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Contenuti:
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976)
Legge regionale 16 luglio 1976, n. 28 (BUR n. 32/1976) [sommario] [RTF]
FORMAZIONE DELLA
CARTA TECNICA REGIONALE. (1)
(2)
Art. 1
La Regione Veneta, per promuovere un più razionale assetto del proprio
territorio ai fini della programmazione regionale, cura, anche in concorso
con altri Enti pubblici, la redazione, la diffusione e
l’aggiornamento della carta tecnica regionale, nonchè di carte
tematiche e di altre elaborazioni ricavabili da riprese
aerofotogrammetriche, con il rispetto delle attribuzioni degli organi
cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con la
osservanza delle norme di cui al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732.
Art. 2
La Giunta regionale, sentiti i Comuni, le
Province, i Comprensori e le Comunità Montane territorialmente
interessati, individua, previo parere della Commissione Tecnica Regionale
di cui all’art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 , e
della competente Commissione consiliare, le parti del territorio regionale
per le quali si ritiene necessario disporre della cartografia e definisce i
relativi rapporti di rappresentazione, stabilendo altresì
l’ordine di priorità nella restituzione cartografica delle
riprese aerofotogrammetriche. ( 3)
Nella formulazione dell’ordine di priorità, si terrà conto,
nell'ambito delle disponibilità di bilancio e per quanto compatibile
con gli indirizzi della programmazione regionale, delle opportunità
espresse formalmente dai Comuni, dalle Province, dai Comprensori e dalle
Comunità Montane in merito alla realizzazione di una corretta
pianificazione del proprio territorio, con particolare riferimento alle
esigenze relative all’assolvimento degli obblighi derivanti dalle
vigenti leggi, nonchè degli eventuali impegni di compartecipazione
volontaria alla spesa della restituzione cartografica che gli Enti
sopraindicati ritengano di poter assumere.
Art. 3
Gli Enti di cui al precedente articolo trasmettono alla Regione la
deliberazione con la quale vengono manifestate le proprie esigenze in
ordine alla realizzazione della cartografia e viene eventualmente assunto
l’impegno a sostenere le spese relative alla restituzione
cartografica.
In tale ipotesi i rapporti con gli Enti di cui al precedente articolo sono
regolati da apposite convenzioni approvate con deliberazione della Giunta
regionale.
Art. 4
L’aggiudicazione alle imprese dei lotti
territoriali individuati secondo il programma e le priorità di cui al
precedente articolo 2 si svolgerà a cura della Giunta regionale
secondo le procedure previste dalla legislazione vigente in materia di
appalti di pubblici servizi. ( 4)
Il relativo capitolato speciale d' appalto è approvato, sentita la
competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale entro 4 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge.
La Giunta regionale può avvalersi di consulenze specializzate per gli
studi preparatori, i controlli, i collaudi e le altre necessità
inerenti alla formazione della carta tecnica regionale.
Art. 5
1. La Regione del Veneto, per
l’assolvimento delle proprie attività istituzionali di
programmazione e attraverso forme di coordinamento tra Stato-Regioni-Enti
locali per la realizzazione dei sistemi informativi territoriali, sulla
base delle indicazioni e delle direttive derivate da progetti statali e
comunitari, promuove l’utilizzo della Carta Tecnica Regionale e dei
suoi elaborati mediante la diffusione in forma non onerosa, a chiunque ne
faccia richiesta. Per tali finalità la Giunta regionale provvede
all’approvazione di un disciplinare con il quale sono stabilite le
modalità, le condizioni e le caratteristiche della cessione dei
diversi elaborati.
2. I comuni, le province, le comunità montane, gli istituti
universitari e di ricerca nonché gli altri enti pubblici possono
richiedere, per fini di studio, l’uso temporaneo o la cessione delle
fotocopie su carta dei fotogrammi risultanti dalle riprese
aerofotogrammatiche.
3. La concessione in uso temporaneo dei fotogrammi aerei è gratuita
mentre la cessione definitiva comporta il pagamento delle spese di
riproduzione delle copie positive a stampa, ai sensi della vigente
disciplina.
4. Le richieste degli enti di cui al secondo comma sono accolte nel
rispetto della vigente disciplina e compatibilmente con le proprie esigenze
di utilizzazione delle fotocopie. ( 5)
Art. 6
In dipendenza delle disposizioni contenute all’articolo 2 della
presente legge, sarà istituito nello stato di previsione della entrata
del Bilancio della Regione per gli esercizi finanziari successivi, apposito
capitolo così denominato: «Proventi derivanti dal concorso nella
spesa per la formazione della Carta Tecnica Regionale». ( 6)
Art. 7
Art. 8
Note
( 1) Vedi art. 104 legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 .
( 2) L’art. 18 della legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 dispone che “La Giunta regionale, in armonia con gli
obiettivi programmatici e secondo le finalità previste dal "Terzo
programma di attuazione" approvato ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28
“Formazione della Carta tecnica regionale”, promuove la
creazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) che si
relaziona con il Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV), strumento
informatico e informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione e
diffusione delle informazioni relative agli aspetti fisici e morfologici,
ambientali e socio-economici dei dati territoriali.”.
( 3) L’art. 8 della legge regionale 10 dicembre
1973, n. 27 è stato abrogato dall’art. 69 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia. Vedi n. 4 comma secondo
dell’art. 26, legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ; la
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità
e le decorrenze ivi previste.
( 4) Comma così modificato da
comma 1 art. 4 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 18 che sostituisce le parole “lavori
pubblici” con le parole “ appalti di pubblici servizi”.
( 5) Articolo così sostituito
da comma 1 art. 20 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 6) Comma così modificato da
comma 2 art. 20 legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , che ha sostituito le parole
“agli articoli 2 e 5” con le parole “all’articolo
2” e le parole “1977, 1978, 1979, 1980” con le parole
“finanziari successivi”.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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