|
Contenuti:
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984)
Legge regionale 5 settembre 1984, n. 51 (BUR n. 41/1984) [sommario] [RTF]
INTERVENTI DELLA
REGIONE PER LO SVILUPPO E LA DIFFUSIONE DELLE ATTIVITA’
CULTURALI.
Titolo I
Oggetto e finalità della legge
Art. 1 - (Principi generali).
La Regione Veneto promuove e favorisce lo sviluppo, la diffusione e la
valorizzazione delle attività e delle strutture culturali
nell’ambito del territorio regionale.
Art. 2 - (Ambiti, destinatari e
modalità d' intervento)
Per il raggiungimento delle finalità enunciate nello articolo
precedente la Regione:
a) sostiene l’attività di enti e istituzioni di riconosciuta
importanza culturale nell’ambito del suo territorio;
b) favorisce iniziative e attività culturali realizzate da Enti locali
singoli o associati, Istituzioni, Fondazioni, Associazioni, Cooperative
senza scopo di lucro, e/ o loro aggregazioni a livello regionale;
c) promuove iniziative e manifestazioni culturali direttamente, in
collaborazione con altri soggetti o per affidamento.
Titolo II
Istituzioni di rilevante importanza culturale
Art. 3 - (Riconoscimento)
Art. 4 - (Documentazione delle
attività)
Titolo III
Art. 5 - (Iniziative culturali
di Enti locali, Istituti, Associazioni)
La Regione Veneto favorisce attività di
studio e di ricerca, manifestazioni e iniziative culturali di Enti locali,
Istituti, Associazioni o Cooperative senza fine di lucro operanti nel
territorio regionale o aventi per fine lo studio della cultura veneta, con
particolare riferimento alle attività e iniziative riguardanti le
culture locali.
Art. 6 -(Concessione dei
contributi)
Per il raggiungimento delle finalità di
cui al precedente articolo, la Regione concede contributi per la
realizzazione di programmi annuali o di progetti specifici.
Nella concessione dei contributi saranno tenute in particolare conto le
attività di notevole rilevanza connesse con la cura di pubblicazioni
relative alla tradizione storica, artistica, etnica, scientifica e
religiosa, nonchè alle varie peculiarità linguistiche della
Regione.
(omissis) ( 3).
omissis ( 4)
Art. 7 -(Acquisto libri)
La Giunta regionale provvede
all’acquisto,presso Case editrici, di libri di particolare rilevanza
culturale, aventi per oggetto la civiltà e le culture locali nel
Veneto.
Art. 8 - (Commissione
consultiva)
Al fine di esprimere alla Giunta regionale
parere sulla validità e rilevanza culturale delle opere di cui al
precedente articolo, è costituita una Commissione presieduta dal
Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato, e composta da:
a) il dirigente del Dipartimento competente;
b) cinque esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a
tre;
c) tre esperti designati dalla Giunta regionale.
Funge da segretario un dipendente regionale nominato dal Presidente della
Giunta regionale.
La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta
regionale.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno
un terzo dei componenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
I membri della commissione durano in carica fino all’avvenuto rinnovo
del Consiglio regionale, e possono essere riconfermati. La durata in carica
è prorogata fino all’avvenuta sostituzione.
Titolo IV
Procedimenti
Art. 9 - (Modalità per la
presentazione delle domande)
Le domande per la concessione dei contributi
di cui al precedente articolo 6 sono presentate al Presidente della Giunta
regionale, ogni anno, nel termine di decadenza del 30 settembre, corredate
da:
a) una relazione illustrativa delle finalità e delle modalità di
realizzazione dell’attività culturale per la quale è
richiesto il contributo;
b) l’indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di
altri Enti;
c) un preventivo dettagliato di spesa.
Le domande dei soggetti interessati all’acquisto dei libri di cui al
precedente art. 7 sono presentate al Presidente della Giunta regionale,
ogni anno, nel termine di decadenza del primo settembre, corredate da n. 10
(dieci) copie per ciascuna delle opere con l’indicazione del prezzo
di copertina.
I prezzi delle opere ammessi all’acquisto devono corrispondere a
quelli praticati per la fornitura alle librerie.
Per le domande spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Art. 10 - (Norme per
l’erogazione dei contributi)
Per ogni iniziativa di cui al primo comma
dell’art. 6 il contributo non può essere superiore al 50 per
cento della spesa ritenuta ammissibile. ( 5)
Il soggetto richiedente deve, entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di concessione del contributo, presentare al Presidente della
Giunta regionale una dichiarazione di accettazione espressa e
l’impegno ad assicurare la copertura finanziaria della rimanente
spesa prevista per l’attuazione dell’iniziativa, nonchè di
ogni eventuale maggiore spesa comunque sopravvenuta.
L’erogazione del contributo è disposta in unica soluzione con
deliberazione della Giunta regionale previa presentazione, da parte del
soggetto di cui al comma precedente, di idonea documentazione attestante
l’attività svolta.
La mancata presentazione di detta documentazione entro il 31 dicembre
dell’esercizio successivo a quello di riferimento, comporta la
decadenza del diritto al contributo assegnato.
La concessione del contributo può essere altresì revocata con
deliberazione della Giunta regionale qualora:
- non intervengano entro il termine stabilito l’accettazione e
l’assicurazione di cui al secondo comma del presente articolo;
- l’iniziativa non venga realizzata in modo conforme alla relazione
allegata alla domanda;
- vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa;
- vengano apportare all’iniziativa ammessa a contributo modifiche non
preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale.
