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Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978)
Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (BUR n. 43/1978) [sommario] [RTF]
LEGGE FORESTALE
REGIONALE.(1)
Titolo I
Art. 1
La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’art. 4
del proprio Statuto, promuove la difesa idrogeologica del territorio, la
conservazione del suolo e dell’ambiente naturale, la valorizzazione
del patrimonio silvo - pastorale, la produzione legnosa, la tutela del
paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e
degradati, al fine di un armonico sviluppo socio - economico e delle
condizioni di vita e sicurezza della collettività.
Capo I
Vincoli
Art. 2
Nel perimetro della singola unità idrografica, per la determinazione
dei terreni da vincolare per scopi idrogeologici e per terreni già
sottoposti a vincolo idrogeologico, valgono le procedure e norme di cui al
titolo I del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 e relativo regolamento n.
1126 del 1926, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
Art. 3
Le funzioni attualmente esercitate dalle
Camere di Commercio, in materia di vincolo idrogeologico, sono esercitate
dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnico - consultiva
provinciale, di cui alla L.R. n. 27 del 10 dicembre 1973. ( 2)
Art. 4
Ai sensi dell’art. 7 del R.D.L. 30
dicembre 1923, n. 3267 sono soggetti alle disposizioni di cui al presente
titolo, la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, la
trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica
lavorazione, il mutamento permanente di destinazione dei terreni vincolati.
Art. 5
Entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta
regionale provvederà ad elaborare le prescrizioni di massima e di
polizia forestale di cui all’art. 10 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n.
3267 da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.
Restano ferme, fino al termine di cui al comma precedente, le prescrizioni
attualmente in vigore, fatte salve le competenze della Giunta regionale.
Art. 6
Art. 7
Contro le decisioni della Giunta regionale, è ammesso ricorso al TAR
nei termini previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Capo II
Difesa idrogeologica
Art. 8
La Regione provvede alla sistemazione idro -
geologica, alla conservazione del suolo ed alla difesa delle coste con gli
interventi e nell’ambito dei territori di cui all’ art. 1 della legge regionale 28 gennaio
1975, n. 16 , ( 4) nonchè
alla conservazione ed alla manutenzione delle opere esistenti, secondo le
seguenti norme e procedure:
- la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva i programmi di intervento predisposti, d' intesa con le
Comunità Montane, formulati organicamente per unità idrografica;
( 5)
- la Giunta regionale provvede alla progettazione ed alla esecuzione delle
opere direttamente e, qualora ne ravvisi l’opportunità, mediante
concessione amministrativa alle Comunità Montane ed ai Consorzi di
Bonifica Montana;
- i lavori relativi agli interventi suddetti sono eseguiti in economia.
Art. 9
Rientrano negli interventi di cui all’articolo precedente, anche la
costruzione di strade di servizio necessarie alla realizzazione delle opere
medesime, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e
l’acquisto di attrezzature per l’esecuzione di lavori in
amministrazione diretta.
Art. 10
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
individua e delimita bacini pilota nei quali attuare a scopo sperimentale
studi, ricerche ed interventi particolari, ai fini di determinare i criteri
tecnico - economici più idonei per conseguire gli scopi di cui agli
artt. 8 e 9.
Art. 11
La Giunta regionale provvede alla formazione del catasto delle opere di
sistemazione idraulico - forestale e cura il servizio rilevamento neve al
fine della previsione delle valanghe.
Art. 12
Per la conservazione dell’efficienza delle opere di sistemazione
idraulico - forestale, danneggiate da eventi calamitosi eccezionali, il
Presidente della Giunta regionale dispone direttamente il pronto intervento
per il loro ripristino, qualora questo non possa essere rinviato nel tempo
senza pericolo per la pubblica incolumità.
Capo III
Tutela ed incremento del patrimonio silvo-pastorale
Art. 13
La Regione, nell’ambito della valorizzazione delle risorse
territoriali, promuove e concorre alla conservazione, miglioramento ed
incremento del patrimonio silvo - pastorale.
