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Contenuti:
Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983)
Regolamento regionale 23 novembre 1983, n. 4 (BUR n. 55/1983) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
GESTIONE CONTABILE DEI FONDI ACCREDITATI A ORGANI ESTERNI ALLA REGIONE.
(1)
Art. 1 - (Scopo e oggetto del
regolamento). (2)
Scopo del presente regolamento è la disciplina della gestione
contabile dei fondi accreditati a organi esterni alla Regione del Veneto,
di seguito denominati organi delegati, in esecuzione della normativa di
contabilità regionale di cui all’ art. 95/bis della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 ,
per la liquidazione e il pagamento di spese regionali per il tramite di
organi esterni alla Regione stessa.
Art. 2 - (Ordini di
accreditamento)
L’accreditamento dei fondi è disposto dalla Regione del Veneto
tramite l’emissione di ordini di accreditamento a favore degli organi
esterni alla Regione, da eseguirsi da parte dell’Istituto tesoriere
capofila per il tramite degli sportelli degli Istituti tesorieri, mediante
l’apertura di sottoconti a nome “ Regione del Veneto,
sottoconto organo delegato... ”.
Gli ordini di accreditamento devono recare i seguenti dati:
- esercizio finanziario,
distinguendo se trattasi di gestione di competenza o di residui;
- importo (in cifre e lettere) da accreditare;
- numero e denominazione del capitolo del bilancio cui va imputata la
spesa;
- indicazione dell’organo delegato e sua sede;
- estremi della deliberazione con indicazione della esecutività della
medesima o di altro titolo valido in forza del quale l’ordine è
emesso;
- numero d' ordine progressivo e data di emissione;
- sportello degli Istituti tesorieri presso cui costituire le facoltà
di prelievo;
- sottoscrizione secondo le norme previste per gli ordinativi di pagamento
della Regione del Veneto;
- identificazione del tipo di sottoconto secondo se si tratti di spese in
conto capitale oppure di spese diverse per le quali vige l'Istituto della
riduzione d' ufficio da parte del Dipartimento per le finanze, i tributi e
la ragioneria, già previsto dall’ art. 92, quinto comma,
della legge regionale
n. 72/1977 ;
- determinazione,nell'eventualità che ciò sia stabilito dalla
deliberazione autorizzativa dell'importo massimo prelevabile con ordinativi
di pagamento a proprio favore per spese di funzionamento e mantenimento da
pagare in contanti.
La Regione del Veneto provvederà a trasmettere al tesoriere e per esso
allo sportello del tesoriere designato, gli specimen di firma delle persone
facoltizzate a operare sul sottoconto medesimo.
L'Istituto tesoriere capofila provvede all’apertura, per ciascun
ordine di accreditamento, di specifico sottoconto intestato a “
Regione del Veneto, organo delegato... ”, che costituisce giacenza
indisponibile al nome della Regione stessa nel conto complessivo di
tesoreria,nonché alla costituzione delle facoltà di prelievo per
l’organo delegato esclusivamente presso lo sportello degli Istituti
tesorieri indicato dalla stessa Regione nell’ordine di
accreditamento.
Fatte salve specifiche disposizioni in contrario, tutte le aperture di
credito disposte in tempi successivi nell’arco temporale
dell’esercizio e che facciano riferimento a uno stesso oggetto, a uno
stesso capitolo e a uno stesso organo delegato, confluiscono in un unico
sottoconto dovranno richiamare il numero d' ordine progressivo
dell’ordine di accreditamento che ha dato origine al sottoconto
stesso.
Art. 3 - (Forma di prelevamento
per l’organo delegato)
Gli organi delegati effettuano i prelevamenti mediante ordinativi di
pagamento secondo lo schema sub “ A ”. Tali ordinativi potranno
essere estinti solo dallo sportello designato sull’ordine di
accreditamento, secondo le modalità previste per l’estinzione
degli ordinativi di pagamento della Regione del Veneto.
Gli ordinativi di pagamento riportano la firma della persona titolare delle
funzioni dell’organo delegato o di chi la sostituisce e la
controfirma del responsabile dell’ufficio contabile, ove esista,
dell’Ente o Istituto o Associazione di cui l’organo delegato
detiene la rappresentanza legale.
Gli organi delegati possono effettuare prelevamento a proprio favore solo
per far fronte a spese di mantenimento e funzionamento di erogare in
contanti, entro gli stretti limiti d' importo stabiliti dalla deliberazione
autorizzativa dell’accredito e riportati sull’ordine di
accreditamento. Dell’uso di tali fondi l’organo dovrà
fornire prova analitica documentale nel contesto della rendicontazione
semestrale e di chiusura.
Art. 4 - (Documentazione per
l’organo delegato per l’estinzione dell’ordinativo di
pagamento delle spese regionali)
Il tesoriere allega all’estratto conto periodico la documentazione
inerente ai movimenti registrati.
Art. 5 - (Disposizioni
particolari per i sottoconti degli organi delegati a estinzione
annuale)
Per spese diverse da quelle in conto capitale, gli organi delegati potranno
emettere gli ordinativi di pagamento inerenti ai sottoconti in premessa e
consegnare gli stessi allo sportello tesoriere designato entro e non oltre
il 15 dicembre dell’anno di competenza.
