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Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982)
Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 (BUR n. 39/1982) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI CAVA. (1) (2) (3) (4) (5)
Titolo I
Principi generali
Art. 1 - (Finalità, oggetto
della legge e deleghe).
A norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e in
attuazione dell’art. 62 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, la Regione
del Veneto disciplina con la presente legge la ricerca e
l’attività di cava nel proprio territorio al fine di conseguire
un corretto uso delle risorse, nel quadro di una rigorosa salvaguardia
dell’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche,
paesaggistiche, monumentali e della massima conservazione della superficie
agraria utilizzabile a fini produttivi.
La Regione provvede a tale disciplina mediante un ordinamento che valorizzi
il ruolo degli enti locali in ordine al proprio territorio, in armonia con
gli strumenti della pianificazione regionale.
La Regione, considerando che i materiali di cava costituiscono risorse non
riproducibili, promuove e favorisce sia la ricerca e la sperimentazione di
materiali alternativi che quella di tecniche e metodi di utilizzo atti a
conseguire il massimo risparmio complessivo soprattutto per i materiali di
maggior impatto territoriale o disponibili in riserve più limitate.
In attuazione di quanto disposto dagli artt. 48 e 55 dello Statuto, sono
delegate alle Province le funzioni amministrative relative
all’attività di cava nei limiti e con le modalità previste
dalla presente legge. Al fine di assicurare l’uniformità
nell’esercizio delle funzioni delegate, le Province sono tenute
all’osservanza delle direttive e degli indirizzi emanati in materia
dalla Giunta regionale.
Sono, altresì, sub - delegate alle Province le funzioni autorizzatorie
previste dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 29 novembre 1971, n. 1097,
relativamente all’attività di cava nelle zone protette ai sensi
delle predette leggi. La sub - delega è esercitata in conformità
delle direttive statali e regionali emanate in materia, fermi restando i
vincoli disposti dalle predette leggi.
In particolare sono mantenuti il divieto di apertura di nuove cave e di
ripresa dell’esercizio di cave inattive e i limiti relativi alla
continuazione delle attività estrattive in corso alla data di entrata
in vigore della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
In caso di accertato e persistente inadempimento, fatto salvo
l’esercizio del controllo sostitutivo, la Giunta regionale promuove
l’adozione del provvedimento di revoca della delega o della sub -
delega.
Art. 2 - (Attività di
cava).
Ai fini dell’applicazione delle norme
contenute nella presente legge, costituiscono attività di cava i
lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di
seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell’art. 2 del rd 29
luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.
I lavori effettuati nel terreno ove è in corso la costruzione di opere
pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e non sono soggetti
alla presente normativa.
Non sono parimenti soggetti a essa gli altri movimenti di terra e in
particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei
materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o
idrauliche.
Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano per gli scopi
ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di
attività di cava e vengono assoggettate alle norme della presente
legge. L'acquisizione del carattere di attività di cava riguarda
esclusivamente l'individuazione, ai fini programmatori, della natura e
della quantità di materiale assimilabile a quello di cava. In ogni
caso è fatto divieto di autorizzare miglioramenti fondiari con
utilizzazione del materiale di risulta superiore a mc. 5.000 per ettaro.
( 6)
Non può considerarsi attività di cava l’escavazione di
materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali dei corsi d' acqua e
dalle spiagge e fondali lacuali la cui regolamentazione spetta
esclusivamente all’autorità idraulica competente che provvede al
rilascio delle autorizzazioni o concessioni, nonchè alla vigilanza e a
quanto altro di competenza, nel rispetto del buon governo idraulico dei
corsi d' acqua stessi.
Non possono, infine, considerarsi attività di cava i lavori connessi
alla sola gestione delle discariche controllate, autorizzate in base alla
normativa regionale vigente.
Art. 3 - (Classificazione dei
materiali di cava).
I materiali di cava, ai quali si riferisce la
presente legge, sono classificati in due gruppi formati in base al
differente grado di utilizzazione del territorio conseguente
all’esercizio dell’attività di escavazione:
a) Gruppo “A” costituito dai materiali la cui estrazione
comporta un elevato grado di utilizzazione del territorio:
- sabbie e ghiaie;
- calcari per cemento;
b) Gruppo “B” costituito dai materiali la cui estrazione
comporta un minor grado di utilizzazione del territorio:
- argille per laterizi;
- calcari e trachite da taglio e lucidabili, marmo, quarzo, quarzite,
pietre molari;
- calcari per calce, calcari per granulati, per costruzioni, per industria,
per marmorino;
- basalti;
- argilla ferrifera e materiali vulcanici;
- terre coloranti;
- sabbie silicee e terra da fonderia;
- gesso;
- torba;
- materiale detritico;
- ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito
naturale appartenente alla seconda categoria di cui all’articolo 2
del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443. ( 7)
Ai fini della presente legge si intende che l’attività di cava
dei materiali di cui alla lettera b) del presente articolo dia luogo a un
elevato grado di utilizzazione del territorio quando comporti
l’utilizzazione di superfici e di volumi escavati tali da determinare
modifiche rilevanti all’assetto del territorio, del paesaggio
naturale e della superficie agraria anche sotto l’aspetto produttivo.
Titolo II
Pianificazione della attività di cava
Art. 4 - (Strumenti di
pianificazione).
L’estrazione di materiali di cava di cui all’articolo 3, è
disciplinata dai seguenti strumenti:
a) Piano regionale dell’attività di cava (Prac);
b) Piano provinciale dell’attività di cava (Ppac);
c) Programma provinciale di escavazione (Ppe);
d) Progetto di coltivazione.
L’asportazione di materiali litoidi dagli alvei e dalle zone golenali
dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali di competenza
regionale è regolamentata dai programmi di sistemazione idraulica e
dal piano di asportazione di tali materiali da redigere per tratti
significativi di corsi d' acqua o per bacini, ai sensi della legge regionale 27 aprile
1979, n. 32 . ( 8)
Il Prac recepisce i quantitativi di materiali litoidi da asportare dagli
alvei e zone golenali dei corsi d' acqua e dalle spiagge e fondali lacuali
di competenza regionale e quelli provenienti da medesimi ambiti di
competenza statale, come comunicati dalle competenti autorità.
Art. 5 - (Finalità e
contenuti del Piano regionale dell’attività di cava).
Il Prac è strumento generale della
pianificazione di settore. Esso ha come obiettivo la valorizzazione di
risorse naturali in coerenza con gli scopi della programmazione economica e
della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia del
territorio e dell’ambiente e con la necessità di tutela del
lavoro e delle imprese.
Il Prac definisce e contiene:
a) le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti
suscettibili di coltivazione per i materiali di gruppo A, indicati nel
precedente art. 3, individuati sulla base di ricerche geologiche,
pedologiche e idrologiche, e, all’interno di queste, gli insiemi
estrattivi a loro volta suddivisi tra insiemi di produzione e insiemi di
completamento, intendendosi per questi ultimi quelli costituiti dal
territorio di uno o più Comuni già ampiamente interessati da
attività di cava;
b) le previsioni, articolate a livello regionale e provinciale, per il
periodo di validità del Prac, dei fabbisogni dei materiali di gruppo
A, formulate essenzialmente in relazione agli elementi statistici e ai
programmi regionali di sviluppo dei settori interessati;
c) la ripartizione delle quantità di materiali di gruppo A da estrarre
nelle varie province, onde assicurare il soddisfacimento dei fabbisogni
complessivi di cui alla precedente lettera b);
d) le norme generali per la coltivazione delle cave atte a garantire, in
tutto il territorio regionale, la salvaguardia dei valori ambientali
insieme a quello degli interessi economici e produttivi, assicurando
comunque la finale ricomposizione ambientale;
e) indirizzi per le normative specifiche di competenza comunale e
provinciale, sia in ordine alla fase di estrazione, che a quella di
ricomposizione finale;
f) i criteri e le modalità particolari per la coltivazione di cave per
i materiali di gruppo B, di cui all’art. 3. Il Prac deve
salvaguardare le zone soggette a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939,
n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n.1497 e uniformarsi a quanto disposto
dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Art. 6 - (Documenti del Piano
regionale dell’attività di cava).
Il Prac si compone di:
a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze delle
ricerche di cui al punto a) dell’art. 5, ove sono individuati le
finalità e i criteri informatori del piano e la sua compatibilità
con le linee fondamentali del Programma regionale di sviluppo di cui alla
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 ;
b) un elenco dei Comuni nel cui territorio esistono aree favorevolmente
indiziate e suscettibili di coltivazione dei materiali di gruppo A e,
all’interno di detti elenchi, i raggruppamenti di Comuni costituenti
insiemi estrattivi definibili di completamento oppure di produzione;
c) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni di
cui al punto b) dell’art. 5, nonchè le quantità da estrarre
nelle singole province per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;
d) un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative
specifiche, sia per i materiali di gruppo A, che per quelli di gruppo B,
cui assoggettare, in ambito regionale, l’esercizio
dell’attività di cava.
Art. 7 - (Formazione,
approvazione ed efficacia del Piano regionale dell’attività di
cava). (9)
Entro 150 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le
attività di cava prevista all’ art. 39, adotta la proposta di Piano regionale
dell’attività di cava.
La deliberazione contenente la proposta di piano indicato al comma
precedente viene inviata alle Province, ai Comuni, alla Comunità
montane, presso le cui sedi chiunque può prenderne visione e ne viene
data adeguata pubblicità anche su quotidiani a diffusione locale.
Entro 60 giorni dalla spedizione della deliberazione contenente la proposta
di Prac, le Province, i Comuni, le Comunità montane e chiunque ne
abbia interesse possono presentare alla Giunta regionale osservazioni.
Entro i successivi 90 giorni la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale la proposta di piano con le modifiche eventualmente introdotte a
seguito delle osservazioni pervenute.
Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale ed
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Il Piano, formulato sulla base di una previsione novennale, ha efficacia a
tempo indeterminato ed è soggetto a revisione almeno ogni tre anni e
comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.
Art. 8 -(Partecipazione dei
Comuni).
