|
Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984)
Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 (BUR n. 38/1984) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME PER LA
ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI REGIONALI.
Art. 1 - (Finalità).
Nell’assolvimento delle proprie funzioni di tutela
dell’ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e la
valorizzazione dell’ambiente naturale nelle zone di particolare
interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonchè allo scopo
di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l’uso
sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori
condizioni di vita per le collettività locali, la Regione Veneto
istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il
funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce
l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali di interesse
locale da parte di Province, Comuni, Comunità montane e relativi
Consorzi, nonchè da parte delle Comunioni familiari montane, anche
associate fra loro.
Art. 2 - (Parchi naturali
regionali)
I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio
regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico -
ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo,
delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad
attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo
escursionistico, opportunamente regolate.
I parchi naturali regionali sono sottoposti al regime previsto dalla
presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco.
Art. 3 - (Riserve naturali
regionali)
Le riserve naturali regionali sono costituite da zone del territorio
regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente
considerate, particolare interesse naturalistico - ambientale in funzione
di specifiche ricerche in campo scientifico, ovvero di una speciale tutela
di particolari manifestazioni geomorfologiche, vegetali, faunistiche,
paleontologiche, archeologiche o di altri valori ambientali.
Le riserve naturali regionali possono essere generali o speciali.
Le riserve naturali generali possono racchiudere al loro interno:
a) zone di riserva integrale, quando hanno lo scopo di proteggere e
conservare in modo assoluto la natura dell’ambiente con tutto quanto
esso contiene;
b) zone di riserva orientata, quanto hanno lo scopo di sorvegliare e
orientare scientificamente l’evoluzione della natura.
Ogni zona è soggetta al regime previsto dalla presente legge e dalla
normativa propria di ciascuna, a seconda della rispettiva classificazione.
Art. 4 -(Zone di protezione e di
sviluppo controllato. Zone di pre-parco)
Ove se ne ravvisi la necessità, nei territori esterni ma contigui ai
parchi e alle riserve, possono venire individuate zone di protezione e di
sviluppo controllato (zone di pre - parco), nelle quali sono consentite,
con la osservanza delle prescrizioni contenute nella legge istitutiva e nel
piano ambientale, soltanto quelle costruzioni o trasformazioni edilizie,
nonchè quelle opere e attività di qualsiasi altra natura che non
siano contrastanti con i fini istituzionali del parco o della riserva. In
tali zone può essere vietata qualsiasi attività di caccia e
pesca, mentre possono venir insediate iniziative idonee a promuovere la
valorizzazione delle risorse naturali locali, nonchè attrezzature per
attività ricreative, turistiche e sportive.
Art. 5 - (Individuazione dei
parchi e delle riserve naturali di interesse regionale)
I parchi e le riserve naturali di interesse
regionale sono individuati, mediante appositi elaborati grafici e
cartografici, in scala non inferiore a 1: 50.000 nel piano territoriale
regionale di coordinamento, anche sulla base delle proposte e delle
indicazioni che potranno essere presentate, durante l’elaborazione
del piano, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Comuni,
nonchè dalle Comunioni familiari montane.
Entro il 31 dicembre 1984, la Giunta regionale, sentito il parere della
Commissione Tecnica Regionale, integrata nei modi previsti dal successivo
art. 10, presenta al Consiglio regionale per l’approvazione,
eventuali variazioni o aggiunte al primo elenco già presentato ai
sensi della legge 31
maggio 1980, n. 72 delle zone da costituire in parco o riserva naturale
regionale, indicando, relativamente a ciascun parco o riserva, le più
idonee misure di salvaguardia, fra quelle individuate al successivo art. 6.
All’elenco sarà allegata un' apposita planimetria in scala non
inferiore a 1: 50.000, contenente la delimitazione di ciascuna zona,
comprensiva della eventuale area pre - parco. La deliberazione del
Consiglio regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione e una copia della planimetria sarà tenuta a disposizione del
pubblico presso i competenti Uffici della Giunta regionale e presso
ciascuno dei Comuni interessati.
