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Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988) - Testo storico
[sommario] [RTF][Testo da BUR]
ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI
MINORI
Art. 1 - Istituzione
1. E' istituito nella Regione Veneto l’Ufficio di protezione e
pubblica tutela dei minori.
2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei
minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono
disciplinati dalla presente legge.
Art. 2 - Funzioni
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge
le seguenti funzioni:
a) reperisce, selezione e prepara persone disponibili a svolgere
attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai
tutori o ai curatori nominati;
b) vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti
educativo-assistenziali,in strutture residenziali o comunque in ambienti
esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri
di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2 della legge n 698/1975
che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le
unità locali socio-sanitarie;
c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la
prevenzione e il trattamento dell’abuso e del disadattamento;
d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti
con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la
diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che
rispetti i diritti dei minori;
e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle
proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i
minori che la Regione intende emanare;
f) segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria
situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o
giudiziario;
g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o
di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o
inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.
Art. 3 - Struttura
dell’Ufficio
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha
sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi
decentrate.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il
funzionamento dell’Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la
Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Per il funzionamento dell’Ufficio nelle sedi decentrate il
pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale,
del personale amministrativo e dell’area psico-sociale-educativa
della pianta organica di cui all’articolo 5 della legge regionale 11
marzo 1986, n. 8 .
4. Per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo
2, l’Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno
competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione
minorile dell’osservatorio permanente di cui all’articolo 3
della legge regionale n 29 del 28 giugno 1988 riguardante “Iniziative
e coordinamento delle attività a favore dei giovani ”.
Art. 4 - Elezione
1. Il titolare dell’Ufficio è eletto dal Consiglio
regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
2. Dura in carica 5 anni.
3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino
all’insediamento del successore.
4. Il titolare dell’Ufficio è rieleggibile una sola
volta.
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio
regionale è convocato per provvedere all’elezione del nuovo
titolare dell’Ufficio.
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per
qualunque causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della
cessazione del mandato.
Art. 5 - Requisiti, cause di
incompatibilità, decadenza
1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti
imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in
giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o
equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal
Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.
2. Non sono eleggibili:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali comunali i
membridegli organi di gestione delle unità locali socio-sanitarie;
b) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali
di partiti politici e di associazioni sindacali;
c) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
d) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti,
consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo
regionale;
e) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono
attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'Ufficio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi
attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o
professione.
4. In caso di ineleggibilità e di incompatibilità si
applicano le procedure previste per i consiglieri regionali.
Art. 6 - Revoca
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio
segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può
revocare il titolare dell’Ufficio per gravi o ripetute violazioni di
legge o per accertata inefficienza.
2. Il titolare dell’Ufficio, qualora lo richieda, è
ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.
Art. 7 - Trattamento
economico
1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei
minori spettano l’indennità, di funzione e
l’indennità di missione stabilite per i consiglieri regionali.
Art. 8 - Collegamenti
istituzionali
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori
riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull’andamento
dell’attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni
normative o amministrative da adottare.
2. L’Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31
dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività
svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori,
l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità
su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.
Art. 9 - Rapporti con il
Difensore civico
1. Il difensore civico e il titolare dell’ufficio di
protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di
situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività
nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 10 - Norma finanziaria
1. All’onere di lire 150 milioni derivante
dall’applicazione della presente legge per l’anno 1988 si
provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa,
dello stanziamento iscritto al capitolo 84100 “ Fondo speciale per la
riassegnazione dei residui perenti dalle spese correnti ” dello stato
di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno
finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di
previsione del capitolo 61444 denominato “ Spese per
l’istituzione e il funzionamento dell’Ufficio di protezione e
pubblica tutela dei minori ” con lo stanziamento di lire 150 milioni
per competenza e per cassa.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento
del capitolo 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di
rifinanziamento di leggi regionali a norma dell’ articolo 32bis della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7
settembre 1982, n. 43 .
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