|
Contenuti:
Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984)
Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984) [sommario] [RTF]
NORME PER IL
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.
Art. 1 - (Oggetto).
La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi
necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti
previsti dallo Statuto e dalla presente legge.
Art. 2 - (Sede e servizi)
Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all’assegnazione, a cura
dell’Ufficio di Presidenza,di una sede adeguata anche in relazione
alla sua consistenza numerica.
L’Ufficio di Presidenza assicura al
gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai
consiglieri aderenti al gruppo l’assolvimento in forma autonoma delle
proprie funzioni. ( 1)
L’Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di
bilancio del Consiglio regionale, all’allestimento, arredamento e
attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità,
sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari
sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito
verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari
responsabili.
L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione,
telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti
annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l’accesso dei
Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale. ( 2)
In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente
riconsegna all’Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha
ricevuto in carico.
Art. 3 - (Spese di funzionamento
e aggiornamento) (3)
Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e
documentazione, comprese l’acquisizione di consulenze qualificate e
la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere
l’attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun
Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del
Consiglio regionale costituito:
a) da una quota di lire 3.000.000 per
ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
b) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei consiglieri
dall’ottavo al quindicesimo;
c) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il
quindicesimo. ( 4)
Al gruppo consiliare misto il contributo di cui al comma primo è
assegnato in ragione di una quota per ciascun consigliere aderente al
gruppo di importo pari a quello di cui alla lettera a) del medesimo primo
comma. ( 5)
Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto
il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad
aggiornare l’ammontare del contributo mensile di cui al primo comma
sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nel corso della legislatura medesima. ( 6)
Se, nel corso dell’anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi
altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo
gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti
variazioni, nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese
immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova
costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.
Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per
ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del
presente articolo. ( 7)
Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato,
rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:
a) 5 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero
di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli
appartenenti al gruppo;
b) 10 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un
numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli
appartenenti al gruppo. ( 8)
Art. 3 bis - Unificazione di
Gruppi.
1. Al nuovo Gruppo costituito nel corso della legislatura a seguito della
unificazione di Gruppi consiliari già costituiti all’inizio
della legislatura è garantita almeno l’assegnazione di risorse
finanziarie e di personale attribuita a ciascuno dei Gruppi già
costituiti.
2. In caso di successiva variazione della consistenza numerica del Gruppo
unificato costituito secondo le modalità di cui al comma 1, le
conseguenti variazioni in termini di dotazione organica e di risorse
finanziarie vengono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale. ( 9)
Art. 4 -(Divieto di
finanziamento a partiti)
I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i
contributi in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per
finanziare, direttamente o indirettamente attività estranee ai Gruppi
o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste
dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 5 - (Divieto di
finanziamento a consiglieri regionali)
I Gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per
prestazioni d' opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni.
Sono tuttavia consentiti, rimborsi a piè di lista delle spese per la
partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell’art
3 della presente legge, quando le stesse debbano svolgersi in località
diverse dal capoluogo regionale o dal Comune di residenza del consigliere e
il Gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi. ( 10)
Art. 6 - (Rendiconto
sull’impiego del contributo finanziario)
Ogni Gruppo è tenuto a presentare all’Ufficio di Presidenza del
Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto sull’impiego
del contributo ricevuto nell’anno precedente, per gli adempimenti di
cui agli artt. 87 e 88 del Regolamento del Consiglio regionale approvato
con provvedimento del Consiglio regionale 6 luglio 1972, n. 44.
Il rendiconto dovrà essere redatto secondo modalità stabilite da
apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il quale
provvederà ad allegarlo al conto consuntivo del Consiglio regionale e
a pubblicarlo sulla rivista edita a cura del Consiglio stesso.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi, è
automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione
del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 - (Abrogazioni di
leggi).
Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 13 - (Norma
finanziaria)
Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano
sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro
della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall’art. 17
dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Alla spesa si provvede, per l’anno in corso, facendo riferimento al
Cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio
finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente
capitolo.
Note
( 3) Vedi art. 1 legge regionale 7 novembre
1995, n. 44 recante: "I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai
sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e
ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che
sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono
le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione
alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento", e art.
1 bis della medesima legge come introdotto da art. 36 della legge regionale 3 dicembre
1998, n. 29 che recita: “In caso di scioglimento di un gruppo
consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di appartenenza
è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo che si è
sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte si calcola
dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto per il numero
dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo”.
( 10) Il comma 1 dell'art. 1
della legge regionale
7 aprile 1994, n. 16 stabilisce che "1. L'art. 3 della legge regionale 25 giugno
1993, n. 21 , di modifica dell’articolo 4 della legge 19 gennaio
1979, n. 6 deve intendersi applicabile, per quanto concernente le
modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio anche alle
fattispecie di cui all’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56
.”. La legge
regionale 25 giugno 1993, n. 21 è stata abrogata per effetto della
abrogazione della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6
operata dall’art. 12 comma 1 lett. c) della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
. Il rinvio deve ora intendersi all’art. 6 comma 1 lett. d) della
legge regionale 30
gennaio 1997, n. 5 .
SOMMARIO
|