In sede di prima applicazione della legge, si possono realizzare i parchi
di cui al primo elenco, anche in assenza del Piano Territoriale Regione di
Coordinamento.
Il primo elenco con le planimetrie allegate dovrà comunque essere
approvato dal Consiglio regionale entro il 31 marzo 1985.
Art. 6 -(Misure temporanee di
salvaguardia)
Nelle zone individuate ai sensi del precedente
articolo si applicano, a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione della deliberazione di adozione del piano ovvero
della deliberazione di approvazione dell’elenco previsto al secondo
comma, oltre alle eventuali altre misure di salvaguardia derivanti
dall’adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, i
divieti individuati tra i seguenti dal provvedimento del Consiglio
regionale:
a) apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro - silvo - pastorale;
b) esecuzione di tagli boschivi, anche parziali a eccezione dei tagli per
la coltivazione del pioppo, nonchè di quelli necessari per evitare il
deterioramento del popolamento, salvo quanto previsto dalle successive
prescrizioni;
c) riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare l’ambiente;
e) apertura di nuove cave e riapertura di quelle inattive da oltre un anno;
f) esercizio venatorio con esclusione della caccia di selezione;
g) interventi di bonifica di qualsiasi tipo;
h) interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;
i) raccolta, asportazione e danneggiamento della flora spontanea, e delle
singolarità geologiche e mineralogiche;
l) introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare
alterazioni ecologicamente dannose;
m) navigazione a motore sui corsi d' acqua con motori superiori a Hp. 5
effettivi;
n) uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, con esclusione dei
mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni boschive e per i
servizi di protezione civile e di rifornimento dei rifugi alpini;
o) abbandono dei rifiuti;
p) altre attività specifiche che rechino danno ai valori tutelati
dalla presente legge.
Si applicano altresì, per lo stesso periodo, le prescrizioni
individuate, ai sensi del presente articolo, tra quelle di seguito
elencate:
1) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo - pastorali e le prescrizioni di massima di polizia
forestale;
2) tra gli interventi di cui alle lettere g), h), i), l) sono consentiti
quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica e per la
acquacoltura, l’irrigazione e lo scolo delle acque nonchè quelli
relativi alle attività agricole in atto;
3) sono consentite solamente costruzioni pertinenti alla conduzione
agricola, con volumetria, riferita alla sola residenza ammessa, non
superiore a 0,001 mcmq, e comunque non oltre i 1.300 mq di altitudine;
4) per gli edifici esistenti, sono consentiti unicamente interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo, di adeguamento igienico, nonchè la demolizione totale o
parziale, fatte salve le malghe, esclusa comunque qualsiasi trasformazione
d' uso;
5) non sono consentite nuove recinzioni delle proprietà se non con
siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle attività
silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi
e agli usi agricoli e zootecnici.
I divieti e le prescrizioni individuati ai sensi del presente articolo si
applicano fino all’entrata in vigore delle leggi regionali istitutive
del parco o della riserva e comunque per non più di cinque anni.
Restano ferme nel frattempo le misure più restrittive previste dalle
leggi e dagli strumenti urbanistici.
Il Presidente della Giunta regionale in casi eccezionali può
autorizzare motivate deroghe alle limitazioni stabilite nel presente
articolo, sentita la Comunità montana, o, per i territori non
classificati montani, il comune e la Commissione Tecnica Regionale
integrata ai sensi del successivo art. 10.
Art. 7 - (Istituzione)
Ciascun parco o riserva naturale regionale
è istituito con legge regionale, secondo le prescrizioni contenute nel
Piano Territoriale Regionale di coordinamento ovvero, sino a quando questo
non venga adottato, nella deliberazione di cui al secondo comma del
precedente art. 5.
