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Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974)
Legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 (BUR n. 47/1974) [sommario] [RTF]
NORME PER LA TUTELA
DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA INFERIORE E DELLA FLORA. (1)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 (2)
La presente legge detta le norme per garantire la conservazione e
l’incremento del patrimonio naturale esistente nell’ambito dei
territori classificati montani o comprensori di bonifica montana o comunque
nei terreni sottoposti al vincolo idrogeologico della Regione rivolte in
particolare a:
a) conservare l’equilibrio delle biocenosi, indispensabile alla
sopravvivenza degli ecosistemi terrestri e propri delle zone boschive
montane e pedemontane e ad evitare la riduzione e l’estinzione di
alcune specie della fauna inferiore;
b) tutelare la flora nell’ambito del territorio della regione;
c) omissis ( 3).
Art. 2
La Giunta Regionale è autorizzata a
promuovere, nei limiti di spesa previsti dalla presente legge, iniziative
di sensibilizzazione e propaganda dei valori naturalistici ed ambientali
del territorio veneto, anche attraverso l’erogazione di contributi a
Comuni, Comunità montane, Associazioni ed Enti che ne assumano
direttamente l’iniziativa.
Titolo II
Tutela di alcune specie della fauna inferiore
Art. 3
E' vietato distruggere, disperdere, alterare
nidi di formiche del tipo rufa o asportarne uova, larve, adulti.
E', altresí, vietato nel territorio della regione commerciare e
vendere nidi di formiche del tipo rufa, nonchè uova, larve, adulti di
tali specie.
Art. 4
La raccolta di nidi di formiche del tipo rufa, di uova, di larve, adulti
per scopi scientifici o didattici può essere autorizzata dal
competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatto salvo il
benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va indirizzata all’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste e deve specificare lo scopo della raccolta.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e
le modalità della raccolta.
Art. 5
E' vietata durante tutto l’anno nel
territorio regionale la cattura di uova e girini di tutte le specie di
Anfibi.
La cattura di tutte le specie del genere Rana, L. (rana) è consentita
dal 1° maggio al 1° marzo. La cattura di tutta la specie del
genere Helix L. (lumaca con chiocciola) è consentita solo dal 1°
luglio al 31 marzo.
Nei suddetti periodi la cattura di rane adulte e lumache è consentita
per una quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo per
persona e per genere, a meno che non sia interdetta dal proprietario del
fondo.
E' comunque vietata in tutto il periodo dell’anno la cattura di
lumache e rane durante la notte da un' ora dopo il tramonto a un' ora prima
della levata del sole.
Titolo III
Tutela della flora
Art. 6
Sono considerate protette tutte le specie di muschi, di licheni, di erbe e
di arbusti che hanno diffusione naturale e spontanea in tutti i territori
classificati montani o in territori classificati comprensori di bonifica
montana o comunque sottoposti al vincolo idrogeologico della regione.
Art. 7
E' vietata la raccolta delle seguenti specie
di piante o di parti di esse: ( 4)
Fam. Santalaceae
1) Osyris Alba L.
Fam. Carophyllaceae
2) Gypsophila papillosa Porta
3) gen. Dianthus L.
Fam. Nymphaceae
4) Nymphaea Alba L.
5) Nuphar Lutea (L.) Sibth & Sm
Fam. Ranunculaceae
6) Helleborus Niger L.
7) Callianthenum Kernerarum Freyn
8) Anemone narcissiflora L.
9) Anemone Sylvestris L.
10) Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
11) Pulsatilla montana (Hoppe) Reichenb
12) Clematis alpina (L.) Miller
13) gen. Aquilegia L.
Fam. Paeoniaceae
14) gen. Paeonia L.
Fam. Droseraceae
15) gen. Drosera L.
Fam. Saxifragaceae
16) gen. Saxifraga L.
Fam. Rosaceae
17) Potentilla nitida L.
Fam. Leguminosae
18) Spartium junceum L.
