000,00 distribuito in un massimo di
trent’anni, nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta
regionale stessa. ( 11)
3 ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 4.200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2009, 2010 e
2011, si fa fronte con le risorse allocate nell'upb U0128 “Trasporto
su rotaia e SFMR” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale
2009-2011. ( 12)
Art. 87 - Disposizioni in
materia di revoca di agevolazioni all’imprenditoria femminile.
1. La revoca di agevolazioni in conto capitale concesse in materia di
imprenditoria femminile a seguito di bandi già emanati alla data del
31 dicembre 2006, disposta per il mancato raggiungimento delle condizioni
in essi previste per l’ottenimento dei contributi, determina
unicamente l’applicazione del comma 4 dell’ articolo 11 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000)”, così come
modificato dall’articolo 47, comma 1, lettera a) della legge regionale 19 febbraio
2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2007” (upb E0045 “Altre sanzioni amministrative”).
Art. 88 - Modifica della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione di parchi
e riserve naturali regionali”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
“Nuove norme per l’istituzione di parchi e riserve naturali
regionali” è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 13)
2. Per l’attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse
allocate nell’upb U0100 “Sostegno alle aree naturali protette
regionali” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 89 - Fondo per
l’accelerazione dell’attuazione degli interventi del fondo FAS
- programmazione 2007-2013.
1. Al fine di avviare alla effettiva realizzazione, in modo anticipato, gli
interventi degli Accordi di Programma Quadro e degli altri strumenti
previsti dalla delibera CIPE 21 dicembre 2007 di attuazione del Quadro
strategico nazionale (QSN), per i quali si siano concluse le fasi della
progettazione preliminare o gli adempimenti necessari per lo svolgimento
delle procedure di appalto o di concessione, è istituito un fondo
denominato “Fondo per l’accelerazione dell’attuazione
degli interventi dei fondi FAS - Programmazione 2007-2013”.
2. Gli interventi prefinanziati ai sensi del comma 1, sono
obbligatoriamente inseriti nel periodo di programmazione CIPE
immediatamente successivo, nei limiti delle disponibilità finanziarie
consentite dal comma 537 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria statale 2008).
3. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate alla copertura
finanziaria delle fasi di programmazione, progettazione, esproprio e
realizzazione effettiva delle opere e dei servizi.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0183 “Finanziamento
intese istituzionali di programma e patti territoriali” del bilancio
di previsione 2008.
5. L’ articolo
46 della legge
regionale 19 febbraio 2007, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2007” è abrogato.
Art. 90 - Contributo
all’azienda ospedaliera di Padova per la clinica di oncoematologia
pediatrica.
1. La Regione del Veneto, al fine di garantire adeguati organi medici,
tecnici e di supporto alle famiglie fino alla realizzazione della camera
sterile già programmata dalla direzione ospedaliera è autorizzata
a sostenere l’onere finanziario quantificato in euro 500.000,00 a
favore della clinica di oncoematologia pediatrica presso l’azienda
ospedaliera di Padova.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate all’upb U0140 “Obiettivi di piano per
la sanità” del bilancio di previsione 2008.
Art. 91 - Misure di
razionalizzazione della spesa pubblica in materia di opere pubbliche.
Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico
interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione di
opere di competenza regionale.
Art. 92 - Prevenzione, cura e
riabilitazione delle malattie metaboliche.
1. Ai fini della prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie
metaboliche, la Regione del Veneto promuove un progetto di attivazione di
un servizio organico e completo per tutti i pazienti metabolici.
2. La Giunta regionale, di concerto con le strutture competenti e con
specifico riferimento all’unità complessa malattie metaboliche
ereditarie presso il dipartimento di pediatria dell’azienda
ospedaliera di Padova di cui alla delibera n. 479 del 3 giugno 2004 del
direttore generale approva, sentita la competente commissione consiliare,
un progetto di prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie
metaboliche con particolare riferimento allo screening neonatale allargato
per le malattie metaboliche ereditarie nonché attività di
consulenza e di assistenza rivolte al soddisfacimento dei bisogni
assistenziali dei pazienti del Veneto.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010, si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 93 - Modifiche alla
legge regionale 9
dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della fauna
selvatica e per il prelievo venatorio”.
