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Contenuti:
Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (BUR n. 16/1985)
Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 (BUR n. 16/1985) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
TUTELA DELL’AMBIENTE. (1)
(2) (3) (4)
Titolo I
Le norme generali
Art. 1 - (Finalità).
Al fine di assicurare le condizioni di tutela e valorizzazione
dell’ambiente, salvaguardandone, singolarmente e nel loro complesso,
le componente naturali e biologiche favorevoli all’insediamento umano
e allo sviluppo della flora e della fauna, le funzioni regionali in materia
sono esercitate, in armonia con l’ art. 4 dello Statuto,
per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
1) prevenzione delle situazioni di pericolo e/o di danno all’igiene e
alla salute pubblica o, comunque, di alterazione dell’equilibrio
ambientale, nel suo complesso o in singoli settori;
2) risanamento delle componenti naturali e biologiche di ambienti inquinati
per la ricomposizione o il ripristino delle condizioni di vita;
3) adozione di procedimenti tecnici nell’attività di prevenzione
e risanamento, che consentano, ove possibile ed economicamente conveniente
per il pubblico interesse, il recupero, il riutilizzo e il riciclo degli
elementi derivanti dalle operazioni di depurazione e di smaltimento;
4) adozione di norme e procedure per la valutazione dell’impatto
ambientale.
Per tali obiettivi, la Regione disciplina le funzioni regionali anche
mediante la delega, individua le strutture regionali competenti e ne
stabilisce l’organizzazione.
Le funzioni regionali in materia sono disciplinate ed esercitate nel quadro
della normativa statale vigente, con particolare riferimento al dpr 24
luglio 1977, n. 616 e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833; alla legge 13
luglio 1966, n. 615, ai ddpprr 24 ottobre 1967, n. 1288, 22 dicembre 1970,
n. 1391 e 15 aprile 1971, n. 322 e al dpcm 28 marzo 1983; alla legge 16
aprile 1973, n. 171 e al dpr 20 settembre 1973, n. 962, alla legge 10
maggio 1976, n. 319 e successive modifiche e integrazioni nonché alle
deliberazioni del Comitato interministeriale per la tutela delle acque
dall’inquinamento; al dpr 8 giugno 1982, n. 470 e alla legge 31
dicembre 1982, n. 979; al dpr 10 settembre 1982, n; 915; alla deliberazione
del Comitato interministeriale in data 27 luglio 1984 di cui all’art.
5 di tale decreto, e alle ulteriori disposizioni normative statali adottate
in materia anche a integrazione o modifica di quelle sopra richiamate.
Art. 2 - (Oggetto della
materia).
La disciplina della materia della tutela
dell’ambiente riguarda i seguenti oggetti:
1) emissione nell’atmosfera di fumi, gas, polveri, odori, provenienti
da insediamenti di qualunque genere;
2) emissioni di vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche, causate
da sorgenti fisse, ovvero da sorgenti mobili correlate a servizi, opere e
attività, la cui competenza è trasferita alla Regione;
3) uso delle acque superficiali e sotterranee;
4) scarico, diretto o indiretto, di reflui di qualsiasi tipo, pubblici o
privati, in tutte le acque superficiali, interne o marine, pubbliche o
private, nonché in fognature, sul suolo o nel sottosuolo;
6) realizzazione di opere rilevanti per il loro impatto ambientale.
Rimane esclusa, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la
disciplina riguardante gli ambienti di vita e di lavoro, relativamente a
quanto attiene alle condizioni igieniche e di lavoro all’interno di
ogni costruzione, stabile o precaria, a qualsiasi uso destinata,
nonché all’interno del perimetro degli insediamenti produttivi o
di prestazione di servizi.
Non si applica il comma precedente quando le situazioni igieniche e/o
sanitarie abbiano a riprodursi all’esterno o comunque possano
costituire all’esterno pericolo o danno per la salute pubblica e/o la
salubrità dell'ambiente.
Art. 3 - (Azioni generali e
azioni speciali).
Le attività di tutela nella materia si esplicano in azioni di
prevenzione e di risanamento dell’ambiente nel suo complesso o nei
singoli settori dell’atmosfera, delle acque e del suolo.
Le azioni di tutela sono finalizzate a impedire che si determinino
condizioni di pericolo o di danno per la igiene e la salute pubblica e/o
per l’ambiente, in singoli settori o nel complesso delle sue
componenti, naturali, biologiche e umane, e comunque che le emissioni, gli
scarichi o i rifiuti superino i limiti di accettabilità
rispettivamente ammessi.
Le azioni sono generali, quando siano comuni almeno a due settori per
l’oggetto o per la tutela assicurata o comunque quando siano
destinate a influire sull’ambiente nel suo complesso; sono speciali,
quando sono distintamente disciplinate nei singoli settori e rivolte alla
tutela degli specifici interessi di settore.
Le azioni generali e le azioni speciali sono qualificate come attività
di pubblico interesse.
Art. 4 - Competenze della
Regione.