Fam. Geraniaceae
19) Geranium argenteum L.
Fam. Rutaceae
20) Haplophyllum patavinum (L.) G. Don fil.
21) Dictamnus albus L.
Fam Anacardiaceae
22) Pistacia terebinthus L.
Fam. Aquifoliaceae
23) Ilex aquifolium L.
Fam. Thymeleaceae
24) gen. Daphne L.
Fam. Cistaceae
25) gen. Cistus L.
Fam. Trapaceae
26) Trapa natans L.
Fam. Ericaceae
27) Erica Arborea L.
28) Rhodothamnus Chamaecistus (L.) Reichenb
29) Arbustus unedo L.
Fam. Primulaceae
30) Primula spectabilis Tratt.
31) Primula auricula L.
32) Cortusa matthioli L.
Fam. Oleaceae
33) Phyllyrea latifolia L.
Fam. Gentianaceae
34) gen. Gentiana L.
Fam. Apocynaceae
35) Trachomitum venetum (L.) woodson
Fam. Boraginaceae
36) Moltkia suffruticosa (L.) Brand
37) Omphalodes verna Moench
Fam. Labiates
38) Teucrium scorodonia L.
39) Teucrium flavum L.
Fam. Scrophulariaceae
40) gen. Digitalis L.
41) gen. Pederota L.
42) gen. Pedicularis L.
Fam. Campanulaceae
43) Campanula erinus L.
44) Campanula Alpina Jacq.
45) Campanula petraea L.
46) Campanula cervicaria L.
47) Campanula Thyrsoides L.
48) Campanula morettiana Reichenb.
49) Campanula rainerii Perpenti
50) Physoplexis comosa (L.) Schur
Fam. Asteraceae (Compositae)
51) Leontopodium alpinum (L.) Cass
52) gen. Achillea L. esclusa A. millefolium L.
53) Artemisia genipi Weber
54) Artemisia laxa Fritsch
55) Artemisia nitida Bert.
56) Rhaponticum scariosum Lam.
57) Echinops ritro L. var. australis Ten.
Fam. Liliaceae
58) Asphodelus Fistulosus L.
59) gen. Lilium L.
60) Paradisea liliastrum (L.) Bertol.
61) Hemerocallis lilio-asphodelus L.
Fam. Iridaceae
62) Iris cengialti Ambrosi
63) Iris sibirica L.
64) Iris graminea L.
65) Gladiolus palustris Crantz
66) Gladiolus imbricantus L.
Fam. Typhaceae
67) Thypha minima Hoppe
Fam. Orchidaceae
68) tutte le specie
E' altresí vietata la raccolta delle seguenti specie quando sono allo
stato arbustivo: ( 5)
1) Pinus cembra L.
2) gen. Betula
3) gen. Sorbus
4) gen. Quercus
5) gen. Laburnum
6) Taxus baccata L.
L’elenco di cui ai commi precedenti può essere modificato con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della
Giunta stessa.
Art. 8
Per ognuna delle specie della flora spontanea,
diverse da quelle elencate all’articolo 7 è consentita, nel
territorio regionale, la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di
non più di un chilogrammo di asparagi selvatici, di muschi e di
licheni allo stato fresco e di sei assi floreali (steli fioriferi).
Nessuna limitazione è posta al proprietario ed al coltivatore diretto,
proprietario o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle
infestanti i terreni coltivati, nonchè per quelle sfalciate per la
fienagione.
Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l’estirpazione o
l’asportazione della pianta o di altra parte di essa.
Art. 9
L’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste autorizza la raccolta di piante protette, o di parte di esse, ivi
comprese quelle elencate all’articolo 7 della presente legge,
soltanto ed esclusivamente per scopi scientifici e didattici, fatto salvo
il benestare del proprietario del fondo.
La richiesta di autorizzazione va rivolta all’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste, competente per territorio e deve specificare
lo scopo della raccolta e i dati relativi alle persone per le quali si
chiede l’autorizzazione.