1. La lettera c) dell’ allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio” e successive modificazioni è così sostituita:
omissis ( 15)
2. La lettera e) dell’ allegato C della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio” e successive modificazioni è abrogata.
3. Per i fini e per le attività di cui ai commi 1 e 2 la Giunta
regionale è autorizzata a trasferire euro 2.000,00 alle
amministrazioni provinciali per ognuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da
imputare all’upb U0034 “Servizi integrati
agrofaunisticovenatori e sviluppo delle attività ittiche e della
pesca” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 94 - Disposizioni in
materia di servizio di tesoreria.
Art. 95 - Riduzione dei costi
della politica, abrogazione dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973,
n. 9 e disposizioni transitorie.
1. L’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9
“Disciplina dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione
infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei
consiglieri regionali” e successive modificazioni è abrogato a
decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo.
2. Ai sensi del comma 59 dell’articolo 3 legge 24 dicembre 2007, n.
244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).”, i contratti di
assicurazione in corso al 1° gennaio 2008, cessano di avere efficacia
alla data del 30 giugno 2008.
Art. 96 - Completamento del
processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione Veneto in
attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).
(17)
1. In attuazione dell’articolo 3, comma 90 lettera b) della legge 24
dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale è autorizzata a procedere, nei limiti dei posti disponibili
in organico o che si renderanno disponibili nel triennio successivo anche
attraverso la rideterminazione della dotazione organica, alla
stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente
alla data del 28 settembre 2007, o che sia stato in servizio per almeno tre
anni, anche non continuativi nel quinquennio anteriore alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 244/2007, purché sia stato assunto
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di
legge. Alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato
mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di procedure
selettive.
2. In attuazione dell’articolo 3, comma 94 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) la Giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali e la competente commissione
consiliare, predispone, nell’ambito della programmazione triennale
dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009, 2010 un piano per la progressiva
stabilizzazione del personale di cui al comma 1, tenuto conto dei
differenti tempi di maturazione dei requisiti.
3. In attuazione dell’articolo 3, comma 106 della legge 24 dicembre
2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Giunta
regionale, dopo la rideterminazione della dotazione organica di cui al
comma 4, è autorizzata a bandire concorsi pubblici che prevedano una
riserva del 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non
dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro
subordinato a tempo determinato presso la Regione del Veneto in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007,
nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio
prestato presso la Regione del Veneto per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in
virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa
stipulati anteriormente a tale data.
4. Ai fini dell’attuazione dei commi 1 e 3 la Giunta regionale è
autorizzata a procedere alla rideterminazione della dotazione organica,
dandone informazione alla competente commissione consiliare, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 31 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”.
5. Ai sensi dell’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008), la Regione
continua ad avvalersi del personale di cui al comma 1, nelle more delle
procedure di stabilizzazione.
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si fa
fronte con le risorse allocate nell’upb U0017 “Oneri per il
personale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 97 - Contributo
straordinario alla società sportiva Millenium Basket.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 25.000,00 alla società sportiva Padova Millenium
Basket per l’attività agonistica 2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte con
le risorse allocate nell’upb U0178 “Iniziative per lo sviluppo
dello sport” del bilancio di previsione 2008.
Art. 98 - Intervento di
restauro conservativo della cappella del Rosario della Basilica dei SS.
Giovanni e Paolo in Venezia.
1. Al fine di restituire la piena fruibilità della cappella del
Rosario, istituita nel 1575 presso la Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in
Venezia in memoria della battaglia di Lepanto del 1571, e di garantirne la
conservazione, la Giunta regionale, sostiene il progetto di restauro della
medesima con un contributo straordinario di euro 500.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia,
patrimonio culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione
2008 e pluriennale 2008-2010.
