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Contenuti:
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 (BUR n. 36/1980)
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 (BUR n. 36/1980) [sommario] [RTF]
NORME PER IL
TRASFERIMENTO ALLE UNITA’ SANITARIE LOCALI DELLE FUNZIONI IN MATERIA
DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, DI VIGILANZA SULLE FARMACIE E PER
L’ASSISTENZA FARMACEUTICA. (1)
Titolo I
Igiene e sanità pubblica
Capo I
Funzioni amministrative, attribuzioni dell’unità sanitaria
locale, del Comune, del Sindaco, della Regione
Art. 1 – (Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative
in materia di igiene e sanità pubblica)
Art. 2 – (Attribuzioni del
settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro)
Art. 3 - (Attribuzioni del
sindaco). (4)
In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i
provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di
concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e
all’ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili e urgenti
ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 4 - (Attribuzioni del
Presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di
autorizzazioni)
Spetta al Presidente della Regione l’emanazione di ordinanze
contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica
interessanti il territorio di più comuni.
omissis ( 5)
Il Presidente della Giunta regionale ha competenza altresì al rilascio
di autorizzazioni per l’apertura e l’esercizio di case o
istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica. ( 6)
La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa è
espletata dai competenti uffici regionali che possono avvalersi della
collaborazione dei settori, presidi e servizi delle unità sanitarie
locali interessate. ( 7)
La domanda di autorizzazione è inoltrata in carta legale al Presidente
della Giunta regionale tramite l’unità sanitaria locale.
Il presidente dell’unità sanitaria locale entro 30 giorni dal
ricevimento, invia la domanda alla Giunta regionale, corredata del parere
espresso sulla medesima dal comitato di gestione. ( 8)
Art. 5 - (Attività
ispettiva di vigilanza e controllo)
L’attività ispettiva di vigilanza e controllo è diretta dal
responsabile del settore per l’igiene pubblica e per la prevenzione e
sicurezza degli ambienti di lavoro che può avvalersi di personale
posto alle sue dipendenze o chiedere di avvalersi di altro personale con
qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
( 9)
Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui
sono destinate e secondo le attribuzioni a esse conferite dalla legge,
svolgono le funzioni di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
Art. 6 – (Sostituzione del
medico provinciale e dell'ufficiale sanitario con il responsabile del
settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi
di lavoro)
Art. 7 – (Consorzi
provinciali antitubercolari)
Art. 8 - (Attività
nell’interesse dei privati). (12)
I tariffari per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e
sanità pubblica espletati a favore di privati dai settori, presidi e
servizi, sono stabiliti dalla Giunta regionale.
(omissis) ( 13)
Capo II
Attività medico-legali
Art. 9 - (Attività di
medicina legale)
Le attività di medicina legale comprendono in particolare:
- accertamenti preventivi di idoneità o inidoneità previsti da
leggi e regolamenti;
- accertamenti medico-legali di controllo per l’invalidità
temporanea, ai sensi dell’art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- altri accertamenti di invalidità temporanea o permanenti previsti da
leggi e regolamenti;
- attività collegiale per l’accertamento della invalidità
permanente da cause lavorative, di servizio, nell’ambito
dell’invalidità civile nonchè a favore di ciechi civili e
sordomuti;
- attività, anche collegiale, per l’accertamento della
idoneità o inidoneità alla guida di autoveicoli e natanti;
- il servizio necroscopico;
- il controllo sull’esercizio delle professioni e arti sanitarie ai
sensi dell’art. 100 del RD 27 luglio 1934, n. 1265.
Compete al settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro l’esercizio delle attività
medico-legali di cui al precedente comma ivi comprese quelle già
attribuite al medico provinciale e all’ufficiale sanitario.
Il medico provinciale e l'ufficiale sanitario sono sostituiti dal
responsabile del settore o, per sua delega, da altro medico del settore.
Art. 10 - (Prestazioni
medico-legali erogate su richiesta di privati)
I sanitari dipendenti dell’unità
sanitaria locale addetti alle attività medico-legali possono erogare
prestazioni medico-legali a richiesta dei privati.
Le tariffe relative sono fissate all’inizio di ogni anno dalla giunta
regionale e sono soggette a revisione sulla base degli indici ISTAT del
costo della vita.