La legge istitutiva deve stabilire, nel rispetto dei principi stabiliti
dalla presente legge:
1) l’ente gestore del parco, scelto tra il Comune, la Comunità
montana, la Provincia o loro Consorzi, che si avvale di un Comitato Tecnico
Scientifico con funzioni consultive, il cui parere è obbligatorio sul
piano ambientale, sui regolamenti e su ogni altro provvedimento di
particolare rilevanza; in caso di Consorzio, deve essere stabilita nella
legge la composizione degli organi. Qualora il territorio del parco sia in
tutto o in parte compreso tra i beni agro - silvo - pastorali costituenti
patrimonio di Comunioni familiari montane, la gestione può essere
affidata alle stesse Comunioni anche associate tra loro;
2) il perimetro del parco o riserva e dell’eventuale area di pre -
parco anche in variante alla delimitazione di cui all’art. 5;
3) le caratteristiche del parco o della riserva, da tenere presenti nella
articolazione e classificazione delle aree;
4) le misure di salvaguardia che dovranno applicarsi all’interno del
parco o della riserva, sino all’approvazione del piano ambientale, e
comunque per una durata non superiore a tre anni;
5) le zone di protezione e di sviluppo controllato eventualmente
necessarie, ai sensi del precedente art. 4;
6) le norme e le prescrizioni che andranno osservate in tali zone e che
dovranno essere inserite negli strumenti urbanistici del comprensorio o del
comune interessato;
7) gli atti cui enti gestori sono tenuti, in difetto dei quali la Regione
provvederà ai necessari interventi sostitutivi;
8) i finanziamenti necessari per far fronte all’istituzione del parco
o della riserva.
Art. 8 - (Adempimenti
preliminari alla costituzione del consorzio)
Ai fini della costituzione del consorzio di cui al punto 1) del precedente
art. 7, il Presidente della Giunta regionale convoca, entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge istitutiva del parco o della
riserva, i rappresentanti degli enti locali interessati che sono costituiti
in comitato allo scopo di predisporre uno schema di statuto. Nella prima
riunione del comitato viene nominato l’ufficio di presidenza e la
segreteria. Nei successivi sessanta giorni il comitato medesimo redige lo
statuto del consorzio e lo invia per l’approvazione, agli enti locali
interessati.
Entro i successivi quaranta giorni detti enti approvano lo statuto e lo
inviano al Presidente della Giunta regionale, unitamente alla delibera di
approvazione, per l’emanazione del decreto di costituzione del
consorzio.
Art. 9 - (Piano ambientale)
(1)
Per ciascuno dei parchi e delle riserve costituiti nei modi di cui
all’art. 7, è formato un piano ambientale al duplice scopo di
assicurarne la necessaria tutela e valorizzazione e di sostenere lo
sviluppo economico e sociale della zona.
Il piano, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente legge e
nella legge istitutiva, determina:
a) l’articolazione della zona in aree diverse, secondo la
classificazione prevista dall’art. 11 e seguenti;
b) gli interventi conservativi, riqualificativi, di recupero e di
miglioramento da operarsi a cura dell’ente gestore;
c) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per una
utilizzazione collettiva dei beni, devono essere espropriate, e i relativi
termini temporali;
d) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel parco o nella riserva, nonchè la regolamentazione delle
attività consentite, con particolare riguardo a quelle edilizie, alle
opere di urbanizzazione, all’impianto delle restanti infrastrutture e
attrezzature alla circolazione e navigazione a motore;
e) i tempi e le modalità di cessazione delle attività antropiche
incompatibili con la destinazione della zona a parco o a riserva;
f) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco
o la riserva e le norme principali per la loro regolazione;
g) le attività produttive silvo-pastorali e agricole compatibili.
Il piano ambientale è costituito da:
1) una relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi e dei criteri
da adottare nell’attuazione del piano;
2) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a 1:
10.000 atte a determinare la suddivisione della zona in aree distinte,
nonchè l’assetto urbanistico, agricolo, forestale della zona;
3) le norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni di cui alla lettera d), nonchè la regolamentazione delle
attività consentite e l’utilizzazione sociale dei beni
ambientali;
4) un programma finanziario di massima. Alla formazione del piano
ambientale provvede l’ente gestore del parco o della riserva, entro
18 mesi dalla sua costituzione se si tratta di consorzi istituiti ai sensi
degli articoli 7 e 8, ovvero, se si tratta di un comune o di una
comunità montana, dalla data di entrata in vigore della legge
istitutiva.