Le funzioni regionali, nel quadro
dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e a norma della presente
legge, consistono principalmente in:
1) attività di acquisizione ed elaborazione di dati, interessanti la
tutela dell'ambiente, mediante i quali la Regione, con l'apporto delle
Province e dei Comuni, acquisisce lo stato di fatto;
2) attività di programmazione, mediante le quali la Regione approva:
b) i piani regionali dei singoli settori dell’atmosfera, delle acque;
( 7)
3) attività di realizzazione di singole opere:
a) direttamente o in concessione, in quanto di propria competenza;
b) mediante concessione di contributi agli enti locali, per quanto di loro
competenza;
4) attività di indirizzo e coordinamento, mediante le quali la Regione
emana direttive in materia ambientale e provvede a:
a) coordinare le reti e i sistemi provinciali e comunali di rilevamento e
controllo, qualitativo e quantitativo, dell'inquinamento atmosferico e dei
corpi idrici, in collaborazione anche col servizio idrografico italiano,
nonché della qualità e quantità dei rifiuti prodotti;
b) coordinare le operazioni di rilevamento per la redazione della mappa
degli scarichi, nonché per la determinazione delle caratteristiche
delle acque superficiali, anche ai fini della potabilizzazione e dell'uso
balneare;
c) favorire l’uniformità nello sviluppo tecnologico e gestionale
degli impianti e dei servizi, a mezzo di direttive della Giunta regionale
per il progressivo adeguamento all’evoluzione delle migliori
tecnologie disponibili ed economicamente praticabili;
d) stabilire i criteri cui i Comuni debbono attenersi per la elaborazione
dei piani di risanamento acustico;
5) attività di controllo mediante le quali la Regione:
a) valuta la compatibilità ambientale degli impianti di prima
categoria di cui all' articolo
35 nonché delle opere di cui all'articolo 29 bis e fornisce al
Ministero dell'ambiente il parere di cui all'articolo 6 della legge 8
luglio 1986, n. 349;
b) approva i progetti relativi agli impianti di prima categoria di cui
all' articolo 35,
nonché le loro eventuali modifiche per ampliamento o ristrutturazione
o trasferimento in altre località; ( 8)
c) autorizza le attività sperimentali di depurazione e trattamento;
d) esercita l'alta vigilanza sui servizi e sugli impianti pubblici e
privati in materia di tutela dell'ambiente, nelle forme previste dalla
presente legge;
Art. 5 - Competenze della
Provincia.
Le attività della Provincia, nel quadro
dell'ordinamento statale richiamato all'articolo 1 e delle funzioni a essa
delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
1) rilevamento ed elaborazione di dati ambientali di interesse provinciale,
nell'ambito del coordinamento regionale di cui all'articolo 4, primo comma,
punto 4, lettera a), segnalando altresì alla Regione e ai Comuni le
situazioni richiedenti provvedimenti di loro competenza;
2) esercizio delegato del controllo preventivo:
a) approvando i progetti degli impianti di seconda categoria di cui
all’ articolo 49,
primo comma, lettera a), le loro eventuali modifiche per ampliamento o
ristrutturazione o trasferimento in altre località e rilasciando le
relative autorizzazioni all’esercizio; nonché autorizzando gli
impianti di seconda categoria di cui all’articolo 49, primo comma,
lettera c);
b) autorizzando gli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità,
di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, ai sensi degli articoli 6, 12 e 15 di
detto decreto;
e) autorizzando gli scarichi nelle unità geologiche profonde e nelle
acque costiere marine;
f) verificando la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti
dalla normativa statale e regionale per l’utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle
aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), e c) del
decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle
piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2
del decreto legislativo n. 152/2006, sulla base delle informazioni
contenute nella comunicazione presentata dagli interessati ai sensi del
comma 1 del medesimo articolo 112; ( 13)
l) rilasciando le autorizzazioni all’esercizio degli impianti di
prima categoria di cui all’ articolo 35;
3) esercizio del controllo successivo su:
a) le caratteristiche degli scarichi delle pubbliche fognature e degli
scarichi degli insediamenti produttivi non recapitanti in pubbliche
fognature;
d)l'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso
dell'acqua;
d bis) la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo
101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e
successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari
individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n.
152/2006, in conformità a quanto dichiarato nella comunicazione
presentata dagli interessati ai sensi del comma 1 del medesimo articolo
112; ( 20)
4) formazione e aggiornamento del catasto:
a) degli insediamenti produttivi e di quelli assimilati;
b) delle fonti fisse di emissione nell'atmosfera, provenienti da
insediamenti non esclusivamente domestici;
c) di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sversanti nei corpi idrici
superficiali;
Art. 5.1 - Disposizioni
particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque
depurate.
1. La Regione è l’autorità competente alla autorizzazione
allo scarico finale di acque depurate, quando si verificano entrambe le
seguenti condizioni:
a) l’opera di scarico di acque depurate sia esplicitamente prevista
dalla pianificazione regionale di settore vigente, in quanto caratterizzata
da un valore strategico regionale;
b) lo scarico finale avviene in una provincia diversa da quella in cui sono
localizzati gli impianti di depurazione collegati a tale opera di scarico.
2. La Giunta regionale rilascia l’autorizzazione prevista al comma 1,
d’intesa con le province interessate.
