Legge regionale 20 agosto 1987 n. 44 (B.U.R. n. 47/1987)
Legge regionale 20 agosto 1987 n. 44 (B.U.R. n. 47/1987) [RTF]
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione. (1)(2)
Art. 1 - Programma degli
interventi.
1. All’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di
cui
all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(
3), è annualmente
riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla categoria di opere
concernenti “ le chiese e gli altri edifici religiosi ”, di cui
all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, come integrato
dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 - una quota dei
proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali
deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando
il conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità
dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici
per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di
lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni
religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma
consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento,
nonché in opere di nuova realizzazione.
Art. 2 - Disciplina delle opere
per servizi religiosi.
1. Per concorrere alla ripartizione della quota, come determinata ai sensi
del secondo comma dell’articolo 1, le autorità competenti,
secondo l’ordinamento di ciascuna confessione religiosa, presentano
domanda al sindaco del comune entro il 31 ottobre di ogni anno,
corredandola con la documentazione del fabbisogno e con i progetti anche di
massima, delle opere con i relativi preventivi comprensivi dei costi di
acquisizione delle aree e della progettazione, nonché formulando
eventuali proposte in ordine alle priorità, all’ammontare e alle
forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta,
tenendo conto delle priorità indicate e nell’ambito di una
valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero
ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere
beneficiarie, nonché l’ammontare e la forma del concorso
comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni
pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma
pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’erogazione dell’80% del contributo annuale avviene entro
30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso
di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di
inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del
rendiconto delle spese relativo all’opera o alla parte della opera
finanziata.
Art. 3 - Interventi
regionali.
1. La Regione, sulla base dei progetti presentati al comune delle
confessioni religiose interessate e delle determinazioni comunali assunte a
norma dell’articolo 2, concede, per le opere di straordinaria
manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo, (
4), contributi:
a) sino a un massimo del 50% della spesa prevista, quando si tratti di
edifici di interesse storico, artistico o monumentale vincolati o
vincolabili ai sensi della
legge 1° giugno 1939 n. 1089
(
5) nonché di
edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e religiose del
Veneto;
b) sino a un massimo del 30% della spesa prevista, per gli edifici non
rientranti fra quelli della lettera a).
2. Il sindaco, entro il termine perentorio di 30 giorni
dall’approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla
Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle
confessioni religiose, nonché del programma di cui al secondo comma
dell’articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo
parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei
progetti e sulla congruità della spesa prevista.
3. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere
direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste.
4. Per i beni mobili, vincolati o vincolabili ai sensi
della legge 1
giugno 1939, n. 1089 (
6), le confessioni religiose possono inoltrare domanda,
con la stessa procedura di cui al primo comma dell’articolo 2,
direttamente alla Giunta regionale, che concede contributi nella misura
stabilita alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
5. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio
di ogni anno.
6. L’erogazione dei contributi regionali avviene in analogia con le
modalità previste dal terzo comma dell’articolo 2.
Art. 4 - Utilizzo dei
contributi.
1. I contributi deliberati dai comuni e dalla Regione ai sensi della
presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza
maggiore - entro 24 mesi dall’assegnazione dei contributi stessi,
sono revocati e reintegrati, per i comuni nel fondo di cui
all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10
(7), e per la
Regione nel relativo capitolo di bilancio.
Art. 5 – Abrogazione.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. All’onere di lire 2.000.000.000 per l’anno finanziario 1987,
derivante dagli interventi di cui all’articolo 3, primo comma,
lettera a) e terzo comma della presente legge, si provvede mediante
utilizzo, per competenza e per cassa, della partita n.15 - restauro e
sistemazione edifici di culto - del fondo globale iscritto al capitolo
80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e
contemporanea istituzione del capitolo 43050 denominato “ Contributi
per opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento
conservativo degli edifici adibiti al culto di interesse storico, artistico
o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi
della legge 1 giugno
1939, n. 1089 (
8),
nonché di edicole che siano testimonianza delle tradizioni popolari e
religiose del Veneto ” con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per
competenza e per cassa.
2. All’onere di lire 4.000.000.000 per l’anno 1987 derivante
dagli interventi di cui all’articolo 3 - primo comma - lettere a) e
b) della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo,
per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo 80230 -
partita n. 21 - dello stato di previsione della spesa del bilancio
regionale 1987 e contemporanea istituzione del capitolo 43052 denominato
“Contributi per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e
di risanamento conservativo degli edifici adibiti al culto di cui
all’articolo 3 - lettere a) e b) della legge regionale “
Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione” con lo
stanziamento di lire 4.000.000.000 per competenza e per cassa.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge per
gli anni 1988 e 1989, si provvederà con la legge finanziaria di cui
all’articolo 32/bis
della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
(9), modificata con
la legge regionale 7 settembre 1982, n. 43.
Art. 7 - Norma
transitoria.
Note
(
1) Con riferimento a
questa legge, vedi la D.G.R. n. 2438 del 1 agosto 2006 “Disciplina
del fondo per le opere di urbanizzazione. Nuovi criteri e modalità per
la presentazione delle domande e per l’assegnazione dei contributi
comunali e regionali destinati alle chiese ed agli altri edifici
religiosi” (B.U.R. n. 73 del 18 agosto 2006) e le modifiche alla
stessa contenute nella D.G.R. n. 571 del 2 marzo 2010 (B.U.R. n. 27 del 30
marzo 2010).
(
2) Vedi anche
l'articolo 9 della
legge regionale 3 febbraio
2006, n. 2 che prevede contributi per la realizzazione di opere di
urbanizzazione secondaria non finanziabili sulla base di altre leggi.
(
3) Articolo abrogato
dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” che contiene ora le
disposizioni della norma abrogata.
(
4) Comma così
modificato dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6.
(
5) Con riferimento alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, vedi ora il Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(
6) Con riferimento alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, vedi ora il Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(
7) Articolo abrogato
dal DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia” che contiene ora le
disposizioni della norma abrogata.
(
8) Con riferimento alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089, vedi ora il Codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
(
9) Legge abrogata dalla
legge 29 novembre 2001, n. 39 che reca la nuova disciplina in materia di
bilancio e contabilità della Regione.
(
10) Disposizione ad
efficacia esaurita.
SOMMARIO