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Contenuti:
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980)
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 (BUR n. 17/1980) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE E INIZIATIVE REGIONALI DI PROMOZIONE ECONOMICA.
(1)
Titolo I
Disciplina delle manifestazioni fieristiche
Art. 1 - (Finalità
dell’azione regionale).
Titolo II
Manifestazioni fieristiche
Art. da 2 a 11
Titolo III
Iniziativa di promozione economica
Art. 12 - (Programma di
promozione).
Entro il 31 ottobre ( 4) la Giunta regionale approva, sentita la competente
commissione consiliare, un programma ( 5), per l’anno successivo, di promozione delle produzioni
venete, settore primario, ( 6) con
la individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e
degli enti, aziende ed agenzie dipendenti, corredato di previsioni di spesa
per ciascun gruppo omogeneo di iniziative.
omissis ( 7)
Gli interventi in attuazione del programma di promozione sono deliberati
dalla Giunta regionale.
omissis ( 8)
Art. 13 - (Domande di
contributo)
Per la concessione dei contributi previsti
dall'articolo precedente gli Enti e organismi interessati devono far
pervenire al Presidente della Giunta regionale, nei termini stabiliti nel
programma di promozione delle produzioni venete, settori primario e
secondario di cui all’articolo 12, primo comma, la seguente
documentazione:
a) domanda in carta legale;
b) preventivo delle entrate e delle spese delle iniziative con la
specificazione dei contributi di altri organismi pubblici o privati;
c) altra documentazione stabilita nel programma promozionale. ( 9)
Art. 14 - (Ammontare dei
contributi). (10)
L’ammontare dei contributi, di cui all’art. 12, è
stabilito annualmente nel programma delle promozioni delle produzioni
venete, settori primario e secondario, di cui all’art. 12, primo
comma.
Art. 15 - (Presentazione delle
domande)
Art. 16 (Disposizioni per
l’erogazione dei contributi)
1. La documentazione da presentare da parte
dei beneficiari dei finanziamenti è stabilita nel programma di
promozione delle produzioni venete, settori primario e secondario, di cui
all’articolo 12, primo comma. ( 12)
Titolo V
Disposizioni finali
Art. 17 - (Norme
transitorie)
Il programma di promozione per l’esercizio finanziario 1980 è
presentato al Consiglio regionale entro il 30 giugno 1980 e le domande,
volte ad ottenere i relativi contributi, devono pervenire al Presidente
della Giunta regionale entro il 10 maggio dello stesso anno. Saranno
considerate utilmente prodotte le domande già presentate ai sensi
della legge regionale
3 maggio 1975, n. 51 , purchè volte ad ottenere benefici previsti
dalla presente legge. Il programma di promozione per l’esercizio
finanziario 1981 è presentato al Consiglio regionale entro il 31
ottobre 1980 e le domande, volte ad ottenere i relativi contributi, devono
pervenire al Presidente della Giunta regionale entro il 15 settembre 1980.
Art. 18 - (Abrogazione della
precedente legge)
Art. 19 - (Norma
finanziaria)
Art. 20 - (Variazioni di
bilancio)
Art. 21
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneta.
Note
( 1) Vedi anche la legge regionale 24 dicembre
2004, n. 33 che ha previsto la istituzione di una società
consortile di promozione economica, che all’articolo 8 ha dettato
disposizioni transitorie e per la attività del settore secondario ha
previsto l’applicazione delle disposizioni della presente legge nelle
more della costituzione della società consortile.
( 5) Comma così modificato da
art. 1 legge
regionale 4 agosto 2006, n. 15 che ha sostituito le parole:
“entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e sottopone
all’approvazione del Consiglio regionale un programma,” con le
parole “entro il 31 ottobre la Giunta regionale approva, sentita la
competente commissione consiliare, un programma,”
( 13) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 14) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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