I Comuni interessati dalla presenza dei materiali di gruppo A, e a tale
titolo indicati dal Prac, partecipano alla formazione del Ppac, elaborando
un documento che contiene:
a) l’individuazione, effettuata anche con il concorso degli uffici e
istituti di tutela competenti, delle aree del territorio comunale che, per
ragioni di salvaguardia idrogeologica, paesaggistica,dell’ambiente
naturale e del suolo con particolare vocazione agricola, vadano
assoggettate a vincolo di interdizione da qualsiasi attività di cava;
b) indicazioni particolari riguardanti sia lo svolgimento
dell’attività di cava che la successiva ricomposizione
ambientale, dettate da specifiche esigenze dei luoghi.
Il documento suddetto si compone di:
1) una relazione contenente le motivazioni delle singole scelte effettuate
in relazione alle precedenti lettere a) e b);
2) una planimetria in scala non inferiore a 1: 5.000 del territorio
comunale,contenente l’individuazione delle aree da sottoporre a
vincolo e sulle quali l’attività di cava non può essere
esercitata;
3) proposte di normative specifiche in relazione ai contenuti della lettera
b) del comma precedente.
Il documento è approvato con deliberazione del Consiglio comunale
entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione del Prac e viene
depositato presso la Segreteria comunale a disposizione di chiunque sia
interessato, entro 5 giorni dall’intervenuta esecutività della
deliberazione.
Del deposito è data notizia al pubblico mediante avviso esposto
all’albo pretorio municipale e ciascun interessato può
presentare osservazioni, entro il termine perentorio di giorni 30, al
sindaco e al presidente della Provincia.
Scaduto tale termine, e comunque entro il termine perentorio di 150 giorni
dalla pubblicazione del Prac, il Comune invia il documento alla Provincia
con le eventuali proprie controdeduzioni.
Alla formazione del Ppac possono partecipare anche i Comuni interessati
dalla presenza di materiali di gruppo B), che comportino un elevato grado
di utilizzazione del territorio comunale.
Art. 9 - (Finalità e
contenuti del Piano provinciale dell’attività di cava).
Il Ppac specifica e definisce nel territorio provinciale gli indirizzi del
Prac ed è adottato dalla Provincia.
Il Ppac in particolare:
a) recepisce la ripartizione delle quantità di materiali del gruppo A
di cui deve essere assicurata l’estrazione nel territorio
provinciale, secondo le indicazioni del Prac;
b) coordina e verifica le indicazioni dei Comuni di cui al precedente
articolo, al fine di assicurare l’estrazione, nell’ambito del
territorio provinciale, delle quantità di materiale di cui alla
lettera a), tenuto anche conto delle percentuali massime di utilizzo delle
zone E del territorio comunale e delle altre indicazioni di cui
all’art. 13;
c) stabilisce, nel rispetto degli indirizzi generali indicati dal Prac e
tenuto conto delle indicazioni dei Comuni di cui al precedente articolo, la
regolamentazione con cui disciplinare l'attività di cava nel
territorio provinciale in ordine sia alla redazione dei progetti di
coltivazione, sia allo svolgimento dell’attività di cava e di
ricomposizione ambientale, specificando anche la profondità delle
fasce di rispetto nei confronti delle porzioni di territorio escluse
dall’attività di cava.
Il Ppac può altresì sottoporre a disciplina analoga a quella
stabilita nei precedenti commi per i materiali del gruppo A la coltivazione
di alcuni materiali del gruppo B, anche limitatamente ad alcune zone del
territorio provinciale.
Art. 10 - (Documenti del Piano
provinciale dell’attività di cava).
Il Ppac è composto da:
1) una relazione illustrante i criteri che hanno presieduto alle scelte del
piano e dimostrante la congruità del piano stesso con il Prac;
2) una o più planimetrie in scala non inferiore a 1: 25.000 ove sono
indicati gli insiemi estrattivi ricadenti nel territorio provinciale di cui
alla lettera a) dell’ art.
5, nonchè le aree escluse dall’attività di cava;
3) il compendio delle norme poste a regolamentazione
dell’attività di cava di cui alla lettera c) del precedente
articolo.
Art. 11 - (Formazione,
adozione, approvazione ed efficacia del Piano provinciale
dell’attività di cava).
Il Ppac è formato, sulla base delle previsioni del Prac, dalla
Provincia, in collaborazione con i Comuni, con la procedura di cui ai
successivi commi.
Nei 60 giorni successivi al termine di cui al quinto comma dell’art.
8, la Provincia, previo esame dei documenti ricevuti da parte dei Comuni e
delle eventuali osservazioni, adotta il Ppac, sentita la Commissione
tecnica provinciale per le attività di cava di cui all’ art. 40.
Nel caso di difformità tra le previsioni del Ppac adottato e le
indicazioni dei documenti dei Comuni, la Provincia ne dà comunicazione
ai Comuni interessati, i quali possono formulare in merito osservazioni da
trasmettere alla Provincia e alla Regione entro il termine perentorio di 60
giorni dalla comunicazione stessa. Nei successivi 15 giorni la Provincia
trasmette alla Regione le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni.
Il piano viene inviato dalla Provincia alla Regione entro 30 giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di adozione.
Il Ppac è approvato con deliberazione della Giunta regionale, viste le
osservazioni dei Comuni e le controdeduzioni della Provincia di cui al
terzo comma, sentite la Commissione tecnica regionale per le attività
di cava e le Commissioni consiliari competenti.
Il Ppac ha efficacia a tempo indeterminato ed è sottoposto a revisione
ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle revisioni del piano regionale e
comunque quando la Provincia ne ravvisi la necessità.
Il Ppac è realizzato mediante i programmi provinciali di escavazione
di cui all’art. 12.
Art. 12 - (Programma
provinciale di escavazione).
Per l’attuazione del Ppac la Provincia predispone ogni tre anni un
Programma provinciale di escavazione (Ppe), sulla base del quale sono
rilasciate le autorizzazioni o concessioni per la coltivazione di nuove
cave e per l’ampliamento di quelle in esercizio.
Il Ppe è redatto in base alle esigenze di realizzare un ordinato
svolgimento e una corretta distribuzione nel territorio provinciale delle
attività di cava anche in ordine alle necessità di ricomposizione
ambientale, nonchè di garantire annualmente la disponibilità
delle quantità di materiali previste dal Ppac.
Per la formazione del Ppe si tiene conto anche delle domande di
autorizzazione o concessione pervenute alla Provincia antecedentemente alla
formazione medesima.
Il Ppe è approvato dal Consiglio provinciale, sentito il parere della
Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di cui
all’ art. 40.
Il Ppe è soggetto a revisione ogni qualvolta ciò sia richiesto
dagli strumenti di pianificazione di livello superiore e comunque entro il
31 gennaio di ciascun anno.
All’atto di ogni revisione annuale possono essere prese in
considerazione le domande di autorizzazione o concessione pervenute alla
Provincia entro il 31 agosto dell’anno precedente.
Il primo Ppe è approvato entro 90 giorni dall’intervenuta
approvazione del Ppac.
Art. 13 - (Aree di potenziale
escavazione e tutela dell’agricoltura).
Costituiscono aree di potenziale escavazione le parti del territorio
comunale definite zona E ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444 dallo
strumento urbanistico generale approvato e non escluse
dall’attività di cava ai sensi della presente legge.
La parte di territorio comunale interessata dall’attività di
cava non può essere in alcun caso superiore alle seguenti percentuali
della superficie totale della zona E del Comune:
- 3 per cento nel caso di cave di ghiaia e sabbia;
- 5 per cento nel caso di argilla;
- 4 per cento nel caso di compresenza dei suddetti materiali.
Ai fini dell’osservanza del comma precedente si computa la superficie
delle cave in atto, di quelle abbandonate e di quelle dismesse, senza che
sia stata attuata la prevista ricomposizione ambientale di cui al
successivo articolo. ( 10)
Art. 14 - (Ricomposizione
ambientale).
Ai fini della presente legge per ricomposizione ambientale si intende
l’insieme delle azioni da esplicarsi sia durante che alla conclusione
dei lavori di coltivazione di una cava, aventi il fine di ricostruire
sull’area ove si è svolta attività di cava un assetto
finale dei luoghi ordinato e funzionale alla salvaguardia
dell’ambiente naturale e alla conservazione delle possibilità di
riuso del suolo.
La ricomposizione ambientale deve prevedere:
a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni
atta a evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi
idrici suscettibili di inquinamento;
b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri
generali ambientali e naturalistici dell’area, in rapporto con la
situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno
raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni
circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o
vegetale, preesistente, eventualmente insieme con altro con le stesse
caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali
analoghe a quelle preesistenti, anche commiste con altre a rapido
accrescimento;
c) la restituzione del terreno agli usi produttivi agricoli, analoghi a
quelli precedentemente praticati, anche se con colture diverse.
Per esigenze di carattere socio-economico il progetto di ricomposizione
ambientale può, tuttavia, prevedere:
a) un assetto finale dei luoghi che comporti usi produttivi agricoli anche
diversi da quelli di cui al secondo comma;
b) destinazioni d'uso compatibili con la zona E agricola;
c) destinazioni d'uso non agricole purché ciò sia previsto da
strumenti urbanistici o da piani di sistemazione idrogeologica, ambientale,
ecologica e faunistico-venatori.( 11)
Le opere e gli interventi previsti dal progetto di ricomposizione
ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il
più possibile durante il periodo di coltivazione della cava e la cui
esecuzione sia vincolante per l’attuazione di successivi lotti dei
lavori di escavazione.
E' fatto divieto di usare il terreno di coltivo o vegetale ricavato durante
i lavori di escavazione per finalità diverse da quelle previste al
punto b) del secondo comma.
La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti estranei
all’Amministrazione regionale studi aventi lo scopo di mettere a
punto tecnologie generali di ricomposizione ambientale, da prescriversi in
sede di approvazione dei progetti di coltivazione.
Art. 15 - (Finalità e
contenuti del progetto di coltivazione).