(omissis) ( 14)
Capo III
Commissioni sanitarie, collegi e comitati
Art. 11 - (Sostituzione del
medico provinciale e dell’ufficiale sanitario nelle commissioni,
collegi e comitati). (15)
Il medico provinciale e l’ufficiale sanitario, presidenti o
componenti di commissioni, comitati o collegi, sono sostituiti dal
responsabile del settore dell’unità sanitaria locale competente
per materia e per territorio,o,per sua delega, da altro medico del settore.
Qualora il medico provinciale sia presidente e l’ufficiale sanitario
sia componente dello stesso collegio, oltre al responsabile del settore
dell’unità sanitaria locale competente per materia e per
territorio, partecipa al collegio un medico dello stesso settore
dell’unità sanitaria locale.
Art. 12 - (Commissione per la
protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni
ionizzanti)
Art. 13 - (Soppressione di
organi collegiali)
Sono soppressi:
a) il consiglio provinciale di sanità, previsto dal DPR 11 febbraio
1961, n. 257. Le funzioni consultive e tecniche, già demandate al
predetto consiglio dal DPR 11 febbraio 1961, n. 257, sono attribuite ai
settori dell’unità sanitaria locale competenti per materia;
b) la commissione di vigilanza sui brefotrofi, sulle case di refezione e
sugli analoghi istituti che provvedono all’assistenza agli
illegittimi, prevista dall’art. 17 del RDL 8 maggio 1927, n. 798; le
relative funzioni sono attribuite ai settori dell’unità
sanitaria locale competenti per materia;
c) la commissione provinciale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati
e sugli alienati curati in casa privata, prevista dall’art. 8 della
legge 14 febbraio 1904, n. 36;
d) la commissione di cui all’art. 8 della legge 4 aprile 1968, n.
475.
Le funzioni già attribuite alla predetta commissione sono svolte nei
modi indicati nel successivo art. 14.
Le funzioni tecniche già svolte dal soppresso comitato provinciale per
la lotta antimalarica sono attribuite al settore per l’igiene
pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Titolo II
Servizio e assistenza farmaceutica
Capo I
Disciplina del servizio farmaceutico(17)
Art. 14 - (Norme per
l’apertura e l’esercizio delle farmacie)
Sono di competenza della Giunta regionale le
funzioni amministrative concernenti la formazione e la revisione della
pianta organica delle farmacie e la costituzione di dispensari
farmaceutici.
La Giunta regionale addotta i provvedimenti indicati sentiti i consigli
comunali, le unità sanitarie locali e gli ordini dei farmacisti
competenti per provincia.
Entro il termine fissato dalla Giunta regionale i consigli comunali
adottano le delibere relative, che trasmettono senza ritardo al comitato di
gestione dell’unità sanitaria locale e all’ordine
provinciale dei farmacisti: questi esprimono parere entro il termine di 20
giorni dal ricevimento delle delibere consiliari.
I termini indicati sono perentori.
Il comitato di gestione dell’unità sanitaria locale adotta i
provvedimenti in tema di:
a) autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie,
incluse le farmacie succursali, purchè comprese nella pianta organica;
b) gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell’art. 129 del
testo unico delle leggi sanitarie;
c) decadenza dell’autorizzazione all’esercizio farmaceutico;
d) chiusura temporanea dell’esercizio farmaceutico nei casi stabiliti
dal testo unico delle leggi sanitarie;
e) indennità di avviamento e di rilievo degli arredi, medicinali
provviste e dotazioni;
f) erogazione dell’indennità di residenza ai farmacisti rurali;
g) regolamentazione del servizio farmaceutico in ordine alla fissazione dei
turni delle farmacie e alla disciplina dell’apertura e
chiusura,inclusa la chiusura per ferie annuali sino a un massimo di 30
giorni.
Il comitato di gestione adotta i provvedimenti indicati nelle lett. c), d),
e), f), g), sentita una apposita commissione formata dal coordinatore
sanitario, che la presiede; dal responsabile dell’ufficio per il
servizio farmaceutico; da un funzionario amministrativo
dell’unità sanitaria locale, che svolge anche funzioni di
segretario e da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non
titolare, scelti rispettivamente su terne fornite dall’ordine dei
farmacisti della provincia entro il termine perentorio di 15 giorni dalla
richiesta.
Per ciascun farmacista componente è designato, con la stessa procedura
il relativo supplente.