1. Al comma 1 dell’ articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale” e successive modificazioni,
dopo le parole: “e offerta di lavoro” sono aggiunte le
parole: “attraverso la Fondazione Portogruaro Campus”.
2. Il secondo e il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 4 bis
della legge regionale
22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
orientale” e successive modificazioni sono così sostituiti:
omissis ( 18)
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0172 “Interventi per il
diritto allo studio” del bilancio di previsione 2008.
Art. 100 - Contributo al
Comune di Chioggia per il Teatro Astra.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro
300.000,00 al Comune di Chioggia per il completamento dei lavori di
rifacimento e messa a norma del Teatro Astra.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0171 “Edilizia, patrimonio
culturale ed edifici di culto” del bilancio di previsione 2008.
Art. 101 - Contributo
straordinario alla Provincia di Padova per l’organizzazione della
stagione culturale 2008.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 200.000,00 a favore della Provincia di Padova per
l’organizzazione della stagione culturale 2008.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 102 - Valorizzazione del
patrimonio culturale regionale.
1. La Regione del Veneto promuove iniziative di conoscenza e di
comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio culturale
regionale, anche ai fini di sviluppare un turismo culturale qualificato.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad elaborare un programma annuale
di ricerca e di attività di promozione anche attivando accordi con
soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0169 “Manifestazioni ed
istituzioni culturali” del bilancio di previsione 2008.
Art. 103 - Contributi
straordinari per interventi infrastrutturali nel settore vinicolo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di complessivi euro 200.000,00, negli esercizi 2008 e 2009 al
Comune di Vidor (TV) per lavori di restauro e adeguamento del fabbricato
Casa Falcade, sede della mostra del prosecco.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di complessivi euro 400.000,00 negli esercizi 2008 e 2009 al
Comune di Fregona (TV), per la costruzione di un edificio polivalente
idoneo all’appassimento, vinificazione e promozione del Torchiato
d.o.c. di Fregona.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 300.000,00 per l’esercizio 2008 e in euro
300.000,00 per l’esercizio 2009, si fa fronte con le risorse allocate
nell’upb U0049 “Interventi infrastrutturali a favore delle
imprese e della collettività rurale” del bilancio di previsione
2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 104 - Azioni regionali a
favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità della
voce.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro
100.000,00, con le modalità previste dall’ articolo 10 della
legge regionale 3
novembre 2006, n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale” e successive modificazioni, al fine di
sostenere l’inserimento nel mondo del lavoro e nel contesto sociale
di persone non udenti.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro
100.000,00 alla Scuola Triveneta Cani Guida per non vedenti, al fine di
sostenere le attività sociali.
3. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro
50.000,00 al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto -
ONLUS - di Feltre, al fine di sostenere la notevole attività sociale a
favore della disabilità della voce e garantire la continuità del
servizio, anche con l’aggiornamento delle nuove tecnologie, richiesto
sul territorio regionale, nazionale e all’estero.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 250.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0152 “Servizi a favore delle
persone disabili, adulte e anziane” del bilancio di previsione 2008.
Art. 105 - Interventi per
favorire la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rilevanti ai
fini della qualificazione di siti di interesse paesaggistico regionale.
1. La Giunta regionale è autorizzata a cofinanziare la realizzazione
di opere ed interventi pubblici che risultano significativi sotto il
profilo della qualificazione di siti di particolare interesse paesaggistico
o caratterizzati da esigenze di riordino funzionale.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 2.000.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008-2009 ed
in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2010, si fa fronte con le
risorse allocate nell’upb U0087 “Interventi per l’assetto
territoriale” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale
2008-2010.
Art. 106 - Interventi
regionali per la sicurezza presso i pronto soccorso ospedalieri.
1. La Regione assegna contributi alle aziende ULSS e ospedaliere che
stipulano apposite convenzioni, per attività di sorveglianza presso i
pronto soccorso ospedalieri, con istituti di vigilanza privata, nel
rispetto della normativa vigente e in particolare del codice sulla privacy
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, determina, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le
modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui al comma
1.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 600.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e
2010 si fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità”, del bilancio di
previsione 2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 107 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Il termine di cui all’ articolo 3, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006” è
rideterminato al 30 giugno 2008.
