Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 3 (BUR n. 37/1976)

Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 3 (BUR n. 37/1976) [sommario] [RTF]

LEGGE 22 DICEMBRE 1975, N. 685, ARTT. 90 E 91. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.

Art. 1

E' istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze a' sensi degli artt. 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Il Comitato coordina e controlla gli Organi e gli Enti abilitati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; raccoglie i dati statistici semestrali, trasmessi dai centri medici e di assistenza sociale e dai prefetti, relativi all’andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati e alle segnalazioni pervenute; elabora i dati statistici raccolti e li trasmette al Ministero della Sanità e al Ministero dell’Interno - Ufficio di direzione e di coordinamento dell’attività di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 2

Il Comitato regionale, nelle materie di sua competenza, viene sentito in relazione alle deliberazioni degli organi della Regione, può, anche d' ufficio, formulare parere, proporre interventi e compiere, dando anche specifico mandato ai suoi membri, le opportune indagini conoscitive e ispezioni; può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione operante nell’ambito regionale.

Art. 3

Il Comitato regionale è composto da tre medici psichiatrici,da uno psicologo, da un farmacologo, da quattro educatori e da cinque assistenti sociali. L’Assessore regionale alla Sanità è di diritto presidente del Comitato.
I componenti del Comitato vengono nominati dal Consiglio regionale; essi nella loro prima riunione, eleggono, a scrutinio segreto, e a maggioranza relativa, un vice presidente.
I componenti del Comitato e il vice Presidente durano in carica tre anni e vengono rinnovati con deliberazione del Consiglio regionale. Decade dalla carica chi non partecipi alle riunioni per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
La decadenza dalla carica di componente del Comitato è deliberata, sentito il Presidente del Comitato, dal Consiglio regionale.

Art. 4

Fanno parte del Comitato regionale,per designazione dei competenti organi statali, un funzionario del Ministero della Sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, un funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione dei reati contemplati nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, una ispettrice di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione nella Regione del Veneto e i presidenti delle sezioni specializzate indicate nell’art. 101 della predetta legge n. 685.

Art. 5

Il Presidente del Comitato stabilisce l’ordine del giorno e fissa il programma dei lavori.
Il Presidente convoca e presiede il Comitato; salvo casi di particolare urgenza, la convocazione del Comitato deve avvenire con cinque giorni di preavviso. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno.
Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà dei componenti.
Per la discussione in Comitato di ogni singolo oggetto, il Presidente o un componente da lui designato, presenta una relazione scritta o ne svolge una orale.
Il Comitato può discutere anche su argomenti che non siano iscritti all’ordine del giorno quando la richiesta sia avanzata dai due terzi dei componenti presenti con diritto di voto.
Hanno diritto di partecipare alla discussione tutti i presenti dopo aver ottenuto la parola dal Presidente.
I provvedimenti del Comitato sono adottati a maggioranza di voti, e in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 6

Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Regione designato dall’Assessore alla Sanità.
Il segretario cura la redazione del verbale delle adunanze.
I verbali di ogni adunanza devono contenere i nomi dei componenti presenti, del relatore e dei partecipanti alla discussione, un cenno sommario degli argomenti trattati e dei provvedimenti adottati.
Il processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario viene approvato dal Comitato nel corso della seduta successiva.

Art. 7

Ai componenti del Comitato e agli altri partecipanti non spetta alcuna indennità o gettone di presenza fatto salvo il rimborso delle spese.
Le spese per il funzionamento del Comitato per l’anno in corso faranno carico sul cap. 459 dell’esercizio 1976 che presenta sufficiente disponibilità.


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca