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Contenuti:
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (BUR n. 42/1979)
Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 (BUR n. 42/1979) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO REGIONALE PER LE
VILLE VENETE “ IRVV ”. (1)
Art. 1
E' istituito, ai sensi dell’ art. 50 dello Statuto, l’Istituto regionale per le
Ville Venete( IRVV).
L’Istituto è dotato di personalità giuridica pubblica, ha
sede in Venezia ed opera in conformità agli obiettivi della
programmazione regionale ed agli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio
regionale del Veneto, d'intesa con il Consiglio della Regione autonoma del
Friuli - Venezia Giulia per gli interventi da attuare nel territorio di
quest' ultima.
Art. 2
1. L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in
concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al
restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante
studi e ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui alla
legge 1° giugno 1939, n. 1089. ( 2)
Art. 3
Sono organi dell’Istituto:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori.
Art. 4
Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è composto:
a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del
Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia
Giulia;
b) da 3 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato
a due;
c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
d) da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione
nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia
Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una
villa d'interesse artistico o storico;
e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato
dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa
a livello regionale. ( 3)
Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.
I membri possono essere riconfermati. Il Consiglio è validamente
costituito anche con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e
b) del I comma.
La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a
meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell’intero
Consiglio di Amministrazione.
In tal caso la Giunta regionale Veneta, d' intesa con quella del Friuli -
Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario.
Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi
90 giorni. In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede
entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.
Art. 5
Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria ogni
quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e, in via
straordinaria, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/ 3 dei consiglieri
o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Esso delibera con la presenza della maggioranza dei suoi membri; si
intendono validamente adottate le deliberazioni che riportino il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale
il voto del Presidente.
Art. 6
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
a) l’adozione del bilancio annuale di previsione e del programma
annuale di attività da trasmettersi alla Giunta regionale entro il
mese di agosto dell’anno precedente;
b) l’adozione del rendiconto finanziario e patrimoniale, da
trasmettere entro il mese di maggio dell’anno successivo alla Giunta
regionale;
c) i programmi ed i piani di attività pluriennali;
d) il regolamento dei servizi e del personale;
e) le convenzioni con gli Istituti di Credito;
f) le deliberazioni con le quali si propone l’acquisto e
l’alienazione di beni immobili;
g) l’acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
h) la costituzione in giudizio e le transazioni;
i) l’accettazione di eredità, donazioni e legati disposti a
favore dell’Istituto, previa autorizzazione del Consiglio regionale;
l) nomina del Vicepresidente;
m) tutti gli atti interessanti l’attività dell’Istituto ad
esso sottoposti dal Presidente.
Gli atti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), del I comma non sono
delegabili.
Art. 7
Il Presidente ha la rappresentanza legale
dell’Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e
ne attua le determinazioni.
(omissis) ( 4)
(omissis) ( 5)
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento.
Art. 8
Art. 9
Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e due
supplenti, dei quali uno effettivo ed uno supplente sono designati dalla
Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
L’intero Collegio è nominato dal Consiglio regionale in separate
votazioni e con voto limitato.
Il Presidente è scelto dal Collegio stesso tra i membri effettivi.
I Revisori rimangono in carica per lo stesso periodo previsto dal Consiglio
di Amministrazione e possono essere riconfermati.
I Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio
di Amministrazione.
Art. 10
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) esamina i bilanci e i rendiconti e predispone motivate relazioni di
accompagnamento;
b) controlla la gestione finanziaria dell’Istituto;
c) trasmette ogni sei mesi al Presidente della Giunta regionale una
relazione sull’andamento della gestione amministrativa e finanziaria
dell’Istituto.
Art. 11
Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e
del Collegio dei Revisori dei Conti:
a) coloro che ricevono uno stipendio dall’Istituto o da organismi o
aziende dipendenti, nonchè gli amministratori di tali organismi e
aziende;
b) coloro che hanno maneggio di denaro dell’Istituto o di organismi e
aziende da esso dipendenti e che non hanno ancora reso il conto;
c) i titolari o amministratori di imprese private che risultino vincolati
per contratti di opere o di somministrazione.
La carica di componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei
Revisori dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere
regionale.
Art. 12 (7)
Spetta al Presidente dell’Istituto un' indennità di carica in
misura non superiore al 40 per cento dell’Indennità spettante ai
Consiglieri regionali.
