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Contenuti:
Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 (BUR n. 7/1980)
Legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6 (BUR n. 7/1980) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEI
SERVIZI DI APPROVVIGIONAMENTO, MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI
REGIONALI. (1)
Titolo I
Approvvigionamenti periodici
Art. 1 - (Piani di
approvvigionamento).
All’acquisto di beni atti a soddisfare
le esigenze degli uffici regionali aventi carattere di continuità si
provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.
Art. 2 - (Predisposizione dei
piani di approvvigionamento).
Per le finalità di cui al precedente
articolo gli uffici regionali, trasmettono, entro il 30 settembre di
ciascun anno, alla direzione generale competente le richieste relative
all’esercizio successivo in merito:
a) agli approvvigionamenti degli oggetti di cancelleria, di carta, di
stampati e di ogni altro materiale di facile consumo;
b) alla dotazione o al rinnovo di mobili ed arredi,di macchine per ufficio,
di attrezzature e di quanto altro necessario al funzionamento degli uffici
regionali.
La direzione regionale competente,dopo aver valutato le richieste,
predispone i piani di approvvigionamento, i quali, corredati dai relativi
capitolati d' oneri, sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 31
dicembre di ciascun anno. ( 2)
Art. 3 - (Esecuzione dei
piani).
Agli occorrenti approvvigionamenti e forniture
si addiviene con le procedure e secondo le norme previste dai successivi
articoli della presente legge.
(omissis) ( 3)
Titolo II
Acquisti e prestazioni di terzi a carattere saltuario
Art. 4 - Competenza a effettuare
acquisti.
1. Agli acquisti aventi carattere saltuario o
che non possono comunque formare oggetto di piani di approvvigionamento o
che non siano compresi in detti piani, ovvero la cui previsione nei piani
medesimi si sia rivelata insufficiente, sulla base di specifica richiesta
motivata dei dirigenti interessati provvede la struttura regionale
competente. ( 4)
Art. 5 - (Soggetti abilitati a
far eseguire prestazioni).
Sono abilitati a far eseguire prestazioni fino all’importo di lire
5.000.000:
a) il coordinatore del dipartimento per i lavori pubblici per la
riparazione e l’adattamento di mobili ed arredi, nonchè per la
riparazione e la manutenzione di immobili, di impianti e di attrezzature
elettriche, meccaniche ed elettroniche;
b) i singoli componenti della Giunta regionale per le spese di
rappresentanza, nei limiti e con le modalità previsti dall’art.
1, sub 141, del DPR 16 aprile 1973, n. 537. ( 5)
Art. 6 - (Modalità di
esecuzione degli acquisti e delle prestazioni).
All’esecuzione degli acquisti e delle
prestazioni di cui agli articoli precedenti si provvede mediante trattativa
privata.
Tutti i preventivi devono essere conservati agli atti.
I contratti per gli acquisti e per le prestazioni di cui al primo comma
vengono conclusi secondo gli usi del commercio.
Art. 7 – (Parere su
acquisti e prestazioni)
Titolo III
Manutenzione degli stabili in proprietà o in uso alla Regione
Art. 8 - (Manutenzione).
Alla manutenzione degli stabili di proprietà della Regione ed alla
manutenzione ordinaria degli stabili in locazione, nei casi in cui essa,
per legge o per contratto, sia a carico della Regione, è preposto il
dipartimento per i lavori pubblici.
Art. 9 - (Esecuzione dei lavori
di manutenzione).
All’esecuzione dei lavori di
manutenzione di cui all’articolo precedente si provvede di regola in
economia, mediante cottimo fiduciario, per una previsione di spesa compresa
fra lire 5.000.000 e lire 20.000.000.
L’autorizzazione della spesa compete al Segretario generale della
programmazione.
La Giunta regionale può autorizzare l’esecuzione in economia di
opere di manutenzione per importi eccedenti il limite massimo stabilito al
primo comma, qualora esse rivestano carattere d'urgenza. ( 7) ( 8)
Art. 10 - (Gestione autoveicoli
e natanti).
Al servizio organizzazione generale spettano la gestione degli autoveicoli
e dei natanti in dotazione agli uffici centrali ed il coordinamento della
gestione di quelli in dotazione agli uffici periferici.
La gestione dei mezzi in dotazione agli uffici periferici resta affidata al
responsabile dell’ufficio.
Il dirigente del servizio organizzazione generale e i responsabili degli
uffici periferici dispongono anche per la manutenzione dei rispettivi mezzi
in dotazione, fino ad una previsione di spesa di lire 2.500.000, con
l’osservanza delle norme e delle modalità previste dalla
presente legge per le prestazioni di terzi a carattere saltuario. ( 9)
Art. 11 - (Noleggio).
Il servizio degli automezzi e dei natanti in dotazione agli uffici
regionali può essere integrato, in caso di necessità, con il
ricorso al noleggio.
A tal fine, all’inizio di ogni anno, la Giunta regionale stabilisce
le tariffe e le modalità del noleggio.
Art. 12 - (Uso autoveicoli e
natanti).
I componenti della Giunta regionale possono servirsi degli autoveicoli e
dei natanti in dotazione degli uffici regionali ed eventualmente di quelli
in noleggio per trasferimenti e viaggi inerenti allo svolgimento del loro
mandato. Possono altresì servirsi dei natanti per il raggiungimento
delle sedi degli uffici regionali nel centro storico di Venezia.
(omissis) ( 10)
Art. 13 - (Uso autoveicoli e
natanti in dotazione agli uffici periferici).
Titolo V
Spese economali
Art. 14 - (Economato).
L’ufficio di economato provvede alle minute spese d'ufficio e di
piccolo mantenimento nei limiti di lire 500.000 per ogni spesa e salvo che
le richieste e le esigenze degli uffici non possano essere soddisfatte
mediante gli approvvigionamenti periodici di cui all’ art. 1.
Detto ufficio procede alle ordinazioni in base a richieste formulate su
appositi moduli dal Segretario generale della programmazione, dagli
Assistenti alla Segreteria generale della programmazione, dai Segretari
regionali e dai Coordinatori. ( 12)
Art. 15 - (Pagamenti).
Sulla base dell’apertura di credito effettuata presso il Tesoriere
regionale, il responsabile dell’ufficio di economato provvede al
pagamento delle spese di cui all’articolo precedente e di altre fino
all’importo massimo di lire 500.000 per le quali altra forma di
pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi.
I pagamenti sono disposti con ordinativi a firma del predetto funzionario o
in contanti nei casi di assoluta urgenza.
I pagamenti d' importo superiore a lire 500.000 devono essere autorizzati
dal Segretario generale della programmazione. ( 13)
Art. 16 - (Anticipazioni).
Art. 17 - (Autorizzazione
all’apertura di credito).
La Giunta regionale, nell’autorizzare l’apertura di credito di
cui al primo comma del precedente art. 15, oltre a stabilirne
l’importo, indica per quali tipi di spesa è autorizzata.
Col provvedimento di autorizzazione viene inoltre stabilita la somma
massima che per ogni accreditamento può essere prelevata dal
responsabile dell’ufficio di economato, con ordinativi a suo favore,
per effettuare pagamenti direttamente in contanti.
Art. 18 - (Rendiconto).
Il responsabile dell’ufficio di economato rende il conto dei
pagamenti eseguiti ai sensi e con le modalità di cui
all’ articolo
92 della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 . ( 15)
I pagamenti disposti con ordinativi intestati ai creditori devono essere
dimostrati separatamente dai pagamenti eseguiti in contanti.
Al rendiconto di fine esercizio va unita la quietanza dell’avvenuto
versamento nella Tesoreria regionale dell’eventuale rimanenza sulle
somme prelevate in contanti.
Art. 19 - (Rinvio).
Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, alle aperture di
credito a favore del responsabile dell’ufficio di economato, si
applicano le disposizioni relative ai funzionari delegati contenute nella
sezione V della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 .( 16)
Art. 20 -(Depositi per spese
contrattuali).
Il responsabile dell’ufficio di economato riceve, dietro il rilascio
di ricevuta da staccarsi da bollettario a madre e figlia, i depositi per le
spese contrattuali, iscrivendoli in apposito registro con le indicazioni
del nome del depositario, del numero di repertorio del contratto e del
relativo oggetto.
Nello stesso registro per ogni deposito viene aperto un conto riguardante
le singole spese contrattuali, cui provvede direttamente il responsabile
dell’ufficio di economato.
Nel conto devono essere fatti opportuni riferimenti agli atti e documenti
giustificativi di ogni spesa.
Esauriti gli adempimenti prescritti per i contratti, il funzionario
dell’ufficio di economato compila, in duplice esemplare, la distinta
delle spese sostenute e pagate, che, riconosciuta regolare dal coordinatore
del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria, è dal
medesimo liquidata.