Chiunque intenda procedere a lavori di coltivazione di materiali di cava su
terreni in disponibilità deve predisporre un progetto di coltivazione,
comprensivo sia della fase di estrazione che di ricomposizione ambientale.
Il progetto di coltivazione deve essere redatto e sottoscritto da un
tecnico professionista, secondo le competenze attribuite dalle disposizioni
vigenti in materia, tenendo conto delle finalità di salvaguardia
ambientale, e deve prevedere i seguenti elaborati:
a) una relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche, idrografiche e paesaggistiche del luogo di intervento e
sulla interferenza dell’attività estrattiva sulle medesime. La
relazione dovrà essere corredata di fotografie idonee a far
riconoscere le caratteristiche essenziali dei luoghi e della specificazione
delle colture agricole e forestali esistenti;
b) un programma di estrazione che comprenda una valutazione documentata
della consistenza del giacimento, una stima qualitativa e quantitativa del
materiale utile, una illustrazione dei lavori di escavazione da attuarsi,
per quanto possibile,in lotti successivi, la localizzazione delle aree di
deposito dei materiali estratti, gli impianti di prima lavorazione, le
infrastrutture, i servizi ausiliari. Il programma deve essere corredato di
un rilievo planimetrico in scala adeguata e comunque non inferiore a 1:
2000 con un congruo numero di sezioni, trasversali e longitudinali in scala
non inferiore a 1:500; per le cave di monte il rilievo dovrà essere
rappresentato da curve di livello con equidistanze le più opportune in
relazione alle caratteristiche della cava;
c) un progetto di ricomposizione ambientale, redatto in conformità
alle direttive di cui all’art. 14 che indichi le opere da realizzare
durante e al termine della estrazione,comprendente planimetrie e sezioni
quotate in scala idonea a rappresentare le zone dopo l’intervento
estrattivo, nonchè una relazione esplicativa e un computo metrico
estimativo atti a definire le modalità e le caratteristiche delle
opere da eseguire e la relativa cauzione;
d) un programma economico - finanziario che indichi la utilizzazione e la
destinazione sul mercato del materiale estratto, la potenzialità degli
impianti di cava e i programmi di investimento sugli stessi,le previsioni
di impiego della manodopera.
Il progetto di coltivazione dovrà pure indicare il direttore dei
lavori, che dovrà essere un tecnico professionista, secondo le
competenze attribuite dalle disposizioni vigenti in materia, al quale
spetta l’alta sorveglianza per la fedele esecuzione del progetto di
coltivazione.
Titolo III
Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca
Art. 16 - (Autorizzazione e concessione).
I lavori di coltivazione possono riguardare
sia giacimenti in disponibilità dei privati o di enti pubblici, sia
giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.
La coltivazione dei giacimenti in disponibilità dei privati o di enti
pubblici è subordinata ad autorizzazione. La coltivazione di quelli
appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a
concessione. L’autorizzazione e la concessione non sono cedibili
senza nulla osta del presidente della Provincia.
L’autorizzazione e la concessione costituiscono gli unici titoli per
la coltivazione del giacimento e tengono luogo di ogni altro atto, nulla
osta o autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti
connessi con l’attività di cava e previsti da specifiche
normative. Per il territorio tutelato dalla legge 29 novembre 1971, n.
1097, è rilasciato nulla osta da parte del presidente della
Commissione provinciale dei beni ambientali con la procedura e le
modalità previste dall’art. 3 della medesima legge e dalla
legge regionale 4
agosto 1978, n. 41 . ( 12)
Qualora l’autorizzazione o la concessione riguardino l’apertura
di nuove cave nell’ambito o in vista delle località di cui ai
nn. 3 e 4 dell’art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ovvero in
prossimità delle cose di cui ai nn. 1 e 2 dello stesso articolo,
l’autorità competente ha facoltà di prescrivere le
distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le
quali, tenendo in debito conto l’utilità economica
dell’intrapreso lavoro, valgano a evitare pregiudizio alle cose e ai
luoghi protetti dalla legge citata.
L’autorizzazione è richiesta anche qualora sussista
l’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2, e viene
rilasciata secondo le specifiche modalità stabilite dallo articolo 18.
Art. 17 - (Domanda per
l’autorizzazione o la concessione).
La domanda per ottenere l’autorizzazione o la concessione deve essere
presentata all’Amministrazione provinciale competente per territorio
e deve contenere:
1) le generalità e il domicilio del richiedente, se questo è
persona fisica; indicazione della ragione sociale, della sede e del legale
rappresentante, se si tratta di una società o impresa cooperativa;
2) il numero di codice fiscale del richiedente;
3) il progetto di coltivazione previsto all’art. 15, redatto secondo
le modalità stabilite dalla presente legge e dal Prac;
4) la documentazione circa l’idoneità tecnica ed economica del
richiedente a eseguire i lavori di coltivazione;
5) la ricevuta del versamento alla Tesoreria della Provincia di lire
200.000, a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per la
istruttoria;
6) ogni altro documento che il richiedente ritenga utile al fine del
completamento della domanda, ivi compresi quelli concernenti i pareri delle
autorità competenti in materia di tutela monumentale, storica o
archeologica.
Nel caso ipotizzato al quarto comma dell’ art. 2 sono richieste soltanto la documentazione
cartografica, costituita da una planimetria in scala adeguata a sezioni e
una relazione che illustri i motivi e l’utilità dei lavori e
indichi altresì il tipo e la quantità del
materiale,industrialmente utilizzabile, nonchè i tempi di esecuzione
dei lavori.
Art. 18 - (Procedimento di
rilascio dell’autorizzazione).
L’autorizzazione è rilasciata
dalla Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le
attività di cava di cui all’ art. 40, al proprietario o a chi altro ha titolo di
disponibilità del giacimento.
A tale scopo l’interessato presenta, entro il 31 agosto di ciascun
anno, alla Amministrazione provinciale, in triplice esemplare, la domanda
corredata degli allegati previsti dall’articolo precedente unitamente
al documento comprovante l’avvenuto deposito di un esemplare della
domanda medesima nel Comune territorialmente interessato.
Il sindaco, entro 8 giorni dal deposito della domanda, ne dà notizia
al pubblico mediante avviso affisso all’albo pretorio per 15 giorni.
Chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati e
presentare osservazioni od opposizioni, entro i 10 giorni successivi, al
Comune e alla Provincia.
Entro il 31 ottobre successivo il sindaco fa pervenire alla Amministrazione
provinciale il referto di avvenuta pubblicazione della domanda, nonchè
il parere sulla medesima che il Consiglio comunale è tenuto a
esprimere.
Trascorso il termine di cui sopra, senza che il Comune abbia fatto
pervenire il parere di propria competenza, il presidente della Giunta
provinciale fissa per il Comune un ulteriore termine di 30 giorni,
trascorso il quale la Giunta provinciale provvede comunque sulla domanda
rilasciando l’autorizzazione o denegandola motivatamente.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:
a) il piano e i tempi di estrazione;
b) le modalità della ricomposizione ambientale delle aree interessate;
c) l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme
ammesse dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti
dall’autorizzazione. L’entità del deposito è
adeguata, a cura del titolare, ogni due anni, alla intervenuta variazione
nell’indice Istat del costo della vita. La certificazione comprovante
l’intervenuto adeguamento deve essere depositata entro sessanta
giorni presso la struttura regionale competente; ( 13)
d) il recepimento della convenzione di cui all’art. 20;
e) il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza
dell’autorizzazione medesima, produrre il titolo di
disponibilità del giacimento;
f) le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.
Copia dell’autorizzazione, oltre all’imprenditore, deve essere
trasmessa al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.
Nell’ipotesi prevista dal quarto comma dell’art. 2
l’autorizzazione è rilasciata dalla Giunta provinciale, in
qualsiasi parte del territorio della Provincia, sul solo parere, a seconda
del tipo di miglioria fondiaria da effettuare, o dell’ingegnere capo
del Genio civile o del capo dell’Ispettorato agrario provinciale o
del capo dell’Ispettorato provinciale delle foreste; in tal caso non
si applicano i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del
presente articolo.
Art. 19 -(Procedimento di
rilascio della concessione).
La concessione di cave o torbiere appartenenti al patrimonio indisponibile
della Regione è rilasciato allo imprenditore al quale, sulla base del
progetto di coltivazione e del canone annuale proposto, la Giunta
provinciale aggiudichi la concessione fra quanti abbiano presentato
domanda, ai sensi dell’art. 17, nei termini previsti da apposito
bando o nei termini previsti da apposito invito formulato a non meno di
cinque imprenditori. La trattativa privata è ammessa solo quando
nessun imprenditore abbia presentato domanda nei termini previsti dal bando
o dall’invito o si tratti di ampliare una cava in attività. In
ogni caso il canone proposto non può essere inferiore a quello
annualmente stabilito dalla Giunta regionale, relativamente a ogni tipo di
materiale, rapportato alla quantità estraibile in base al progetto di
coltivazione.
Le domande di concessione, presentate ai sensi del precedente comma, devono
essere esaminate congiuntamente quando si riferiscono allo stesso
giacimento. In qualsiasi caso sono soggette alle norme stabilite dal
secondo all’ottavo comma dell’articolo precedente.
Quando i fondi, su cui insistono i giacimenti appartenenti al patrimonio
indisponibile della Regione, non appartengano alla Regione o quando
comunque sugli stessi si esercitino diritti di terzi, i possessori dei
fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni
occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei
termini relativi e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al
risarcimento sia del danno emergente sia del lucro cessante. In tal caso,
il concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia nelle forme e
per l’ammontare determinati nel provvedimento di concessione.
Art. 20 - (Convenzione fra
imprenditori e Comuni).
Fra il richiedente l’autorizzazione o
la concessione e il Comune o i Comuni interessati viene stipulata una
convenzione, con la quale il richiedente stesso si impegna a versare in
unica soluzione entro il 31 dicembre di ogni anno al Comune o ai Comuni
interessati, a titolo di contributo sulla spesa necessaria per gli
interventi pubblici ulteriori rispetto al mero ripristino dell’area,
una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto
nell’anno, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta
regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività di
cava di cui all’ art.
