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Contenuti:
Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980)
Legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 (BUR n. 60/1980) [sommario] [RTF]
LEGGE GENERALE
PER GLI INTERVENTI NEL SETTORE PRIMARIO. (1) (2)
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Finalità).
Art. 2 - (Approvazione del
progetto agricolo alimentare)
Art. 3 - (Criteri generali)
Titolo II
Criteri e modalità per la concessione delle provvidenze
Art. 4 - (Beneficiari)
Art. 5 - (Priorità)
Art. 6 - (Norme procedurali)
Art. 7 - (Concessione dei
benefici)
Art. 8 - (Pubblicità degli
atti amministrativi)
Titolo III
Piani zonali di sviluppo agricolo
Art. 9 - (Ambito territoriale
dei piani zonali di sviluppo agricolo)
Art. 10 - (Contenuto del piano
zonale di sviluppo agricolo)
Art. 11 - (Formazione ed
approvazione del piano zonale di sviluppo agricolo)
Art. 12 - (Compiti del Comitato
Consultivo Comprensoriale)
Art. 13 - (Piano zonale di
sviluppo agricolo e piani di altri enti pubblici)
Art. 14 -(Piano zonale di
sviluppo agricolo e strumenti urbanistici)
Art. 15 - (Durata e
modificazioni al contenuto del piano zonale di sviluppo agricolo)
Art. 16 -(Attribuzione
dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di
agricoltura e foreste ai Comprensori ed alle Comunità Montane)
Art. 17 -(Finanziamento del
piano zonale di sviluppo agricolo)
Art. 18 - (Norme transitorie per
l’adozione e la gestione dei piani)
Titolo IV
Ricerca, sperimentazione, assistenza tecnica, valorizzazione e
qualificazione della professionalità agricola
Art. 19 - (Carattere del
Servizio di Assistenza tecnica in agricoltura)
Art. 20 - (Ricerca e
sperimentazione).
Art. 21 - (Assistenza tecnica
polivalente).
Art. 22 - (Assistenza tecnica
specializzata)
Art. 23 - (“Centro
Scientifico Didattico per l’Assistenza tecnica in agricoltura”
e Centri per l’assistenza tecnica).
Art. 24 - (Assistenza tecnica da
parte di Cooperative e Associazioni dei produttori)
Art. 25 - (Personale tecnico e
dirigente per la Cooperazione e l’Associazionismo).
Art. 26 - (Valorizzazione delle
produzioni).
Titolo V
Infrastrutture e strutture interaziendali per il miglioramento delle
condizioni di produzione e per la valorizzazione e la difesa delle
produzioni agricole e zootecniche
Sezione I
Art. 27 - (Interventi per
l’irrigazione e la bonifica).
Art. 28 - (Interventi per
l’approvvigionamento idrico, l'elettrificazione e la viabilità
rurale). (30)
Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi nel settore delle
infrastrutture rurali, in armonia con i piani zonali di sviluppo agricolo,
la Giunta regionale o i Comprensori e le Comunità Montane, nei casi
previsti dal precedente art. 16, possono concedere:
a) sussidi nella misura massima del 75
per cento della spesa ritenuta ammissibile, per l’esecuzione di opere
di approvvigionamento di acqua potabile, nell’interesse di una
pluralità di aziende agricole;
b) sussidi nella misura massima del 75 per cento della spesa ritenuta
ammissibile per l’adduzione e la distribuzione di energia elettrica
per uso agricolo e domestico, con preferenza per le opere a servizio di una
pluralità di aziende agricole; ( 31)
c) sussidi nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta
ammissibile, per la costruzione e il riattamento di strade vicinali e
interpoderali nell’interesse di una pluralità di aziende
agricole.
Le provvidenze di cui al punto c) del comma precedente saranno accordate
prioritariamente alle iniziative ricadenti in zone agricole riconosciute
svantaggiate ai sensi della vigente normativa comunitaria ed i relativi
sussidi potranno essere elevati fino al 75 per cento.
Sezione II
Art. 29 - (Strutture per la
valorizzazione e la difesa delle produzioni agricole e zootecniche).
