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Contenuti:
Legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 (BUR n. 25/1983)
Legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 (BUR n. 25/1983) [sommario] [RTF]
INTERVENTI A FAVORE
DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA.
Art. 1
La Regione del Veneto, in attuazione di quanto previsto dall’ art. 4 dello Statuto e
dal Programma regionale di sviluppo promuove lo sviluppo della montagna
attraverso il recupero e il potenziamento delle risorse economiche e il
risanamento e la salvaguardia del territorio.
A tal fine, richiamate le competenze dei comuni e delle province, riconosce
nelle comunità montane gli enti dotati di specifica competenza per la
programmazione e l’attuazione degli interventi per lo sviluppo della
montagna nello spirito della legge 2 dicembre 1971, n. 1102.
Art. 2
E' approvato il “ documento delle
direttive ” allegato alla presente legge, della quale forma parte
integrante; le direttive contenute nel “ documento ” hanno
efficacia vincolante per l’attività della Regione, degli enti e
aziende dipendenti dalla Regione e con funzioni di indirizzo e di
coordinamento per gli enti locali relativamente alle funzioni a essi
delegate dalla Regione, e in particolare per le comunità montane nella
formazione dei piani di sviluppo.
Art. 3
E' approvato il piano degli interventi straordinari, secondo l’elenco
di cui al paragrafo 2.2 del “ documento delle direttive ”
allegato alla presente legge, per formare parte integrante e sostanziale.
Art. 4
Le procedure per la attuazione dei singoli
interventi di spesa previsti nel piano straordinario degli interventi sono
quelle delle leggi regionali che regolano le materie corrispondenti, come
richiamate nell’apposito elenco inserito al paragrafo 2.2 del “
documento delle direttive ”allegato alla presente legge.
Per gli interventi in corrispondenza dei quali non risulti in vigore alcuna
specifica normativa regionale, la disciplina delle procedure di spesa
sarà disposta dalla legge finanziaria regionale sulla base della
normativa vigente per la esecuzione di interventi in settori similari.
Con la esclusione degli interventi di carattere generale di cui alla
lettera A dell’elenco inserito al paragrafo 2.2 del “ documento
delle direttive ”, nell’attuazione della presente legge saranno
osservate le seguenti norme procedurali generali:
a) gli enti richiedenti provvedono all’inoltro alla Regione dei
progetti esecutivi delle opere indicate nell’elenco, debitamente
approvati dall’organo deliberativo competente, senza che sugli stessi
debbano pronunciarsi gli organi consultivi previsti dalla vigente normativa
regionale in materia di opere pubbliche con esclusione delle opere igienico
- sanitarie e di difesa del suolo;
b) l’approvazione dei progetti nei termini indicati sub a)
costituisce dichiarazione di pubblica utilità dell’opera a tutti
gli effetti di legge;
c) la concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale,
ovvero dal funzionario delegato a tale compito dalla medesima a norma
dell’ articolo
53 della legge
regionale n. 72/1977 ; ( 1)
d) la erogazione del contributo viene disposta dai dipartimenti competenti
per materia secondo le modalità seguenti:
- un primo acconto pari al 50 per
cento sulla base della richiesta del legale rappresentante dell’ente
beneficiario comprovante l’avvenuta consegna dei lavori
all’impresa esecutrice dei medesimi;
- un secondo acconto pari al 40 per cento sulla base della richiesta del
legale rappresentante dell’ente beneficiario attestante
l’avvenuta erogazione di almeno due terzi del primo acconto;
- il restante 10 per cento a saldo, sulla base della prescritta
certificazione di regolare esecuzione o di collaudo a norma di legge previo
decreto di liquidazione finale del contributo del dipartimento competente
per funzione o materia;
d bis) il termine ultimo per la realizzazione del progetto esecutivo e per
la presentazione della certificazione di regolare esecuzione o collaudo, di
cui alla lettera d), è fissato al 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello di assegnazione del contributo e la sua inosservanza
comporta la revoca dello stesso e l’obbligo di restituzione delle
somme già erogate. ( 2)
L’accreditamento dei primi due acconti può essere disposto in
una unica soluzione pari al 90 per cento sulla base della richiesta del
legale rappresentante dell’ente beneficiario comprovante
l’avvenuta consegna dei lavori all’impresa esecutrice dei
medesimi, qualora si ritenga, in ragione dell’ammontare non elevato
dei lavori e dei tempi di esecuzione assegnati, che la somma possa essere
utilizzata in tempi brevi.