Art. 14
1. Agli effetti della presente legge si considerano a bosco tutti quei
terreni che sono coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno
a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio
di sviluppo. ( 6)
2. Sono parimenti da considerarsi bosco i castagneti da frutto.
3. I terreni, privi temporaneamente della vegetazione forestale, per cause
naturali o per intervento dell’uomo, conservano la classificazione a
bosco.
4. Non sono considerate bosco le colture legnose specializzate.
5. Per coltura legnosa specializzata si intende l'impianto di origine
artificiale, effettuato anche ai sensi della regolamentazione comunitaria,
reversibile a fine ciclo colturale ed eseguito su terreni precedentemente
non boscati.
6. Le colture legnose specializzate devono essere gestite secondo le
indicazioni fornite dal servizio forestale regionale competente per
territorio, fatta eccezione per quelle esistenti su terreno escluso da
vincolo idrogeologico.
7. Sono parimenti esclusi i parchi cittadini ed i filari di piante.
8. Non si considerano a bosco i terreni in cui il grado di copertura
arborea non supera il trenta per cento della relativa superficie e in cui
non vi è in atto rinnovazione forestale e le macchie boscate,
realizzate in base al Reg. CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti, ed in base ai relativi regolamenti precedenti. ( 7)
8 bis. I boschi, come definiti al presente articolo, devono avere
estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non
inferiore a 20 metri.
8 ter. Sono assimilate a bosco le radure e tutte le altre superfici
d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco.
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter non si applicano
nelle aree naturali protette e nei siti della rete Natura 2000 di cui alla
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche, qualora i rispettivi piani di gestione o gli strumenti di
pianificazione forestale di cui all’articolo 23, individuino valori
parametrici di maggiore tutela.
8 quinquies. La definizione di bosco di cui al presente articolo si applica
anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 142, comma 1,
lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137”. ( 8)
Art. 15
1. I boschi di cui all'articolo 14 sono
tutelati in considerazione delle funzioni di interesse generale svolte
dagli stessi.
2. E' vietata qualsiasi riduzione della superficie forestale salvo espressa
autorizzazione della Giunta regionale nei casi in cui è possibile
compensare la perdita delle funzioni di interesse generale svolte dal bosco
oggetto della richiesta, mediante l’adozione di una delle seguenti
misure:
a) destinazione a bosco di almeno altrettanta superficie;
b) miglioramento colturale di una superficie forestale di estensione doppia
rispetto a quella ridotta;
c) versamento di una somma, in un apposito fondo regionale, pari al costo
medio del miglioramento colturale di una superficie doppia a quella di cui
si chiede la riduzione. ( 9)
3. Per la realizzazione di opere a servizio dei boschi, dei pascoli e dei
prati-pascoli nonchè per gli interventi di regimazione idraulica e per
il recupero colturale di terreni agricoli abbandonati in territori
classificati montani, l’autorizzazione di cui al comma 2, è
concessa in deroga alle misure richieste alle lettere a), b) e c).
4. Sono vietate le costruzioni edilizie nei boschi salvo quelle
espressamente previste dagli strumenti urbanistici.
5. Anche per i boschi non compresi nei territori sottoposti a vincolo
idrogeologico valgono le norme contenute nelle prescrizioni di massima e di
polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. ( 10)
6. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2, lettere a) e b)
è subordinato al versamento di un deposito cauzionale ovvero alla
presentazione di una fideiussione vincolata a favore della Regione del
Veneto, a garanzia della buona esecuzione dei lavori compensativi.
( 11)
6 bis. Le garanzie previste dal comma 6 non sono dovute nel caso di
richiesta di riduzioni di superficie forestale inferiori ai 1.000 metri
quadrati. ( 12)
Art. 16
I boschi, che per la loro particolare ubicazione, in rapporto alla
giacitura, morfologia e natura del terreno, assolvono alle funzioni di
difesa di abitati, di strade e di altre opere di pubblico interesse, contro
il pericolo della caduta di valanghe, frane e di massi, possono essere
sottoposti ad un regime vincolistico particolare, da imporsi con la
procedura del vincolo idrogeologico.