2. La Giunta regionale, sulla scorta delle determinazioni della commissione
paritetica Regione - Provincia individua le modalità e le risorse
strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni.
3. Se la commissione di cui al comma 2 non conclude la sua attività
entro il termine fissato al comma 1, lo stesso viene prorogato al 31
dicembre 2008.
Art. 108 - Programma
straordinario di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati
in Veneto.
1. Nelle more di attuazione del piano del settore agricolo (PSAGR), la
Giunta regionale approva un programma straordinario di intervento inteso a
fornire e migliorare l’adeguamento delle imprese zootecniche del
Veneto alle prescrizioni dettate dalla Direttiva 91/676/CEE del Consiglio
del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole, mediante azioni rivolte all’adeguamento delle strutture di
allevamento, all’introduzione di pratiche e tecnologie pulite, alla
produzione di energia da reflui zootecnici e al decongestionamento delle
aree a più alta densità zootecnica.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del piano di cui al comma 1,
quantificati in euro 10.000.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale” del bilancio di previsione 2008.
Art. 109 - Contributi per
spese di riscaldamento domestico a favore dei cittadini dei comuni
ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna.
1. La Regione del Veneto intende contribuire alle spese di riscaldamento
sostenute dai singoli cittadini e/o da nuclei familiari residenti nei
comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna, come individuati
dall’ articolo
2 della legge
regionale 26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore
dei comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e nell’area
del Veneto orientale”.
2. I beneficiari dei contributi sono individuati dai comuni fra soggetti
che non sono titolari di un reddito annuo imponibile ai fini
dell’addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 19.100,00 qualora
vivano da soli, ovvero appartengono a un nucleo familiare che dispone di un
reddito annuo complessivo non superiore a euro 39.100,00.
3. La Giunta regionale è autorizzata a modificare per gli anni
successivi i tetti di reddito indicati al comma 2.
4. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per la
stagione invernale 2008-2009, nella misura massima di euro 400,00 per ogni
soggetto o nucleo famigliare come definiti dai commi 1 e 2.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009, si
fa fronte con le risorse allocate nell’upb U0005 “Interventi
indistinti a favore degli enti locali” del bilancio di previsione
2008 e pluriennale 2008-2010.
Art. 110 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modifiche ed
integrazioni.
1. Al comma 3 dell’ articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modificazioni, le
parole: “di una volta” sono sostituite dalle parole :
“del cinque per cento” (upb E0045 “Altre sanzioni
amministrative”).
2. Al comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modificazioni, dopo le
parole: “progetto ammesso all’intervento” sono
aggiunte le parole: “secondo quanto previsto dal comma 5. La
Giunta regionale è autorizzata ad individuare ulteriori fattispecie di
applicazione della revoca con conseguente applicazione di quanto disposto
dal comma 5”.
3. Il comma 6 bis dell’ articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2000)” come aggiunto dalla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 47 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
è abrogato.
Art. 111 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
del Veneto.
ALLEGATO OMESSO
Note
( 1) La legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30
“Disposizioni per la istituzione del Fondo regionale per la non
autosufficienza e per la sua disciplina” nell’art. 1, comma 1,
e nell’art. 7, comma 1, lett. a) ha ricompreso nel Fondo istituito
dalla medesima legge regionale le risorse del Fondo già istituito dal
presente articolo.
( 2) Comma abrogato da lett. d)
comma 1 art. 9 legge
regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 3) Testo riportato all’art.
12 legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 .
( 4) Testo riportato all’art.
8 legge regionale 16
agosto 2007, n. 23 .
( 5) Articolo abrogato da art. 9
legge regionale 22
gennaio 2010, n. 10 .
( 6) Testo riportato al comma 4
dell’art. 9 legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 .
( 7) L’articolo 27 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 autorizza la Giunta regionale a concedere un
contributo annuale alla fondazione a sostegno dell’attività.