L’accreditamento dei primi due acconti o dell’acconto unico
può essere effettuato su appositi conti speciali vincolati, a favore
del legale rappresentante dell’ente beneficiario secondo la normativa
introdotta dall’ articolo 95/ bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 in
materia di contabilità regionale, come modificato dalla legge
regionale. ( 3)
Qualora i fondi siano accreditati nelle forme previste al comma precedente,
gli interessi maturati sui conti di cui ai precedenti commi sono a credito
della Regione.
Art. 5
Art. 5 bis - Spese di
funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione nelle aree
montane
1. Sono a carico della Regione le spese autorizzate dalla Giunta regionale
per il funzionamento della Conferenza permanente per la montagna di cui
all’articolo 19 bis della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
“Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità
montane”, che abbiano per oggetto gli oneri sostenuti per le sue
sedute, ospitalità e rappresentanza, nonché le spese per la
realizzazione delle manifestazioni e attività deliberate dalla
Conferenza e per gli incarichi per la redazione di pareri, studi e
documenti riguardanti lo sviluppo delle aree montane.
2. Le spese di cui al comma primo sono anticipate dalle Comunità
montane o dall’U.N.C.E.M. regionale. Il rimborso è disposto,
entro i successivi sessanta giorni, con decreto del dirigente regionale
della struttura competente in materia di foreste ed economia montana su
presentazione della relativa documentazione di spesa. ( 5)
Art. 6
E' istituito il “ Centro studi per la cultura e la tecnologia delle
aree montane ” composto dal “ Comitato scientifico ”, dal
personale della sezione dell’Esav, formata ai sensi
dell’ articolo
23 della legge
regionale n. 88/1980 e dal personale del Dipartimento piani, programmi
e legislativo della Regione destinato al Centro.
Il “ Comitato scientifico ” è composto da non più di
nove membri, scelti tra docenti universitari e tra esperti di chiara fama
nelle materie di competenza del Centro; i componenti sono nominati dalla
Giunta regionale entro tre mesi dalla prima riunione della conferenza
permanente.
Il “ Comitato scientifico ” è presieduto e coordinato da
uno dei suoi membri, scelto dalla conferenza permanente.
Il Centro studi riferisce alla conferenza in ordine all’esito degli
studi e delle ricerche.
Assolve alle funzioni di dirigente del “ Centro studi ” il
coordinatore del dipartimento piani, programmi e legislativo.
La Regione provvede al finanziamento del “ Centro studi ”.
Art. 7
Ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 37 ,
le comunità montane sono abilitate a ottenere i contributi per la
costruzione e la gestione di una propria rete di informatica distribuita.
( 6)
Art. 8
Le comunità montane procedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, all’adozione del piano generale di
sviluppo previsto dall’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 1973, n. 11
( 7) ; le comunità montane,
che già hanno adottato e trasmesso alla Regione il Piano generale di
sviluppo, procedono, entro gli stessi termini, alla verifica di
compatibilità delle scelte di piano con le direttive del “
Progetto montagna ” e adottano le relative varianti.
Il piano generale di sviluppo e le varianti al piano, sono trasmesse per
l’approvazione alla Regione secondo le procedure di cui
all’articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; le comunità
montane, prima della trasmissione degli atti alla Regione sono tenute a
sottoporre il Piano, o la variante, all’esame della conferenza
permanente per la programmazione nelle aree montane che esprime il parere
in merito. Il parere della conferenza è allegato agli atti che sono
trasmessi alla Giunta.
La conferenza permanente si avvale, per l’istruttoria degli atti,
degli uffici della Giunta regionale e di quelli delle comunità
montane.
Art. 9
Note
( 8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 9) Si omette allegato alla legge.
SOMMARIO
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