Le utilizzazioni di tali boschi, dovranno essere fatte in modo che il
soprassuolo sia sempre in grado di assolvere alle funzioni tutelari, per
cui sono stati vincolati.
Art. 17
La Regione concorre alla difesa dei boschi dagli incendi nei modi e con i
mezzi ed opere previsti dalla legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 e dal
Piano regionale antincendi.
Nei periodi di maggiore pericolosità, al personale volontario che
partecipa in numero limitato stabilito dal Dipartimento per le Foreste e
l’Economia montana ai servizi di prevenzione viene assicurata la
retribuzione giornaliera e l’assicurazione contro gli infortuni di
cui all’articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1975, n. 27 .
( 13)
Art. 18
La Regione promuove la difesa fitosanitaria, concorrendo con propri
stanziamenti alla spesa relativa.
Ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto
obbligo di informare l’amministrazione forestale regionale, prendendo
le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli
interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati Dipartimentali delle
Foreste e permettendo l’esecuzione delle prescrizioni emanate dalla
stessa autorità.
Art. 19
Al fine di ripristinarne l’efficienza, dal punto di vista
idrogeologico e produttivo, la Regione promuove la ricostituzione dei
boschi degradati, assumendone l’onere a totale carico.
I boschi che si trovano in condizioni di accentuata anormalità per
struttura, per densità, per rinnovazione e per ritmo vegetativo, in
rapporto, quest'ultimo, alle reali capacità produttive della stazione,
sono considerati degradati.
Art. 20
L’ampliamento delle superfici boscate, nell’ambito di quanto
previsto dai piani generali di sviluppo delle Comunità Montane,
sarà volto al fine di:
a) tutelare i terreni nudi contro la degradazione idrogeologica;
b) incrementare la produzione legnosa, riportando la coltura forestale sui
terreni abbandonati dall’agricoltura e non più suscettibili di
un proficuo sfruttamento agricolo.
Gli interventi di cui alla lettera a) sono a totale carico della Regione.
Per le iniziative, di cui alla lettera b), la Regione concede un contributo
in conto capitale nella misura massima del 75 per cento della spesa
ritenuta ammissibile.
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.
Art. 21
La Regione, allo scopo di incrementare la produzione legnosa, incoraggia
l’arboricoltura da legno su aree marginali e non idonee per altre
colture agrarie.
A tal fine la Giunta regionale concede, per l’impianto, contributi in
conto capitale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta
ammissibile.
Nei territori montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, il
contributo è elevato fino ad un massimo del 50 per cento.
I contributi sono erogati previo accertamento dell’avvenuta
esecuzione dell’impianto nel rispetto delle norme contenute nella
legge del 22 maggio 1973, n. 269.
Art. 22
Tutti i proprietari di boschi sono tenuti ad
eseguire, nei medesimi, operazioni selvicolturali, al fine di migliorarne
la struttura, normalizzare la provvigione, favorire la rinnovazione
naturale ed incrementare la produttività. ( 14)
A questo scopo i Comuni e gli altri Enti pubblici, sono tenuti ad
accantonare su di un apposito capitolo di bilancio, una percentuale non
inferiore al 10 per cento dei proventi delle utilizzazioni boschive.
( 15)
Su tale capitolo andranno pure versati i fondi derivanti da danni o
penalità, che venissero accertati dall’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste in sede di collaudo delle utilizzazioni.
Per la gestione tecnica dei fondi delle migliorie boschive, gli Enti di cui
al secondo comma del presente articolo, possono avvalersi o
dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste o dei Consorzi
Forestali di cui l’Ente fa parte.
La Regione concorre al miglioramento dei boschi esistenti, concedendo
contributi fino alla misura massima del 75 per cento.
I contributi sono concessi dalla Giunta regionale.
L’onere per tali lavori potrà essere assunto a totale carico
della Regione, nel caso in cui l’intervento colturale risulti passivo
sotto l’aspetto economico.
