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Contenuti:
Legge regionale 22 ottobre, 1982, n. 49 (BUR n. 48/1982)
Legge regionale 22 ottobre, 1982, n. 49 (BUR n. 48/1982) [sommario] [RTF]
COMPETENZA E
DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PREVENZIONE, CURA, RIABILITAZIONE
E REINSERIMENTO SOCIALE DEI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE
E DA ALCOOL.
Art. 1 - (Finalità).
La Regione del Veneto, con la presente legge, nel rispetto della normativa
statale vigente e in particolare della legge 22 dicembre 1975, n. 685 e dei
decreti del ministro della sanità in data 7 agosto e 10 ottobre 1980
determina gli indirizzi generali, disciplina gli interventi per la
prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei dipendenti da
sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool e istituisce gli organismi
regionali per l’attuazione delle competenze della Regione nella
materia.
Art. 2 - (Competenze della
Regione)
La Regione, nell’ambito degli indirizzi generali della programmazione
e in conformità agli obiettivi dei piani socio - sanitari regionali:
- elabora un piano regionale triennale per la prevenzione, la cura, la
riabilitazione e il reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool di cui al successivo art. 6;
- promuove e favorisce le iniziative volte alla prevenzione, cura,
riabilitazione anche attraverso il coinvolgimento delle autorità
statali, delle istituzioni scolastiche, delle forze sociali, del
volontariato e sostenendo e valorizzando le iniziative degli enti locali;
- indirizza,coordina e vigila sulle attività delle unità
sanitarie locali;
- promuove e favorisce le iniziative per l’aggiornamento e la
qualificazione del personale socio-sanitario impegnato nel settore;
- concorre nelle iniziative per la lotta al traffico della droga.
Art. 3 - (Compiti dei
comuni)
In conformità alla normativa vigente e nello spirito della presente
legge, per una più efficace azione nella lotta al traffico della
droga, nonchè di prevenzione delle cause molteplici che favoriscono il
fenomeno, i comuni - di concerto con le unità sanitarie locali, le
autorità statali, le istituzioni scolastiche e le forze sociali -
esercitano una azione di promozione sull’insieme degli interventi
previsti dalla presente legge.
Per i problemi connessi al reinserimento sociale e lavorativo dei
tossicodipendenti i comuni esercitano inoltre un ruolo di iniziativa e di
stimolo nei confronti delle parti sociali, e operano in forma coordinata e
integrata con le unità sanitarie locali per le competenze previste dal
successivo art. 4.
Art. 4 - (Competenze delle
unità sanitarie locali)
Per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale
di cui all’art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè
per gli adempimenti di cui agli artt. 97 e 100 della stessa legge e di
quelli previsti dai DDMM 7 agosto e 10 ottobre 1980, le unità
sanitarie locali istituiscono servizi di tipo pluriprofessionale,
coordinati funzionalmente dai settori sociale e sanitario di competenza.
In particolare le unità sanitarie locali:
- ai fini della prevenzione:
- promuovono iniziative di informazione ed educazione sanitaria con
particolare riferimento ai problemi derivanti dall’uso di sostanze
stupefacenti, psicotrope, alcool e tabacco;
- sostengono le iniziative dei consigli di quartiere, le associazioni delle
famiglie e di volontariato, degli enti locali a realizzare occasioni di
aggregazione sociale dei giovani anche nell’ambito di più ampi
programmi per la gioventù utilizzando le leggi regionali in armonia
con questi obiettivi;
- collaborano ad attività di prevenzione con gli organismi della
scuola, le autorità militari e gli altri organismi cui la legge
attribuisce competenze nella materia;
- provvedono all’aggiornamento del personale sanitario e sociale di
base e alla qualificazione professionale degli operatori direttamente
impegnati nel settore, secondo quanto previsto all'art. 8 della presente
legge;
- provvedono alla raccolta di dati epidemiologici e statistici in
conformità alle norme legislative e alle direttive della Regione;
- ai fini della cura:
- assicurano il trattamento dei dipendenti da sostanze stupefacenti,
psicotrope e da alcool con il coordinato utilizzo di tutti i presidi e
servizi sanitari utilizzando le terapie più idonee ivi comprese quelle
previste dai decreti del ministro della sanità in data 7 agosto e 10
ottobre 1980, unificando i momenti di intervento sanitario con quelli
psicologico e sociale;
- ai fini della riabilitazione e reinserimento sociale:
- istituiscono e promuovono comunità terapeutiche e comunità
alloggio, nonchè le iniziative occupazionali integrate a carattere
cooperativistico, favorendo le iniziative del volontariato;
- promuovono e organizzano, ove necessario, in forma anche associata,
comunità residenziali in cui il dipendente da sostanze stupefacenti,
psicotrope e alcool accetti di impegnarsi in definiti programmi di cura e
riabilitazione;
- assicurano interventi di assistenza economica in casi di emergenza;
- facilitano a seconda delle esigenze e in forme molteplici le famiglie che
chiedono di accogliere anche temporaneamente dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool;
- favoriscono l’inserimento nel mondo del lavoro in collaborazione
con le associazioni dei datori di lavoro, le organizzazioni sindacali, il
movimento cooperativo e le associazioni di volontariato;
- assicurano, d' intesa con le autorità giudiziarie e carcerarie,
l’assistenza e riabilitazione dei dipendenti da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool detenuti mediante appositi accordi o
convenzioni.
Art. 5 - (Volontariato)
Le unità sanitarie locali, per l’attuazione degli interventi di
cui al precedente articolo, si avvalgono anche delle associazioni e
istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, degli obiettori
di coscienza assegnati ai sensi della legge 5 dicembre 1972, n. 772, del
volontariato singolo favorendo, in particolare, i gruppi di impegno e di
solidarietà giovanile. ( 1)
I rapporti tra le unità sanitarie locali e i soggetti di cui al
precedente comma sono regolati da apposite convenzioni che dovranno essere
conformi alle norme previste dalla presente legge.
Il coordinamento, il controllo e la vigilanza sulla attività dei
soggetti di cui al primo comma del presente articolo vengono esercitati
dalle unità sanitarie locali.
Art. 6 - (Piano di interventi
triennale)
La Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui al
successivo art. 10 e sulla base dei programmi presentati dalle unità
sanitarie locali, elabora e propone al consiglio regionale per
l’approvazione il piano triennale di interventi contro l’uso
non terapeutico delle sostanze stupefacenti, psicotrope e contro
l’abuso dell’alcool.
Il piano triennale, che costituisce parte integrante del piano
socio-sanitario regionale, stabilisce indirizzi e direttive:
a) sulle attività di rilevazione epidemiologica e statistica e su
programmi di ricerca finalizzata in tema di dipendenza da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool;
b) sugli interventi sanitari e sociali da attuare per la prevenzione, cura
e riabilitazione della dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da
alcool;
c) sull’organizzazione e funzionamento dei presidi e servizi
operanti;
d) sugli interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento del
personale.
Il primo piano triennale dovrà essere presentato in Consiglio
regionale entro il 31 gennaio 1983.
Art. 7 -(Attuazione del piano
triennale)
Le unità sanitarie locali, per la definizione del programma coordinato
degli interventi e per valutarne l’efficacia, laddove vengono
attivati i servizi di cui all’art. 4, istituiscono una consulta
permanente formata dai rappresentanti degli enti locali, di organismi, di
associazioni, ivi comprese quelle del volontariato, impegnati nel
raggiungimento delle finalità della presente legge.
La consulta è nominata dall’assemblea dell’unità
sanitaria locale.
Le unità sanitarie locali, entro il 15 ottobre di ogni anno,
presentano alla Giunta regionale il programma coordinato degli interventi
da realizzare nell’anno successivo indicando le conseguenti
necessità finanziarie e la competenza della relativa spesa.
Entro la stessa data presenteranno le relazioni sull’attività
svolta nell’anno precedente con allegata la situazione degli impegni
finanziari assunti in relazione alle risorse disponibili.
