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Contenuti: Legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 (BUR n. 21/1980)

Legge regionale 3 aprile 1980, n. 23 (BUR n. 21/1980) [sommario] [RTF]

CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NON STATALE. (1)

Art. 1

La Regione del Veneto, considerata la fondamentale funzione sociale svolta dalla scuola materna, concede contributi per il funzionamento della scuola dell’infanzia (2) non statale.
Il contributo è destinato alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi e all’acquisto di materiale didattico e d' uso.

Art. 2

1. La Giunta regionale, eroga annualmente contributi a favore dei Comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:
a) al numero delle sezioni funzionanti;
b) al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
c) al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato. (3)

Art. 3

1. Le domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo di cui alla presente legge, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno. Le domande devono indicare il numero delle sezioni funzionanti, degli alunni iscritti e frequentanti nonché degli alunni disabili certificati per i quali è indispensabile la presenza dell’insegnante specializzato. (4)

Art. 4

Per l’anno 1980 le domande di cui all’art. 3 devono essere presentate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

omissis (5)

Art. 6

omissis (6)

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Note

(1) Titolo così sostituito da comma 1 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(2) Comma così modificato da comma 2 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(3) Articolo così sostituito da art. 1 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 . In precedenza l’art. 2 era stato sostituito da comma 3 art. 2 legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 .
(4) Articolo sostituito da art. 2 della legge regionale 7 gennaio 2011, n. 2 . In precedenza l’art. 2 comma 4 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 aveva sostituito il comma 2 dell’art. 3.
(5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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