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Legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 (BUR n. 30/1984)
Legge regionale 5 luglio 1984, n. 33 (BUR n. 30/1984) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E MODIFICA ALLE PROCEDURE DI SPESA E ALLE
MODALITà DI INTERVENTO DI LEGGI REGIONALI NEI DIVERSI SETTORI, ASSUNTO
IN COINCIDENZA CON LA LEGGE REGIONALE DI APPROVAZIONE DEL PRIMO
PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1984 E PLURIENNALE 1984- 1986.
Art. 4 - (Esecuzione di opere
nel settore dello sport nei territori montani)
Ai fini dell’attuazione del piano straordinario di interventi
previsto dalla legge
regionale 6 giugno 1983, n. 29 “ Interventi a favore dei
territori montani e approvazione del progetto montagna ” è
autorizzato per la esecuzione delle opere nel settore dello sport un
contributo regionale secondo le procedure di cui all’art. 4 della citata
legge di L. 2.750.000.000 di cui L. 750 milioni nel 1984, L. 1.000 milioni
nel 1985 e L. 1.000 milioni nel 1986. (Cap. 73620).
Art. 5 - (Modifica
dell’art. 25 della legge regionale n. 48/1982 , concernente la
concessione di fidejussioni regionali nei settori dell’agricoltura e
della pesca)
Art. 6 - (Modifica
dell’art. 11 della legge regionale 13 marzo 1984, n. 12
“ Interventi regionali di incentivazione per la qualificazione delle
strutture turistico - ricettive ”)
L'art. 11 della legge
regionale 13 marzo 1984, n. 12 , è così modificato:
“Nella prima applicazione della presente legge, le domande per la
concessione dei contributi devono essere presentate, ai sensi del
precedente art. 3, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge”. (5)