39. ( 14)
Le somme versate ai Comuni ai sensi del precedente comma, devono essere
prioritariamente utilizzate dai Comuni medesimi per la realizzazione di
interventi e di opere connesse al ripristino ambientale o alla
riutilizzazione delle aree interessate dall’attività di cava e
per le funzioni di vigilanza di cui all’articolo 28 della presente
legge. ( 15)
In caso di dissenso fra il Comune o i Comuni interessati e il richiedente
dell’autorizzazione o della concessione in ordine al contenuto della
convenzione di cui al primo comma, il richiedente può, con istanza
presentata al presidente della Provincia, chiedere che la Giunta
provinciale provveda d' ufficio, sentiti il Comune o i Comuni interessati.
In tal caso la presentazione di un atto unilaterale col quale il
richiedente assume gli obblighi stabiliti d' ufficio dalla Giunta
provinciale sostituisce la convenzione.
In caso di mancato pagamento entro il termine previsto al primo comma, il
Comune o i Comuni interessati chiedono alla Giunta provinciale il
versamento della somma dovuta, da prelevarsi dal deposito cauzionale di cui
all’art. 18.
Art. 21 - (Manufatti e
impianti connessi con l’attività estrattiva).
Il provvedimento previsto dall’art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n.
10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e
strettamente connessi con i lavori di coltivazione.
Il suo rilascio è obbligatorio ed è subordinato esclusivamente al
possesso del provvedimento provinciale previsto all’ art. 16 della presente legge.
Tali manufatti e impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la
cessazione dell’attività autorizzata, fatta salva la
facoltà di una loro diversa utilizzazione consentita dagli strumenti
urbanistici vigenti.
Art. 22 - (Permesso di
ricerca).
Qualora si tratti di accertare l’esistenza, la qualità, la
consistenza e l’economicità di giacimenti su fondi non in
disponibilità, occorre l’apposito permesso rilasciato dalla
Giunta provinciale, sentita la Commissione tecnica provinciale per le
attività di cava di cui all’ art. 40.
La domanda deve essere corredata da un programma di ricerca costituito da
idonea cartografia e da una relazione tecnico - finanziaria in ordine ai
materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla
durata della ricerca.
Il permesso, valutata l’idoneità tecnica ed economica del
richiedente, è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della
domanda.
Nel permesso di ricerca sono fissati l’oggetto, le modalità,
l’ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse
dalle leggi a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal permesso,
nonchè i termini iniziali e finali della ricerca. Il termine finale
non può essere superiore a un anno, salvo proroga motivata.
Il permesso di ricerca non è cedibile senza nulla osta del presidente
della Provincia. Esso tiene luogo di ogni altro atto, nulla osta o
autorizzazione, di competenza regionale, attinenti ad aspetti connessi con
l’attività estrattiva e previsti da specifiche normative.
E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di
ricerca sia per danno emergente, che per lucro cessante e il rilascio della
conseguente autorizzazione o concessione è subordinata, altresì,
alla dimostrazione dell’intervenuto risarcimento.
Art. 23 -(Spese per
l’istruttoria delle domande).
Le spese per l’istruttoria delle domande di autorizzazione,
concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della
Regione o della Provincia nell’interesse del privato sono a carico
del richiedente e vengono liquidate dalla stessa autorità
all’atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato
del Presidente della Regione o del presidente della Provincia, sulla base
dei criteri generali fissati da apposita deliberazione dalla Giunta
regionale.
Tali spese sono recuperabili con la procedura stabilita dal rd 14 aprile
1910, n. 639.
Art. 24 - (Comunicazioni
statistiche).
Gli imprenditori di cave e i titolari di permessi di ricerca sono tenuti,
secondo le istruzioni che la Giunta regionale emanerà entro tre mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, a denunciare
periodicamente alla Provincia e alla Regione i dati statistici circa le
attività svolte, fornendo, altresì, ulteriori notizie ed
eventuali chiarimenti, nonchè ponendo a disposizione della Provincia e
della Regione i mezzi per l’acquisizione diretta dei dati stessi.
I dati, le notizie, i chiarimenti sono coperti dalla guarentigia, di cui
all’art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.
La Giunta regionale utilizza gli elementi in suo possesso per la redazione
di una relazione sull’andamento dell’attività di cava e
sulle più aggiornate previsioni di fabbisogni, che entro il mese di
giugno di ogni anno deve essere presentata al Consiglio regionale.
Art. 25 -(Adempimenti connessi
con l'ultimazione dei lavori di coltivazione).
Ultimati i lavori di coltivazione, il titolare dell’autorizzazione o
della concessione deve chiedere alla Giunta provinciale di accertare la
rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel provvedimento
di autorizzazione o concessione con particolare riferimento ai lavori di
ricomposizione ambientale.
Il sopralluogo accertativo viene effettuato da un funzionario della
Provincia di concerto con un funzionario della Regione e da un incaricato
del Comune.
Le risultanze del sopralluogo, in unico verbale, sono sottoscritte da
ciascuno dei partecipanti.
Sulla base delle risultanze, la Giunta provinciale provvede o
all’eventuale svincolo della cauzione prestata ai sensi
dell’ art. 18,
dichiarando estinta la cava, ovvero a intimare all’imprenditore la
regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi
derivanti dal provvedimento di autorizzazione o concessione entro un
congruo termine, trascorso inutilmente il quale, la Giunta provinciale
provvede d' ufficio con rivalsa delle spese a carico
dell’inadempiente anche mediante incameramento della cauzione.
Le spese delle operazioni di accertamento sono a carico del richiedente e
vengono liquidate dai competenti organi della Regione, della Provincia e
del Comune.
Il procedimento di cui ai commi precedenti viene comunque messo in atto d'
ufficio dalla Giunta provinciale alla scadenza dell’autorizzazione o
concessione, salvo proroga accordata su motivata richiesta.
Art. 26 - (Consorzi).
Per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di opere comuni
attinenti l’attività di cava e per l’attuazione di un
coordinamento della coltivazione possono costituirsi consorzi facoltativi
od obbligatori.
La costituzione dei primi è comunicata, entro 30 giorni, dagli
interessati alla Giunta provinciale e al sindaco interessato mediante la
produzione di copia dell’atto costitutivo.
La costituzione dei secondi può essere disposta dalla Giunta
provinciale, quando sia richiesta dagli imprenditori rappresentanti almeno
i due terzi dei fondi relativi all’area interessata e comunque quando
lo impongano esigenze di tutela ambientale, paesaggistica e idrogeologica
della zona.
In caso di consorzi obbligatori, quando le opere non siano state eseguite
nei termini previsti o i lavori non procedono secondo le direttive unitarie
fissate, la Giunta provinciale, previa congrua diffida, può nominare
un commissario, il quale provvede all’esecuzione diretta delle opere
con addebito delle spese agli imprenditori consorziati e assume la
rappresentanza e l’amministrazione del Consorzio fino
all’attuazione delle direttive fissate.
Art. 27 - (Patrimonio
indisponibile della Regione).
Appartengono al patrimonio indisponibile della Regione i giacimenti di
materiale di cava la cui disponibilità sia stata sottratta al
proprietario del fondo nei casi di pubblico interesse di cui al presente
articolo.
Qualora non sia stata presentata domanda di autorizzazione per la
coltivazione di giacimenti formati da materiale di cava di gruppo A
ricadenti nelle aree individuate dal Ppe o da materiali di gruppo B ovunque
localizzati, la Giunta provinciale invita il proprietario del fondo a
presentare entro sei mesi domanda di autorizzazione a proprio nome o a
cedere la disponibilità del giacimento a terzi che, entro lo stesso
termine, presentino domanda, con l’avvertimento che il giacimento
sarà acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, decorso
inutilmente il termine medesimo.
In quest' ultimo caso, la Giunta regionale dispone il passaggio del
giacimento al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei casi di
decadenza dell’autorizzazione previsti dall’art. 30, qualora il
titolare di quest' ultima sia il proprietario del fondo.
Qualora il titolare dell’autorizzazione dichiarata decaduta non sia
il proprietario del fondo, la Giunta provinciale e la Giunta regionale
procedono analogamente a quanto previsto dal secondo e dal terzo comma del
presente articolo per l’ipotesi di mancata presentazione della
domanda di autorizzazione.
Il concessionario subentrante nell’esercizio della cava è tenuto
a corrispondere all’avente diritto il valore attuale degli impianti,
dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la
cava.
I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate
ai sensi del comma precedente.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 28 - (Funzioni di
vigilanza).
1. Le funzioni di vigilanza sui lavori di ricerca e di coltivazione dei
materiali di cava circa la loro abusività o difformità dalla
presente legge, dal permesso di ricerca, dall’autorizzazione o dalla
concessione spettano al Comune territorialmente interessato che le esercita
d'intesa con la Provincia e, nel caso di inerzia, alla Regione.
2. I verbali di accertamento dell’infrazione sono immediatamente
inoltrati al presidente della Provincia per l’adozione dei
provvedimenti di competenza.
3. Nell’ambito del parco dei Colli Euganei, di cui alla legge regionale 10 ottobre
1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del parco regionale dei Colli
Euganei" le funzioni di vigilanza e l’adozione dei relativi
provvedimenti sanzionatori competono esclusivamente all’Ente parco
dei Colli Euganei. ( 16)
Art. 29 - (Sospensione).
I lavori conseguenti
all’autorizzazione, alla concessione o al permesso di ricerca possono
essere sospesi cautelativamente dal presidente della Provincia:
a) quando si verifichi l’inosservanza delle prescrizioni del
provvedimento e fino al loro adempimento;
b) quando siano necessari ulteriori accertamenti in vista
dell’adozione di un provvedimento di decadenza o di revoca del
permesso di ricerca, dell’autorizzazione o della concessione o di
modifica,totale o parziale, del programma di ricerca o del progetto di
coltivazione.
L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia quando sia accertato
che il titolare abbia provveduto agli adempimenti prescritti.
