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Contenuti:
Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 3 (BUR n. 37/1976)
Regolamento regionale 13 agosto 1976, n. 3 (BUR n. 37/1976) [sommario] [RTF]
LEGGE 22 DICEMBRE
1975, N. 685, ARTT. 90 E 91. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE TOSSICODIPENDENZE.
Art. 1
E' istituito il Comitato regionale per la prevenzione delle
tossicodipendenze a' sensi degli artt. 90 e 91 della legge 22 dicembre
1975, n. 685.
Il Comitato coordina e controlla gli Organi e gli Enti abilitati alla
prevenzione, alla cura e alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso non
terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope; raccoglie i dati
statistici semestrali, trasmessi dai centri medici e di assistenza sociale
e dai prefetti, relativi all’andamento del fenomeno delle
tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati e alle
segnalazioni pervenute; elabora i dati statistici raccolti e li trasmette
al Ministero della Sanità e al Ministero dell’Interno - Ufficio
di direzione e di coordinamento dell’attività di prevenzione e
repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 2
Il Comitato regionale, nelle materie di sua competenza, viene sentito in
relazione alle deliberazioni degli organi della Regione, può, anche d'
ufficio, formulare parere, proporre interventi e compiere, dando anche
specifico mandato ai suoi membri, le opportune indagini conoscitive e
ispezioni; può richiedere informazioni concernenti le materie di sua
competenza a qualsiasi organo della Pubblica Amministrazione operante
nell’ambito regionale.
Art. 3
Il Comitato regionale è composto da tre medici psichiatrici,da uno
psicologo, da un farmacologo, da quattro educatori e da cinque assistenti
sociali. L’Assessore regionale alla Sanità è di diritto
presidente del Comitato.
I componenti del Comitato vengono nominati dal Consiglio regionale; essi
nella loro prima riunione, eleggono, a scrutinio segreto, e a maggioranza
relativa, un vice presidente.
I componenti del Comitato e il vice Presidente durano in carica tre anni e
vengono rinnovati con deliberazione del Consiglio regionale. Decade dalla
carica chi non partecipi alle riunioni per tre sedute consecutive senza
giustificato motivo.
La decadenza dalla carica di componente del Comitato è deliberata,
sentito il Presidente del Comitato, dal Consiglio regionale.
Art. 4
Fanno parte del Comitato regionale,per designazione dei competenti organi
statali, un funzionario del Ministero della Sanità, un funzionario
degli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, un
funzionario o un ufficiale delle forze di polizia addette alla repressione
dei reati contemplati nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, una ispettrice
di polizia, i presidenti dei tribunali per i minorenni aventi giurisdizione
nella Regione del Veneto e i presidenti delle sezioni specializzate
indicate nell’art. 101 della predetta legge n. 685.
Art. 5
Il Presidente del Comitato stabilisce l’ordine del giorno e fissa il
programma dei lavori.
Il Presidente convoca e presiede il Comitato; salvo casi di particolare
urgenza, la convocazione del Comitato deve avvenire con cinque giorni di
preavviso. Il Comitato si riunisce almeno due volte all’anno.
Le sedute del Comitato non sono pubbliche.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della
metà dei componenti.
Per la discussione in Comitato di ogni singolo oggetto, il Presidente o un
componente da lui designato, presenta una relazione scritta o ne svolge una
orale.
Il Comitato può discutere anche su argomenti che non siano iscritti
all’ordine del giorno quando la richiesta sia avanzata dai due terzi
dei componenti presenti con diritto di voto.
Hanno diritto di partecipare alla discussione tutti i presenti dopo aver
ottenuto la parola dal Presidente.
I provvedimenti del Comitato sono adottati a maggioranza di voti, e in caso
di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 6
Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Regione designato
dall’Assessore alla Sanità.
Il segretario cura la redazione del verbale delle adunanze.
I verbali di ogni adunanza devono contenere i nomi dei componenti presenti,
del relatore e dei partecipanti alla discussione, un cenno sommario degli
argomenti trattati e dei provvedimenti adottati.
Il processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario viene
approvato dal Comitato nel corso della seduta successiva.
Art. 7
Ai componenti del Comitato e agli altri partecipanti non spetta alcuna
indennità o gettone di presenza fatto salvo il rimborso delle spese.
Le spese per il funzionamento del Comitato per l’anno in corso
faranno carico sul cap. 459 dell’esercizio 1976 che presenta
sufficiente disponibilità.
SOMMARIO
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