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Contenuti:
Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 (BUR n. 19/1975)
Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 (BUR n. 19/1975) [sommario] [RTF]
COSTITUZIONE
DELLA VENETO SVILUPPO S.P.A. (1)
Art. 1
La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una
società per azioni da denominarsi « Veneto Sviluppo SpA » di
cui dovrà essere riservata alla Regione la maggioranza assoluta del
capitale. Potranno essere soci della Veneto Sviluppo SpA, oltre alla
Regione, enti pubblici territoriali e non territoriali, e società che
per legge esercitano attività di pubblico interesse sotto il controllo
o la vigilanza della pubblica autorità, o loro consorzi nonché
società che esercitano attività bancaria e finanziaria ovvero
loro partecipate facenti parte dello stesso gruppo bancario, con esclusione
delle società fiduciarie. ( 2) ( 3)
Il Consiglio regionale approverà con apposita deliberazione lo Statuto
della « Veneto Sviluppo SpA ».
Art. 2
1. La Veneto Sviluppo S.p.A., in armonia con lo Statuto della Regione del
Veneto e nei limiti imposti dalla Costituzione italiana, concorre:
a) alla promozione dello sviluppo economico e sociale del Veneto, quale
strumento di attuazione della programmazione regionale;
b) alla promozione dell’attiva presenza e competitività, nei
mercati interni ed esteri, delle imprese ed enti con sede e/o stabilimento
nel territorio del Veneto, anche collaborando con soggetti pubblici e
privati, secondo gli indirizzi della programmazione regionale;
c) alla promozione della formazione e del consolidamento delle strutture
finanziarie delle imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del
Veneto;
d) al superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti.
( 4)
Art. 3
1. La società opera esclusivamente quale società di
intermediazione finanziaria in conformità alle disposizioni
legislative vigenti in materia.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui all’articolo 2, la
società può, in particolare:
a) promuovere e svolgere attività finanziarie, che attuino programmi
di investimento in favore di settori rientranti nella programmazione
regionale;
b) prestare consulenza alle imprese ed enti in materia di struttura
finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché
consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di
imprese, nonché prestare consulenza nella gestione di patrimoni, che
comunque presentino interesse per la realizzazione di programmi economici e
di piani di sviluppo formulati dagli organi regionali;
c) assumere partecipazioni o costituire società ed organismi
strumentali che realizzino gli obiettivi della programmazione economica
regionale;
d) compiere operazioni finanziarie e concedere garanzie, fidejussorie o
diverse, per facilitare il reperimento di mezzi finanziari necessari alle
imprese ed ai consorzi, nonché a società, enti ed organismi di
servizi alle imprese, l’attività dei quali presenti interesse
per la realizzazione dei programmi economici e dei piani di sviluppo
formulati dalla Regione;
e) gestire per incarico conferito dalla Regione e/o secondo le direttive
della Giunta regionale, fondi speciali destinati alla realizzazione di
piani e programmi regionali, nonché per eventuali interventi
straordinari e servizi connessi;
f) gestire, secondo gli indirizzi programmatici del Consiglio regionale,
fondi destinati all’acquisizione e gestione di partecipazioni
minoritarie al capitale di società ed enti;
g) acquisire e gestire partecipazioni in nome proprio e per conto della
Regione del Veneto.
3. Organismi strumentali, ai sensi del presente articolo, sono considerati
quelle società e quei consorzi che svolgono le attività previste
dal comma 2, con carattere di specializzazione per materia, area, settore o
categoria economica, al fine di perseguire più efficacemente e
più economicamente gli obiettivi della società. ( 5)
Art. 4 (6)
1. Gli interventi di cui all’articolo 3 sono svolti dalla
società, in ambito nazionale ed estero, secondo le modalità
previste dalla normativa statale vigente, in favore di imprese, consorzi ed
enti con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere svolti anche in favore
di imprese, consorzi ed enti con sede o stabilimento al di fuori del
territorio del Veneto, qualora si tratti:
a) di interventi finalizzati alla realizzazione di programmi o al
conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto
socio-economico regionale;
b) di interventi in favore di imprese esercitate da società, nelle
quali partecipino in misura rilevante imprese con sede e/o stabilimento nel
territorio del Veneto.