( 8) Si tratta di una disposizione
non applicabile perché l’art. 3 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 51
è stato abrogato con decorrenza 1° gennaio 2007 dall’art. 8
della legge regionale 16/2006.
( 9) L’articolo 30 della
legge regionale 12
gennaio 2009, n. 1 detta disposizioni attuative del presente comma
autorizzando la Giunta regionale a promuovere la costituzione di una
società a responsabilità limitata denominata Abitare Veneto.
( 10) Comma sostituito da comma 1
art. 22 della legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 11) Comma modificato da art. 1
della legge regionale
23 ottobre 2009, n. 29 che dopo le parole “euro 254.000.000,00
distribuito in” ha inserito le seguenti: “un massimo di”.
In precedenza comma aggiunto da comma 2 art. 22 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 12) Comma aggiunto da comma 2
art. 22 della legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1
( 13) Testo riportato
all’art. 28 legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 .
( 14) Testo riportato alla
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 .
( 15) Testo riportato alla lett.
c) dell’allegato C legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .
( 16) Testo riportato al comma 1
dell’art. 52 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
( 17) Vedi interpretazione
autentica recata dall’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2008, n. 3 , che
recita: “1. Le disposizioni dell’articolo 96 della legge
finanziaria regionale 27 febbraio 2008, n. 1 si applicano anche al
personale assunto ai sensi degli articoli 178 e 179 della legge regionale 10 giugno
1991, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e degli articoli 8 e
19 della legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e successive modificazioni, disponendo
a tal fine apposita procedure selettiva riservata.
2. I soggetti di cui al comma 1 che, in riferimento alla qualifica per cui
si procede a stabilizzazione, abbiano già superato una selezione
pubblica per l’assunzione presso la Regione del Veneto o altro ente
pubblico, sono esentati dall’ulteriore procedura selettiva.
3. Il termine di validità delle graduatorie concorsuali ancora vigenti
è prorogato, ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato tramite
scorrimento, di un periodo equivalente al tempo di sospensione necessario
per il prioritario completamento del processo di stabilizzazione di cui
all’articolo 32 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e
all’articolo 96 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 come
interpretato dal comma 1. Nel periodo di sospensione dello scorrimento
l’amministrazione regionale può utilizzare le medesime
graduatorie per assunzioni a tempo determinato, nei casi previsti dalla
legislazione vigente. Nella programmazione triennale del fabbisogno sono
previste forme di assunzione che garantiscono l’adeguato accesso
dall’esterno.
4. Il requisito dell’anzianità di servizio ai fini della
stabilizzazione, per il personale assunto a tempo determinato dalla Regione
del Veneto anteriormente alla data di cui al comma 1 dell’articolo 96
della legge regionale
27 febbraio 2008, n. 1 è conseguito anche tenendo conto di
contratti successivi stipulati ai sensi degli articoli 178 e 179 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni e degli
articoli 8 e 19 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 e
successive modificazioni, purché detto personale sia assegnato alle
medesime strutture per lo svolgimento delle medesime funzioni.”.
( 18) Testo riportato al comma 1
art. 4 bis legge
regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1
(BUR n. 19-1/2008)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2008
-
-
Art. 1 - Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 - Rifinanziamenti e fondi
speciali.
-
Art. 3 - Fondo regionale per la non
autosufficienza. (1)
-
Art. 4 - Sostegno alla
disabilità grave e al progetto vita indipendente.
-
Art. 5 - Trasporto dei disabili ai
centri educativi occupazionali diurni (CEOD).
-
Art. 6 - Contributi regionali per
l’attivazione dei servizi innovativi per l’infanzia.
-
Art. 7 - Contributo scolastico a
bambini con difficoltà di apprendimento.
-
Art. 8 - Modifica
all’articolo 12 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
-
Art. 9 - Messa in sicurezza delle
scuole.
-
Art. 10 - Modifiche
all’articolo 8 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa -
collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale,
sanità e prevenzione”.
-
Art. 11 - Contributo straordinario
per gli impianti di depurazione.