Sezione III
Art. 30 - (Provvidenze
integrative del concorso del Fondo Europeo Agricolo di orientamento e
garanzia Sezione orientamento).
Art. 31 - (Mutui integrativi
per impianti collettivi e per opere infrastrutturali).
Titolo VI
Interventi settoriali
Sezione I
Art. 32 - (Interventi sulle
unità produttive per il miglioramento e l’ammodernamento delle
strutture fondiarie).
Allo scopo di consentire alle unità
produttive il miglioramento e l’ammodernamento delle strutture
fondiarie può essere concesso, ad aziende agricole singole od
associate, un concorso nel pagamento degli interessi relativi a mutui
contratti ai termini dell’art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e
successive modificazioni ed integrazioni.
Il concorso regionale nel pagamento degli interessi su tali mutui - della
durata massima di anni venti per l’ammortamento e di anni due per il
preammortamento - sarà concesso in conformità di quanto stabilito
dal successivo art. 65.
Le provvidenze di cui al primo comma dovranno:
1) incentivare le iniziative che consentono di elevare i livelli di
produttività delle imprese agricole mediante la realizzazione di opere
intese a valorizzare le risorse offerte dal territorio e ad assicurare
all’azienda la struttura e l’organizzazione rispondenti ad una
economia di mercato;
2) favorire le iniziative volte a migliorare le condizioni di vita in
campagna con particolare riguardo ai territori più sfavoriti,
soprattutto mediante interventi che riguardino le abitazioni dei
coltivatori diretti e degli altri lavoratori manuali della terra.
Le agevolazioni creditizie, pertanto, saranno concesse in via prioritaria
per le opere riguardanti:
a) le opere di cui alla lett. b) dell’art. 27 per le quali provvedono
direttamente i privati;
b) le sistemazioni idraulico - agrarie che rappresentano il presupposto
fondamentale per il miglioramento delle condizioni di produzione sotto il
profilo agronomico e per una razionale ed economica attuazione sia della
irrigazione che della meccanizzazione delle operazioni colturali;
c) la costituzione, l’ammodernamento ed il potenziamento delle
strutture zootecniche in aziende nelle quali sussistano i presupposti per
l’esercizio di una razionale ed economica attività zootecnica,
in armonia con gli indirizzi stabiliti per lo sviluppo delle produzioni
zootecniche della zona;
d) la costruzione, l’ampliamento, il radicale riattamento di
fabbricati rurali destinati ad abitazione dei coltivatori, semprechè i
medesimi si dedichino abitualmente e direttamente alla coltivazione del
fondo e la maggior parte dei membri della famiglia esplichino
prevalentemente attività agricola. ( 35)
Quando la spesa preventivata non supera i 30 milioni di lire, in
alternativa con le suddette provvidenze, per la realizzazione delle opere
previste dalla lett. d) del precedente comma, possono essere concessi
contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento della
spesa ritenuta ammissibile, elevabile al 50 per cento per le aziende che
ricadono in zone agricole riconosciute svantaggiate ai sensi della vigente
normativa comunitaria, con priorità alle aziende che, per la loro
formazione, hanno beneficiato delle provvidenze creditizie in materia di
proprietà contadina.( 36)
Sezione II
Art. 33 - (Migliore
utilizzazione dei foraggi e recupero dei terreni abbandonati o
marginali)
Art. 34 - (Miglioramento
genetico del patrimonio zootecnico).
Art. 35 -(Provvidenze per lo
sviluppo ed il sostegno della base riproduttiva animale).
Art. 36 - (Provvidenze per lo sviluppo del patrimonio
zootecnico).
Art. 37 - (Anticipazione di
fondi per il pagamento delle spese di attuazione dei regolamenti comunitari
concernenti premi di nascita vitelli)
Art. 38 - (Interventi per
l’igiene ed il miglioramento qualitativo del latte).
Art. 39 - (Interventi
particolari in zootecnia).
