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Contenuti:
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977)
Legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 (BUR n. 6/1977) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA E DELEGA
DELLE FUNZIONI INERENTI ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI
COMPETENZA REGIONALE.
Art. 1
A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le funzioni
inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative in tutte le
materie di competenza regionale, trasferite o delegate, ivi comprese quelle
previste dalla legge statale 28 luglio 1971, n. 558, sono delegate o
subdelegate, salvo il disposto del comma successivo, ai Comuni nel cui
territorio sono accertate le trasgressioni.
A decorrere dalla stessa data sono delegate alle Province le funzioni
inerenti l’applicazione delle sanzioni amministrative per le
trasgressioni alle leggi in materia di caccia e di pesca nelle acque
interne accertate nel loro territorio.
Art. 2
Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva
delle somme dovute dai trasgressori si osservano le norme contenute nella
legge statale 24 dicembre 1975, n. 706.
Sono abrogate tutte le disposizioni contenute in leggi regionali in
contrasto con la normativa richiamata al I comma.
Art. 3
Al fine di coprire le spese per l’esercizio della delega, gli Enti di
cui all’art. 1 introitano l’intero importo delle pene
pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell’anno.
Le eventuali quote da corrispondere agli organi verbalizzanti, qualora
previste da vigenti disposizioni, vengono liquidate a cura degli enti
delegati, sull’importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse.
Gli Enti delegati sono tenuti a trasmettere alla fine di ogni anno, e
comunque, non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo, una
dettagliata relazione sull’attività svolta con
l’indicazione dell’importo delle somme introitate. ( 1)
Art. 4
La Giunta regionale ha facoltà di emanare disposizioni esecutive di
attuazione della presente legge, ai sensi della lett. g)
dell’ art.
32 dello Statuto, nonchè direttive per l’esercizio uniforme
delle funzioni delegate.
Spetta altresì alla Giunta il compito di vigilare sul corretto
svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere in caso di persistente
inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali,
l’adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.
Art. 5
Rimangono di competenza degli Organi regionali i processi verbali la cui
trattazione sia già iniziata con la notifica ai trasgressori, anche se
non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
A decorrere dall’esercizio 1981 è iscritto nel bilancio di
previsione della Regione alla parte spesa apposito capitolo così
denominato: Parte spesa “ Corrispettivo ai comuni e province per
l’esercizio della delega e subdelega delle funzioni amministrative
sanzionatorie ” (con stanziamento pari al 100 per cento delle entrate
regionali previste per lo stesso titolo nei corrispondenti capitoli di
entrata). ( 2)
Note
SOMMARIO
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