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Contenuti:
Legge regionale 10 novembre 1971, n. 2 (BUR n. 14/1971)
Legge regionale 10 novembre 1971, n. 2 (BUR n. 14/1971) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DI
TRIBUTI PROPRI.
Art. 1 - (Istituzione dei tributi
propri. Decorrenza).
Ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono
istituiti, con decorrenza dal 1 gennaio 1972, i seguenti tributi:
1) l’imposta sulle
concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile;
2) la tassa sulle concessioni regionali;
3) la tassa regionale di circolazione;
4) la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Art. 2 -(Rinvio alle norme
legislative dello Stato)
Ai tributi propri della Regione si applicano, per quanto non disposto dalle
singole leggi regionali che li disciplinano, le norme dello Stato che
regolano rispettivamente le tasse sulle concessioni governative, la tassa
di circolazione e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree
pubbliche provinciali.
Art. 3 - (Previsione nel
bilancio regionale delle entrate per tributi propri)
Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 1972 sono istituiti al Titolo I, per gli
effetti di cui all’art. 20 ultimo comma della legge 16 maggio 1970,
n. 281, i seguenti capitoli: 1, con la denominazione “ Imposta sulle
concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile
”, 2, con la denominazione “ Tassa sulle concessioni regionali
”, 3, con la denominazione “ Tassa regionale di circolazione
”, 4, con la denominazione “ Tassa per l’occupazione di
spazi ed aree pubbliche ”.
I versamenti, effettuati a favore della Regione, dei tributi propri
elencati nell’art. 1, saranno rispettivamente imputati ai capitoli 1,
2, 3 e 4 sopra citati, per l’esercizio finanziario 1972 ed ai
capitoli corrispondenti del bilancio regionale per gli esercizi successivi.
Art. 4 - (Dichiarazione di
urgenza)
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il
giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
SOMMARIO
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