Sezione III
Art. 40 - (Miglioramento della
fertilità delle bovine)
Art. 41 - (Lotta contro la
mortalità neonatale dei vitelli)
Art. 42 - (Lotta e profilassi
delle mastiti bovine).
Sezione IV
Art. 43 - (Interventi per il
miglioramento e la valorizzazione dell’ortoflorofrutticoltura,
dell’olivicoltura e della vitivinicoltura).
Art. 44 - (Difesa attiva delle
colture arboree di pregio)
Art. 45 - (Istituzione e
tenuta del catasto frutticolo e viticolo).
Sezione V
Art. 46 - (Interventi nelle
aree di collina e montagna)
Art. 47 - (Sviluppo delle
iniziative agrituristiche).
Art. 48 - (Valorizzazione
dell’ambiente rurale)
Titolo VII
Interventi per favorire l’esercizio delle imprese agricole singole ed
associate
Art. 49 - (Credito di
conduzione).
Art. 50 - (Interventi a favore
di enti ed organismi associativi a sostegno della loro gestione e per la
valorizzazione e la difesa della produzione).
Art. 51 - (Prestiti agevolati
per lo sviluppo e l’adeguamento della meccanizzazione agricola).
Titolo VIII
Pesca, Acquacoltura e Itticoltura
Sezione I
Art. 52 - (Interventi nel
settore della pesca).
Art. 53 - (Interventi per lo
sviluppo dell’acquacoltura e della itticoltura).
Art. 54 - (Interventi per il
potenziamento delle strutture di valorizzazione dei prodotti ittici).
Art. 55 - (Iniziative
promozionali e di valorizzazione dei prodotti ittici)
Sezione II
Art. 56 - (Istituzione del
“Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e
dell’acquacoltura”).
Titolo VIII
Disposizioni finali e transitorie
Art. 57 - (Istituzione del
nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo nel settore agricolo e
alimentare). (61)
E' istituito nell’ambito della struttura del Dipartimento per
l’Agricoltura, il nucleo regionale ispettori di vigilanza e controllo
nel settore agricolo e alimentare.
I compiti assegnati al nucleo ispettori sono i seguenti:
a) applicazione dei regolamenti della Comunità Economica Europea e
delle norme statali relative agli interventi per la regolazione dei mercati
agricoli;
b) controllo sulla qualità dei prodotti agricoli e delle sostanze ad
uso agrario;
c) controllo dell’applicazione delle norme relative alla fecondazione
animale naturale e artificiale;
d) controllo delle produzioni di sementi;
e) collaborazione con gli Organi dello Stato e degli Enti demandati alla
repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti
agricoli;
f) adempimento di mansioni di vigilanza e ispezione nel settore
dell'agricoltura per funzioni comunque attribuite o delegate alla Regione.
I requisiti per appartenere al nucleo regionale ispettori di vigilanza e
controllo nel settore agricolo e alimentare sono quelli richiesti dalla
vigente normativa per i dipendenti regionali con qualifica funzionale di
istruttore direttivo, purchè in possesso di diploma di perito
agrario.( 62)
La dotazione organica del nucleo è determinata in 50 unità
complessive. Nell’ambito del livello funzionale di collaboratore del
ruolo unico del personale regionale è istituita la mansione di
ispettore di vigilanza e controllo nel settore agricolo e alimentare, che
è svolta esclusivamente dagli appartenenti al nucleo di cui alla
presente legge.
(omissis) ( 63)
La Giunta Regionale provvederà ad ottenere le previste autorizzazioni
da parte delle Autorità competenti affinchè gli appartenenti al
nucleo possano espletare la loro attività.
A ciascun appartenente al nucleo regionale ispettori verrà rilasciato
da parte del Presidente della Giunta Regionale un apposito tesserino di
riconoscimento, il cui modello sarà approvato con decreto del
Presidente medesimo.