-
Art. 12 - Progetto bike
sharing.
-
Art. 13 - Contributo per le
attività degli “Sportelli energetici informativi”
realizzati nel territorio.
-
Art. 14 - Istituzione di un fondo
unico regionale per il sostegno alla produzione di energia
proveniente da fonti alternative e rinnovabili.
-
Art. 15 - Interventi per il
risanamento dell’ambiente, per la bonifica e lo smaltimento
dell’amianto.
-
Art. 16 - Contributo straordinario
alla Fondazione Basaglia ONLUS, per il trasferimento, da altra
regione a Venezia, della sede nazionale e per l’avvio delle
attività.
-
Art. 17 - Contributo straordinario
a favore della Fondazione Teatro Civico di Vicenza.
-
Art. 18 - Istituzione della Scuola
musicale Coro di voci bianche Regione Veneto.
-
Art. 19 - Formazione educatori
sportivi.
-
Art. 20 - Interventi regionali per
iniziative di prevenzione della violenza a danno delle donne.
-
Art. 21 - Istituzione
dell’albo regionale dei gruppi d’acquisto solidale.
-
Art. 22 - Fondo di garanzia per
gli investimenti delle società ed enti no profit.
-
Art. 23 - Istituzione di un fondo
di solidarietà.
-
Art. 24 - Viabilità
alternativa alla superstrada a pagamento “Affi-Pai”.
-
Art. 25 - Iniziative a favore del
patrimonio storico, culturale, architettonico e artistico di origine
veneta.
-
Art. 26 - Acquisto del rifugio
alpino “Città di Vittorio Veneto” al Monte
Pizzoc.
-
Art. 27 - Adesione della Regione
del Veneto alla “Fondazione slow food per la biodiversità
– ONLUS”.
-
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n.
29 “Disciplina dell’esercizio
dell’attività di somministrazione di alimenti e
bevande”.
-
Art. 29 - Prefinanziamento dei
progetti di cooperazione transfrontaliera.
-
Art. 30 - Modifica
all’articolo 9 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
“Nuova disciplina della professione di guida alpina” e
successive modificazioni.
-
Art. 31 - Programma di
certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione
vegetale delle piante da frutto e della vite.
-
Art. 32 - Contributi per la
realizzazione del Congresso mondiale dell'OIV e del Congresso
nazionale dell'AEEI nell’anno 2008 nel territorio Veneto.
-
Art. 33 - Iniziative comunitarie e
regionali di sviluppo rurale.
-
Art. 34 - Contributo regionale per
certificazioni etico-sociali.
-
Art. 35 - Disposizione transitoria
in materia di apprendistato professionalizzante.
-
Art. 36 - Intervento regionale per
la riqualificazione paesaggistica del territorio veneto.
-
Art. 37 - Interventi per la tutela
paesaggistica e la salvaguardia del tracciato della ex ferrovia
Treviso-Ostiglia.
-
Art. 38 - Esecuzione
dell’accordo di programma attuativo del documento “Nuovo
quadro programmatico Stato – Regioni e Province Autonome di
Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla
sostenibilità”.
-
Art. 39 - Azioni a salvaguardia
delle risorse idriche.
-
Art. 40 - Contributo straordinario
alla società Polesine servizi SPA per investimenti sulle
infrastrutture di approvvigionamento idrico.
-
Art. 41 - Avvio di nuovi servizi
di trasporto pubblico locale.
-
Art. 42 - Contributo per il
completamento della progettazione del collegamento ferroviario
Venezia-Chioggia.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.
8 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa -
collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia
residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed
edilizia”.
-
Art. 44 - Progettazione
preliminare della tratta veneta della linea ferroviaria alta
velocità/alta capacità (AV/AC) Venezia-Trieste.
-
Art. 45 - Realizzazione del
secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale
(SFMR).
-
Art. 46 - Arredo a verde delle
rotatorie lungo la rete viaria.
-
Art. 47 - Interventi di
contenimento ed abbattimento del rumore lungo la rete viaria di
interesse regionale.