L’eventuale rimanenza sul deposito è da restituire al
depositante unitamente ad un esemplare della distinta delle spese
sostenute.
Art. 21 - (Giornale di
cassa).
Il responsabile dell’ufficio di economato deve tenere un giornale di
cassa in cui va registrata cronologicamente ogni somma riscossa e pagata.
Art. 22 - (Controlli di
cassa).
Il coordinatore del dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria
vigila sulla regolarità delle registrazioni di cui all’articolo
precedente e di ogni altra operazione contabile relativa ai servizi di
economato, effettuando periodici controlli di cassa e delle scritture.
Art. 23 - (Ordini di
accreditamento).
La Giunta regionale autorizza aperture di credito presso il Tesoriere
regionale, mediante ordine di accreditamento, a favore dei responsabili
degli uffici periferici regionali per le seguenti spese:
1) minute spese d' ufficio e manutenzione di mobili e di attrezzature;
2) spese per il riscaldamento, illuminazione, acqua, gas e pulizia locali;
3) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
4) spese per la gestione degli autoveicoli e natanti in dotazione;
5) indennità e rimborso delle spese di viaggio ai componenti del
Comitato regionale di Controllo e delle Sezioni provinciali dello stesso
Comitato in conformità alle vigenti leggi regionali in materia;
6) altre spese di funzionamento per le quali sia indispensabile il
pagamento immediato.
Gli ordini di accreditamento, di cui al comma precedente, vengono
effettuati ai sensi e con le modalità di cui all’ articolo 86 della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 . ( 17)
Art. 24 -(Rinvio).
Titolo VI
Acquisto immobili
Art. 25 - (Acquisto aree ed
edifici).
La Giunta regionale provvede ad acquistare, nei limiti delle somme
autorizzate con la legge di approvazione del bilancio, le aree e gli
edifici necessari per gli uffici regionali centrali e periferici.
Sulla congruità del prezzo di acquisto deve essere acquisito il parere
dell’ufficio tecnico erariale competente.
Art. 26 - (Costruzione di
edifici).
Per la costruzione di edifici da adibire a sedi di uffici regionali
centrali e periferici, spetta alla Giunta regionale l’approvazione
dei relativi progetti.
La gestione e l’esecuzione dell’opera viene svolta ai sensi
della normativa vigente in materia di lavori pubblici.
Titolo VII
Inventari
Art. 27 - (Inventario dei beni demaniali).
L’inventario dei beni demaniali consiste in uno stato descrittivo di
tali beni desunto dai catasti o da altri atti ufficiali.
I beni demaniali devono essere tenuti in distinti elenchi secondo la loro
natura. In detti elenchi sono rilevate le variazioni che intervengono nel
corso dell’anno.
Alla fine di ogni anno va compilata l’elencazione finale dei beni
demaniali, la quale servirà di base per l’inizio della
rilevazione descrittiva dell’anno successivo.
Art. 28 - (Beni demaniali e
beni patrimoniali).
I beni demaniali che cessano dall’uso pubblico passano al patrimonio
regionale.
Il servizio demanio-patrimonio promuove i provvedimenti per la cessazione
di tale uso e per il passaggio dei relativi beni al patrimonio regionale.
Art. 29 - (Beni immobili
patrimoniali).
I beni immobili patrimoniali, ivi compresi i diritti che a norma del codice
civile sono considerati tali sono descritti in appositi registri di
consistenza, in cui sono indicati i dati catastali, il valore, i titoli di
provenienza, la destinazione, gli oneri di cui sono gravati e,
limitatamente ai beni patrimoniali disponibili, il reddito.
In tali registri sono da annotare tutte le variazioni di consistenza,
valore e destinazione che possono intervenire nel corso dell’anno.
Alla fine di ogni anno deve essere compilato il riepilogo dei beni immobili
patrimoniali recante la situazione all’inizio dell’esercizio,
le variazioni intervenute nel corso dell’anno e la situazione finale.
In tale riepilogo i beni sono classificati in disponibili e indisponibili,
secondo la specie.
In allegato, i beni indisponibili sono ripartiti secondo l’ufficio
cui sono destinati.
Il riepilogo è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario generale
della programmazione e dal dirigente del servizio demanio-patrimonio.
Di regola la valutazione è al costo, salvo che circostanze eccezionali
di notevole rilievo, con effetti permanenti, non consiglino altri criteri
estimativi.
Art. 30 - (Classificazione dei
beni mobili).