3. Gli interventi della società di cui alle lettere c) e d)
dell’articolo 3, saranno prevalentemente indirizzati a favore di
imprese con elevate potenzialità di sviluppo e con priorità per
quelle che esercitano la loro attività nelle aree o nei settori da
rafforzare, individuati dalla programmazione regionale. ( 7)
Art. 5
La Veneto Sviluppo SpA presenta alla Giunta regionale, entro il 15
settembre di ogni anno, una relazione programmatica per l’anno
successivo, conforme alle indicazioni della programmazione regionale e agli
indirizzi operativi che la Giunta, sentita la competente Commissione
consiliare, fornirà alla società entro il 15 giugno. La relazione
dovrà essere allegata al bilancio di previsione della Regione, ai
sensi dell’ art. 58 dello Statuto regionale. La Veneto Sviluppo predispone
inoltre una relazione semestrale sulla attività svolta e su quella in
corso di attuazione, da inviarsi alla Giunta entro novanta giorni dallo
scadere del semestre. ( 8)
Art. 6
Il bilancio di esercizio della Veneto Sviluppo SpA con le relazioni degli
Amministratori e del Collegio sindacale e il verbale di approvazione
dell’Assemblea, dovrà essere presentato al Consiglio regionale,
a cura della Giunta, ai sensi dell’ art. 62 dello Statuto
regionale.
Art. 7
La Regione sarà rappresentata nell’assemblea della Veneto
Sviluppo S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
La Regione provvederà a nominare propri rappresentanti, in proporzione
alla partecipazione azionaria, nel Consiglio di amministrazione e nel
collegio sindacale, a norma degli artt. 2458 cc e seguenti e
dell’ art.
50 dello Statuto regionale.
Per la nomina dei componenti di spettanza della Regione nel Consiglio di
amministrazione è assicurata la rappresentanza della minoranza e a
tale scopo ciascun consigliere non può votare più di due terzi
dei nomi proposti.
Lo Statuto della Veneto Sviluppo S.p.A. stabilirà i requisiti per
l’eleggibilità e le cause di incompatibilità con le cariche
di amministratore o di sindaco della società, escludendone i membri
del Consiglio regionale.
Art. 8
Per la costituzione della Veneto Sviluppo SpA
è autorizzata la sottoscrizione di azioni fino al complessivo importo
di L. 255.000.000 pari al 51 per cento del capitale sociale. ( 9)
La Regione del Veneto concorre alle spese generali di funzionamento della
Veneto Sviluppo S.p.A. con un’erogazione stabilita annualmente dalla
legge di bilancio e disposta con atto della Giunta regionale, previa
trasmissione, da parte della società stessa, del programma annuale di
attività di cui all’articolo 5. ( 10)
Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'articolo 1, la Giunta
regionale, con le forme e le modalità stabilite dalla normativa
vigente, è autorizzata ad approvare aumenti gratuiti del capitale
sociale della "Veneto Sviluppo S.p.A.". ( 11)
La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad approvare aumenti onerosi
del capitale sociale della Veneto Sviluppo S.p.A. mediante conferimento di
partecipazioni al capitale sociale detenute dalla Regione del Veneto in
altre società, nell’ambito di un processo di razionalizzazione
delle stesse, sentito il parere della competente Commissione consiliare ed
entro il limite di euro 10.000.000,00. ( 12)
Art. 9
Alla copertura degli oneri dipendenti dalla presente legge si provvede per
l’esercizio 1975 mediante riduzione dell’importo di L.
500.000.000 dal fondo globale per il finanziamento di spesa in conto
capitale derivante da provvedimenti legislativi in corso di formazione alla
partita « Veneto Sviluppo SpA » accantonati al cap. 7250 del
bilancio di spesa esercizio 1975.
Nel bilancio di spesa della Regione esercizio 1975 sono iscritti i seguenti
capitoli:
- al titolo I, Sez. IV Rubrica I il cap. 4030 dal titolo « Concorso
annuale della Regione agli oneri della SpA Veneto Sviluppo », con lo
stanziamento di L. 245.000.000. Lo stanziamento di cui sopra sarà
ripetuto nei successivi esercizi;
- al titolo II, Sez. I Rubrica II è iscritto solo per
l’esercizio 1975 il cap. 5380 dal titolo « Partecipazione
azionaria della Regione alla SpA Veneto Sviluppo con lo stanziamento di L.
255.000.000.
Art. 10
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
( 6) L'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede
interventi a favore delle imprese del settore agricolo e della
trasformazione e commercializzazione in deroga alle limitazioni previste
dal presente articolo. In particolare è prevista l'attivazione presso
la società di un fondo di rotazione destinato all'attivazione di
operazioni di credito agevolato. Sempre in deroga alle limitazioni è
istituito dall'articolo 58 della legge regionale 19 dicembre 2003, n. 40 il
fondo pluriennale per l'innovazione tecnologica in agricoltura.
Inoltre il comma 2 dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ha
disposto che: "2. Al fine di predisporre un progetto per la
riorganizzazione e la razionalizzazione delle partecipazioni societarie
regionali, la Giunta regionale si avvale della società "Veneto
Sviluppo S.p.A.", assegnando per tale attività un contributo
straordinario per l'anno 1999 di lire 250 milioni (capitolo n. 20002).".
SOMMARIO
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