In ogni caso il provvedimento di sospensione è disposto quando si
tratti di lavori abusivi.
L’ordine di sospensione è immediatamente notificato
all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune interessato,
nonchè alla Regione.
Art. 30 - (Decadenza).
L’autorizzazione, la concessione e il
permesso di ricerca possono essere dichiarati decaduti quando:
a) il titolare non inizi i lavori di ricerca o di coltivazione del
giacimento o non dia a essi adeguato sviluppo secondo il programma di
ricerca o il progetto di coltivazione;
b) il titolare non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione
dei lavori, adottato dalle autorità competenti nell’ambito dei
rispettivi poteri;
c) il diritto alla coltivazione o alla ricerca sia stato trasferito senza
il preventivo nulla osta del presidente della Provincia;
d) esclusivamente per l’autorizzazione, il titolare della stessa non
abbia presentato il titolo alla disponibilità del giacimento entro il
termine stabilito dal provvedimento;
e) non siano state ottemperate le prescrizioni del provvedimento per
l’osservanza delle quali la decadenza sia stata espressamente
prevista nel medesimo provvedimento;
f) sia venuta meno la capacità tecnica o economica del titolare.
La dichiarazione di decadenza è adottata dalla Giunta provinciale
sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di
cui all’ art. 40 e
previa diffida del presidente della Provincia nei casi contemplati alle
lettere a), b), d) ed e) del precedente comma. Essa è immediatamente
notificata all’imprenditore, al proprietario, al sindaco del Comune
interessato, nonchè alla Regione.
Art. 31 - (Revoca).
Qualora sia intervenuta una alterazione
della situazione geologica e idrogeologica della zona interessata dal
giacimento tale da rendere pericoloso il proseguimento
dell’attività di cava o siano intervenuti altri fattori tali da
rendere non tollerabile la prosecuzione dell’attività di cava,
è disposta la revoca dell’autorizzazione o della concessione,
fatta salva la determinazione di equo indennizzo e fermo restando
l’obbligo per il titolare alla ricomposizione ambientale prevista dal
provvedimento di cui viene disposta la revoca.
Il provvedimento di revoca è adottato dalla Giunta provinciale,
sentita la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava di
cui all’ art. 40.
Esso è immediatamente notificato all’imprenditore, al
proprietario, al sindaco del Comune interessato, nonchè alla Regione.
Art. 32 - (Apposizione di
sigilli).
In caso di accertata inadempienza al
provvedimento di sospensione dei lavori di ricerca o di coltivazione,
nonchè al provvedimento di decadenza o di revoca del permesso di
ricerca o dell’autorizzazione o della concessione, il presidente
della Provincia ordina la recinzione dei luoghi interessati dalla ricerca o
dalla coltivazione e la apposizione dei sigilli anche al macchinario
esistente nel luogo.
L’ordinanza è notificata al proprietario del fondo e al titolare
del permesso di ricerca o dell’autorizzazione o della concessione o
all’imprenditore abusivo e il verbale delle operazioni conseguenti
è trasmesso immediatamente ai medesimi soggetti e al presidente della
Regione, al presidente della Provincia, al sindaco e al pretore competenti
per territorio.
La responsabilità della vigilanza sui sigilli e sull’osservanza
di quanto disposto dall’ordinanza compete alla Provincia, che
provvede a periodiche verifiche effettuabili anche a cura di un custode
scelto tra persone estranee all’attività di ricerca o
coltivazione.
Le spese relative agli adempimenti di cui al presente articolo sono assunte
dalla Provincia che si rivale sul titolare del permesso di ricerca,
dell’autorizzazione o della concessione o sull’imprenditore
abusivo e vengono recuperate con la procedura stabilita dal rd 14 aprile
1910, n. 639.
Art. 33 - (Sanzioni)
Chiunque coltivi una cava senza
autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa
pari al valore commerciale, rilevato dai listini prezzi della Camera di
commercio provinciale competente, del materiale abusivamente scavato e
comunque non inferiore a L. 6.000.000, nonchè, qualora vi sia stata
alterazione dell’ambiente, l’obbligo di provvedere al suo
ripristino o, quando non sia possibile, alla ricomposizione ambientale
secondo le prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale, fatto salvo il
potere di questa, in caso di inerzia, di provvedere d' ufficio con rivalsa
delle spese a carico dell’inadempiente.
Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel permesso di
ricerca o nel provvedimento di autorizzazione o di concessione è
comminata la sanzione amministrativa pari al valore commerciale, rilevato
dai listini - prezzi della Camera di commercio provinciale competente, del
materiale scavato in difformità e comunque non inferiore a L.
1.000.000, con l’obbligo a carico dell’inadempiente di
provvedere all’attuazione di quanto prescritto dalla Giunta
provinciale.
Qualora l’inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, si
procede con le stesse modalità stabilite nel primo comma, fatta salva
la diversa entità delle sanzioni.
Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, compete alla Giunta
provinciale, oltre all'adozione delle sanzioni pecuniarie, delle
disposizioni per il ripristino o la ricomposizione ambientale di cui ai
commi precedenti, anche la determinazione dell'eventuale maggior somma
dovuta a titolo dell'indennità quantificata ai sensi dell' articolo 8 della
legge regionale 31
ottobre 1994, n. 63 "Norme per la subdelega delle funzioni concernenti
la materia dei beni ambientali. ( 17)
I titolari di permesso di ricerca o di autorizzazione o di concessione che
si sottraggono all’obbligo di consentire l’accesso per
ispezioni o controlli o che non forniscano i dati, le notizie e i
chiarimenti richiesti, sono soggetti alla sanzione amministrativa non
inferiore a L. 1.000.000 e non superiore a L. 3.000.000.
Per l’applicazione delle sanzioni amministrative indicate nel
presente articolo e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai
trasgressori, è competente il presidente della Provincia che provvede
nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Dei provvedimenti di cui al presente articolo verrà data notizia
mediante adeguata pubblicità e comunque mediante affissione
all’albo della Provincia e del Comune interessati.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative
sono riversate nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare alle
Province che le impiegano per la copertura degli oneri necessari
all'attività di controllo (capitolo n. 51036).". ( 18)
Titolo V
Aree di cave abbandonate o dismesse.
Art. 34 - (Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse).
La Regione promuove la ricomposizione ambientale, ai sensi dell’art.
14 delle aree di cave abbandonate, mediante la concessione dei contributi
di cui all’articolo 37.
In casi particolari l’intervento della Regione di cui al comma
precedente può riferirsi anche a cave dismesse, fermi restando gli
obblighi già assunti dagli imprenditori.
Ai fini della presente legge si intendono abbandonate le cave in cui
l’attività è venuta meno prima dell’entrata in vigore
dell’abrogata legge regionale 17 aprile 1975, n. 36 ; si
intendono dismesse quelle in cui l’attività è venuta meno
dopo l’entrata in vigore della medesima legge.
Art. 35 - (Censimento comunale
delle aree di cave abbandonate o dismesse).
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il
Comune, con deliberazione consiliare, provvede a elencare secondo una scala
di priorità di inserimento, le aree di cave abbandonate o dismesse,
evidenziando i tipi di ricomposizione ambientale ritenuti più idonei
in coerenza con gli obiettivi di armonica salvaguardia e miglior utilizzo
del territorio comunale.
Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato mediante
affissione per almeno 30 giorni all’albo pretorio. Della
pubblicazione il sindaco dà notizia ai proprietari e agli altri aventi
diritto sulle aree elencate, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, da spedirsi entro quindici giorni dalla pubblicazione.
Nel termine di 90 giorni dalla pubblicazione, chiunque può presentare
osservazioni e proposte, sulle quali decide il Consiglio comunale entro i
successivi 30 giorni.
Il sindaco trasmette alla Provincia e alla Giunta regionale il
provvedimento di cui al primo comma, con le eventuali modifiche apportate
in accoglimento delle osservazioni e proposte.
Il Consiglio provinciale può, nel termine di 30 giorni dal ricevimento
del provvedimento del Consiglio comunale, esprimere il proprio parere, il
quale deve essere trasmesso alla Giunta regionale.
Art. 36 - (Interventi per la
ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse).
I proprietari e gli aventi diritto, sia privati che pubblici, sulle aree di
cave abbandonate o dismesse, anche non comprese nell’elencazione di
cui all’art. 35, nonchè gli enti competenti ad attuare piani
ambientali ai sensi della vigente normativa, i quali intendano procedere a
interventi di ricomposizione ambientale delle aree medesime, devono
chiedere al sindaco del Comune interessato le autorizzazioni o le
concessioni prescritte, a seconda dei casi, dalla legislazione in materia
urbanistica, le quali saranno rilasciate nel rispetto delle previsioni dei
vigenti strumenti urbanistici comunali.
Qualora gli interessati intendano usufruire del contributo di cui al
successivo articolo debbono farne espressa richiesta nella domanda di
autorizzazione o di concessione, indicando nel progetto di interventi la
spesa ritenuta necessaria per la sua esecuzione.
In tal caso il progetto, una volta approvato dal sindaco, viene trasmesso
dallo stesso alla Giunta regionale per la concessione del contributo.
Art. 37 - (Contributi
regionali).
Per la realizzazione degli interventi di
ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate o dismesse, la
Regione concede contributi fino alle seguenti misure percentuali della
spesa ritenuta ammissibile:
a) 20 per cento a favore degli
interventi dei privati;
b) 50 per cento a favore degli interventi dei comuni non montani e loro
associazioni o consorzi pubblico-privati, nonchè dei consorzi di
bonifica;
c) 75 per cento a favore dei comuni montani e delle comunità montane.
( 19)
Nella concessione del contributo viene data preferenza agli interventi dei
soggetti pubblici.
Ai fini della concessione del contributo la Giunta regionale, sulla base
delle risultanze dei censimenti comunali e dei pareri delle Province di cui
all’art. 35, dei dati in suo possesso, nonchè dei progetti
trasmessi ai sensi dell’art. 36, approva, sentita la Commissione
consiliare competente, un programma annuale degli interventi con la
determinazione dell’entità dei contributi, dandone comunicazione
alla Provincia e al Comune interessati.