Art. 10 - (Procedimento ed
effetti)
All’adozione, deposito e pubblicazione
del piano ambientale provvede l’ente gestore del parco o della
riserva, con le modalità e secondo il procedimento previsto per il
piano territoriale comprensoriale dell’art. 37 della legge regionale 2 maggio 1980,
n. 40 , ( 2) intendendosi
sostituito al Consiglio di Comprensorio l’Assemblea del Consorzio, il
Consiglio della Comunità montana o del comune cui sia stata affidata
la gestione del parco o della riserva.
Nel caso che l’ente gestore del parco sia costituito da Comunioni
familiari montane anche associate tra loro, il deposito e la pubblicazione
del piano ambientale segue le modalità espresse dall’art. 5 del
Regolamento regionale
24 aprile 1975, n. 5 . ( 3)
Il piano è approvato con delibera del Consiglio regionale, previo
parere della Commissione Tecnica Regionale, integrata dal Direttore
dell’Azienda Regionale delle Foreste e dal responsabile
dell’Ispettorato dipartimentale delle Foreste, competente per
Territorio, nonchè da cinque esperti di chiara fama, nominati dal
Consiglio regionale, nelle seguenti discipline: geologia, zoologia, scienze
forestali, botanica e scienze agrarie sentite le principali Associazioni
protezionistiche e organizzazioni professionali agricole comprese quelle
operanti nell’ambito del territorio da destinare a parco. ( 4)
La delibera di approvazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione. Il Piano ambientale ha i medesimi effetti di un piano
comprensoriale. I vincoli e le limitazioni previsti dalla lettera d) del
precedente art. 9, comportano l’automatica variazione degli strumenti
urbanistici in vigore e dei relativi elaborati; le previsioni di questi
continuano ad applicarsi per la parte non incompatibile.
Art. 11 - (Classificazione delle
aree)
Le aree comprese nei parchi o nelle riserve possono essere classificate dal
piano ambientale, ai fini del particolare regime cui vengono sottoposte,
nelle seguenti categorie:
a) zone di riserva naturale regionale generale;
b) zone di riserva naturale regionale speciale;
c) zone a destinazione silvo - pastorale;
d) zone a destinazione agricola;
e) zone di penetrazione.
Art. 12 - (Regime di riserva
naturale regionale generale)
Nelle zone sottoposte a regime di riserva
naturale regionale generale, il suolo, il sottosuolo, le acque, la
vegetazione e la fauna sono rigorosamente protetti e sono consentiti solo
gli interventi, a cura o sotto il controllo dell’ente gestore, per la
protezione dell’ambiente e per la ricostituzione di equilibri
naturali, propri dello ambiente.
Le zone di cui al comma precedente devono essere, di massima, individuate
in aree in cui non siano in atto rilevanti insediamenti antropici
permanenti e attività produttive incompatibili.
L’accesso dei visitatori è consentito, alle condizioni e secondo
le norme del piano ambientale e dei regolamenti adottati dall’ente
gestore.
All’interno delle zone di cui al presente articolo può essere
consentito l’esercizio di rifugi alpini, bivacchi fissi, posti di
ristoro, gestibili anche da terzi, su autorizzazione dell’ente,
revocabile qualora la gestione si svolga in modo pregiudizievole per le
finalità del parco o della riserva.
E' libero l’esercizio degli sport della natura, non competitivi,
dell’escursionismo, dell’alpinismo, e dello scialpinismo,
purchè esercitati in forme non lesive dello ambiente.
Il campeggio e l’accensione di fuochi all’aperto sono
consentiti solo all’interno delle aree appositamente individuate e
attrezzate.
