|
Contenuti:
Legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 (BUR n. 38/1974)
Legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 (BUR n. 38/1974) [sommario] [RTF]
PARTECIPAZIONE
AZIONARIA DELLA REGIONE ALLE SPA “ EDILVENEZIA ” ED “
EDILCHIOGGIA ”, AZIENDE A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN
VENEZIA E CHIOGGIA. (1)
Art. 1
Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a farsi promotore,
di intesa con i Comuni di Venezia e di Chioggia, della costituzione di due
società per azioni a prevalente partecipazione pubblica per la
realizzazione degli interventi di restauro e di risanamento conservativo in
Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di
Chioggia, ai sensi dell’articolo 12 del DPR 20 settembre 1973, n.
791.
Art. 2
1. L’intesa con i Comuni, interessati alla costituzione delle
Società di cui all’articolo precedente, dovrà essere
ricercata, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti
dall’articolo 12 del DPR 20 settembre 1973, n. 791, sulla base dei
seguenti indirizzi in modo che:
a) la partecipazione azionaria pubblica sia tendenzialmente determinata in
misura non inferiore nel suo complesso al settanta per cento del capitale
sociale di ciascuna società;
b) la partecipazione azionaria della Regione Veneto sia determinata in
ciascuna società in modo tale da garantire le quote di partecipazione
degli Enti locali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni statali;
c) la partecipazione della Regione possa essere effettuata anche a mezzo di
società controllate dalla Regione;
d) la partecipazione dei comuni di Venezia e Chioggia alle rispettive
società sia determinata in modo tale da renderla prevalente rispetto a
quella degli altri enti locali;
e) la circolazione delle azioni di partecipazione pubblica sia consentita a
condizione che sia rispettata la prevalenza indicata dalle lettere a) e d)
del presente articolo;
f) il Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono le
aziende sia composto da non più di sette membri;
g) la nomina di almeno un membro del Consiglio di amministrazione di
ciascuna società sia demandata alla Regione;
h) il Presidente di ciascuna società sia eletto dal Consiglio di
amministrazione;
i) la designazione dei rappresentanti degli enti locali, in seno al
Consiglio di amministrazione di ciascuna società, sia effettuata dagli
organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti. ( 2)
Arti. 3
1. I rappresentanti della Regione nel Consiglio di Amministrazione sono
eletti dal Consiglio regionale. ( 3)
Arti. 4
1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere
azioni delle due società di cui all’articolo 1 fino alla
concorrenza della quota di cui alla lettera b) dell’articolo 2.
( 4)
Art. 5
Il Presidente della Giunta regionale può affidare ad un suo delegato
la rappresentanza della Regione alle assemblee delle singole società.
Art. 5 bis
1. La Giunta regionale può cedere la propria partecipazione azionaria
a proprie società controllate, ai sensi della lettera c)
dell’articolo 2.
2. Qualora la partecipazione regionale avvenga a mezzo di società
controllate dalla Regione, la Giunta regionale autorizza la sottoscrizione
delle azioni, nei limiti stabiliti dall’articolo 4, e definisce le
modalità della propria partecipazione con specifiche direttive.
( 5)
Art. 6
All’onere derivante dall’applicazione della presente legge,
complessivamente previsto in lire 1.000.000 si fa fronte mediante riduzione
di pari importo dal fondo globale, iscritto al cap. 725 del bilancio di
previsione della Regione per il 1974 e contemporanea iscrizione dei
capitoli 537 e 538 con le seguenti denominazioni:
Cap. 537: Partecipazione azionaria della Regione alla SpA costituita a
norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli
interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia e nelle isole
della laguna lire 500.000.
Cap. 538: Partecipazione azionaria della Regione alla SpA costituita a
norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione degli
interventi di restauro e risanamento conservativo nel centro storico di
Chioggia lire 500.000.
Di conseguenza al bilancio di spesa della Regione, esercizio 1974, vengono
apportate le seguenti variazioni:
a) in diminuzione:
Cap. 725: “Interventi regionali per la realizzazione della
programmazione”: che si riduce di lire 1.000.000.
b) in aumento:
Cap. 537: “ Partecipazione azionaria della Regione alla SpA
costituita a norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione
degli interventi di restauro conservativo in Venezia e nelle isole della
Laguna ” di lire 500.000.
Cap. 538: “ Partecipazione azionaria della Regione alla SpA
costituita a norma del DPR 20 settembre 1973, n. 791, per la realizzazione
degli interventi di restauro e risanamento conservativo del centro storico
di Chioggia ” di lire 500.000.
Note
SOMMARIO
|