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Contenuti: Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984)

Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 (BUR n. 55/1984) [sommario] [RTF]

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI.

Art. 1 - (Oggetto).

La Regione Veneto assicura ai Gruppi consiliari il personale e i mezzi necessari all’assolvimento delle loro funzioni nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dalla presente legge.

Art. 2 - (Sede e servizi)

Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all’assegnazione, a cura dell’Ufficio di Presidenza,di una sede adeguata anche in relazione alla sua consistenza numerica.
L’Ufficio di Presidenza assicura al gruppo consiliare misto sede e servizi adeguati in modo da garantire ai consiglieri aderenti al gruppo l’assolvimento in forma autonoma delle proprie funzioni. (1)
L’Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all’allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.
L’Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l’accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale. (2)
In caso di cambiamento del Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all’Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Art. 3 - (Spese di funzionamento e aggiornamento) (3)

Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l’acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l’attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:
a) da una quota di lire 3.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
b) da una quota di lire 2.000.000 per ognuno dei consiglieri dall’ottavo al quindicesimo;
c) da una quota di lire 1.500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo. (4)
Al gruppo consiliare misto il contributo di cui al comma primo è assegnato in ragione di una quota per ciascun consigliere aderente al gruppo di importo pari a quello di cui alla lettera a) del medesimo primo comma. (5)
Durante il semestre conclusivo di ogni legislatura della Regione del Veneto il dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad aggiornare l’ammontare del contributo mensile di cui al primo comma sulla base della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel corso della legislatura medesima. (6)
Se, nel corso dell’anno a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell’assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.
Il contributo mensile di ogni gruppo è aumentato di un importo, per ciascuna eletta, pari alla cifra indicata al comma primo, lettera a) del presente articolo. (7)
Il contributo mensile per ciascun gruppo è ulteriormente aumentato, rispetto alla somma indicata al comma quinto, del:
a) 5 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 20 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo;
b) 10 per cento della quota complessiva se il Gruppo consiliare ha un numero di elette superiore al 40 per cento del numero complessivo degli appartenenti al gruppo. (8)

Art. 3 bis - Unificazione di Gruppi.

1. Al nuovo Gruppo costituito nel corso della legislatura a seguito della unificazione di Gruppi consiliari già costituiti all’inizio della legislatura è garantita almeno l’assegnazione di risorse finanziarie e di personale attribuita a ciascuno dei Gruppi già costituiti.
2. In caso di successiva variazione della consistenza numerica del Gruppo unificato costituito secondo le modalità di cui al comma 1, le conseguenti variazioni in termini di dotazione organica e di risorse finanziarie vengono stabilite con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. (9)

Art. 4 -(Divieto di finanziamento a partiti)

I gruppi consiliari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi in danaro a carico del bilancio del Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente attività estranee ai Gruppi o alle loro finalità o comunque in violazione delle norme previste dalle leggi 2 maggio 1974, n. 195 e 18 novembre 1981, n. 659.

Art. 5 - (Divieto di finanziamento a consiglieri regionali)

I Gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali compensi per prestazioni d' opera intellettuale o rimborsi spese per collaborazioni. Sono tuttavia consentiti, rimborsi a piè di lista delle spese per la partecipazione ad attività rientranti nella previsione dell’art 3 della presente legge, quando le stesse debbano svolgersi in località diverse dal capoluogo regionale o dal Comune di residenza del consigliere e il Gruppo abbia incaricato il consigliere di parteciparvi. (10)

Art. 6 - (Rendiconto sull’impiego del contributo finanziario)

Ogni Gruppo è tenuto a presentare all’Ufficio di Presidenza del Consiglio, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto sull’impiego del contributo ricevuto nell’anno precedente, per gli adempimenti di cui agli artt. 87 e 88 del Regolamento del Consiglio regionale approvato con provvedimento del Consiglio regionale 6 luglio 1972, n. 44.
Il rendiconto dovrà essere redatto secondo modalità stabilite da apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza, il quale provvederà ad allegarlo al conto consuntivo del Consiglio regionale e a pubblicarlo sulla rivista edita a cura del Consiglio stesso.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti commi, è automaticamente sospeso, fino alla presentazione o alla regolarizzazione del rendiconto, il versamento dei contributi di cui alla presente legge.

Art. 7

(omissis) (11)

Art. 8

(omissis) (12)

Art. 9

(omissis) (13)

Art. 10

(omissis) (14)

Art. 11

(omissis) (15)

Art. 12 - (Abrogazioni di leggi).

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

Art. 13 - (Norma finanziaria)

Gli oneri conseguenti all’applicazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale, nel quadro della gestione autonoma dei relativi fondi prevista dall’art. 17 dello Statuto e dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853.
Alla spesa si provvede, per l’anno in corso, facendo riferimento al Cap. 30 del bilancio di previsione della Regione del corrente esercizio finanziario e, per gli anni successivi, allo stesso o corrispondente capitolo.


Note

(1) Comma aggiunto da art. 37 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 .
(2) Comma così sostituito da art. 1, legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 .
(3) Vedi art. 1 legge regionale 7 novembre 1995, n. 44 recante: "I finanziamenti erogati ai Gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e ai sensi dell'articolo 181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 , che sulla base dei rendiconti presentati alla fine della legislatura eccedono le spese sostenute, sono assegnati ai Gruppi consiliari, in proporzione alla loro consistenza numerica per esigenze di primo insediamento", e art. 1 bis della medesima legge come introdotto da art. 36 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 che recita: “In caso di scioglimento di un gruppo consiliare nel corso della legislatura, al nuovo gruppo di appartenenza è attribuita per ogni consigliere proveniente dal gruppo che si è sciolto una quota parte del saldo contabile. La quota parte si calcola dividendo il saldo contabile del gruppo che si è sciolto per il numero dei consiglieri che costituivano il gruppo medesimo”.
(4) Comma da ultimo modificato da art. 42 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 con decorrenza 1 luglio 1998 in precedenza sostituito da art. 1 della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 ; e da art. 1, legge regionale 26 aprile 1989, n. 12 . Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 le disposizioni del primo comma dell’art. 3 della legge regionale 56/1984, come modificato dall’art. 1 della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 , hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della L.R. 28/1997.
(5) Comma aggiunto da art. 38 della legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29 . Vedi anche l’art. 1 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 52 che detta disposizioni transitorie.
(6) Comma così sostituito dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 , in precedenza aggiunto dall’articolo 2, della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 . Il primo aggiornamento è determinato con riferimento al periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 .
(7) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 16 marzo 2007, n. 6 , l’art. 2 dispone che l’efficacia della novellazione decorre dalla nona legislatura.
(8) Comma aggiunto da comma 1 art. 1 legge regionale 16 marzo 2007, n. 6 , l’art. 2 dispone che l’efficacia della novellazione decorre dalla nona legislatura.
(9) Articolo aggiunto da comma 1 art. 36 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 .
(10) Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 16 stabilisce che "1. L'art. 3 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 , di modifica dell’articolo 4 della legge 19 gennaio 1979, n. 6 deve intendersi applicabile, per quanto concernente le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio anche alle fattispecie di cui all’articolo 5 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 .”. La legge regionale 25 giugno 1993, n. 21 è stata abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 19 gennaio 1979, n. 6 operata dall’art. 12 comma 1 lett. c) della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Il rinvio deve ora intendersi all’art. 6 comma 1 lett. d) della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(11) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(12) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(13) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(14) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
(15) Articolo abrogato da art. 189, comma 2, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e sostituito da artt. 176-181 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


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