Il tesoriere, una volta estinti gli ordinativi purché emessi nei
termini sopraindicati è autorizzato a effettuare il giro al conto
complessivo di tesoreria dei saldi disponibili sui sottoconti degli organi
delegati quali appaiono alla data del 31 gennaio dell’anno seguente a
quello di accensione, dandone immediata comunicazione al Dipartimento per
le finanze, i tributi e la ragioneria.
Il Dipartimento di cui al precedente comma procede alla riduzione degli
originari ordini di accreditamento in ragione delle quote non utilizzate e
che hanno formato oggetto di giriconto; nonché alla conseguente
riduzione dell’imputazione originaria al capitolo di bilancio sul
quale è stato emesso l’ordine di accreditamento così
ridotto.
Gli eventuali ordinativi di pagamento emessi entro il 15 dicembre
dell’anno di competenza e non pagati entro il termine del 31 gennaio
dell’anno seguente a quello di accensione del sottoconto,saranno
annullati a cura del tesoriere e restituiti inevasi all’organo
delegato.
Il Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria provvede al
riaccredito sul capitolo corrispondente del nuovo esercizio delle somme non
utilizzate solo dietro richiesta scritta dell’organo delegato,
limitatamente all’importo richiesto in quanto dichiaratamente
corrispondente a obbligazioni già formalmente assunte e sempreché
la somma non sia caduta in perenzione amministrativa a norma di legge.
Art. 6 -(Disposizioni
particolari per i sottoconti degli organi delegati relativi a spese in
conto capitale) (3)
I sottoconti aperti per spese in conto capitale non vengono estinti alla
chiusura dell’esercizio in cui sono stati attivati e restano in vita
per l’intero importo non ancora utilizzato; l’organo delegato
potrà continuare a movimentare il sottoconto stesso senza soluzione di
continuità fino all’esaurimento dei fondi, ovvero fino alla
scadenza del biennio successivo all’anno in cui il sottoconto è
stato aperto.
Allo scadere del biennio previsto dal terzo comma dell’ art. 95/bis della
legge regionale n.
72/1977 il sottoconto viene estinto dal tesoriere e il relativo saldo
non ancora utilizzato viene girato al conto complessivo di tesoreria
mediante emissione da parte del tesoriere della prescritta bolletta di
riscossione e la successiva emissione da parte della Regione del prescritto
ordine d' introito su di un apposito capitolo dell’entrata del
bilancio regionale.
Gli ordinativi di pagamento potranno essere utilmente emessi e consegnati
allo sportello tesoriere designato, entro il 15.mo giorno antecedente alla
scadenza sopracitata.
A norma dell’ultimo comma dell’art. 95/bis della legge regionale n. 72/1977
, modificata dalla legge regionale n. 43/1982 , gli ordini di
accreditamento riguardanti spese in conto capitale sono da considerare
estinti ai fini della contabilità di bilancio della Regione per
l’intero ammontare degli ordini stessi che risulti accreditato agli
organi delegati al termine dell’esercizio.
Art. 7 -(Incombenze
dell’organo delegato nei confronti della Regione del Veneto)(4)
L’organo delegato è tenuto a trasmettere alla Regione del
Veneto, con scadenza semestrale in corrispondenza col 30 giugno e del 31
dicembre di ogni anno il rendiconto delle operazioni effettuate, corredato
dai relativi documenti giustificativi e dagli estratti conto ricevuti dal
tesoriere.
La rendicontazione dovrà comunque essere trasmessa in occasione della
estinzione del sottoconto e in concomitanza con le scadenze di cui al terzo
comma dello art.
95/bis della legge regionale n. 72/1977 .
Il Segretario generale della programmazione potrà disporre verifiche
occasionali e/o periodiche presso l’organo delegato in relazione alle
funzioni dello stesso organo gestite conto della Regione.
Per la rendicontazione valgono di norma le disposizioni previste
dall’ art.
92 della legge
regionale n. 72/1977 , modificata dalla legge regionale n. 43/1982 per i funzionari
delegati organi interni della Regione.
Ove venissero rilevate irregolarità nella rendicontazione, il
Dipartimento per la finanza, i tributi e la ragioneria invita
l’organo delegato a provvedere alla regolarizzazione della stessa,
dandone comunicazione al Segretario generale della programmazione.
Se entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
precedente l’organo delegato non provvede alla regolarizzazione o vi
provvede in modo inadeguato, il Dipartimento per le finanze rimette gli
atti al Segretario generale della programmazione per le conseguenti
decisioni motivate.
Art. 8 - (Responsabilità
dell’organo delegato)
Il titolare della funzione dell’organo delegato che ha disposto i
prelievi dal sottoconto è responsabile dei pagamenti effettuati e
ordinati, in solido con il responsabile dell’ufficio contabile, fino
a quando non ne abbia ottenuto discarico con l’approvazione del
rendiconto da parte della Regione.
I prelevamenti dal sottoconto saranno registrati in ordine cronologico a
cura dell’organo delegato in una apposita scheda mastro secondo lo
schema allegato sub. “ B ”. Copia di tale scheda è usata
per la rendicontazione periodica di cui al precedente art. 7.
Note
SOMMARIO
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