Art. 13 - (Regime di riserva
integrale)
Nelle zone di riserva naturale regionale
generale possono essere individuate aree di riserva integrale nelle quali,
per la presenza di eccezionali valori naturalistici e ambientali, il suolo,
il sottosuolo, le acque, la vegetazione e la fauna sono protetti nella loro
assoluta integrità.
L’accesso è limitato alle persone appositamente autorizzate per
motivi di osservazione, ricerca scientifica e compiti amministrativi.
Le aree di riserva integrale dovranno comunque essere acquisite alla
proprietà pubblica.
Art. 14 - (Regime di riserva
orientata)
Nelle zone di riserva naturale regionale
generale possono essere individuate aree di riserva orientata, in cui
l’evoluzione dell’ambiente naturale, anche limitatamente ad
alcune sue particolari manifestazioni, viene sorvegliata e orientata
scientificamente. In tali aree si applicano, oltre alle prescrizioni di cui
al precedente art. 12, quelle ulteriori che sono dettate dal piano
ambientale, in relazione agli obiettivi perseguiti.
Art. 15 -(Regime di riserva
naturale regionale speciale)
Le riserve naturali regionali speciali sono
istituite al fine di tutelare particolari elementi o fenomeni dello
ambiente naturale, del paesaggio e antropologi. Esse sono sottoposte al
regime previsto dal precedente art. 12, con deroghe e con le integrazioni
previste dal piano ambientale e atte a realizzare le finalità
specifiche che hanno portato alla loro classificazione.
Art. 16 - (Disciplina delle
zone a destinazione silvo-pastorale o agricola)
Nelle zone classificate a destinazione silvo
- pastorale o agricola si applica il regime di riserva naturale generale di
cui al precedente art. 12, salvo quanto previsto dai commi seguenti.
E' consentito l’esercizio, sia a cura dell’ente gestore, che di
altri enti pubblici, organismi associativi o privati, di attività
agricole, utilizzazioni forestali, pascolo e attività zootecniche, in
forma compatibili con la tutela ambientale e non contrastanti con le
finalità generali del parco o della riserva e con le norme del piano
ambientale.
Il piano ambientale può consentire l’accesso con mezzi
meccanici, il tracciamento di piste per gli stessi, l’impianto di
teleferiche e la costruzione di manufatti, purchè destinati
esclusivamente in funzione delle attività consentite.
Sono incluse di massima fra le zone di cui al presente articolo quelle su
cui vigono usi civici.
Art. 17 - (Disciplina delle
zone di penetrazione)
Sono classificate zone di penetrazione le aree che, per esigenze
logistiche, le quali non possono essere più opportunamente soddisfatte
all’esterno del parco, debbano ospitare strutture ricettive,
campeggi, parcheggi per automezzi e centri di informazione.
Tali aree sono individuate preferibilmente in zone marginali e periferiche
del territorio del parco o della riserva e comprenderanno il tracciato, le
immediate adiacenze e le testate delle esistenti rotabili interne aperte al
pubblico, gli adiacenti nuclei abitati, manufatti e gli impianti di
attività produttive esistenti.
Fatte salve le particolari deroghe, necessarie per consentire
l’esercizio dei servizi, di cui al primo comma del presente articolo,
delle altre attività in atto, in tali zone si applica il regime di cui
al precedente art. 12.
Art. 18 - (Attività
edilizie)
Nei parchi e nelle riserve istituiti ai
sensi della presente legge, il rilascio della concessione o autorizzazione
edilizia è subordinato al parere favorevole dello organo esecutivo
dell’ente gestore del parco o della riserva, che è tenuto a
pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dei progetti. La mancata
pronuncia nel termine da parte dell’ente gestore va considerata come
parere favorevole. ( 5)
Il parere è espresso con riferimento alle prescrizioni contenute nella
presente legge, in quella istitutiva del parco o riserva regionale
nonchè nel piano ambientale di cui all’art. 9.
Il parere favorevole può essere condizionato alla osservanza di
particolari previsioni, atte a garantire il migliore inserimento ambientale
delle opere che si intendono eseguire.
