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Contenuti:
Legge regionale 31 agosto 1983, n. 46 (BUR n. 42/1983)
Legge regionale 31 agosto 1983, n. 46 (BUR n. 42/1983) [sommario] [RTF]
NORMA PER LA
PUBBLICITA’ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE
DIRETTIVE IN ORGANISMI RIENTRANTI NELLA SFERA DI INTERESSE REGIONALE.
Art. 1 - (I soggetti).
Sono soggetti alla disciplina della presente legge, redatta ai sensi
dell’art. 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441:
1) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori
generali di enti, istituti, organismi pubblici, anche a carattere
economico, che operino, col carattere della dipendenza strumentale, nelle
materie di competenza regionale;
2) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori
generali di enti, istituti, organismi pubblici, la cui nomina o proposta o
designazione, o approvazione di nomina spetti a organi della Regione;
3) i presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori
generali delle società, al cui capitale la Regione concorre, nelle
varie forme di intervento e partecipazione, per un importo superiore al 20
per cento, nonchè degli enti e istituti privati, al cui funzionamento
la Regione concorre in misura superiore al 50 per cento
dell’ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in
bilancio e a condizione che queste superino la somma di lire 500.000.000.
Art. 2 - (L’elenco
regionale).
Per l’individuazione dei soggetti sottoposti alla disciplina della
presente legge, la Regione istituisce un apposito elenco, recante,
relativamente a ogni enti, istituto od organismo, pubblico o privato, di
cui all’art. 1, gli estremi di costituzione e le finalità
istituzionali, nonchè l’indicazione dei nominativi del
presidente, del vicepresidente, dell’amministratore delegato e del
direttore generale.
Per la compilazione del primo elenco, i legali rappresentanti degli enti,
istituti od organismi, di cui all’art. 1, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare
al Segretario generale della programmazione della Regione, sotto la propria
responsabilità, una dichiarazione contenente gli elementi da
trascrivere nell’elenco ai sensi del primo comma; per il suo
aggiornamento, a dichiarare altresì ogni successivo mutamento, entro
30 giorni dall’evento.
L’elenco è compilato e aggiornato a cura del Segretario della
programmazione sulla base della dichiarazione resa.
La concessione di ogni contributo o finanziamento regionale è
subordinata alla previa dichiarazione del legale rappresentante circa
l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla presente legge.
Art. 3 - (Adempimenti conseguiti
alla nomina)
In ogni caso, entro 90 giorni dalla notificazione della propria nomina, i
soggetti, di cui all’art. 1, sotto la propria responsabilità,
sono tenuti a trasmettere alla Segreteria generale della programmazione
della Regione:
1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni
mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote
di partecipazione a società,l’esercizio delle funzioni di
amministratore o di sindaco di società con l’apposizione della
formula “ sul mio onore affermo che la dichiarazione è
corrispondente al vero ”;
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti
all’imposta sui redditi delle persone fisiche;
3) una dichiarazione concernente il proprio stato di famiglia.
Gli adempimenti,indicati ai punti 1) e 2) del comma precedente, concernono
anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge
non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano. In caso
contrario, l’interessato dovrà dichiarare il loro rifiuto in
modo espresso.
I soggetti, di cui all’art. 1 attualmente in carica, sono tenuti agli
adempimenti, di cui al presente articolo, entro 90 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.
Art. 4 - (Adempimenti
successivi)
Negli anni successivi a quello di nomina, i soggetti, indicati
all’art. 1, sono tenuti a presentare al Presidente della Giunta
regionale:
1) entro un mese dalla scadenza
del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi
soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche, una
attestazione sulle variazioni intervenute nell’anno precedente
rispetto alla situazione dichiarata ai punti 1) e 3) dell’art. 3 e la
conseguente eventuale documentazione integrativa, nonchè copia
dell’ultima dichiarazione dei redditi;
2) entro 3 mesi dalla cessazione della carica, le dichiarazioni, rese
secondo le modalità rispettivamente indicate ai punti 1) e 3)
dell’art. 3, sulle variazioni intervenute rispetto all’ultima
attestazione fatta ai sensi del precedente n. 1).
A tali adempimenti si applica quanto disposto nello ultimo comma
dell’art. 3.
Art. 5 - (I moduli)
Le dichiarazioni e le attestazioni, rese ai sensi dei precedenti articoli,
sono effettuate su moduli predisposti dalla Giunta regionale.
Art. 6 - (Sanzioni)
Qualora uno dei soggetti, indicati all’ art. 1, non adempia agli obblighi nei termini previsti
dai precedenti articoli, il Presidente della Giunta regionale lo diffida
formalmente ad adempiere entro il termine di 15 giorni.
In caso di inosservanza della diffida, il Presidente della Giunta regionale
ne dà notizia nel Bollettino ufficiale della Regione e lo comunica,
con apposita lettera raccomandata, agli altri titolari di cariche direttive
in seno all’organismo di appartenenza e ai membri del consiglio di
amministrazione.
Dell’intero procedimento è data notizia altresì al
competente ufficio distrettuale delle imposte dirette.
Art. 7 -(Il procedimento di
regolarizzazione)
Qualora il dichiarante,nelle dichiarazioni e attestazioni rese, abbia
presentato documenti irregolari o sia in errore, il Presidente della Giunta
regionale, può assegnargli, dalla rilevazione delle irregolarità,
un congruo termine per la riparazione.
L’inutile decorso del nuovo termine comporta le sanzioni per
l’inosservanza previste all’art. 6.
Art. 8 - (Forme di
pubblicità)
Le dichiarazioni rese da ciascun soggetto ai sensi della presente legge
vanno ordinate in una apposita pubblicazione, riportando espressamente le
notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei
redditi.
La pubblicazione è tenuta a cura della Segreteria di Giunta e può
essere consultata da tutti i cittadini in un ufficio aperto al pubblico.
SOMMARIO
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