La Giunta regionale, sulla base dei programmi e delle relazioni annuali,
provvede al riparto dei fondi da assegnare alle unità sanitarie locali
per l’esercizio successivo.
Per l’esercizio finanziario 1982, le unità sanitarie locali sono
tenute a presentare alla giunta regionale il programma degli interventi
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - (Qualificazione e
aggiornamento del personale)
La Giunta regionale promuove corsi per il personale socio - sanitario che
opera nel campo delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da
alcool, autorizzandone i programmi.
I corsi, effettuati di norma dalle unità sanitarie locali in
collaborazione con il centro regionale di coordinamento medico - sociale,
devono avere carattere pluridisciplinare e garantire la necessaria
preparazione tecnico - pratica degli operatori.
Art. 9 - (Relazione annuale)
La Giunta regionale, avvalendosi della commissione consultiva regionale e
del centro regionale di coordinamento, presenta annualmente al Consiglio
regionale una relazione sulla situazione epidemiologica e le misure messe
in atto per la prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale
dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool nella
Regione.
Art. 10 - (Commissione regionale
consultiva per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da
sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool)
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è
istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale consultiva
per la prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool.
La commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale,
è composta da:
a) assessore regionale alla sanità, o suo delegato, che la presiede;
b) assessore regionale all’assistenza o suo delegato;
c) assessore regionale alle attività produttive e al lavoro o suo
delegato;
d) presidente del tribunale dei minorenni;
e) presidente della sezione specializzata di cui all’art. 101 della
legge n. 685/ 75;
f) un funzionario di pubblica sicurezza;
g) un ufficiale dell’arma dei carabinieri;
h) un ufficiale della guardia di finanza;
i) un giudice di sorveglianza;
l) un rappresentante degli organi periferici del ministero della pubblica
istruzione;
m) un rappresentante della federazione regionale dell’ordine dei
medici;
n) un rappresentante della consulta regionale dell’ordine dei
farmacisti;
o) il coordinatore del centro regionale di coordinamento medico-sociale;
p) sette esperti che si siano segnalati nello studio e nella ricerca o che
operino nel settore, designati dal Consiglio regionale con voto limitato a
4;
q) cinque rappresentanti delle unità sanitarie locali della Regione,
nominati dall’associazione nazionale comuni d' Italia (Anci);
r) due rappresentanti della cooperazione designati dalle organizzazioni
più rappresentative a livello regionale;
s) due rappresentanti dell’associazione del volontariato
convenzionato.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte, di norma, dal
dirigente del servizio che, presso il dipartimento regionale alla
sanità, tratta la particolare materia.
I componenti della commissione durano in carica tre anni.
Decade dall’incarico chi, senza giustificato motivo, non partecipi
alle riunioni per tre sedute consecutive.
I componenti di cui alle leggere f), g), h), i), l), m), n), s), sono
designati dai ministeri, enti, associazioni e organismi interessati.
Le designazioni di cui al comma precedente devono pervenire al presidente
della Giunta regionale entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
Per la validità delle sedute, compresa quella di insediamento, è
richiesta la presenta della maggioranza assoluta dei componenti e per la
validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei presenti.
La commissione si riunisce almeno trimestralmente.
Ai componenti della commissione, che non appartengono agli organismi
istituzionali della Regione e non siano dipendenti della stessa, è
corrisposta, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una
indennità di presenza nella misura di cui all’art. 5 della
legge regionale 3
agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni, per ciascuna giornata di
partecipazione alle relative sedute.
La relativa spesa graverà sull’apposito capitolo dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale di cui alla citata legge regionale 3 agosto 1978,
n. 40 . ( 2)
Art. 11 -(Funzioni della
commissione regionale consultiva per la prevenzione, cura e riabilitazione
delle dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool)
La commissione regionale consultiva:
- esprime il parere sul piano triennale di cui all’art. 6 della
presente legge;
- valuta i dati semestrali trasmessi dal centro regionale di coordinamento
medico e sociale, relativi allo andamento del fenomeno delle
tossicodipendenze;
- può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza
a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante
nell’ambito regionale;
- esprime, su richiesta, pareri tecnico giuridici e può proporre
interventi ed eventuali indagini conoscitive;
- collabora con gli organi competenti per la realizzazione di iniziative
nel campo della lotta al traffico della droga.
