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Regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 (BUR n. 20/1973) (Effetti
esauriti)
Regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3 (BUR n. 20/1973) (Effetti
esauriti) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 7 :
“NORME TECNICHE PER LA REDAZIONE DI PROGETTI DI COSTRUZIONE E
RIATTAMENTO DEGLI ASILI-NIDO”.
Regolamento da considerarsi ad effetti esauriti: l’art. 31 della
legge regionale 23
aprile 1990, n. 32 ha abrogato la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e
l’art. 34 ha disposto che nelle more dell’adozione di un nuovo
regolamento di esecuzione le norme del regolamento 15 giugno 1973, n. 3
mantengono la loro efficacia purchè non contrastino con la legge regionale 23 aprile
1990, n. 32 medesima, tuttavia le disposizioni possono considerarsi
superate dalle disposizioni applicative della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” recate dalla deliberazioni della Giunta
regionale n. 84 del 16 gennaio 2007 (BUR n. 23/2007) e n. 20 67 del 3
luglio 2007 (BUR n. 66/2007).