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Contenuti:
Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973)
Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 (BUR n. 45/1973) [sommario] [RTF]
MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 21 GENNAIO 1972, N. 7 E 1 SETTEMBRE 1972, N. 12, IN
MATERIA DI URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI.
Art. 1
Le leggi regionali 21
gennaio 1972, n. 7, e 1 settembre 1972, n. 12, per l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia di urbanistica, lavori pubblici ed edilizia
economica e popolare, nonchè in materia di agricoltura e foreste e di
viabilità e trasporti, sono modificate ed integrate dalle norme di cui
alla presente legge.
Art. 2
In armonia con le linee fondamentali della Programmazione Nazionale e con i
documenti programmatici di cui al primo comma dell’ art. 2 della legge regionale 1 settembre
1972, n. 12 , il Consiglio regionale determina le linee fondamentali
per la predisposizione del piano territoriale regionale di coordinamento di
cui all’art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, con particolare
riferimento alle zone da riservare a speciali destinazioni o a speciali
vincoli o limitazioni di legge, alle località ed alla natura dei nuovi
insediamenti e alla rete delle principali vie di comunicazione, nonchè
alle ipotesi di articolazione comprensoriale della Regione.
Entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento consiliare nel
Bollettino Ufficiale, a pena di decadenza, gli Enti locali, le
Organizzazioni Sindacali, sociali, economiche, culturali e professionali
possono far pervenire alla Giunta regionale osservazioni sullo stesso.
Il piano territoriale regionale di coordinamento è adottato dalla
Giunta, previo parere della Commissione Tecnica Regionale di cui al
successivo art. 8 e della Commissione consiliare competente.
La Giunta, nei 30 giorni successivi, provvede ad inviare copia del piano
adottato al Governo, alle Province, ai Comuni, ai loro Consorzi ed alle
Comunità Montane e contemporaneamente a pubblicarne la delibera di
adozione nel Bollettino Ufficiale. La stessa delibera è pubblicata per
30 giorni agli albi dei Comuni della Regione e la copia del piano, con la
relativa planimetria, è depositata presso le Segreterie dei Comuni
affinchè chiunque possa prenderne visione.
Entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dei documenti di cui al comma
precedente, il Governo e gli altri Enti, cui lo strumento è stato
trasmesso, possono presentare al Presidente della Giunta le loro
osservazioni di coordinamento.
Scaduto il termine di cui al comma precedente, la Giunta esprime il proprio
parere sulle osservazioni presentate, formula eventuali proposte di
modifica, presenta al Consiglio regionale il piano precedentemente
adottato, le modifiche proposte e tutte le osservazioni corredate dal
proprio parere.
Il piano territoriale regionale di coordinamento è approvato con legge
regionale.
Art. 3
Nella redazione, adozione e approvazione del piano territoriale regionale
di coordinamento sono individuate le vaste località, di cui
all’art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai fini della
formazione di piani territoriali paesistici, aventi il contenuto di cui
all’art. 23 del RD 3 giugno 1940, n. 1357.
I piani territoriali paesistici sono adottati e pubblicati a norma
dell’articolo precedente e approvati con deliberazione del Consiglio
regionale, fatta salva peraltro la facoltà dei proprietari, dei
possessori e dei detentori comunque interessati di produrre opposizione al
Presidente della Giunta entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione
negli albi dei Comuni della Regione della delibera di adozione del piano
stesso.
Art. 4
Art. 5
Dal ricevimento della comunicazione delle proposte di modifica adottate
dalla Giunta regionale ai sensi del IV comma dell’art. 10, del VI
comma dell’art. 16 e del V comma dell’art. 36 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, e fino alla
approvazione del relativo strumento urbanistico, il Sindaco è tenuto
ad applicare le normali misure di cui alla legge 3 novembre 1952, numero
1902, e successive modificazioni, anche a salvaguardia delle proposte di
modifica adottate dalla Giunta regionale.
Art. 6
a) rilascia il nulla - osta di cui
all’art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357;
b) esercita le funzioni amministrative trasferite alla Regione in base
all’art. 3 del DPR 15 gennaio 1972, n. 8, salvo quanto previsto dal
successivo art. 13;
c) emana i decreti di approvazione dei progetti e di concessione dei
contributi, già di competenza del Provveditore Regionale alle Opere
Pubbliche;
d) adotta, sotto la sua responsabilità, nei casi di necessità e
qualora l’urgenza sia tale da non consentire la convocazione della
Giunta, i provvedimenti di competenza della stessa, sottoponendoli per la
ratifica alla Giunta nella seduta immediatamente successiva.
Il Presidente della Giunta può, con proprio decreto, conferire ad un
membro della Giunta o ai funzionari competenti la delega alla firma degli
atti di cui ai punti a), b), c), ferma restando la possibilità di
ricorso ai sensi dell’ art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
( 2)
Art. 7
I poteri sostitutivi di cui alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150, e 17 aprile
1962, n. 167, e loro successive modifiche, che non siano già stati
diversamente disciplinati, sono esercitati dalla Sezione decentrata del
Comitato di Controllo competente per territorio, di propria iniziativa o su
richiesta del Presidente della Giunta regionale.
La nomina dei relativi Commissari avviene a norma delle leggi vigenti, su
designazione del Presidente della Giunta.
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Restano ferme le altre attribuzioni dell’Ingegnere Capo del Genio
Civile per le materie di competenza regionale nei limiti previsti dalle
leggi vigenti.
I dirigenti e i funzionari degli Uffici trasferiti continuano ad esercitare
le funzioni di rappresentanza attualmente svolte in seno a Commissioni e
Comitati previsti dalla vigente legislazione nelle materie di competenza
regionale. ( 7)
Art. 13
Ciascun Ufficio del Genio Civile Regionale,
nell’ambito del proprio territorio, svolge le funzioni relative
all’accertamento delle violazioni delle norme urbanistiche, promuove
presso la Giunta regionale i provvedimenti di cui agli artt. 6 e 7 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, e provvede ad ogni altro adempimento di
carattere istruttorio relativo alla materia.
(omissis) ( 8)
E' abrogato l’art. 6 della legge regionale 28 agosto 1973, n. 19 .
( 9)
Art. 14
Art. 15
Il Presidente della Giunta regionale ogni 15 giorni trasmette al Presidente
del Consiglio regionale l’elenco degli atti pervenuti nello stesso
periodo per essere sottoposti al parere degli organi di cui agli artt. 8,
10 e 11.
Il Presidente del Consiglio regionale ne dà immediata comunicazione
alla competente Commissione Consiliare.
Art. 16
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
SOMMARIO
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