Art. 12 - (Centro regionale di
coordinamento medico e sociale)
Presso la Giunta regionale è istituito un centro regionale di
coordinamento medico e sociale composto da:
- un medico, con funzioni di coordinatore, scelto tra i docenti
universitari o primari ospedalieri;
- uno psicologo, scelto tra coloro che, nel settore, abbiano acquisito
particolare esperienza;
- un educatore, scelto tra coloro che, nel settore, abbiano acquisito
particolare esperienza;
- due esperti che operano nel campo della riabilitazione e del
reinserimento sociale scelti fra gli operatori delle comunità
pubbliche o convenzionate del Veneto;
- due medici, di cui uno designato dalla federazione dell’ordine
regionale dei medici e l'altro scelto tra gli specialisti in farmacologia
clinica o medicina legale.
L’incarico, conferito dalla Giunta regionale che ne determina il
corrispettivo, ha carattere strettamente professionale escluso ogni
rapporto di pubblico impiego; dura un anno e può essere rinnovato
anche in deroga all’art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 .
( 3)
Per esigenze operative la Giunta può assegnare al centro, nel limite
massimo di cinque unità, personale comunque in servizio presso la
Regione.
Art. 13 - (Funzioni del centro
regionale di coordinamento medico-sociale)
Il centro regionale di coordinamento medico-sociale:
a) indica le più idonee terapie di disintossicazione, operando i
necessari interventi e controlli sulle attività dei presidi sanitari;
b) propone le opportune direttive per il recupero sociale dei dipendenti da
sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;
c) raccoglie, elabora e trasmette all’assessore regionale alla
sanità che ne curerà l’inoltro al Consiglio regionale,al
ministero della sanità e al ministero dell’interno, i dati
statistici semestrali relativi all’andamento del fenomeno delle
dipendenze da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;
d) fornisce informazioni e consulenze in tema di dipendenza da sostanze
stupefacenti, psicotrope e da alcool alle unità sanitarie locali della
Regione;
e) propone annualmente alla Giunta regionale un programma d' aggiornamento
per il personale socio-sanitario che opera nel settore;
f) promuove incontri di studio con le unità sanitarie locali,
sull’attuazione dei programmi d' intervento nella materia.
Art. 14 -(Norma
transitoria)
Sino all’insediamento del centro regionale di coordinamento medico -
sociale di cui al precedente articolo 12, il centro medico e di assistenza
sociale continuerà a esercitare le funzioni già svolte dalla data
del 30 settembre 1980, attribuitegli dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75 .
Art. 15 - (Finanziamento)
Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante:
a) i finanziamenti del fondo sanitario regionale da determinare con legge
di approvazione del piano socio-sanitario regionale;
b) la istituzione di un apposito capitolo nel bilancio regionale denominato
“ Interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti,psicotrope e
da alcool, cui confluiscono le assegnazioni statali in forza della legge 22
dicembre 1975, n. 685 e della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonchè gli
stanziamenti integrativi regionali da determinare con la legge di
approvazione del bilancio.
Per gli interventi di cui alla presente legge è fissata per
l'esercizio 1982 la spesa di L. 1.500.000.000 alla cui copertura si
provvede come segue:
omissis ( 4)
Per l’anno 1983 e successivi agli oneri della presente legge, che
comunque non dovranno essere inferiori a quanto stanziato per il 1982,si
farà fronte con gli stanziamenti di cui al primo comma, lettera a),
del presente articolo e con gli stanziamenti che saranno appositamente
previsti nel fondo regionale per i servizi sociali.
Art. 16 - (Variazioni di
bilancio)
Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 sono
apportate le seguenti variazioni:
omissis ( 5)
Art. 17 - (Norma finale)
Note
( 4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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