Tale indennità di carica spetta anche al Vicepresidente, limitatamente
al periodo in cui svolge funzioni vicarie per assenza o impedimento del
Presidente, nonchè al Commissario straordinario.
Ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione spetta una
indennità giornaliera di presenza per ogni effettiva partecipazione
alla seduta in misura non superiore a quella stabilita dalle disposizioni
vigenti per i membri elettivi degli organi regionali di controllo sugli
enti locali.
Spetta ai Revisori dei Conti un' indennità non superiore a quella
corrispondente ai Revisori dei Conti degli Enti ospedalieri classificati
regionali. In aggiunta a quanto stabilito ai commi precedenti spetta al
Presidente, Vicepresidente, Commissario Straordinario, Consiglieri e
Revisori dei Conti un indennizzo a copertura delle spese di viaggio dal
luogo di residenza alla sede dell’Istituto, in misura non superiore a
quella spettante ai Consiglieri regionali.
Alla determinazione delle indennità di cui ai commi precedenti
provvede la Giunta regionale con propria deliberazione.
Art. 13 (8)
Il Direttore dell’Istituto è nominato dal Consiglio di
Amministrazione secondo i criteri stabiliti dall’art. 4 della
legge regionale 19
novembre 1974, n. 57 , e in base alle disposizioni di cui al II comma
dell’ art.
52 dello Statuto regionale. ( 9)
Il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:
a) organizza, coordina e dirige l’attività dell’Istituto e
sovrintende al personale dipendente, in esecuzione delle deliberazioni
degli organi amministrativi dell’Ente medesimo;
b) cura l’attuazione del programma di attività deliberato dal
Consiglio d' Amministrazione;
c) partecipa, con parere consultivo, alle sedute degli organi di
amministrazione dell’Ente, ed esplica le funzioni di segretario.
Art. 14
Art. 15
Le entrate dell’Istituto sono costituite da:
a) un contributo annuale della Regione del Veneto, da determinarsi con la
legge di bilancio in misura non inferiore al recupero delle quote d'
ammortamento di cui all’art. 21 della legge 6 marzo 1958, n. 243;
b) i proventi derivanti dalle contribuzioni di altri Enti ed Istituti;
c) ogni altra eventuale entrata.
Per l’anno 1979 il contributo di cui alla lett. a) è fissato
nella misura prevista al successivo art. 28.
Art. 16
La gestione economico- finanziaria dell’Ente è disciplinata
dalla legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 e dalle altre norme che regolano la
contabilità e l’amministrazione del patrimonio della Regione, in
quanto applicabili.
Art. 17
I fondi disponibili in ogni esercizio
vengono impiegati esclusivamente per i seguenti fini:
a) spese per il personale e per le indennità previste dal precedente
articolo 12;
b) altre spese generali di funzionamento dell’Istituto, nonchè
per studi, pubblicazioni ed altre analoghe; ( 11)
c) servizio dei mutui di cui al successivo art. 20;
d) concessione di contributi ed erogazioni di fondi per
l’applicazione dei successivi artt. 18 e 20;
e) espropriazione ed acquisto, in nome e per conto della Regione Veneto,
nel cui patrimonio entreranno a far parte,di ville per le quali non sia
altrimenti possibile assicurare la conservazione e le spese necessarie al
consolidamento e restauro. In tale ipotesi, che non deve comunque impegnare
più del 25 per cento dei fondi disponibili nell’esercizio di
competenza, è prescritta la preventiva autorizzazione della Giunta
regionale veneta, d' intesa con la Regione Autonoma del Friuli -Venezia
Giulia, nel caso in cui la villa sia ubicata nel territorio di quest'
ultima;
f) spese in misura non superiore al 20 per cento per opere necessarie al
consolidamento delle strutture o per restauro di affreschi, stucchi ed
altre decorazioni che adornino le ville, di particolare interesse storico -
artistico o aperte al pubblico, i cui proprietari versino, a giudizio del
Consiglio di Amministrazione, in condizioni economiche inadeguate rispetto
alle spese di restauro e per le quali non si ravvisi opportuno o
conveniente procedere all’espropriazione o all’acquisto.