Nell’inventario dei beni mobili durevoli i medesimi sono classificati
nelle categorie sottoelencate:
1) mobili, arredi, macchine per scrivere e per il calcolo, oggetti d'arte,
tappeti, attrezzature d' ufficio;
2) libri e riviste;
3) attrezzature e strumenti scientifici e tecnici ad uso particolare dei
singoli uffici;
4) autovetture, natanti ed automezzi soggetti ad immatricolazione;
5) diritti e titoli che secondo il codice civile sono considerati come
mobili.
Art. 31 - (Inventario dei beni
mobili).
Tutti i beni mobili devono essere dati in consegna ai coordinatori delle
strutture organizzative centrali ed ai responsabili degli uffici periferici
mediante inventari.
Negli inventari sono da elencare i beni classificati in conformità
alle categorie elencate nell’articolo precedente, con
l’indicazione dei locali in cui trovansi i beni stessi, della loro
denominazione, della qualità, dello stato di conservazione e del
valore, che non deve essere superiore al prezzo di acquisto.
Gli inventari sono da redigere in tre esemplari firmati dal consegnatario e
dal dirigente del servizio demanio - patrimonio. Un esemplare resta al
consegnatario, il secondo è conservato presso il servizio demanio -
patrimonio e il terzo è da inviare al dipartimento per le finanze, i
tributi e la ragioneria.
Le variazioni vanno apportate in base a buoni di carico e scarico a firma
del consegnatario, da staccare da bollettari a madre e figlia appositamente
vidimati. La figlia è da inviare al servizio demanio - patrimonio, il
quale annota le variazioni nell’esemplare di inventario in suo
possesso e provvede, se necessario, ad attestare sulla fattura o altro atto
l’avvenuta rilevazione inventarile.
Art. 32 -(Consegnatari dei
beni mobili).
I consegnatari di cui al primo comma del precedente art. 31 sono
personalmente responsabili dei beni ricevuti in consegna fino a che non ne
abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni
formalmente dati in uso ai singoli dipendenti.
Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni
ricevuti, con l’indicazione del numero d'ordine e del valore
assegnato al bene nell’inventario generale, nonchè del
dipendente al quale il bene stesso è stato dato in uso.
Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei
beni stessi.
Ogni consegnatario dà dimostrazione all’Amministrazione, alla
fine dell’esercizio, per il tramite del servizio demanio-patrimonio,
dello stato di consistenza dei beni mobili che a tale epoca risultano a suo
carico.
Art. 33 - (Quadro riassuntivo
annuale).
Alla fine di ogni anno, il servizio demanio - patrimonio, sulla base degli
stati di consistenza trasmessi dai singoli consegnatari e sulla scorta
delle proprie rilevazioni e dei controlli d'ufficio, compila il quadro
riassuntivo generale dei beni mobili, recante la situazione
all’inizio dell’esercizio, le variazioni intervenute nel corso
dell’anno e la situazione finale.
Il quadro riassuntivo generale è sottoscritto dal dirigente del
servizio demanio-patrimonio, dal Segretario generale della programmazione e
dal Presidente della Giunta.
Art. 34 - (Rendiconto
generale).
Il servizio demanio-patrimonio trasmette, in due esemplari, il riepilogo
degli inventari dei beni immobili ed il quadro riassuntivo dei beni mobili
al dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria per la
compilazione del rendiconto generale.
A tal fine è necessario che siano precisate quali delle variazioni
intervenute nel corso dell’esercizio nel patrimonio regionale siano
in corrispondenza di spese o di entrate di bilancio e quali al di fuori
della gestione di bilancio.
Art. 35 - (Magazzini di
deposito).
Non formano oggetto di inventariazione i beni di facile consumo e quelli
fragili.
Per tali beni sono tenuti appositi registri di carico e scarico e sono
costituiti magazzini di deposito.
La distribuzione ai vari uffici regionali si effettua mediante buoni di
prelievo.
Alla gestione dei magazzini di deposito è preposto il servizio
demanio-patrimonio che ne rende annualmente conto.
Art. 36 - (Ricognizioni
periodiche).
Periodiche ricognizioni devono essere effettuate a cura del servizio
demanio-patrimonio presso gli uffici regionali per accertare:
a) lo stato di conservazione e la buona utilizzazione degli immobili;
b) l’esistenza dei beni mobili in conformità agli inventari di
consegna e successive variazioni, l’utilizzo e la necessità di
manutenzione dei beni stessi.
