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Contenuti:
Risoluzione n. 113 - 10^ legislatura
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
DECIMA LEGISLATURA
RISOLUZIONE N. 113
IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ESPRIME SOLIDARIETÀ AL GIOVANE
CALCIATORE DISCRIMINATO E CONDANNA TUTTI I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI
ASSUNTI DURANTE L’ATTIVITÀ SPORTIVA
presentata il 27 marzo 2019 dai Consiglieri Bartelle, Ruzzante e
Guarda
Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO che nella giornata di domenica 24 marzo 2019, durante una partita
di calcio categoria under 15 svoltasi a Silea (TV) tra la squadra del
Treviso e la Miranese, uno dei giocatori della squadra locale, originario
del Burkina Faso, è stato insultato nei seguenti termini: “negro
di merda ti sotterriamo vivo” e “vattene non rompere i
coglioni” (fonte: ansa.it);
CONSIDERATO CHE:
- il Codice di Comportamento sportivo del CONI, all’articolo 5, fissa
il principio di non violenza e impone il divieto di rilasciare
dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o
ne costituiscano apologia; all’articolo 6 fissa il principio di non
discriminazione imponendo il divieto di comportamenti discriminatori
“in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale,
al sesso, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e
filosofiche”;
- l’articolo 1 della legge regionale n. 8/2015
recante disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva
riconosce “il valore sociale, formativo ed educativo
dell’attività motoria e sportiva, strumento di realizzazione del
diritto alla salute ed al benessere psicofisico, di crescita civile e
culturale del singolo e della comunità, di miglioramento delle relazioni e
dell’inclusione sociale, di promozione del rapporto armonico e
rispettoso con l’ambiente”;
- con deliberazione n. 120/2017 questo Consiglio regionale ha
approvato la Carta Etica dello Sport il cui articolo 3 stabilisce che
“lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi,
nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione
popolare, nel totale rifiuto di ogni forma di discriminazione.
L’attività motoria o sportiva costituisce irrinunciabile elemento per
una crescita equilibrata della persona.”;
esprime
solidarietà al giovane calciatore oggetto delle intollerabili offese
descritte in premessa e condanna ogni episodio discriminatorio, specie se
commesso nell’esercizio o in occasione delle attività o delle
manifestazioni sportive;
impegna la Giunta regionale
ad adottare, anche in applicazione della Carta Etica dello Sport, tutte le
iniziative finalizzate alla prevenzione di ogni tipo di discriminazione.
SOMMARIO
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