L’autorizzazione ha carattere personale e deve indicare la durata e
le modalità della raccolta.
Art. 10
E' vietato commerciare nel territorio
regionale le piante spontanee o parti di esse.
Art. 11
Il divieto e le limitazioni previsti agli articoli 7, 8 e 10 della presente
legge escludono le piante protette che provengono da colture effettuate in
giardino e in stabilimenti o serre.
Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da
certificato di provenienza redatto dal produttore.
Titolo IV
Disciplina della raccolta dei funghi
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Titolo V
Accertamento delle violazioni. Organi e procedure
Art. 16
Sono incaricati dell’osservanza della
presente legge gli organi di sicurezza pubblica, nonchè gli organi di
polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di
polizia locale, e i custodi forestali dei Comuni e dei loro Consorzi e gli
agenti giurati designati da Enti ed associazioni che abbiano per fine
istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e
dell’ambiente, su autorizzazione della Giunta Regionale. ( 10)
Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati
dall’articolo 138 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con RD 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al Pretore.
Con regolamento di esecuzione alla presente legge saranno stabilite le
norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme
restando le disposizioni di cui al RD 26 settembre 1935, n. 1952.
Art. 17
Per la inosservanza delle disposizioni della
presente legge, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali,
là dove il fatto costituisce reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative pecuniarie:
a) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui
agli articoli 3 e 5;
c) da L. 10.000 a L. 60.000 per la
violazione ai divieti di cui agli articoli 8; ( 12)
d) da L. 15.000 a L. 90.000 per la violazione ai vincoli di cui
all’ articolo 7;
e) da L. 25.000 a L. 150.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui
agli articoli 10; ( 13)
Nei casi di cui alle lettere a), c), d) ed e) del primo comma si applica
inoltre la confisca amministrativa delle specie della fauna inferiore e
della flora tutelate dalla presente legge. ( 14)
Se la violazione è compiuta da chi è soggetto all'altrui
autorità, direzione o vigilanza, la persona incaricata della direzione
o vigilanza, o rivestita dell’autorità è obbligata in
solido con l’autore della violazione al pagamento della pena
pecuniaria.
Art. 18
Titolo VI
Disposizione finanziaria
Art. 19
Art. 20
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneta.
Note
( 4) Elenco così sostituito con
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982,
pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo comma del
presente articolo.
( 5) Elenco così sostituito con
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1475 del 2 settembre 1982,
pubblicato nel BUR n. 17/1982 adottato ai sensi dell’ultimo comma del
presente articolo.
( 15) Articolo abrogato da art.
3, legge regionale 6
agosto 1987, n. 42 . Vedi art. 3, legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 per la
disciplina sull’irrogazione delle sanzioni. Tale articolo dispone che
l’articolo 18 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 ,
è soppresso e la materia dello stesso già prevista è
regolata dalla legge
regionale 18 gennaio 1977, n. 10 , e successive modificazioni, con
applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 , come
sostituito dall'art. 2 della legge regionale 27 febbraio 1990, n. 15 ,
dispone: "Articolo 4
1. Le funzioni di vigilanza e l’accertamento delle violazione in
materia di foreste, di competenza regionale ai sensi dell’articolo 69
del Dpr 27 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dal Dipartimento per le
foreste e l’economia montana nonchè, per il territorio di
propria competenza, dall’Azienda regionale delle foreste.
2. A tal fine i dipendenti del Dipartimento per le foreste, dei servizi
forestali e dell’Azienda regionale delle foreste, con qualifica pari
o superiore a quella di istruttore direttivo, nei limiti del servizio cui
sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dal comma 1, sono
ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell'articolo 221 del codice di
procedura penale.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a rilasciare apposito
tesserino al personale di cui al comma 2 per le funzioni ivi previste, nel
rispetto della vigente normativa.
( 16) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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