Art. 58 - (Riordino
istituzionale dei Consorzi di Bonifica)
Allo scopo di coordinare le attività
pubbliche e private di sistemazione, difesa ed uso agricolo delle acque e
della terra nell’ambito dei comprensori di bonifica, ai fini della
trasformazione del regime fondiario, quale condizione necessaria
dell’organizzazione, dello sviluppo e del potenziamento
dell’ordinamento produttivo e dell’impresa agricola,
nonchè per l'assetto del territorio rurale, sono soppressi i Consorzi
idraulici, di difesa, di scolo e di miglioramento fondiario, rientranti
nella sfera di competenza della Regione.
I predetti consorzi continuano ad operare dopo l’entrata in vigore
della presente legge sino al momento del loro scioglimento da parte della
Giunta regionale.
I Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni degli Enti soppressi, tenendo
distinte le relative gestioni e sotto l’osservanza e con i benefici
delle leggi che disciplinano i singoli settori di intervento.
Il patrimonio, come pure il relativo personale, degli Enti disciolti è
trasferito ai Consorzi di Bonifica. Qualora il territorio dei Consorzi
soppressi ricada in più comprensori consortili di bonifica, il
patrimonio viene ripartito in ragione della contribuenza gravante sugli
immobili inclusi nel perimetro dei Consorzi disciolti.
omissis ( 64)
Art. 59 - (Ordinamento dei
compiti gestionali dei Consorzi di Bonifica).
Art. 60 - (Calamità
naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale).
Art. 61 - (Comitati per la
distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per
l’agricoltura).
Art. 62 - (Compenso alle
organizzazioni ed associazioni operanti nel settore dell’assistenza
agli utenti di motori agricoli).
Art. 63 - (Agevolazioni
tributarie)
Art. 64 - (Fondo interbancario
di garanzia)
Art. 65 - (Determinazione del
concorso regionale negli interessi per le operazioni di credito agrario e
di credito peschereccio).
Art. 66 - (Gestione delle
spese per gli interventi)
Art. 67 - (Modificazioni del
progetto agricolo alimentare)
Art. 68 - (Disposizioni
transitorie per l’applicazione delle altre leggi regionali vigenti in
materia)
Art. 69 - (Attività
surrogatoria della Giunta regionale)
Titolo IX
Autorizzazioni di spesa
Art. 70 - (Autorizzazioni di
spesa)
Art. 71 - (Copertura
finanziaria)
Art. 72 - (Variazioni di
bilancio)
Art. 73
Note
( 1) La Corte costituzionale con
sentenza n. 993/1988 ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale della lettera b) del primo comma dell’articolo 39
( 31) A norma del terzo comma
dell’art. 11 legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 , gli
interventi di elettrificazione possono essere eseguiti prescindendo
dall’autorizzazione preventiva, purchè successivamente alla
presentazione della richiesta di concessione dei benefici. Vedi
altresì ultimo comma art. 11, citato.
( 38) Articolo che deve
intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del
completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del
parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della
materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
, dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di
pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta
acquisizione del sopracitato parere di compatibilità.
( 39) Articolo che deve
intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del
completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del
parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della
materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
, dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di
pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta
acquisizione del sopracitato parere di compatibilità.
( 43) Articolo che deve
intendersi quale norma ad effetti esauriti, anche per effetto del
completamento della procedura di notifica con avvenuta acquisizione del
parere favorevole della Commissione europea sulla nuova disciplina della
materia recata dalla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 .
Si segnala inoltre che l’art. 1, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18
, dispone l’abrogazione espressa del presente articolo dalla data di
pubblicazione nel BUR dell’avviso in ordine alla avvenuta
acquisizione del sopracitato parere di compatibilità. In precedenza
articolo modificato dall’art. 2 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 ;
dall’art. 1 della legge regionale 24 gennaio 1989, n. 1 e
dall’art. 8 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 : si
segnala infine che l’articolo è stato oggetto in relazione alla
lett. b) del primo comma della dichiarazione di illegittimità
costituzionale operata dalla sentenza della Corte costituzionale n.
993/1988.
( 64) Il comma che modificava gli
artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 26, 27, della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3
è stato abrogato dalla lett. a) comma 1 dell’art. 45 della
legge regionale 8
maggio 2009, n. 12 che ha ridisciplinato la materia.
SOMMARIO
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