Art. 18
I proprietari delle ville di cui al
precedente art. 2 sono
tenuti ad assicurare la conservazione e la monumentalità ed a
impedirne il deterioramento, eseguendo i necessari lavori di
consolidamento, manutenzione e restauro.
Qualora essi non provvedano direttamente entro il termine stabilito dal
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, o dalla competente
Sovrintendenza, l’Istituto può intimare loro, con deliberazione
notificata mediante Ufficiale giudiziario, che intende sostituirsi
nell’esecuzione dei lavori, previo accertamento che il credito
dell’Istituto, derivante dall’effettuazione degli stessi, sia
sufficientemente garantito in assenza di garanzie sarà effettuata
l'iscrizione ipotecaria pari al 130 per cento della somma che l'IRVV
prevede di sostenere con la realizzazione dei lavori. L'ipoteca potrà
essere cancellata in ogni momento con la restituzione delle somme
anticipate dall'IRVV per la realizzazione dell'intervento di tutela
sull'immobile vincolato. ( 12)
Prima di iniziare i lavori, l’Istituto deve redigere regolare stato
di consistenza, previo avviso al proprietario da notificarsi almeno cinque
giorni prima. Redatto lo stato di consistenza, l’Istituto provvede
senz' altro alla esecuzione delle opere.
La liquidazione delle spese effettuate, alla fine dei lavori, sarà
fatta dal Consiglio di Amministrazione.
Per la riscossione delle somme corrispondenti alla liquidazione,
l’Ente si avvale della procedura disciplinata dal RD 14 aprile 1910,
n. 639.
Le norme del presente articolo si applicano anche per la ricostruzione e la
sistemazione dei parchi annessi alle ville.
Art. 19
Il Consiglio di Amministrazione può concedere dilazioni di pagamento,
applicando un saggio di interesse non inferiore a quello praticato dalla
Cassa Depositi e Prestiti e per un periodo non superiore al quinquennio.
Art. 20
Su richiesta del proprietario, che si
impegna di fare i lavori di cui all’articolo 18, l'Istituto può
concedere mutui, garantiti a proprio favore e ammortizzabili in un periodo
di tempo non inferiore a cinque anni, né superiore a venti, oppure
può, al medesimo scopo, attivare procedure di mutuo attraverso
istituti bancari. ( 13)
Il Consiglio di Amministrazione può disporre che l’Istituto
conceda in tutto od in parte un abbuono sugli interessi, e anche, a titolo
di contributo, una riduzione del debito nella misura non superiore al 20
per cento della somma capitale, avuto riguardo alle condizioni che seguono
in ordine di precedenza:
a) interesse storico o artistico
della villa;
b) entità quantitativa e qualitativa e urgenza del restauro;
c) reddito realizzato dalla villa;
d) condizioni economiche inadeguate del proprietario.
Al proprietario che esegua, senza beneficiare del mutuo, lavori di
consolidamento e restauro prescritti dal Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto, o dalla competente Sovrintendenza, può essere
concesso un contributo non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta.
Art. 21
L'iscrizione ipotecaria a favore
dell'Istituto può essere sostituita da altra garanzia reale o da
fidejussione prestata da un Istituto di credito per i mutui, di cui
all'articolo 20, assunti da Enti pubblici oppure da privati qualora
l'importo del mutuo non superi 100 milioni di lire. ( 14)
Art. 22
Nel caso in cui il valore del monumento restaurato non sia sufficiente a
garantire il credito dell’Istituto, o qualora si tratti di monumenti
di eccezionale interesse artistico - storico, il Consiglio di
Amministrazione può proporre alla Giunta regionale di acquistare
l’immobile o di promuovere l’espropriazione, comprese le
pertinenze e le adiacenze necessarie od utili per assicurarne o migliorarne
la prospettiva e le condizioni di ambiente o di decoro, ovvero atte a
garantire la perfetta funzionalità. Nel caso di cui al comma
precedente, l’acquisizione degli immobili di cui si tratta, è
riconosciuta di pubblica utilità.
Art. 23
L’approvazione del progetto e la vigilanza sull’esecuzione dei
lavori per i quali vengano richiesti i mutui ai sensi del precedente art.
20 sono demandate all’Istituto, previo parere favorevole della
competente Sovrintendenza.
Per la vigilanza sull’esecuzione dei lavori l’Istituto può
avvalersi dell’Ufficio regionale del Genio Civile.