I contributi sono accreditati su appositi conti vincolati ai Comuni in cui
gli interventi vengono realizzati totalmente o prevalentemente.
Il Comune provvede all’erogazione del contributo in misura del 30 per
cento all’atto dell’inizio dei lavori e per la parte restante
al termine dei lavori medesimi, previo accertamento della loro
conformità al progetto sovvenzionato.
Gli interessi maturati sugli accantonamenti, di cui al quarto comma, sono a
credito della Regione.
Il Comune deve informare la Giunta regionale sull’andamento dei
lavori e su eventuali ritardi o difficoltà che venissero a
determinarsi.
La Giunta regionale può revocare, previa diffida e sentito il sindaco,
il contributo concesso in caso di mancata attuazione o modificazione
dell’intervento finanziato e ordinare la restituzione della parte di
contributo già erogata.
Per le procedure di recupero delle somme indicate al comma precedente vale
il disposto del rd 14 aprile 1910, n. 639.
La Giunta regionale concede contributi a comuni, loro associazioni e
consorzi e a comunità montane, a titolo di concorso nelle spese per
l’effettuazione di ricerche di materiali di cava di gruppo B sulla
base di criteri e direttive che saranno stabiliti con provvedimento del
Consiglio regionale.
Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 33 sono utilizzate anche per la realizzazione degli
obiettivi di cui all’articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 con le
modalità previste dall’articolo 2 della medesima legge.
( 20)
Art. 38 - (Poteri del sindaco
in ordine alle aree di cave abbandonate o dismesse).
Il sindaco, qualora si presentino motivi contingibili e urgenti di
sicurezza pubblica nonchè di igiene pubblica, nei limiti stabiliti dal
rd 4 febbraio 1915, n. 148, può far eseguire direttamente gli
interventi strettamente necessari a eliminare i pericoli, con addebito
delle spese ai proprietari o agli aventi diritto sul fondo. Per il recupero
di tali spese vale quanto disposto dal rd 14 aprile 1910, n. 639.
Titolo VI
Norme finali e transitorie.
Art. 39 - (Commissione tecnica
regionale per le attività estrattive) (21)
La Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (Ctrae)
è l’organo consultivo della Regione nella materia regolata dalla
presente legge.
La Ctrae esprime parere:
a) nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;
b) ogni qualvolta ne sia richiesta dagli organi statutari della Regione.
La Commissione ha facoltà di presentare alla Giunta regionale proposte
di proprie iniziative per l’adeguamento della legislazione vigente
nella materia regolata dalla presente legge e della programmazione
dell’attività di cava.
Essa è così costituita:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo
stesso designato, che la presiede; in caso di assenza del Presidente della
Giunta regionale o del membro della Giunta dallo stesso designato, le
funzioni di presidente della Commissione sono svolte dal segretario
regionale o, in subordine, dal dirigente della struttura regionale
competente in materia di attività estrattive; in tale ultimo caso la
rappresentanza di cui alla lettera l) è assicurata ai sensi
dell’ottavo comma; ( 22)
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in materia
di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria,
uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in materie
economiche, uno in urbanistica, uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 1;
d) da n. 3 rappresentanti rispettivamente dell’Upi, dello Anci e
dell’Uncem;
e) da un rappresentante degli imprenditori designato d' intesa dalle
associazioni di categoria;
f) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza
nazionale, designato d' intesa dalle stesse;
g) da n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
h) da un rappresentante dell’Unione regionale veneta delle bonifiche;
i) dal dirigente del Dipartimento per l’urbanistica e la ecologia;
l) dal dirigente del Dipartimento per l’industria, cave, torbiere,
acque minerali e termali;
m) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
n) dal dirigente del Dipartimento per l’agricoltura;
o) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l’economia
montana;
p) da 3 rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore
agricolo.
Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria
direttiva appartenente alla struttura regionale competente, nominato dal
segretario regionale competente in materia di attività estrattive;
( 23) .
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno
la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un
ufficio regionale, può essere sostituito da un membro dello stesso
ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’inizio di ogni legislatura con
decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la
durata della stessa e comunque fino alla effettiva sostituzione.
La commissione quando tratta argomenti riguardanti la ricerca, la
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata
dal dirigente del Dipartimento per la Sanità ( 24).
In relazione agli oggetti trattati la Commissione viene integrata dal
presidente della Provincia e dal sindaco del Comune interessato o loro
delegati.
Per quanto concerne i compensi spettanti ai membri della Commissione si
applica la legge
regionale 3 agosto 1978, n. 40 . ( 25)
I componenti della Ctrae non possono esercitare attività professionale
limitatamente ai progetti ed agli elaborati da sottoporsi al parere della
medesima Commissione. ( 26)
Art. 40 - (Commissione tecnica
provinciale per le attività di cava).
La Commissione tecnica provinciale per le
attività di cava (Ctpac) è l’Organo consultivo della
Provincia nella materia disciplinata dalla presente legge.
Il suo parere è obbligatorio:
a) sul rilascio di un permesso di ricerca, di una autorizzazione o di una
concessione, nonchè su eventuali modifiche o declaratorie di decadenza
o revoca;
b) sugli atti di formazione del Ppac e del Ppe e sulle varianti degli
stessi.
In ogni altro caso il parere è facoltativo.
Essa è così costituita:
a) dal presidente della provincia o da un membro della Giunta provinciale
dallo stesso designato, che la presiede;
b) da n. 7 esperti designati dalla Giunta provinciale, di cui uno in
materia di beni ambientali, uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica
mineraria, uno in problemi dell’inquinamento dei suoli, uno in
materie economiche, uno in urbanistica e uno in diritto minerario;
c) da n. 3 esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a
uno;
d) da un rappresentante degli imprenditori designato di intesa dalle
associazioni di categoria;
e) da un rappresentante delle associazioni protezionistiche di rilevanza
nazionale, designato di intesa dalle stesse;
f) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali;
g) dall’ingegnere capo della Provincia;
h) dal capo dell’Ispettorato dell’agricoltura;
i) dall’ingegnere capo del Genio civile;
l) da un dipendente regionale di categoria direttiva appartenente alla
struttura regionale competente, nominato dal segretario regionale
competente in materia di attività estrattive; ( 27)
m) dal presidente della Commissione provinciale per i beni ambientali
territorialmente competente;
n) da un rappresentante delle Unità sanitarie locali;
o) dal capo dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste;
p) da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali del settore
agricolo.
Quando si tratti del parere su un provvedimento inerente a una
autorizzazione o una concessione, la Ctpac viene integrata dal sindaco del
Comune interessato e dai presidenti della Comunità montana e del
Consorzio di bonifica interessati.
La Ctpac della Provincia di Padova è integrata da un rappresentante
del Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei per quanto attiene
alle attività di cava nell’ambito territoriale di cui
all’art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097.
Esercita le funzioni di segretario un funzionario della Provincia designato
dalla Giunta provinciale.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno
la metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto del presidente.
Ogni componente, che faccia parte della Commissione, in rappresentanza di
un Ufficio provinciale o regionale, può essere sostituito da un membro
dello stesso Ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
La Commissione viene nominata all’entrata in funzione del Consiglio
provinciale e dura in carica fino allo scioglimento dello stesso e comunque
fino alla nomina di quella successiva.
Art. 41 - (Controllo
sostitutivo della Regione).
Nel caso in cui la Provincia non ottemperi alle prescrizioni della presente
legge o qualora un rilevante interesse generale lo richieda, il Presidente
della Giunta regionale fissa alla Provincia un congruo termine per gli
adempimenti previsti scaduto il quale nomina un commissario ad acta.
Art. 42 - (Primo Piano
regionale per l’attività di cava).
Il primo Prac è approvato entro dodici mesi dalla entrata in vigore
della presente legge secondo le procedure stabilite dall’ art. 7.
Art. 43 - (Prima costituzione
delle Commissioni tecniche - sostituzione transitoria delle province).
La Ctrac e la Ctpac sono costituite entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed esercitano
le proprie funzioni immediatamente.
La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvede a far pervenire alle Province interessate copia di
tutti gli atti e documenti giacenti alla predetta data presso gli uffici
regionali e concernenti le cave in esercizio o le ricerche in corso.
La Giunta regionale provvede, altresì, a trasmettere tempestivamente
alle Province e ai Comuni interessati copia di tutti gli atti e documenti
relativi alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione, in
sostituzione delle Province, ai sensi del comma successivo.
Sino all'entrata in vigore del Ppac tutte le funzioni amministrative
attribuite alle Province dalla presente legge in tema di: autorizzazione,
concessione, permesso di ricerca, consorzi, sospensione, decadenza, revoca
e apposizione di sigilli, sono esercitate dalla Regione e, fatta salva la
disciplina transitoria dettata dal presente titolo, si osservano, in quanto
applicabili, le norme di cui al titolo III e agli artt. 29, 30,
31 e 32, intendendosi sostituiti la
Regione, la Giunta regionale ed il Dirigente del Dipartimento competente,
rispettivamente alla Provincia, alla Giunta provinciale e al suo presidente
ogni qualvolta a questi ultimi facciano riferimento le norme predette.
( 28)
Ove sia prescritto il parere della Ctpac, gli Organi regionali si avvalgono
della medesima, nonchè della Ctrac.
Qualora si applichi la disposizione di cui al precedente comma, la Ctpac
deve pronunciare e comunicare il parere ai competenti Organi regionali nel
termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso
inutilmente il termine, il procedimento riprende il proprio corso,
prescindendo dall’eventuale parere tardivamente pronunciato o
comunicato e la Ctrac emette il proprio parere, previa integrazione della
medesima con il componente di cui alla lettera m) dell’art. 40,
nonchè, qualora ricorrano le condizioni di cui ai commi quinto e sesto
dello stesso articolo, con i componenti ivi previsti.
Sino alla scadenza del termine di cui al secondo comma le facoltà e i
poteri attribuiti alla Giunta provinciale dall’art. 33 sono
esercitati dalla Giunta regionale e per quanto concerne
l’accertamento delle infrazioni e l’Autorità competente a
irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge continua
ad applicarsi la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore
della legge medesima.
