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leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Regolamento regionale 27 novembre 1981, n. 2 (BUR n. 55/1981)

Regolamento regionale 27 novembre 1981, n. 2 (BUR n. 55/1981) [sommario] [RTF]

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CORSI PERIODICI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER CONSULENTI FAMILIARI E OPERATORI CONSULTORIALI.

Art. 1 - (Istituzione dei corsi).

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale 23 marzo 1977, n. 28 , i corsi periodici di formazione e di aggiornamento obbligatorio per consulenti familiari e operatori consultoriali, dei consultori familiari pubblici e convenzionati.
Le partecipazione ai corsi è aperta, previa domanda anche ai consulenti e operatori dei consultori familiari riconosciuti nonché alle persone in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, punto b) della legge regionale n. 28/1977 che operino in enti e associazioni di volontariato che concorrono al perseguimento dei fini istituzionali del servizio.
La programmazione dei corsi è demandata alla Giunta regionale, sentite le UU.SS.LL.

Art. 2 - (Finalità dei corsi)

I corsi periodici di formazione e di aggiornamento devono avere le finalità di fornire agli operatori dei consultori e ai consulenti familiari una preparazione di base comune sulle funzioni dei consultori familiari nel Veneto, secondo quanto risulta dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Art. 3 - (Modalità)

Nell’ambito del piano di formazione professionale e comunque con periodicità almeno biennale i corsi di svolgono di norma, secondo modalità seminariali con il metodo della rielaborazione dell’informazione data in piccoli gruppi anche al fine di consentire l’acquisizione delle tecniche del lavoro in equipes e in forma interdisciplinare.

Art. 4 - (Programma e durata dei corsi)

I programmi dei corsi dovranno essere finalizzati alle tematiche di cui all’art. 2 del presente regolamento.
La durata dei corsi di formazione deve prevedere da un minimo di 100 ore, se residenziali, a un massimo di 200 ore se scaglionate nell’anno.
La durata dei corsi di aggiornamento deve prevedere almeno 40 ore.
Ogni corso, comunque, deve essere articolato, per orario e tempi, in modo da non compromettere l’attività dei consultori.
Ai partecipanti ai corsi verrà rilasciato: per i corsi di aggiornamento, un attestato di frequenza e, per i corsi di formazione, un diploma attestante il superamento del colloquio finale da sostenersi innanzi alla Commissione composta dal gruppo dei docenti incaricati e presieduta dall’assessore o da un docente nominato all’uopo dalla Giunta regionale sulla base della particolare preparazione scientifica e professionale.

Art. 5 - (Docenti)

La scelta dei docenti è demandata alla Giunta regionale, da un elenco predisposto dalla Giunta, sentita la competente commissione consiliare, sulla base di accertata e comprovata specifica preparazione.

Art. 6 - (Organizzazione)

I corsi vengono svolti in idonea sede, preferibilmente di ente pubblico e con la partecipazione di non meno di 25 operatori avuto riguardo alla dislocazione dei singoli consultori nel territorio.
I posti disponibili sono prioritariamente riservati aconsulenti familiari e operatori consultoriali dei consultori familiari pubblici e convenzionati.

Art. 7 - (Convenzioni)

La Giunta regionale può assegnare lo svolgimento dei corsi previsti dal piano di formazione professionale a enti pubblici o privati, ivi compresi gli istituti universitari o assimilati, riconosciuti idonei per i programmi di formazione e di aggiornamento che gli stessi svolgono o hanno svolgo.
L’assegnazione dei corsi a tali enti avviene mediante stipula di apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, nella quale risultino in modo specifico i programmi, le modalità di attuazione degli stessi, i requisiti professionali dei docenti, i compensi da corrispondere.

Art. 8 - (Spesa)

La Giunta regionale provvederà alla copertura della spesa necessaria per l’attuazione dei corsi di cui al presente regolamento.


SOMMARIO

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