Titolo V
Iniziative della Regione
Art. 11 - (Iniziative della
Regione)
Per il raggiungimento delle finalità
enunciate nello art. 1 della presente legge, la Regione:
a) promuove iniziative culturali direttamente, di norma in collaborazione
con gli Enti e Istituzioni di cui all’articolo 5, o per affidamento;
( 6)
b) dispone l’attivazione di servizi finalizzati alla rilevazione
delle istituzioni culturali esistenti nel territorio regionale, alla
catalogazione e schedatura dei beni culturali conservati da dette
istituzioni, alla realizzazione di un sistema regionale di raccolta e
trasmissione dati relativi a tali beni culturali.
Art. 12 -(Approvazione del piano
generale di riparto)
La Giunta regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, approva, sentita
la competente Commissione consiliare:
a) omissis ( 7) ;
b) il piano di riparto dei contributi agli Enti, Istituzioni, Associazioni
e Cooperative di cui al precedente articolo 5;
c) il programma di acquisto libri di cui al precedente articolo 7;
d) il programma di massima delle iniziative di cui alla lettera a) del
precedente articolo 11.
Qualora si ravvisi l’opportunità di procedere alla immediata
realizzazione di una delle iniziative culturali di cui alla lettera a) del
precedente art. 11), senza attendere l’approvazione del programma
annuale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere le conseguenti
deliberazioni, dandone comunicazione alla Commissione consiliare
competente.
Art. 13 - (Non
cumulabilità)
In ogni caso i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili
con quelli previsti per le stesse iniziative da altre leggi regionali.
Art. 14 - (Abrogazione di
precedenti disposizioni)
Le leggi regionali:
- 18 maggio 1979, n.
38 “ Interventi della Regione per la conoscenza delle culture
locali e delle civiltà del Veneto ”;
- 8 maggio 1980, n.
41 “ Contributo della Regione in favore dell’Accademia dei
Concordi di Rovigo ”;
- 11 giugno 1981, n.
26 “ Concessione di un contributo annuale all’Istituto
Veneto per la storia della resistenza ”;
- 22 dicembre 1981, n.
75 “ Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto
internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia
”;
sono abrogate a tutti gli effetti salvo quelli relativi allo espletamento
dei procedimenti amministrativi attualmente in essere e concernenti la
concessione dei contributi per l’anno 1984.
Titolo VII
Norme transitorie
Art. 15 - (Domande di
contributo)
Nella prima applicazione della presente legge, le domande di cui al
precedente art. 9 devono
essere presentate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
legge stessa.
Art. 16 - (Contributo 1984 agli
Enti e Istituzioni di rilevante importanza).
Per l’anno 1984 l’entità
dei contributi concessi agli Istituti di particolare rilevanza culturale
è determinata nella misura indicata nell’ allegato A) della presente legge.
Agli Enti di cui alle leggi:
- 8 maggio 1980, n.
41 “ Contributo della Regione in favore della Accademia dei
Concordi di Rovigo ”;
- 11 giugno 1981, n.
26 “ Concessione di un contributo annuale all’Istituto
Veneto per la Storia della Resistenza ”;
- 22 dicembre 1981, n.
75 “ Contributo della Regione Veneto a favore dell’Istituto
internazionale " J. Maritain " per il centro studi e ricerche di Praglia
”;
è corrisposta per l’anno 1984 con deliberazione della Giunta
regionale, l’eventuale integrazione tra la somma indicata
nell’allegato A) e la somma già corrisposta, o da corrispondere,
ai sensi di dette leggi.
Art. 17 - (Contributi
integrativi).
La Giunta regionale è autorizzata per
l’esercizio 1984 a erogare ai destinatari dei contributi di cui al
provvedimento di riparto 1984 relativo alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 , un
ulteriore contributo fino a un massimo del 20 per cento della somma
prevista in detto riparto.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare lo
stanziamento residuo attraverso l’erogazione di contributi anche a
Enti e Associazioni le cui domande, ai fini della legge regionale di cui al
primo comma, siano state presentate in termini e comunque perfezionate
entro la data di approvazione della presente legge.
Dai contributi di cui al presente articolo sono comunque esclusi i soggetti
di cui all’allegato A).
La Giunta regionale darà immediata comunicazione alla Commissione
consiliare competente dell’elenco dei contributi erogati a norma dei
precedenti commi.
Art. 18 - (Commissione
consultiva)
La Commissione nominata, prima dell’entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 38 ,
resta in carica fino all'insediamento della Commissione consultiva di cui
al precedente art. 8 e ne
assume le relative funzioni.
Per la legalità delle sedute e la validità delle deliberazioni si
applicano le disposizioni di cui al medesimo art. 8.
Titolo VIII
Art. 19 - (Norma
finanziaria)
Art. 20 -(Variazione di
bilancio)
Art. 21 - (Dichiarazione d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
ALLEGATO A) 10
Note
( 5) Comma così modificato
dall'art. 7 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 ,
che ha abrogato l’espressione: “Fanno eccezione le iniziative
riguardanti le diverse peculiarità etnico-linguistiche della Regione
con particolare riferimento alle aree cimbra, ladina, e tedesca per le
quali il contributo può essere concesso fino al 100 per cento della
spesa ritenuta ammissibile”.
( 6) Lettera così modificata da
comma 2 art. 8 legge
regionale 10 agosto 2006, n. 16 che sostituisce le parole “di cui
agli articoli 3 e 5” con le parole “di cui all’articolo
5”. Il comma 3 dell’art. 8 della medesima legge dispone che la
modifica decorre dal 1° gennaio 2007.
( 8) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
|