-
Art. 48 - Interventi di
manutenzione e messa in sicurezza della viabilità nei comuni
interessati dal tracciato della superstrada Pedemontana Veneta.
-
Art. 49 - Redazione del progetto
definitivo della variante alla Strada Statale n. 12 Verona - Castel
D’Azzano - Buttapietra.
-
Art. 50 - Contributo straordinario
per la ristrutturazione e la riqualificazione di sedi di aziende di
promozione turistica.
-
Art. 51 - Contributo straordinario
a favore delle Fondazioni “Arena di Verona” e
“Teatro La Fenice di Venezia”.
-
Art. 52 - Attività di
supporto alla valorizzazione e conoscenza del patrimonio
culturale.
-
Art. 53 - Intervento regionale per
la realizzazione del nuovo palazzo del cinema e dei congressi di
Venezia.
-
Art. 54 - Contributo straordinario
al Comune di Camposampiero.
-
Art. 55 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla istituenda fondazione “Studium Generale
Marcianum”. (7)
-
Art. 56 - Contributo straordinario
per l'organizzazione dei Giochi invernali di Alpe Adria 2009.
-
Art. 57 - Adesione della Regione
del Veneto alla Federazione internazionale per lo sviluppo
sostenibile e la lotta alla povertà (FISPMED) - ONLUS.
-
Art. 58 - Contributo straordinario
a sostegno del progetto “Bollino Blu dello Sport” -
Certificazione Etica nello Sport.
-
Art. 59 - Promozione della
sicurezza nella pratica sportiva del ciclismo.
-
Art. 60 - Modifica delle leggi
regionali 5 aprile 1993, n. 12 e 14 agosto 2003, n. 17 in materia di
impiantistica sportiva.
-
Art. 61 - Contributo straordinario
al Comune di Venezia per l’ampliamento dell’impianto
sportivo rugby di Venezia-Favaro Veneto.
-
Art. 62 - Piano straordinario di
sviluppo e ammodernamento del sistema informativo
dell’assemblea legislativa.
-
Art. 63 - Contributo straordinario
a favore della associazione Diakonia ONLUS con sede in Vicenza per la
prosecuzione e implementazione regionale del progetto “Il lembo
del mantello”.
-
Art. 64 - Sostegno ai corsi di
formazione per centralinisti telefonici ciechi e ipovedenti.
-
Art. 65 - Indennizzo per i danni
causati da vaccinazioni non obbligatorie.
-
Art. 66 - Contributo straordinario
al centro di assistenza servizi per anziani La Casa di Schio
(VI).
-
Art. 67 - Contributo straordinario
al Comune di Breganze (VI) per la costruzione della nuova caserma dei
carabinieri.
-
Art. 68 - Iniziative di
informazione per aiutare l’integrazione dei ragazzi e dei
giovani stranieri residenti nella Regione del Veneto.
-
Art. 69 - Contributo straordinario
al Comune di Preganziol (TV) per la realizzazione della nuova sede
del distretto socio sanitario.
-
Art. 70 - Contributo straordinario
a favore del Comune di Venezia per le persone provenienti dal
“residuo psichiatrico” di San Servolo e San Clemente.
-
Art. 71 - Contributo straordinario
alla Provincia di Venezia per il completamento della caserma di
polizia nel Comune di Jesolo.
-
Art. 72 - Contributo straordinario
al Comune di Portogruaro per la realizzazione del progetto di
riqualificazione urbanistica “Città della sicurezza - area
ex Perfosfati primo stralcio”.
-
Art. 73 - Sostegno economico agli
iscritti alle scuole di dottorato di ricerca con sede in Veneto.
-
Art. 74 - Fondo straordinario a
favore del Comune di San Nazario.
-
Art. 75 - Intervento regionale a
favore del personale medico e infermieristico del servizio sanitario
nazionale del Veneto per le iniziative di cui alla legge regionale 16
dicembre 1999, n. 55 .
-
Art. 76 - Contributo straordinario
al Comune di Padova a sostegno della stagione lirica.