Art. 15 - (Attribuzioni
dell’ufficio del servizio farmaceutico dell’unità
sanitaria locale)
L’ufficio per il servizio farmaceutico svolge le seguenti funzioni:
a) predisposizioni di piani di informazione scientifica e di educazione sul
farmaco;
b) attività istruttoria nella materia di competenza del comitato di
gestione in tema di farmacie, inclusi gli aspetti amministrativi;
c) controllo sulle quantità di medicinali e sul rimanente materiale
sanitario utilizzato da ospedali,presidi e servizi dell’unità
sanitaria locale;
d) prelievo di medicinali e del rimanente materiale sanitario per i
necessari controlli, anche su disposizioni del ministero della sanità;
e) approvvigionamento di vaccini necessari per le vaccinazioni obbligatorie
nonchè dei sieri secondo le direttive indicate dall’art. 7 della
legge 27 dicembre 1978, n. 833;
f) stesura della relazione annuale, da sottoporre al comitato di gestione,
sul consumo dei medicinali e del restante materiale sanitario presso gli
ospedali, i presidi e i servizi dell’unità sanitaria locale,
quantificazione della spesa e presentazione di proposte per la sua
eventuale riduzione;
g) vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione nazionale.
Art. 16 - (Vigilanza sulle
farmacie)
Fatte salve le competenze della commissione di cui all’art. 15 del
DPR 15 settembre 1979, per la disciplina dei rapporti con le farmacie,
l’attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie
di cui sono titolari enti pubblici e sulle farmacie di cui sono titolari i
privati, è esercitata dall’ufficio per il servizio farmaceutico
dell’unità sanitaria locale, intendendosi sostituito al medico
provinciale il responsabile dell’ufficio stesso.
In relazione all’art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie, RD
27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, tutte le farmacie, nel
corso di ciascun biennio, devono essere ispezionate da una commissione
costituita:
- dal responsabile dell’ufficio per il servizio farmaceutico
dell’unità sanitaria locale;
- da un medico dipendente dell’unità sanitaria locale;
- da un farmacista designato dall’ordine dei farmacisti della
provincia.
Assiste in qualità di segretario un funzionario dell’unità
sanitaria locale.
La predetta commissione può anche compiere delle ispezioni
straordinarie.
Copia del verbale della ispezione è inviata al comitato di gestione
dell’unità sanitaria locale in cui ha sede l’esercizio
farmaceutico per l’adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza.
Art. 17 - (Concorsi per il
conferimento di farmacie - Commissioni giudicatrici)
I concorsi per l’assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per
l’esercizio privato, vacanti o di nuova istituzione, sono indetti
dalla Giunta regionale.
I concorsi si svolgono per l’assegnazione di sedi vacanti in più
unità sanitarie locali, raggruppando le unità sanitarie locali
appartenenti alla stessa provincia.
Le commissioni giudicatrici sono presiedute da un funzionario della
carriera direttiva di livello apicale della Regione e sono composte:
- da un professore di ruolo,
incaricato di cattedra universitaria della facoltà di farmacia;
- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, scelti
su due terne, una di farmacisti titolari e una di farmacisti esercenti,
proposte dall’ordine dei farmacisti;
- da un farmacista o medico designato dalla Regione.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Regione.
La Giunta regionale nomina le commissioni indicate nel terzo comma, approva
le relative graduatorie, nomina i vincitori, fissa i compensi da
corrispondere ai componenti e al segretario delle commissioni stesse.
L’elenco dei vincitori è trasmesso al comitato di gestione
dell’unità sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.
Capo II
Assistenza farmaceutica
Art. 18 - (Approvvigionamento
dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell’unità
sanitaria locale)
Allo scopo di ottenere il contenimento dei costi, l’unità
sanitaria locale disciplina le modalità di approvvigionamento dei
farmaci impiegati presso i propri ospedali, presidi e servizi.
In particolare può adottare sulla base di un elenco tipo predisposto
dalla Giunta regionale un elenco di specialità medicinali o prodotti
galenici derivato dal prontuario terapeutico nazionale relativo ai farmaci
da impiegare presso i suddetti ospedali, presidi e servizi.
Art. 19 - (Acquisto di
medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e
ai presidi e servizi dell’unità sanitaria locale)
L’unità sanitaria locale può acquistare direttamente dalle
imprese produttrici o dai depositi o magazzini all’ingrosso i
medicinali indicati nel proprio elenco derivato dal prontuario terapeutico
nazionale e il restante materiale sanitario da destinare agli ospedali, ai
presidi e ai servizi ubicati nel proprio territorio.
L’acquisto viene attuato su indicazione del responsabile del servizio
farmaceutico ospedaliero e dei presidi e servizi che si atterranno nella
scelta a criteri di efficacia, qualità ed economicità.