Art. 19 - (Attività
agricole, silvo-pastorali e di utilizzazione boschiva)
Il piano ambientale individua le realtà agricole della zona, promuove
le colture compatibili con la tutela e la valorizzazione
dell’ambiente e determina i terreni che possono essere adibiti a
pascolo e le modalità e i tempi dell’alpeggio; inoltre distingue
i complessi boschivi a seconda che:
a) debbano essere lasciati evolvere naturalmente, con esclusione di
qualunque intervento che non sia disposto dall’ente gestore al fine
di assicurarne la evoluzione;
b) possono essere utilizzati sia in via immediata, a mezzo di opportuni
diradamenti o tagli e successivi reimpianti, sia previa ricostruzione
mediante idoeni rimboschimenti e trasformazione del bosco ad alto fusto;
c) possono essere desinati a piantagioni di pioppi e di altre specie
arboree di rapido accrescimento.
Gli interventi di proprietari o conduttori di complessi boschivi, di cui
alle lettere b) e c), devono essere autorizzati dall’ente gestore del
parco o della riserva, previa presentazione di apposito piano di
coltivazione.
Art. 20 - (Caccia e pesca)
Nei parchi e nelle riserve naturali
regionali è vietato l’esercizio venatorio in qualunque forma.
Particolari limitazioni possono essere stabilite dal piano ambientale per
l’esercizio della caccia nelle zone di protezione e di sviluppo
controllato di cui al precedente art. 4.
L’esercizio della pesca può essere consentito, al di fuori delle
aree, sottoposte al regime di riserva integrale, nei limiti e con
l’osservanza delle prescrizioni contenute nel piano ambientale. Nelle
zone in cui la caccia e la pesca sono vietate, l’ente gestore
può procedere, in caso di fenomeni degenerativi della specie o di
sovrapopolamento, a catture di animali da destinare al ripopolamento del
restante territorio ovvero, nell’impossibilità di catture, al
loro abbattimento.
Art. 21 - (Fauna minore e
flora spontanea)
Nei parchi e nelle riserve costituite ai sensi della presente legge è
vietato distruggere, disperdere o catturare la fauna minore di qualunque
specie senza apposita autorizzazione, che può essere rilasciata
dall’ente gestore per soli scopi scientifici o didattici.
E' vietata altresì la raccolta della flora spontanea. La raccolta di
piante a scopi scientifici o didattici può essere autorizzata
dall’ente gestore.
Sono in ogni caso fatte salve le esigenze dell’attività
agricola.
Art. 22 - (Veicoli e
natanti)
Nei parchi costituiti ai sensi della
presente legge la circolazione e la navigazione a motore non sono
consentite, salvo che nelle aree o nei corsi d' acqua in cui esse sono
espressamente previste dal piano ambientale, che può fissare limiti in
relazione alla potenza dei motori.
In considerazione delle particolari esigenze della fauna, della flora e
della tutela ambientale, l’ente gestore può in ogni caso vietare
o limitare temporaneamente a parti del territorio o di corsi d' acqua o a
percorsi specifici la circolazione e la navigazione a motore.
Le limitazioni di cui al primo comma non si applicano ai veicoli agricoli e
a quelli di servizio.
Art. 23 - (Attività di
ricerca scientifica)
Al fine di svolgere attività di ricerca scientifica, gli enti di
ricerca e i singoli ricercatori comunicano allo ente gestore il proprio
programma di ricerca, i luoghi e i tempi di attività, illustrando
particolarmente le operazioni che potrebbero incidere sull’assetto
ambientale.
Tali attività possono essere, se del caso, vietate o limitate o
condizionate a opportune cautele, tenuto conto del loro rilievo scientifico
e delle esigenze di tutela ambientale.
Art. 24 - (Organizzazione dei
servizi antincendi) (omissis) (6)
Art. 25 -(Regolamenti e
programmi di attuazione)
Al fine di meglio precisare le prescrizioni
e i criteri di gestione del parco o della riserva, ciascun ente gestore
può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme contenute negli
articoli precedenti e delle prescrizioni contenute nel piano ambientale.