Art. 23 (16)
1. Tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad
un piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali
regolarmente approvato.
2. I Comuni, o gli Enti parco, per le aree di propria competenza
territoriale, predispongono piani di riordino forestale per le superfici
silvopastorali che per motivi tecnici non possono essere comprese nei piani
di cui al comma 1.
3. I piani di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono le prescrizioni di massima
e di polizia forestale emanate ai sensi della presente legge. ( 17)
4. Le utilizzazioni nei boschi avvengono sulla base di un progetto di
taglio e del relativo verbale di assegno, previa martellata delle piante,
approvato dal servizio forestale regionale competente per territorio.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle utilizzazioni di
entità inferiore ai 100 mc. lordi di legname nei boschi
d’altofusto e di superfici inferiori ai 2,5 ettari nei boschi cedui,
per le quali la Giunta regionale detta norme specifiche.
6. La Giunta regionale concede un contributo nella misura massima del
settantacinque per cento della spesa necessaria per la redazione dei piani
di cui ai commi 1 e 2.
7. La Giunta regionale concede inoltre un contributo nella misura massima
del cinquanta per cento della spesa necessaria per la redazione dei
progetti di taglio e del relativo verbale di assegno previa martellata
delle piante.
8. Nei casi di patrimoni di scarsa produttività, i Piani di cui ai
commi 1 e 2 possono essere finanziati a totale carico della Regione.
( 18)
9. La Giunta regionale, approva le direttive e norme concernenti la
pianificazione forestale in conformità alle linee guida di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, nonché
lo schema del capitolato tecnico per le utilizzazioni dei boschi. ( 19)
10. La Giunta regionale, approva e rende esecutivi i piani di cui ai commi
1 e 2, nonché i piani di gestione forestale e vigila sulla loro esatta
applicazione a mezzo dei servizi forestali regionali. ( 20)
10 bis. Le utilizzazioni forestali eseguite in conformità al presente
articolo sono da considerarsi tagli colturali ai sensi dell’articolo
149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
anche se assunti in difformità alle modalità tecniche di
attuazione di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
( 21)
Art. 23 bis - Promozione delle
attività selvicolturali. (22)
1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e di qualificarne la
professionalità, è istituito, presso la struttura regionale
competente in materia, l’albo delle imprese per l’esecuzione di
lavori, opere e servizi in ambito forestale.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
disciplina la tenuta dell’albo.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono ottenere in gestione aree
silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
Art. 24
Per pascoli montani si intendono quei terreni, rivestiti da cotico erboso e
anche parzialmente arborati o cespugliati, che sono riservati alla
produzione foraggera per pascolo.
Si considerano aperte a pascolo anche quelle superfici boscate, con
copertura rada e lacunosa, che abitualmente vengono utilizzate a tale
scopo. Tale stato cessa quando viene ad insediarsi sul terreno la
rinnovazione forestale.
Art. 25
I pascoli montani dei Comuni, degli Enti e
Comunioni familiari, devono essere utilizzati in conformità di un
disciplinare tecnico - economico, il cui schema viene approvato dalla
Giunta regionale in base alle prescrizioni di massima e di polizia
forestale.
I proprietari di pascoli montani, oltre a gestire razionalmente i medesimi
sono tenuti ad attuare gli interventi necessari volti a migliorare la
produzione foraggera e per prevenire la degradazione del cotico.
I contributi per tali interventi sono concessi fino alla misura massima del
75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, anche per le opere di
infrastrutture al servizio dei pascoli stessi. ( 23)
Art. 26
Per rendere più economica la gestione
dei boschi e dei pascoli e per favorire il loro potenziamento e
miglioramento, nell’ambito della pianificazione forestale e dei piani
generali di sviluppo, potrà essere attuata una adeguata viabilità
di servizio, compatibile con le esigenze di salvaguardia
dell’ambiente e di difesa del suolo.
Ove la natura e la morfologia del terreno non consentano la realizzazione
di strade silvo - pastorali, in relazione alle necessità, potranno
essere realizzati impianti a fune per il trasporto dei prodotti.
