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Contenuti:
Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 (BUR n. 61/1983)
Legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 (BUR n. 61/1983) [sommario] [RTF]
NORME MODIFICATIVE
E INTEGRATIVE DELLE LEGGI ISTITUTIVE DI ALCUNI ENTI DIPENDENTI PER QUANTO
CONCERNE LE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI E LA NOMINA DEL
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI. (1)
Art. 1 - (Oggetto).
La presente legge disciplina il trattamento
economico degli amministratori e dei revisori e la nomina del presidente
del collegio dei revisori dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
a) Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto
(Irsev); ( 2)
b) Istituto regionale per le ville venete (Irvv);
c) Azienda regionale delle foreste; ( 3)
d) Latteria didattica “ Pietro Marconi ” di Thiene; ( 4)
e) Enti per il diritto allo studio universitario (Esu). ( 5)
Art. 2 - (Indennità di
carica)
Ai presidenti degli enti, di cui al precedente
articolo, spetta un' indennità di carica, che viene stabilita dai
rispettivi enti entro i limiti fissati nell’allegata tabella A, che
forma parte integrante della presente legge.
Al vice presidente, ove previsto dalla legge istitutiva, spetta un'
indennità di carica pari al 50 per cento di quella stabilita per il
presidente.
Art. 3 - (Revisori dei
conti)
Ferma restando ogni altra norma di legge,
regolamentare e statutaria, concernente l’ordinamento e il
funzionamento del collegio dei revisori dei conti, a partire dal prossimo
rinnovo, il presidente del collegio dovrà essere in ogni caso iscritto
nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o nell’albo dei dottori
commercialisti o nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali.
Al presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un' indennità
di carica annua lorda, determinata dai rispettivi enti entro il limite di
tre milioni di lire. Agli altri componenti compete un' indennità di
carica non superiore al 50 per cento di quella spettante al presidente del
collegio stesso.
Art. 4 - (Indennità di
presenza)
Ai restanti amministratori, spetta, per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali
di appartenenza, un' indennità di presenza, stabilita dai rispettivi
enti entro il limite di lire 80.000. ( 6)
Art. 5 - (Rimborso spese e
trattamento di missione)
A tutti gli amministratori, residenti in
località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede
dell’ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute
per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell’ente per la
partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure, qualora sia
consentito l’uso del proprio automezzo, compete il rimborso, per ogni
chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo di un
litro di benzina super.
Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente, il rimborso
delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice presidente
degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti che, per
ragioni del loro mandato, si rechino dal luogo di residenza alla sede
dell’ente.
Agli amministratori residenti fuori del territorio della Regione,
anzichè il rimborso delle spese di cui ai precedenti commi, può
essere riconosciuto il trattamento di missione di cui all’ultimo
comma del presente articolo.
Al presidente e agli amministratori dallo stesso delegati, che, in
relazione al loro mandato, si rechino in missione in località distante
non meno di 15 chilometri dalla sede dell’ente medesimo, compete il
trattamento di missione e di rimborso spese, determinato sulla base dei
criteri, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 169 e successive
modificazioni, e, per quanto da questa non previsto, dalle leggi statali
vigenti in materia. ( 7)
Art. 6 - (Amministrazione
straordinaria)
In caso di gestione commissariale dell’ente, il trattamento economico
del commissario e degli altri eventuali organi di straordinaria
amministrazione è determinato col provvedimento di nomina.
Art. 6 bis - (Adeguamento
periodico dell’indennità)
1. Il limite delle indennità di cui
agli articoli 2, 3 e 4 è aggiornato all’inizio di ogni triennio,
con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti rilevati per la
maggiorazione dell’indennità integrativa speciale, di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive
modificazioni e integrazioni. L’aumento non può comunque
superare il 10% per ciascun anno del triennio.
2. Il primo aggiornamento ha decorrenza dall’1 gennaio 1992.
( 8)
Art. 7 - (Abrogazione)
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
ALLEGATO
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Presidente
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Ente
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Indennità mensile
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lorda
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Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto
(Irsev)
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L. 1.500.000
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Istituto regionale per le ville venete (Irvv)
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L. 1.500.000
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Azienda regionale delle foreste
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L. 1.500.000
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Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene
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L. 1.500.000
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Enti per il diritto allo studio universitario (Esu)
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L. 1.500.000
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Note
( 1) Art. 57 legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e
strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per lo
svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le
spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4
della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5 . Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano
una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici,
provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari
al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui
all’articolo 3 della legge sopra citata.
( 6) Indennità portata da L.
40.000 a L. 80.000, da art. 2, legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 . A
norma dell’art. 3 della stessa legge (che non contiene la
disposizioni sulla dichiarazione d’urgenza), l’aumento
dell’indennità ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla sua entrata in vigore.
( 7) Art. 57 legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e
strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per lo
svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le
spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4
della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5 . Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano
una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici,
provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari
al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui
all’articolo 3 della legge sopra citata.
( 9) Tabella così sostituita da
art. 1, legge
regionale 10 agosto 1989, n. 26 . A norma dell’art. 3 della
stessa legge (che non contiene la disposizione sulla dichiarazione
d’urgenza), l’aumento delle indennità, recato con la
sostituzione, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo
alla sua entrata in vigore.
SOMMARIO
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