Art. 20 - (Approvvigionamento
di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza)
In caso di necessità e urgenza, l’unità sanitaria locale
può acquistare medicinali e materiale sanitario occorrenti per
l’utilizzo nelle proprie strutture presso depositi
all’ingrosso, farmacie comunali e farmacie private.
Nei casi previsti dal comma precedente spetta al dirigente del presidio
dell’unità sanitaria locale effettuare l’acquisto, secondo
norme regolamentari predisposte dall’unità sanitaria locale.
Art. 21 - (Acquisto di
stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e
dei presidi e servizi dell’unità sanitaria locale)
La vendita o cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti o
psicotrope, comprese nelle tabelle I - II - III - IV e V di cui
all’art. 12 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è fatta ai
direttori delle farmacie degli ospedali, in base a richiesta scritta da
staccarsi da apposito bollettario buoni acquisto conformi al modello
predisposto dal Ministero della sanità.
La richiesta è inviata alle ditte dall’ufficio per il servizio
farmaceutico dell’unità sanitaria locale.
La terza sezione del buono acquisto di cui all’art. 39 della legge 22
dicembre 1975, n. 685 deve essere inviata al responsabile
dell’ufficio per il servizio farmaceutico dell’unità
sanitaria locale.
I medici direttori di presidi e di servizi sanitari dell’unità
sanitaria locale, nonchè i direttori sanitari di ospedali, qualora
manchi la farmacia interna, si riforniscono presso le farmacie pubbliche e
private dell’unità sanitaria locale delle preparazioni comprese
nelle tabelle I - II - III e IV di cui al citato art. 12 della legge 22
dicembre 1975, n. 685, secondo le disposizioni contenute nell’art. 42
della stessa legge 22 dicembre 1975, n. 685.
Copia della richiesta di acquisto è trasmessa all’ufficio per il
servizio farmaceutico dell’unità sanitaria locale.
Art. 22 - (Acquisto da parte
dell’unità sanitaria locale di preparazioni farmaceutiche per la
distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche)
L’unità sanitaria locale, nei termini indicati dalla convenzione
nazionale, può acquistare direttamente le preparazioni farmaceutiche
comprese nel prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale per la
distribuzione agli assistiti nelle farmacie di cui sono titolari gli enti
pubblici.
Art. 23 - (Disciplina degli
acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte
dell’unità sanitaria locale)
Gli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare
all’unità sanitaria locale sono disciplinati dalla legge
regionale.
Gli acquisti, nei casi consentiti sono effettuati con lo sconto previsto
dalla normativa vigente.
Art. 24 - (Coordinamento delle
farmacie con i servizi dell’unità sanitaria locale)
L’unità sanitaria locale può avvalersi della collaborazione
delle farmacie comunali e di quelle private per la realizzazione di
programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria
e per le valutazioni di ordine statistico - epidemiologico in materia
sanitaria, nonchè per ogni altra finalità come indicato nella
convenzione nazionale.
Art. 25 - (Divieto di consegna
di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture
sanitarie pubbliche)
E' fatto divieto agli ospedali, ai presidi e ai servizi
dell’unità sanitaria locale, di consegnare direttamente ai
pazienti assistiti propri medicinali o altro materiale sanitario fatte
salve le eccezioni previste per legge.
Note
( 7) Comma così risultante dopo
avviso di rettifica pubblicato in B.U.R. 21 luglio 1980, n. 44.
( 8) L'art. 22, comma 3, della
legge regionale 16
agosto 2002, n. 22 dispone che i commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 4 della
legge regionale 31
maggio 1980, n. 78 cessano di avere efficacia dall'avvenuto adeguamento
di tutte le strutture private già autorizzate ai requisiti stabiliti
dalla medesima legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22 e comunque non oltre la scadenza del
termine previsto dall'art. 10, comma 1ed in ogni caso ai sensi del medesimo
art. 10 comma 4 comunque non oltre il termine di 5 anni per i requisiti
strutturali e impiantistici e di 3 anni per i requisiti tecnologici ed
organizzativi.
( 9) Comma così risultante dopo
avviso di rettifica pubblicato in B.U.R. 21 luglio 1980, n. 44.
"Art. 8 - (Commissione tecnica provinciale per i gas tossici). Nella
commissione tecnica indicata dall’art. 24 del R.D. 9 gennaio 1927, n.
147, il medico provinciale è sostituito dal responsabile del settore
per l’igiene pubblica nell’unità sanitaria locale
competente per territorio, ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 31 maggio
1980, n. 78 ".
SOMMARIO
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