Art. 24
Per quanto riguarda la disciplina delle espropriazioni deliberate dalla
Giunta regionale ai sensi del precedente art. 22, si applicano le norme
regionali vigenti in materia.
Art. 25 (15)
Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto sottoporrà alla Giunta regionale motivata
proposta, ai fini della iniziativa per l’adozione di un provvedimento
legislativo relativo all’organizzazione strutturale, alla dotazione
organica ed al trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Istituto medesimo.
Il personale dell’Istituto è assunto esclusivamente per pubblico
concorso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52, II comma, dello Statuto
della Regione del Veneto e quanto disposto dalla legislazione statale
vigente in materia di assunzioni obbligatorie negli enti pubblici.
Il personale dell’Istituto è equiparato al personale regionale,
ai sensi dell’ art. 51 dello Statuto della Regione del Veneto; non può
fruire del trattamento giuridico ed economico più favorevole di quello
in vigore per il personale regionale, a parità o equivalenza di
mansioni. ( 16)
Il personale a contratto, di cui all’art. 30 della legge 6 marzo
1958, n. 243, e successive modificazioni, in servizio presso il cessato
Ente Ville Venete al 31 dicembre 1978 e utilizzato dalla Regione del Veneto
per l’assolvimento delle funzioni attribuite con legge 26 maggio
1978, n. 222, fino all’attivazione dell’Istituto, ha titolo
all’inquadramento nei ruoli dell’Istituto stesso previo
superamento di un concorso di idoneità per prove scritte, orali o
pratiche, ragguagliate al livello di inquadramento spettante ed al titolo
di studio posseduto da ciascun interessato.
Il livello di inquadramento nei ruoli dell’Istituto del personale di
cui al precedente comma sarà determinato nella legge regionale
prevista al I comma del presente articolo. Nelle more del provvedimento di
inquadramento, detto personale, con salvaguardia della posizione giuridica
ed economica acquisita al 31 dicembre 1978 presso il cessato Ente Ville
Venete, è utilizzato dalla Regione fino all’attivazione
dell’Istituto e, a tale data, assegnato allo stesso. Il rapporto di
lavoro del personale di cui al precedente comma, quale istituto dal cessato
Ente Ville Venete, è prorogato nella situazione in atto al 31 dicembre
1978 fino al provvedimento del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto per l’inquadramento nei ruoli dei singoli
impiegati o per la presa d' atto del mancato superamento da parte di uno o
più di essi del concorso di idoneità, e cessa automaticamente a
tale data non potendo in alcun caso essere ulteriormente prorogato.
Art. 26
I beni mobili, nonchè gli immobili già appartenenti al cessato
Ente Ville Venete, istituito con legge 6 marzo 1958, n. 243, e devoluti
alla Regione del Veneto in conformità all’art. 1 del DL 30 marzo
1978, n. 79, convertito con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n.
222, sono gestiti dall’Istituto costituito con la presente legge.
Per le Ville Venete situate nel territorio della Regione Friuli - Venezia
Giulia, l’Istituto provvederà ad esercitare le proprie funzioni
d' intesa con i competenti Organi della predetta Regione.
Il recupero delle quote di ammortamento dei mutui maturati dopo il 31
dicembre 1978, resta attribuito alla Regione, come previsto dalla legge 26
maggio 1978, n. 222.
Art. 27
Fino all’insediamento del Consiglio di Amministrazione, provvede alla
gestione dell’Istituto un Commissario straordinario nominato dalla
Giunta regionale, d' intesa con quella del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 28
L’onere derivante dall’applicazione della presente legge è
previsto per l’esercizio finanziario 1979 in L. 250 milioni: ad esso
si fa fronte mediante utilizzo delle somme provenienti dal recupero delle
quote di ammortamento di mutui di cui all’art. 21 della legge 6 marzo
1958, n. 243, maturati dopo il 31 dicembre 1978.
Per gli anni successivi si provvederà stabilendo il contributo annuale
con le modalità di cui all’art. 15 lett. a).
Art. 29
Al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio 1979 sono
apportate le seguenti variazioni:
omissis ( 17)
Art. 30
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.
Note
( 7) La legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 ha
ridisciplinato le indennità degli amministratori e revisori dei conti.
In materia è intervenuto altresì l’art. 57 della legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 che dispone che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 17) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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