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Contenuti:
Regolamento regionale 27 novembre 1981, n. 2 (BUR n. 55/1981)
Regolamento regionale 27 novembre 1981, n. 2 (BUR n. 55/1981) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI CORSI PERIODICI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
OBBLIGATORIO PER CONSULENTI FAMILIARI E OPERATORI CONSULTORIALI.
Art. 1 - (Istituzione dei
corsi).
Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’ art. 20 della legge regionale 23 marzo 1977,
n. 28 , i corsi periodici di formazione e di aggiornamento obbligatorio
per consulenti familiari e operatori consultoriali, dei consultori
familiari pubblici e convenzionati.
Le partecipazione ai corsi è aperta, previa domanda anche ai
consulenti e operatori dei consultori familiari riconosciuti nonché
alle persone in possesso dei requisiti di cui all’ art. 4, punto b) della
legge regionale n.
28/1977 che operino in enti e associazioni di volontariato che
concorrono al perseguimento dei fini istituzionali del servizio.
La programmazione dei corsi è demandata alla Giunta regionale, sentite
le UU.SS.LL.
Art. 2 - (Finalità dei
corsi)
I corsi periodici di formazione e di aggiornamento devono avere le
finalità di fornire agli operatori dei consultori e ai consulenti
familiari una preparazione di base comune sulle funzioni dei consultori
familiari nel Veneto, secondo quanto risulta dalla vigente normativa
nazionale e regionale.
Art. 3 - (Modalità)
Nell’ambito del piano di formazione professionale e comunque con
periodicità almeno biennale i corsi di svolgono di norma, secondo
modalità seminariali con il metodo della rielaborazione
dell’informazione data in piccoli gruppi anche al fine di consentire
l’acquisizione delle tecniche del lavoro in equipes e in forma
interdisciplinare.
Art. 4 - (Programma e durata dei
corsi)
I programmi dei corsi dovranno essere finalizzati alle tematiche di cui
all’art. 2 del presente regolamento.
La durata dei corsi di formazione deve prevedere da un minimo di 100 ore,
se residenziali, a un massimo di 200 ore se scaglionate nell’anno.
La durata dei corsi di aggiornamento deve prevedere almeno 40 ore.
Ogni corso, comunque, deve essere articolato, per orario e tempi, in modo
da non compromettere l’attività dei consultori.
Ai partecipanti ai corsi verrà rilasciato: per i corsi di
aggiornamento, un attestato di frequenza e, per i corsi di formazione, un
diploma attestante il superamento del colloquio finale da sostenersi
innanzi alla Commissione composta dal gruppo dei docenti incaricati e
presieduta dall’assessore o da un docente nominato all’uopo
dalla Giunta regionale sulla base della particolare preparazione
scientifica e professionale.
Art. 5 - (Docenti)
La scelta dei docenti è demandata alla Giunta regionale, da un elenco
predisposto dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare,
sulla base di accertata e comprovata specifica preparazione.
Art. 6 - (Organizzazione)
I corsi vengono svolti in idonea sede, preferibilmente di ente pubblico e
con la partecipazione di non meno di 25 operatori avuto riguardo alla
dislocazione dei singoli consultori nel territorio.
I posti disponibili sono prioritariamente riservati aconsulenti familiari e
operatori consultoriali dei consultori familiari pubblici e convenzionati.
Art. 7 - (Convenzioni)
La Giunta regionale può assegnare lo svolgimento dei corsi previsti
dal piano di formazione professionale a enti pubblici o privati, ivi
compresi gli istituti universitari o assimilati, riconosciuti idonei per i
programmi di formazione e di aggiornamento che gli stessi svolgono o hanno
svolgo.
L’assegnazione dei corsi a tali enti avviene mediante stipula di
apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, nella quale risultino in modo specifico
i programmi, le modalità di attuazione degli stessi, i requisiti
professionali dei docenti, i compensi da corrispondere.
Art. 8 - (Spesa)
La Giunta regionale provvederà alla copertura della spesa necessaria
per l’attuazione dei corsi di cui al presente regolamento.
SOMMARIO
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