Per quanto attiene agli interventi di propria competenza, ogni ente gestore
adotta, contestualmente al piano ambientale di cui al precedente art. 9, e
successivamente ogni due anni, un programma di attuazione, di durata
biennale, nel quale, in rapporto alle disponibilità finanziarie, sono
indicate le opere e le iniziative che saranno assunte per il migliore
soddisfacimento degli scopi che hanno determinato la istituzione del parco
o della riserva, nonchè l’ordine di priorità degli
interventi, anche in vista del loro coordinamento con le iniziative e le
opere in programma nei territori finitimi.
Art. 26 - (Patrimonio
forestale regionale)
Ove nel territorio del parco o della riserva
siano compresi beni costituenti il patrimonio forestale della Regione,
affidato alla gestione dell’Azienda Regionale delle Foreste,
l’ente gestore ha l’obbligo nella formazione del piano
ambientale di cui al precedente art. 9 e dei programmi di attuazione
previsti dal secondo comma dell’articolo precedente, di acquisire il
parere della azienda.
L’azienda provvede, oltre che all’attuazione degli interventi
che le competono ai sensi della legge regionale 9 giugno 1975, n. 67 ,
( 7) e della legge regionale 13 settembre 1978, n.
52 , a quegli altri interventi che si rendono necessari per effetto
della istituzione del parco o della riserva naturale regionale e che sono
determinati mediante convenzioni con l’ente gestore, anche riguardo a
beni appartenenti a terzi, qualora essi vi consentano partecipando alla
convenzione.
Art. 27 - (Parchi e riserve di
interesse locale)
Le Province, le Comunità Montane, i
Comuni e loro Consorzi, nonchè le Comunità familiari montane,
anche associate tra loro, possono istituire nel proprio territorio,
semprechè ciò non contrasti con le previsioni del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento parchi e riserve regionali di
interesse locale, per i fini e secondo i principi di cui alla presente
legge.
La individuazione del parco o della riserva è fatta dagli enti di cui
al precedente comma nel rispettivo strumento territoriale o urbanistico
generale, che deve contenere altresì la delimitazione della zona
mediante una o più planimetrie.
Dalla data di adozione dello strumento la zona o le zone prescelte sono
soggette al regime provvisorio di salvaguardia previsto dal precedente
art. 6.
Le Province, le Comunità Montane, i Comuni e loro Consorzi,
nonchè le Comunioni familiari montane, anche associate, che abbiano
istituito un parco o una riserva, provvedono alla loro gestione anche
avvalendosi di apposita azienda.
Per ciascuno dei parchi o delle riserve istituite ai sensi del presente
articolo viene redatto un piano ambientale, con i contenuti di cui al
precedente art. 9, in quanto compatibili. Ai fini del procedimento di
adozione, deposito, pubblicazione e approvazione, tale piano è
assimilato a un piano attuativo di iniziativa pubblica.
Il piano può disporre l’applicazione nel territorio costituente
il parco o la riserva di tutte o alcune delle prescrizioni contenute negli
articoli dal 18 al 24 della presente legge.
Art. 28 - (Finanziamento dei
parchi e delle riserve)
Gli enti gestori dei parchi e delle riserve
provvedono alle spese necessarie mediante:
a) le somme versate dagli enti
locali e loro consorzi;
b) le somme versate annualmente dalla Regione;
c) gli eventuali proventi derivanti dall’applicazione di tariffe per
le utilizzazioni collettive del parco o della riserva, dai canoni di
concessione dei beni appartenenti all’ente gestore e dalle sanzioni
comminate ai sensi del successivo art. 30.