-
Art. 77 - Disposizioni in materia
di riduzione dei prezzi della benzina e del gasolio per autotrazione
nei territori regionali di confine.
-
Art. 78 - Misure straordinarie in
materia di sicurezza urbana.
-
Art. 79 - Finanziamento aggiuntivo
per la realizzazione di nuovi interventi strutturali per la
viabilità regionale.
-
Art. 80 - Realizzazione di una
piattaforma logistica per lo stoccaggio dei prodotti agroalimentari
veneti deperibili.
-
Art. 81 - Modifica della
legge regionale
26 ottobre 2007, n. 30 “Interventi regionali a favore dei
comuni ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna e
nell’area del Veneto orientale”.
-
Art. 82 - Partecipazione alla
Fondazione studi universitari di Vicenza.
-
Art. 83 - Aumento di capitale
della società Interporto di Venezia SPA.
-
Art. 84 - Azioni regionali
finalizzate alla permuta, a favore degli enti territoriali, dei beni
statali in uso al Ministero della difesa.
-
Art. 85 - Misure regionali a
sostegno della politica per la casa.
-
Art. 86 - Disposizioni in merito
all’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario.
-
Art. 87 - Disposizioni in materia
di revoca di agevolazioni all’imprenditoria femminile.
-
Art. 88 - Modifica della
legge regionale
16 agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per l’istituzione
di parchi e riserve naturali regionali”.
-
Art. 89 - Fondo per
l’accelerazione dell’attuazione degli interventi del
fondo FAS - programmazione 2007-2013.
-
Art. 90 - Contributo
all’azienda ospedaliera di Padova per la clinica di
oncoematologia pediatrica.
-
Art. 91 - Misure di
razionalizzazione della spesa pubblica in materia di opere pubbliche.
Disposizioni in materia di procedure per la dichiarazione di pubblico
interesse delle proposte di finanza di progetto per la realizzazione
di opere di competenza regionale.
-
Art. 92 - Prevenzione, cura e
riabilitazione delle malattie metaboliche.
-
Art. 93 - Modifiche alla
legge regionale
9 dicembre 1993, n. 50 , “Norme per la protezione della
fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.
-
Art. 94 - Disposizioni in materia
di servizio di tesoreria.
-
Art. 95 - Riduzione dei costi
della politica, abrogazione dell’articolo 6 bis della
legge regionale
10 marzo 1973, n. 9 e disposizioni transitorie.
-
Art. 96 - Completamento del
processo di stabilizzazione dei lavoratori precari della Regione
Veneto in attuazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008). (17)
-
Art. 97 - Contributo straordinario
alla società sportiva Millenium Basket.
-
Art. 98 - Intervento di restauro
conservativo della cappella del Rosario della Basilica dei SS.
Giovanni e Paolo in Venezia.
-
Art. 99 - Modifiche
all’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
.
-
Art. 100 - Contributo al Comune di
Chioggia per il Teatro Astra.
-
Art. 101 - Contributo
straordinario alla Provincia di Padova per l’organizzazione
della stagione culturale 2008.
-
Art. 102 - Valorizzazione del
patrimonio culturale regionale.
-
Art. 103 - Contributi straordinari
per interventi infrastrutturali nel settore vinicolo.
-
Art. 104 - Azioni regionali a
favore delle persone non udenti, non vedenti e con disabilità
della voce.
-
Art. 105 - Interventi per favorire
la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rilevanti ai fini
della qualificazione di siti di interesse paesaggistico
regionale.
-
Art. 106 - Interventi regionali
per la sicurezza presso i pronto soccorso ospedalieri.
-
Art. 107 - Modifica
all’articolo 3 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
-
Art. 108 - Programma straordinario
di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati in
Veneto.
-
Art. 109 - Contributi per spese di
riscaldamento domestico a favore dei cittadini dei comuni ricadenti
nelle aree svantaggiate di montagna.
-
Art. 110 - Modifiche
all’articolo 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 2000)” e successive modifiche
ed integrazioni.
-
Art. 111 - Dichiarazione
d’urgenza.
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