Art. 37 - (Stato di fuori
uso).
La dichiarazione dello stato di fuori uso di
un bene mobile spetta al Presidente della Giunta regionale sulla base di un
accertamento contestuale tra il dirigente del servizio demanio - patrimonio
o un suo delegato ed il consegnatario del bene stesso.
I beni mobili durevoli di cui all’articolo 30, primo comma, n. 2),
vengono dichiarati fuori uso per deterioramento e/0 obsolescenza nel quinto
esercizio finanziario successivo a quello della loro iscrizione
nell’inventario, salvo i casi di particolare valore bibliografico o
documentativo, che vengono accertati con provvedimenti adottati di concerto
fra le competenti strutture regionali. ( 19)
Art. 38 - (Alienazione dei
beni mobili).
All’alienazione di beni mobili fuori uso si provvede a trattativa
privata, se il valore di inventario di tali beni non supera L. 1.000.000.
( 20)
Art. 39 - (Alienazione di beni
immobili). (21)
All’alienazione dei beni immobili si provvede, con deliberazione
della Giunta regionale, in conformità alle norme previste per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato.
Alla vendita di qualsiasi bene allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed
agli altri enti pubblici non economici si provvede a trattativa privata.
Titolo VIII
I contratti
Art. 40 - (Contratti in
generale).
1. Tutti i contratti dai quali derivi
un’entrata o una spesa per la Regione sono aggiudicati con i sistemi
dell’asta pubblica, della licitazione privata, dell’appalto
concorso e della trattativa privata, come disciplinati dalle norme della
presente legge.
2. I contratti di fornitura di beni e di servizi con valore di stima
superiore ad euro 50.000,00 al netto dell’IVA, sono affidati a mezzo
licitazione privata o asta pubblica o appalto concorso.
3. I contratti fino al valore di stima inferiore alla soglia di rilievo
comunitario, al netto dell’IVA, possono essere aggiudicati anche
facendo ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all’articolo 58, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e
all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2002, n. 101. ( 22)
Art. 41 - (Asta pubblica).
L’asta pubblica può essere tenuta sia in forma pubblica che in
forma segreta.
Nei casi in cui l’asta avviene in forma pubblica, il bando della gara
indicherà un metodo che assicuri ai candidati la certezza di tempo
entro il quale dovranno essere presentate le offerte.
L’aggiudicazione ha effetto a favore dell’ultimo migliore
offerente solo dopo che sia decorso infruttuoso uno spazio di tempo
previamente assegnato.
L’avviso d'asta viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione e affisso negli appositi albi regionali almeno quindici giorni
prima del giorno fissato per l’incanto.
L’avviso d'asta deve indicare:
1) l’autorità che presiede all’incanto, il luogo, il
giorno e l’ora in cui deve svolgersi la gara;
2) l’oggetto dell’asta;
3) la qualità e, ove necessario, i prezzi parziali o totali, secondo
la natura dell’oggetto;
4) il termine e le modalità prefissi per l’adempimento della
prestazione;
5) gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle
condizioni d' appalto;
6) i documenti comprovanti l’idoneità o le altre condizioni
prescritte per essere ammessi alla gara;
7) le modalità con le quali sarà effettuata l’asta e il
modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte
segrete;
8) il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria
regionale;
9) se l’aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;
10) se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si
procederà all’aggiudicazione anche quando venga presentata una
sola offerta.
Art. 42 - (Licitazione
privata).
I contratti di importo superiore a 50.000,00
euro ( 23) devono essere
preceduti da licitazione privata.
In tal caso la Giunta regionale invita più persone o ditte ritenute
idonee per l’oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno e ora
determinati per presentare le loro offerte, per iscritto, secondo le
indicazioni contenute nella lettera di invito.
L’aggiudicazione avverrà previo confronto con il prezzo base
indicato nell’invito.
La licitazione privata può svolgersi anche mediante l’invio alle
persone o alle ditte ritenute idonee di uno schema di atto in cui siano
descritti l’oggetto e le condizioni generali e speciali del
contratto. Tale schema sarà restituito munito della firma e con
l’indicazione del prezzo offerto per il quale il concorrente si
dichiara disposto ad eseguire il contratto, oppure con l’indicazione
del miglioramento offerto sul prezzo base se questo sia stato stabilito
dalla Giunta regionale.
Nel giorno e nell’ora resi noti ai concorrenti il Presidente della
gara procede in pubblica seduta all’apertura delle offerte ricevute e
dichiara aggiudicatario del contratto il miglior offerente.
Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare i
nomi delle ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l’esito
della licitazione.
In entrambi i casi descritti dal presente articolo è applicabile, in
quanto compatibile, la disciplina prevista nella presente legge per
l’asta pubblica.
Art. 43 - (Trattativa
privata).
1. I contratti possono essere aggiudicati
con il sistema della trattativa privata nei seguenti casi eccezionali:
a) quando hanno un valore di stima inferiore o uguale ad euro 50.000,00 al
netto dell’IVA;
b) quando l’asta pubblica o la licitazione privata sono andate
deserte;
c) quando l’urgenza, determinata da un evento imprevisto ed
imprevedibile, è tale da non consentire il ricorso all’asta
pubblica o alla licitazione privata.
2. La trattativa privata di cui al comma 1 si svolge mediante gara
ufficiosa o previo esperimento di documentata indagine di mercato.
3. In caso di gara ufficiosa, deve essere invitato un numero congruo di
soggetti ritenuti idonei, anche in base ad indagini esplorative, comunque
non inferiore a cinque, nel rispetto del principio della rotazione, e i
criteri di aggiudicazione possono essere quelli del prezzo più basso o
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. In caso di indagine di mercato, il contratto può essere aggiudicato
solo dopo avere acquisito informazioni relative al prezzo corrente di
mercato del bene o del servizio, all’eseguibilità e ai caratteri
delle prestazioni, allo stato della tecnica, desumibili in particolare
dalle seguenti fonti:
a) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate
dall’ISTAT;
b) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate
dalle Camere di Commercio;
c) elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da
enti pubblici;
d) elenchi pubblicati delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da
enti privati o da associazioni di categoria;
e) riviste specializzate.
5. La norma di cui al comma 2 si applica anche nei casi di trattativa
privata per l’aggiudicazione dei contratti di fornitura di beni e di
servizi di valore di stima pari o superiore alla soglia di rilievo
comunitario, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione del bando.
6. I contratti possono essere aggiudicati con il sistema della trattativa
privata diretta, previa documentata indagine di mercato, nei seguenti casi
eccezionali:
a) acquisto di immobili, di beni la cui produzione è garantita da
privativa o esclusiva, di beni per la cui natura non è possibile
promuovere il concorso di pubbliche offerte;
b) acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che solo un
soggetto può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti dall’amministrazione regionale;
c) completamento di forniture di beni o di servizi aggiudicati
precedentemente con procedura d’appalto;
d) locazione di immobili da destinare a sede delle strutture regionali.
7. Nel caso di cui al comma 6, lettera c), il completamento della
prestazione può essere ordinato fino a concorrenza del quinto del
prezzo del contratto originario ed alle stesse condizioni dallo stesso
previste.
8. In tutti i casi di ricorso alla trattativa privata, la scelta di tale
sistema di aggiudicazione deve essere adeguatamente motivata. ( 24)
Art. 43 bis – (Procedure
per le spese in economia).
1. L’acquisizione in economia dei beni e dei servizi è ammessa
fino al valore di stima di 50.000,00 euro, al netto dell'IVA, per ogni
acquisizione.
2. La Giunta regionale adegua il limite di cui al comma 1 in relazione ai
diversi limiti fissati in materia dalla successiva normativa comunitaria o
nazionale di recepimento della stessa.
3. Possono essere acquisiti in economia, in particolare:
a) tutte le tipologie di beni e di servizi, nei casi di:
- 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando
ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la
prestazione nei termini previsti dal contratto;
- 2) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in
corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito
dell'oggetto principale del contratto stesso;
- 3) acquisizione di beni o di servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- 4) eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di
scongiurare situazioni di pericolo;
- 5) impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico;
b) i beni e i servizi la cui tipologia è individuata, con riguardo
alle specifiche esigenze dell’amministrazione regionale, dalla Giunta
regionale con provvedimento.
4. Il contraente è scelto mediante gara ufficiosa, cui devono essere
invitati almeno tre concorrenti, in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni contenute nella
lettera di invito, e nel rispetto del principio della rotazione.
5. Il contraente è scelto con trattativa diretta nei casi di:
a) nota specialità dei beni o dei servizi da acquisire, in relazione
alle caratteristiche tecniche o di mercato, da individuare con il
provvedimento di cui al comma 3, lettera b);
b) importo della spesa fino al valore di stima di 20.000,00 euro, al netto
dell'IVA.