I contributi sono concessi fino alla misura massima del 75 per cento della
spesa ritenuta ammissibile per dette opere.
Le iniziative per le quali non è richiesto il concorso regionale
devono essere preventivamente autorizzate, ai fini e per gli effetti del
vincolo idrogeologico, dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste.
( 24)
Art. 27
In relazione all’ampiezza e
all’importanza dei patrimoni silvo - pastorali dei Comuni, di altri
Enti pubblici, di Comunioni familiari, la Regione promuove ai sensi delle
leggi regionali 17 maggio
1975, n. 34 ( 25) e n. 41 del 9 dicembre 1976,
preferibilmente nell’ambito di Comunità Montane, la costituzione
di Consorzi, o di Aziende speciali consorziali, aventi lo scopo di
assicurare ai medesimi una idonea condizione tecnica, o tecnico -
amministrativa.
L’attività dei Consorzi, che operano sotto il controllo della
Giunta regionale, è disciplinata da un apposito regolamento, approvato
dal Consiglio regionale in attuazione del presente articolo.
Art. 28
Per il conseguimento dei fini di cui al II e III Capo della presente legge,
la Regione provvede direttamente alla produzione di materiale forestale di
propagazione.
A tal fine attua la ristrutturazione, l’ammodernamento ed il
potenziamento della propria attività vivaistica.
Art. 29
Le funzioni delegate, di cui al primo comma dell’art. 69 del D.P.R.
616 del 24 luglio 1977, sono esercitate dalla Giunta regionale.
La Regione istituirà il libro dei boschi da seme, secondo le
modalità che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.
La Regione, in rapporto alle proprie necessità di materiale genetico
forestale, provvede all’impianto di arboreti da seme che saranno
iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.
Art. 30
1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle
aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti
l’attività di utilizzazione dei boschi nonché di
lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi, è istituito
presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, che lo gestisce, un fondo
di rotazione per la concessione di contributi in conto capitale e ( 26) di finanziamenti agevolati.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di gestione e
finalizzazione del fondo. ( 27)
Art. 31
1. La Giunta regionale, al fine di
qualificare le maestranze forestali, provvede alla formazione professionale
dei lavoratori forestali della Regione impiegati nei lavori di cui alla
presente legge eseguiti in amministrazione diretta. ( 28)
Art. 32
Possono beneficiare dei contributi di cui al presente capo Comunità
Montane, Comuni, Enti pubblici, Cooperative, Comunioni familiari,
coltivatori diretti, fittavoli, mezzadri e proprietari singoli o associati.
La concessione stessa comporta la dichiarazione di pubblica utilità
delle opere ammesse a contributo e la dichiarazione di urgenza ed
indifferibilità dei lavori.
Art. 33
Nell’ambito dei territori di proprietà della Regione, gli
interventi di cui al capo II e III del presente titolo, sono attuati
dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì
delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di
cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima Azienda.
( 29)
La stessa Azienda attua la ricerca al fine di determinare i criteri tecnico
- economici più idonei per conseguire gli scopi di cui all’art.
18 della presente legge.
Ai fini e per gli scopi previsti dalla presente legge la Regione può
avvalersi dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura. ( 30)
Art. 34
Le funzioni amministrative relative
all'accoglimento delle domande ed all'attuazione dei programmi di
intervento previsti dagli articoli 25 e 26
della presente legge, sono esercitate dalle Comunità Montane. A tale
scopo le Comunità Montane presentano alla Regione, entro 60 giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, programmi di miglioramento
dei pascoli montani e di viabilità silvo - pastorale. Detti programmi,
per gli esercizi 1979 e seguenti, dovranno essere presentati entro il 31
gennaio di ciascun anno. ( 31)
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva
i programmi e ripartisce fra le Comunità Montane i fondi relativi.
( 32)
Per l’attuazione dei programmi e dei progetti le Comunità
Montane si avvalgono degli Uffici tecnici della Regione.