Art. 44 - (Criteri transitori
per l’assunzione delle determinazioni sulle domande di autorizzazione
o concessione). (29)
Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac le determinazioni
sulle domande di autorizzazione o concessione sono assunte dalla Giunta
regionale in base ai seguenti criteri:
a) per i materiali di gruppo A possono essere rilasciate autorizzazioni o
concessioni per l’ampliamento di cave in atto o per l’apertura
di nuove cave solo nel territorio dei Comuni elencati, distintamente per
materiale, nell’allegato 1) alla presente legge;
b) per i materiali di gruppo A nel territorio dei Comuni elencati,
distintamente per materiale, nell’allegato 2) alla presente legge
possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni per
l’ampliamento di cave in atto, per quantitativi massimi del 30 per
cento in più in volume rispetto al già autorizzato della Regione
entro il 31 dicembre 1980. Eventuali maggiori percentuali saranno
consentite subordinatamente alla prescrizione di congrui interventi di
ricomposizione ambientale sulla parte di cava già coltivata, qualora
quanto già eseguito o prescritto non sia da ritenersi adeguato ai
sensi dell’art. 14. Gli ampliamenti di cui alla presente lettera sono
consentiti anche in altri Comuni purchè la relativa domanda pervenga
alla Regione entro il 31 dicembre 1982;
c) per i materiali di gruppo B possono essere rilasciate autorizzazioni o
concessioni nel territorio di tutti i Comuni;
d) il rilascio di autorizzazioni o concessioni è comunque subordinato
al rispetto delle norme di cui all’art. 13. Deve inoltre essere
osservata una fascia di rispetto minima di m. 200 dalle zone definite A, B,
C, D e F ai sensi del dm 2 aprile 1968, n. 1444.
Tale fascia di rispetto può essere
ridotta nei territori montani. Nelle zone pianeggianti:
1) la predetta fascia di rispetto è ridotta a metri cento per le cave
la cui profondità di ripristino non sia superiore a metri 4 rispetto
al piano di campagna circostante;
2) l’estensione delle attività nelle aree di cui al numero 1 con
autorizzazione o concessione antecedente all’entrata in vigore della
presente legge è equiparata all’ampliamento di cava in
attività qualora la chiusura dell’attività di cava risalga
a non oltre tre anni dall’entrata in vigore della presente legge;
3) in ogni caso l’autorizzazione o concessione di cui ai numeri 1 e 2
non è assoggettata al limite minimo di superficie; ( 30)
e) il rilascio di autorizzazioni o concessioni per l’ampliamento di
cave in atto o per l'apertura di nuove cave di materiali di gruppo A è
consentito a condizione che non siano superati i quantitativi di materiali
massimi annualmente estraibili specificati, distintamente per materiale e
per provincia nell'allegato 3) alla presente legge. Tali quantitativi
possono essere variati con provvedimento del Consiglio regionale;
f) nelle zone pianeggianti l’area minima di cava non può essere
inferiore a mq 50.000 per la produzione di sabbia e ghiaia e a mq 10.000
per la produzione di argilla per laterizi.Possono essere autorizzate
coltivazioni su aree di dimensioni inferiori purchè esse consentano
l’eliminazione di diaframmi tra cave esistenti vicine ai fini di una
complessiva migliore ricomposizione ambientale;
g) nelle zone pianeggianti la profondità massima di cava non può
essere superiore a un quarto della dimensione caratteristica dello scavo,
definita come il rapporto tra la superficie dello scavo e il suo perimetro.
Non è consentito di portare a giorno,sia pure temporaneamente, le
falde freatiche con i lavori di cava o di avvicinarsi a una distanza
inferiore a m. 2 rispetto al livello di massima escursione valutata come
media delle massime riscontrate in un congruo periodo di tempo. E' tuttavia
consentita l’escavazione a condizione che:
- la profondità di cava non superi m. 3 rispetto al piano di campagna
circostante;
- non sia pregiudicata la possibilità di utilizzo a scopo potabile
dell’acqua di falda;
- il progetto di ricomposizione ambientale preveda la restituzione a usi
agricoli dei terreni interessati, utilizzando opportuni canali di drenaggio
o altre opere di bonifica anche esistenti,fatto salvo quanto già
previsto dal terzo comma dell’art. 14;
h) nelle zone pianeggianti, alla
fine dei lavori di ricomposizione ambientale, l’inclinazione delle
scarpate di cava rispetto a un piano orizzontale non può essere
superiore a 25 gradi;
i) in tutti i casi devono essere fissate le prescrizioni per la
ricomposizione ambientale di cui all’art. 14.
l) non si applicano i commi secondo, settimo e ottavo del punto 2
dell'articolo 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento . ( 31)
In sede di rilascio di autorizzazione o concessione devono inoltre essere
previste tutte le prescrizioni ritenute utili per il conseguimento delle
finalità di cui alla presente legge.
Con l’entrata in vigore del Prac, i criteri di cui al comma
precedente sono sostituiti dalle norme in esso contenute.
Fino all’entrata in vigore del Prac e del Ppac, non si applica il
termine di cui al secondo comma dell’ art. 18 e il termine di cui al quinto comma del medesimo
articolo scade il sessantesimo giorno dalla data di presentazione delle
domande di autorizzazione o concessione.
Per le nuove cave di argilla per laterizi poste a sud della linea
settentrionale delle risorgive indicata dal Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC) è consentita la deroga a quanto previsto dalla
lettera g) del primo comma alle seguenti condizioni:
a) deve essere salvaguardato l'uso, anche potenziale, delle acque di falda
a scopo idropotabile evitando, tra l'altro, che corpi idrici già
contaminati vengano a contatto con acque di miglior qualità;
b) il progetto di escavazione e ricomposizione deve essere corredato da una
relazione geotecnica ed idrogeologica che fornisca un quadro conoscitivo e
progettuale tale da garantire che l'escavazione possa avvenire in massima
sicurezza;
c) la profondità di escavazione va limitata per quanto possibile e, in
ogni caso, non dovrà superare la profondità di metri sei dal
piano di campagna circostante. ( 32)
Art. 45 - (Domande di
attività di cava presentate prima della entrata in vigore della
presente legge).
Le domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca presentate
prima dell’entrata in vigore della presente legge e sulle quali la
Giunta regionale non abbia ancora deliberato sono considerate valide. La
Giunta regionale può chiedere una documentazione aggiuntiva in
relazione alle disposizioni della presente legge.
La Giunta regionale invita coloro che hanno presentato domande con
documentazione carente rispetto a quanto prescritto dalla presente legge a
provvedere alla regolarizzazione delle domande medesime, fissando, allo
scopo, un termine non superiore a 150 giorni, decorso inutilmente il quale,
le domande sono considerate decadute.
Le domande sono sottoposte alla disciplina della presente legge e le
determinazioni relative sono assunte con i provvedimenti di cui ai commi
seguenti e in base ai criteri transitori di cui all’articolo
precedente.
La Giunta regionale trasmette le domande corredate della nuova
documentazione ai Comuni interessati i quali entro il termine di 30 giorni
dal ricevimento devono far pervenire alla Giunta regionale il loro motivato
parere, espresso con deliberazione del Consiglio comunale, contenente le
eventuali proposte di prescrizioni da imporre per l’esercizio
dell’attività di cava.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la Giunta
regionale delibera in via definitiva, sentite la Ctpac e la Ctrac secondo
il procedimento di cui al comma sesto dell’art. 43.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si
applicano alle domande di autorizzazione, di concessione o di permesso di
ricerca presentate entro il 30 aprile 1982, per le quali i Comuni
interessati abbiano espresso il proprio parere entro il 31 luglio 1982.
Sulle stesse delibera la Giunta regionale, sentite le competenti
Commissioni consiliari.
Art. 46 - (Coltivazione delle
cave in atto).
Le attività di cava autorizzate anteriormente alla entrata in vigore
della presente legge proseguono nei limiti dell’autorizzazione a suo
tempo rilasciata, salvo il potere di revoca previsto all’ art. 31.
I titolari di autorizzazione, entro i 120 giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, sono tenuti a stipulare con il Comune o i Comuni
interessati la convenzione di cui all’ art. 20 con efficacia a partire dall’1 gennaio
1983.
L’adeguamento biennale del deposito cauzionale, di cui alla lettera
c) del settimo comma dell’ art. 18, viene applicato anche alle cave autorizzate
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge con
riferimento alle variazioni intervenute nell’indice Istat del costo
della vita a decorrere dalla data di autorizzazione o concessione.
Art. 47 - (Norma
finanziaria).
Art. 48 - (Rinvio alla
legislazione statale).
Per quanto non previsto dalla presente legge continuano a osservarsi le
norme di cui al rd 29 luglio 1927, n. 1 443, e successive modificazioni.
E' fatto salvo, altresì quanto previsto dalle leggi statali in materia
di sicurezza pubblica.
Art. 49 - (Abrogazione di
norme).
Art. 50 - (Articolo
d'urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
ALLEGATO N. 1 ( art. 44,
primo comma, lettera a) ( 34)
SABBIA E GHIAIA
Provincia di Padova:
Cittadella.
Provincia di Rovigo:
Ariano nel Polesine, Donada, Rosolina, Taglio di Po.
Provincia di Treviso:
Arcade, Giavera del Montello, Loria, Montebelluna, Nervesa della Battaglia,
Povegliano, Spresiano, Trevignano, Volpago del Montello.
Provincia di Verona:
Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio,
Villafranca di Verona.
Provincia di Vicenza:
Arzignano, Carrè, Cartigliano, Cassola, Marano Vicentino, Montecchio
Maggiore, Montorso, Mussolente, Romano d' Ezzelino, Rosà, Rossano
Veneto, Santorso, Tezze sul Brenta, Thiene, Trissino, Zanè, Zugliano.
ARGILLA PER LATERIZI ( 35)
Provincia di Belluno:
Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Pieve d'Alpago ( 36), San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina
Bellunese, Sedico, Sospirolo.