6. L'acquisizione è effettuata mediante scrittura privata semplice o
lettera di ordinazione dei beni e dei servizi, in conformità alla
disciplina dettata dal provvedimento di cui al comma 3, lettera b).
7. I beni e i servizi sono soggetti, rispettivamente, al collaudo o
all’attestazione di regolare esecuzione nei termini e con le
modalità previste dalla vigente normativa in materia, da parte della
competente struttura regionale. ( 25)
Art. 44 - (Appalto
concorso).
Per speciali forniture la Giunta regionale può ricorrere
all’appalto-concorso.
In tal caso la Giunta, fissate le norme di massima, invita le persone o le
ditte ritenute idonee a presentare, entro un termine stabilito, i progetti
tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
Scaduto tale termine, la Giunta regionale procede all’esame dei
progetti e all’assegnazione dell’appalto, tenuto conto degli
elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di
capacità, in relazione alla soluzione proposta, che presentano gli
offerenti.
Ove la scelta comporti la soluzione di particolari problemi tecnici o
artistici, la Giunta può sentire il parere di una commissione di
esperti all’uopo da essa nominata.
Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per
le quali è stato bandito l’appalto-concorso, la Giunta regionale
procede ad altra gara.
La mancata aggiudicazione non dà luogo ad indennizzo o rimborso, salvo
che il bando di concorso disponga diversamente.
Art. 45 - (Approvazione degli
atti di aggiudicazione).
I verbali di aggiudicazione e le proposte di contrattazione formulate
dall’ufficio competente - nei casi in cui si è deliberato di
procedere mediante trattativa privata, ad eccezione dei contratti di cui al
precedente art. 6 - sono
approvati con deliberazione della Giunta regionale unitamente allo schema
di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.
In tale deliberazione la Giunta regionale sceglie altresì la forma in
cui dovrà essere stipulato l’atto tra quelle previste nel
successivo articolo, indicando l’ufficio regionale competente agli
adempimenti connessi all’esecuzione del contratto.
Per giustificate esigenze sopravvenute o per gravi motivi di interesse
pubblico regionale, la Giunta regionale può negare
l’approvazione prevista dal primo comma del presente articolo. In tal
caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
Art. 46 - (Stipulazione
contratti).
I contratti possono essere stipulati:
a) per atto pubblico;
b) in forma pubblico-amministrativa;
c) per mezzo di scrittura privata;
d) per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando
l’altro contraente è una ditta commerciale.
In sede di stipulazione ed esecuzione si applicano le norme contenute
nell’art. 18 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 47 - (Ufficiale
rogante)
Art. 48 - (Esecuzione dei
contratti).
Dopo la stipulazione, i contratti sono eseguibili. Nell’esecuzione
del contratto non possono essere apportate variazioni alle qualità e
alle quantità previste nel contratto stesso. Tuttavia, in casi di
comprovata necessità, possono essere apportate variazioni alle
quantità e alle qualità dei beni o delle prestazioni fino ad un
massimo del quinto del loro prezzo globale, previa autorizzazione della
maggiore spesa nel rispetto delle norme della presente legge.
L’ufficio preposto all’esecuzione del contratto ne cura i vari
adempimenti conseguenti, secondo la natura, il contenuto e i termini ivi
stabiliti.
In particolare predispone gli atti necessari per la liquidazione della
spesa sulla base delle forniture e delle prestazioni regolarmente eseguite
e, ove occorra, inventariate, dopo aver riscontrato che le stesse per
prezzo e per qualità corrispondono a quelli indicati nel contratto,
ecettuati i casi in cui, ai sensi del successivo art. 50, è necessario
il collaudo.
Art. 49 -
(Verbale-contratto).
Nei casi in cui non sia necessario stipulare formali atti contrattuali, il
verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto.
Art. 50 - (Collaudazione).
Ove l’oggetto del contratto riguardi
beni o prestazioni che devono avere particolari requisiti di natura
tecnica, si procede, prima della liquidazione della spesa, al collaudo
secondo le norme di cui alla legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 , e
successive modificazioni.
Art. 50 bis - (Rinnovazione
dei contratti di fornitura di beni e di servizi).
1. I contratti di fornitura di beni e di servizi possono essere rinnovati
una sola volta, quando sussistono le seguenti condizioni:
a) sono stati conclusi a seguito di esperimento di gara;
b) negli atti di gara, al cui esito sono stati aggiudicati, è stato
indicata espressamente la possibilità di rinnovo;
c) per un periodo non superiore a quello originario;
d) il contraente assicura gli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al
contratto originario;
e) sussistono effettive ragioni di convenienza e di pubblico interesse.