Ai fini di cui alla lettera b), la Regione, con legge di bilancio assegna
annualmente un contributo per spese di impianto e di funzionamento. I
contributi sono erogati con delibera della Giunta regionale sentita la
Commissione consiliare competente. ( 8)
2 bis. La Giunta regionale è autorizzata, successivamente
all’approvazione del bilancio di previsione annuale, nelle more
dell’approvazione della delibera di cui al comma 2, ad erogare
acconti per la copertura finanziaria delle spese di funzionamento, fino ad
un massimo del 50 per cento, calcolati sulla base di quanto attribuito a
ciascun ente parco nell’esercizio finanziario precedente a quello di
riferimento. ( 9)
Art. 28 bis - Iniziative per
la valorizzazione dei parchi regionali
1. La Giunta regionale è
autorizzata a finanziare iniziative ed attività finalizzate alla
valorizzazione, conoscenza e coordinamento dei parchi regionali nell'ambito
delle finalità di cui all'articolo 1. ( 10)
Art. 28 ter - Promozione degli
interventi che utilizzano tecniche di bio-architettura e di ingegneria
forestale. (11)
1. Al fine di qualificare le aree dei parchi regionali, la Giunta regionale
è autorizzata a finanziare progetti per la realizzazione o il restauro
di edifici nonché interventi sui relativi spazi aperti, che utilizzino
tecniche di bio-architettura e di ingegneria forestale sostenibile.
2. Sono finanziabili ai sensi del comma 1 gli interventi di competenza dei
soggetti gestori dei parchi che interessano fabbricati ubicati nei parchi,
nelle aree finitime e in quelle funzionalmente collegate.
Art. 28 quater - Interventi di
ripristino e messa in sicurezza dei manufatti. (12)
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare interventi di
manutenzione straordinaria di opere e manufatti ad uso pubblico, già
previsti e finanziati dai piani ambientali e al servizio
dell’attività dei parchi e delle riserve regionali di interesse
locale, qualora dette opere e manufatti siano stati danneggiati da atti di
vandalismo o eventi calamitosi e la manutenzione degli stessi non possa
essere rinviata nel tempo senza pericolo per la pubblica incolumità.
Art. 29 -(Vigilanza)
Salvo diverse disposizioni delle leggi istitutive sono incaricati della
vigilanza sull’osservanza degli obblighi e dei divieti posti dalla
presente legge, o dal piano ambientale o dei regolamenti di cui al
precedente articolo 25, gli organi e gli agenti indicati
dall’ art.
16 della legge
regionale 15 novembre 1974, n. 53 , nonchè il personale
dell’Azienda Regionale delle Foreste. ( 13)
All’accertamento delle trasgressioni essi provvedono a norma delle
leggi in vigore.
Art. 30 - (Sanzioni)
Per le attività edilizie, comunque compiute in violazione delle norme
stabilite nell’ art.
18, si applica, oltre alle sanzioni previste dalle leggi in vigore, una
sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 20.000.000, in proporzione al
valore delle attività intraprese e al danno arrecato
all’ambiente.
Per ogni contravvenzione ai divieti previsti negli articoli 20 e 22 si applica la sanzione
amministrativa da L. 80.000 a L. 800.000, semprechè il fatto non sia
soggetto a più grave sanzione comminata da leggi statali o regionali.
Restano comunque ferme le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16
della legge 17 luglio 1970, n. 568.
Per ogni altra violazione delle norme contenute nella presente legge, per
la quale le disposizioni in vigore non prevedano una sanzione
amministrativa di carattere pecuniario, si applica una sanzione da L.
30.000 a L. 500.000 in rapporto alla gravità della violazione.
Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate ai sensi
dell’ art.
18 della legge
regionale 15 novembre 1974, n. 53 . Il provento delle sanzioni spetta
all’ente gestore del parco o della riserva.
In ogni caso i contravventori sono tenuti alla demolizione o rimozione
delle opere abusivamente eseguite, al ripristino dei luoghi e al
risarcimento del danno ulteriore. Sono confiscati i vegetali e gli altri
beni rimossi o asportati, gli animali uccisi o catturati, le armi, i
macchinari e gli attrezzi utilizzati per la violazione.
Art. 31 - (Abrogazione)
Note
SOMMARIO
|