Provincia di Padova:
Camposampiero ( 37), Cervarese
Santa Croce, Este, Loreggia, Mestrino, Monselice, Piombino Dese, Pozzonovo,
Saccolongo, Sant' Elena d' Este, Selvazzano Dentro, Solesino, Stanghella,
Trebaseleghe ( 38), Veggiano.
Provincia di Rovigo:
Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Castelmassa,
Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Fiesso
Umbertiano, Gavello, Giacciano con Baruchella, Occhobello, San Martino di
Venezze, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo.
Provincia di Treviso:
Altivole, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco ( 39), Castello di Godego, Cavaso del Tomba,
Conegliano, Cornuda, Fonte, Mogliano Veneto, Monfumo ( 40), Morgano, Pederobba, Possagno, Preganziol,
Quinto di Treviso, Resana, Revine Lago, Riese Pio X, Roncade, San
Vendemiano, Tarzo, Vittorio Veneto, Zero Branco.
Provincia di Venezia:
Marcon, Martellago, Noale, Salzano.
Provincia di Vicenza:
Caldogno, Camisano Vicentino ( 41), Costabissara, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abadesse,
Isola Vicentina, Longare, Malo, Montegalda, Montegaldella, Torre di
Quartesolo, Villaverla.
CALCARE PER CEMENTO
Provincia di Belluno
Farra d' Alpago, Ponte nelle Alpi.
Provincia di Treviso:
Pederobba, Castelcucco, Possagno ( 42)
Provincia di Vicenza:
Albettone, Alonte, Grancona, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga.
ALLEGATO N. 2 (art. 44, primo comma, lettera b)
SABBIA E GHIAIA
Provincia di Padova:
Carmignano di Brenta, Fontaniva, Grantorto, Piazzola sul Brenta, San
Giorgio in Bosco.
Provincia di Treviso:
Castelfranco Veneto, Istrana, Paese, Ponzano Veneto, Vedelago, Villorba.
Provincia di Verona:
Buttapietra, S. Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.
Provincia di Vicenza:
Breganze, Montecchio Precalcino, Sandrigo, Sarcedo.
ARGILLA PER LATERIZI ( 43)
Provincia di Verona:
Albaredo d' Adige, Angiari, Belfiore, Bonavigo, Minerbe, Palù, Ronco
all’Adige, Roverchiara, Veronella.
CALCARE PER CEMENTO
Provincia di Padova:
Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Este, Monselice.
ALLEGATO N. 3 (art. 44, primo comma, lettera e)
SABBIA E GHIAIA
|
Belluno
|
mc. 100.000
|
|
Padova
|
mc. 700.000
|
|
Rovigo
|
mc. 100.000
|
|
Treviso
|
mc. 6.500.000
|
|
Venezia
|
mc. 100.000
|
|
Verona
|
mc. 3.700.000
|
|
Vicenza
|
mc. 4.000.000
|
ARGILLA PER LATERIZI ( 44)
|
Belluno
|
mc. 120.000
|
|
Padova
|
mc. 100.000
|
|
Rovigo
|
mc. 140.000
|
|
Treviso
|
mc. 900.000
|
|
Venezia
|
mc. 450.000
|
|
Verona
|
mc. 500.000
|
|
Vicenza
|
mc. 850.000
|
CALCARI PER CEMENTO
|
Belluno
|
mc. 200.000
|
|
Padova
|
mc. 1.700.000
|
|
Rovigo
|
mc. -
|
|
Treviso
|
mc. 1.000.000
|
|
Venezia
|
mc. -
|
|
Verona
|
mc. 600.000
|
|
Vicenza
|
mc. 200.000
|
« NORME PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA' DI CAVA »
Titolo I
Principi generali
Art. 1 - Finalità, oggetto della legge e deleghe
Art. 2 - Attività di cava
Art. 3 - Classificazione dei materiali di cava
Titolo II
Pianificazione dell’attività di cava
Art. 4 - Strumenti di pianificazione
Art. 5 - Finalità e contenuti del Piano regionale
dell’attività di cava
Art. 6 - Documenti del Piano regionale dell’attività di cava
Art. 7 - Formazione, approvazione ed efficacia del Piano regionale
dell’attività di cava
Art. 8 - Partecipazione dei Comuni
Art. 9 - Finalità e contenuti del Piano provinciale della
attività di cava
Art. 10 - Documenti del Piano provinciale dell’attività di cava
Art. 11 - Formazione, adozione, approvazione ed efficacia del Piano
provinciale dell’attività di cava
Art. 12 - Programma provinciale di escavazione
Art. 13 - Aree di potenziale escavazione e tutela dell’agricoltura
Art. 14 - Ricomposizione ambientale
Art. 15 - Finalità e contenuti del progetto di coltivazione
Titolo III
Autorizzazione, concessione e permesso di ricerca
Art. 16 - Autorizzazione e concessione
Art. 17 - Domanda per l’autorizzazione e la concessione
Art. 18 - Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
Art. 19 - Procedimento di rilascio della concessione
Art. 20 - Convenzione fra imprenditori e Comuni
Art. 21 - Manufatti e impianti connessi con l’attività
estrattiva
Art. 22 - Permesso di ricerca
Art. 23 - Spese per l’istruttoria delle domande
Art. 24 - Comunicazioni statistiche
Art. 25 - Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione
Art. 26 - Consorzi
Art. 27 - Patrimonio indisponibile della Regione
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 28 - Funzioni di vigilanza
Art. 29 - Sospensione
Art. 30 - Decadenza
Art. 31 - Revoca
Art. 32 - Apposizione di sigilli
Art. 33 - Sanzioni
Titolo V
Cave abbandonate o dismesse
Art. 34 - Interventi nelle aree di cave abbandonate o dismesse
Art. 35 - Censimento comunale delle aree di cave abbandonate o dismesse
Art. 36 - Interventi per la ricomposizione ambientale delle aree di cave
abbandonate o dismesse
Art. 37 - Contributi regionali
Art. 38 - Poteri del sindaco in ordine alle aree di cave abbandonate o
dismesse
Titolo VI
Norme finali e transitorie
Art. 39 - Commissione tecnica regionale per le attività di cava
Art. 40 - Commissione tecnica provinciale per le attività di cava
Art. 41 - Controllo sostitutivo della Regione
Art. 42 - Primo Piano regionale dell’attività di cava
Art. 43 - Prima costituzione delle Commissioni tecniche. Sostituzione
transitoria delle Province
Art. 44 - Criteri transitori per l’assunzione delle determinazioni
sulle domande di autorizzazione o concessione
Art. 45 - Domande di attività di cava presentate prima
dell’entrata in vigore della presente legge
Art. 46 - Coltivazione delle cave in atto
Art. 47 - Norma finanziaria
Art. 48 - Rinvio alla legislazione statale
Art. 49 - Abrogazione di norme
Art. 50 - Articolo d'urgenza
Note
( 1) Con ordinanza n. 387/1990 la
Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20.
( 2) L'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2002,
n. 15 prevede per le infrastrutture di trasporto ricomprese negli
elenchi di cui alla legge 443/2001 "Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attività produttive" il rilascio di
autorizzazioni di cave di prestito in deroga alle procedure previste dalla
presente legge. L'art. 8 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16
estende la disciplina delle cave di prestito ai progetti già approvati
ed in corso di esecuzione.
( 3) L'art. 44 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale
presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per
le attività estrattive.
( 4) L’art. 24 della legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 detta disposizioni transitorie integrative disponendo che
sino all’approvazione del piano regionale dell’attività
estrattiva il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le
nuove attività di cava o gli ampliamenti sono subordinati al parere
obbligatorio e vincolante della provincia. Inoltre si dispone che non sono
consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento fondiario
con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza di dune
fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate sulla
tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed
ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina.
( 6) Articolo modificato dall'art.
31 comma 1 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ,
mediante aggiunta della frase: "L'acquisizione del carattere di
attività di cava riguarda esclusivamente l'individuazione, ai fini
programmatori, della natura e della quantità di materiale assimilabile
a quello di cava. In ogni caso è fatto divieto di autorizzare
miglioramenti fondiari con utilizzazione del materiale di risulta superiore
a mc. 5.000 per ettaro".
( 9) L'art. 44 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 prevede che entro il 30 giugno 2003 la Giunta regionale
presenti al Consiglio regionale per l'approvazione il Piano regionale per
le attività estrattive.
( 21) Vedi art. 2, comma primo,
lett. b), della legge
regionale 21 marzo 1983, n. 15 ; art. 10, comma terzo, della legge regionale 16 aprile
1985, n. 33 ; denominazione così variata dall'art. 53, comma
primo, della legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 22) Lettera modificata da lett.
a) comma 1 art. 1 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ,
che ha sostituito il riferimento al segretario regionale per il territorio
e al dipartimento per la geologia e le attività estrattive al
segretario regionale e al dirigente della struttura regionale competente
per materia di attività estrattive; in precedenza lettera sostituita
da comma 1 art. 64 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
( 27) Lettera modificata da lett.
c) comma 1 art. 1 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 ,
che ha sostituito il riferimento al dipartimento per l'industria, cave e
torbiere, acque minerali e termali con il riferimento alla struttura
regionale competente in materia di attività estrattive.
( 33) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 35) Allegato da considerare
privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione
dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34 legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo
comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c) che
prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma primo
dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o concessione nel
territorio di tutti i comuni.
( 43) Allegato da considerare
privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione
dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34 legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo
comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c) che
prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma primo
dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o concessione nel
territorio di tutti i comuni.
( 44) Allegato da considerare
privo di efficacia per il combinato disposto della nuova formulazione
dell’art. 3 operata dal comma 1 dell’art. 34 legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 che ha spostato dalla lettera a) alla lettera b) del primo
comma le argille per laterizi e dell’art. 44 primo comma lett. c) che
prevede per i materiali di gruppo B (quelli della lett. b) del comma primo
dell’art. 3) il rilascio dell’autorizzazione o concessione nel
territorio di tutti i comuni.
SOMMARIO
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