2. Al fine del rinnovo del contratto, almeno tre mesi prima della scadenza,
il dirigente responsabile della struttura regionale competente comunica al
contraente la volontà di procedere alla rinnovazione. ( 27)
Titolo IX
Disposizioni generali
Art. 51 - (Commissione
consultiva).
Art. 52 - (Divieto di
suddivisioni artificiose).
E' vietato suddividere artificiosamente acquisti, prestazioni, opere e
forniture, che abbiano carattere unitario.
Art. 53 -(Aggiornamenti).
Aggiornamenti ed aggiustamenti dei limiti di spesa previsti dalle singole
disposizioni della presente legge saranno determinati con la legge di
approvazione del bilancio di previsione.
Art. 54 - (Limiti di
applicazione).
La presente legge non si applica al Consiglio regionale ed agli uffici da
esso dipendenti in forza dell’autonomia contabile di tale organo,
nonchè della legge statale 6 dicembre 1973, n. 853.
Art. 55 - (Rinvio).
Per quanto non previsto nella presente legge si applicano, in quanto
compatibili, le norme statali vigenti in materia.
Note
( 1) I limiti di importo previsti
dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi
soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al
funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per
cento dall’art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e
ulteriormente elevati del 50 % dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 5) I limiti di importo previsti
dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi
soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al
funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per
cento dall’art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e
ulteriormente elevati del 50 % dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 7) I limiti di importo previsti
dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi
soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al
funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per
cento dall’art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e
ulteriormente elevati del 50 % dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 9) I limiti di importo previsti
dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei diversi
soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al
funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per
cento dall’art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e
ulteriormente elevati del 50 % dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 12) I limiti di importo
previsti dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei
diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al
funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per
cento dall’art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e
ulteriormente elevati del 50 % dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 13) I limiti di importo
previsti dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei
diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al
funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per
cento dall’art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e
ulteriormente elevati del 50 % dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
( 14) Articolo abrogato da art.
189, comma 2, legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 15) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che
ha ridisciplinato la materia.
( 16) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che
ha ridisciplinato la materia.
( 17) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che
ha ridisciplinato la materia.
( 18) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che
ha ridisciplinato la materia.
( 20) I limiti di importo
previsti dalla legge per gli adempimenti amministrativi di competenza dei
diversi soggetti e organi abilitati alla gestione delle spese necessarie al
funzionamento dei servizi e uffici regionali sono stati elevati del 50 per
cento dall’art. 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 35 e
ulteriormente elevati del 50 % dall'art. 7 legge regionale 7 settembre 1995, n. 41 .
(21) Vedi anche l’art. 7
della legge regionale
10 agosto 2006, n. 18 : “Art. 7 - Procedure per l'alienazione di
immobili di proprietà della Regione.
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti
meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse
all’utilizzo possono essere alienati secondo le modalità
dell’articolo 39 della legge regionale 4 febbraio 1980, n. 6
“Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzione e
conservazione dei beni regionali”.
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono
declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La
cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente
iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del
dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della
Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione
consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della
struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di
autorizzazione con l’indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente
articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di
destinazione d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una
destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono
soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità
di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della
struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni,
alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della
decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora
ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta
giorni.”.
( 22) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 24 dicembre 2004, n. 36 ,
il comma 2 del medesimo articolo fa salva: “la vigente normativa
regionale e statale in materia di servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria, anche integrata, di redazione di studi di
fattibilità, di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
nonché di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione e alla esecuzione dei lavori pubblici”.
( 26) Articolo abrogato da art.
189, comma 2, legge
regionale 10 giugno 1991, n. 12 ora vedi art. 182 legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
.
( 27) Articolo aggiunto da comma
1 art. 5 legge
regionale 24 dicembre 2004, n. 36 . Il comma 2 del medesimo articolo 5
stabilisce che: “Per i contratti di fornitura di beni e di servizi
già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la
Regione procede al rinnovo dei medesimi agli stessi prezzi, patti e
condizioni a suo tempo offerti in sede di gara qualora negli atti di gara
risultasse prevista la clausola di rinnovo ai sensi dell’articolo 44
della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Per la procedura si rinvia al comma
2, dell'articolo 50 bis come introdotto dal comma 1”.
SOMMARIO
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