Titolo II
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Art. 35
1. Per conseguire gli obiettivi di cui
all’articolo 1 la Giunta regionale promuove e attua le attività
di indagine, studio e ricerca nel settore forestale nonché
l’elaborazione delle statistiche e delle cartografie forestali.
2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e
gestione forestale e alla difesa idrogeologica. ( 33)
Art. 36
Per quanto non previsto dalle disposizioni della presente legge, valgono,
in quanto applicabili, le leggi vigenti in materia.
Art. 37
La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui ai titoli
precedenti con fondi propri, o con fondi assegnati alla Regione dallo Stato
o altrimenti disponibili.
Art. 38
Art. 39
Gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio dell’esercizio 1979 e
successivi ai capitoli 012101430, 012101435, 012101440, 012101445,
012101450, 012101455, 012101465, 012101470 e 012301530 in forza delle leggi
regionali 17 maggio 1974,
n. 34, 28 gennaio
1975, n. 16, 20 marzo
1975, n. 27 e 17
aprile 1975, n. 34 e 27 aprile 1978, n. 20 e di altre disposizioni a carattere
generale, sono utilizzati per gli interventi e finalità previsti dalla
presente legge. ( 35)
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Ai fini dell’accelerazione dei processi di spesa la Giunta regionale
è autorizzata a dar corso alle procedure ed agli adempimenti
occorrenti per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente
legge e finanziati con assegnazioni statali, anche prima delle assegnazioni
stesse, con esclusione degli atti dai quali sorga l’obbligo di
assumere impegni a norma dell’ art. 52 della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 .
Note
- art. 22, commi 4°, 5°, 6° e 7° (gestione tecnica dei
fondi e concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi);
- art. 23 (gestione tecnica del patrimonio forestale);
- art. 27 (concessione dei contributi ai consorzi forestali e alle aziende
speciali consorziali).
( 5) Trattino così modificato
da comma 1 art. 1 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha
sostituito le parole “il Consiglio regionale approva i programmi di
intervento predisposti dalla Giunta regionale,” con le parole
“la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
approva i programmi d’intervento predisposti,”. In precedenza
l’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8
già prevedeva che i programmi di cui al Titolo 1 art. 8, 34 e 35 della
presente legge fossero approvati dalla Giunta regionale sentita la
competente Commissione consiliare e l’art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di
singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35
della legge regionale
13 settembre 1978, n. 52 e dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”.
( 23) E' delegata da comma 7 art.
10 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve
le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria
tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.
( 24) E' delegata da comma 7 art.
10 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 alle comunità montane, fatte salve
le competenze regionali in materia di vincolo idrogeologico, l'istruttoria
tecnico-economica degli interventi previsti dal presente articolo.
( 26) Comma così modificato
da comma 1 art. 2 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha
inserito le parole “di contributi in conto capitale e” dopo le
parole “un fondo di rotazione per la concessione”.
( 29) L’art. 22 comma 1
della legge regionale
4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “sono attuati
dall’Azienda regionale delle foreste” con le parole “sono
attuati dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è
altresì delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti
di taglio di cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima
Azienda”.
( 30) L’art. 22 comma 2
della legge regionale
4 agosto 2006, n. 15 ha sostituito le parole “la Regione può
avvalersi dell’Azienda regionale delle foreste” con le parole
“la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto
Agricoltura”.
( 32) Comma così modificato
da art. 4 della legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha sostituito le parole “Il
Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale,” con le
parole “La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare,”. In precedenza l’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1981, n. 8
prevedeva che i programmi fossero approvati dalla Giunta regionale sentita
la competente Commissione consiliare e l’art. 37 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5
aveva disposto che: “Gli adeguamenti concernenti la realizzazione di
singoli interventi previsti nei programmi di cui agli articoli 8, 34 e 35
della legge regionale
13 settembre 1978, n. 52 e dall’articolo 46 della legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88 , sono approvati dalla Giunta regionale.”.
( 34) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 37) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 38) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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