3. Ai fini di cui al comma 2, qualora la Giunta regionale non ottenga una o
più intese previste entro trenta giorni dalla ricezione della relativa
richiesta da parte dei una o più province competenti, convoca nei
successivi otto giorni la conferenza di servizi decisoria, ai sensi
dell’articolo 14, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni,
per l’assunzione della determinazione conclusiva del procedimento.
4. I lavori della conferenza di servizi decisoria di cui al comma 3 sono
disciplinati dall’articolo 14 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed, in particolare, ai fini dell’assunzione
della determinazione conclusiva del procedimento, da comma 6 bis del
medesimo articolo 14 ter. ( 22)
Art. 5 bis - Disposizioni per
l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento”.
1. La prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento hanno lo scopo di
evitare, oppure, qualora non sia possibile, di ridurre le emissioni
nell'aria, nell'acqua e nel suolo, i rifiuti ed il consumo delle risorse,
al fine di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e
dell'ambiente nel suo complesso.
2. La Regione del Veneto attua la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24
settembre 1996, relativa alla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento, dando piena esecuzione alle disposizioni del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale
della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”, e successive modificazioni, di recepimento
della direttiva stessa e ponendo ulteriori prescrizioni in ordine al
rilascio, al rinnovo ed al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale
degli impianti esistenti e nuovi, definiti come tali dall’articolo 2,
comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 59/2005.
3. Il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente
articolo si riferiscono alle categorie di attività industriali di cui
all’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005, salvo quelle
ricomprese anche nell’Allegato V del medesimo decreto legislativo n.
59/2005, riservate alla competenza statale.
4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto
legislativo n. 59/2005, la Regione individua le autorità competenti al
rilascio, al rinnovo ed al riesame dell’autorizzazione integrata
ambientale degli impianti nuovi ed esistenti di cui al presente articolo,
tenendo conto dell’esigenza di definire un unico procedimento di
autorizzazione integrata ambientale.
5. Le autorità competenti individuate ai sensi del comma 4 sono:
a) la Regione, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati
dall’Allegato A, “Categorie di impianti soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale regionale”, della presente legge;
b) le province, quanto agli impianti esistenti e nuovi individuati
dall’Allegato B, “Categorie di impianti soggetti ad
autorizzazione integrata ambientale provinciale”, della presente
legge.
6. La Regione e le province applicano la procedura ai fini del rilascio,
rinnovo e riesame dell’autorizzazione integrata ambientale, ivi
compresa la disciplina dei contenuti della domanda e le modalità di
presentazione della stessa, secondo le disposizioni del decreto legislativo
n. 59/2005. Con provvedimento della Giunta regionale viene definita ed
approvata la modulistica necessaria all’omogenea predisposizione
delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti
all’autorizzazione integrata ambientale; con il medesimo
provvedimento la Giunta regionale approva altresì il calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione
integrata ambientale, conformemente alle disposizioni di cui al comma 3
dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 59/2005.
7. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in
materia ambientale”, le province competenti per territorio svolgono
le funzioni di verifica e controllo preventivo, compresi i rilievi, gli
accertamenti ed i sopralluoghi, necessarie all’istruttoria delle
domande di autorizzazione integrata ambientale, per l’avvio e
l’esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti individuati dagli
allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b).
8. Le funzioni di verifica e controllo preventivo di cui al comma 7 sono
riferite all’esercizio di nuovi impianti di gestione dei rifiuti
nonché alla modifica sostanziale e all’adeguamento degli
impianti esistenti alle disposizioni del decreto legislativo n. 59/2005 e
sono svolte, con l’avvalimento dell’Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV), secondo le
procedure ed i criteri definiti con provvedimento della Giunta regionale.
9. Coerentemente alle disposizioni di cui all’articolo 197, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo n. 152/2006, le province competenti per
territorio svolgono le funzioni di cui all’articolo 11, commi 9,
lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto
legislativo n. 59/2005, rispetto agli impianti di gestione dei rifiuti
individuati dagli allegati A e B di cui al comma 5, lettere a) e b), anche
avvalendosi per i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari,
dell’ARPAV. ( 23)
Art. 6 - Competenze del
Comune.
Le attività del Comune, nel quadro
dell'ordinamento statale richiamato dall'articolo 1 e delle funzioni a esso
delegate dalla presente legge, consistono principalmente in:
1) installazione e gestione, nell'ambito del coordinamento regionale di cui
all'articolo 4, primo comma, punto 4, lettera a), dei sistemi integrativi
di rilevamento e controllo sulle emissioni di fumi, polveri, gas e odori,
provenienti da insediamenti non esclusivamente domestici;
2) organizzazione e gestione dei servizi pubblici d'acquedotto, di
fognatura e di depurazione delle acque, nonché di smaltimento dei
rifiuti urbani, adottando allo scopo appositi regolamenti e provvedendo
alla rilevazione annuale dei relativi dati;
3) approvazione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, dei piani di risanamento acustico;
4) esercizio del controllo preventivo mediante:
a) rilascio dei pareri di cui al dpr 24 maggio 1988, n. 203, articolo 7,
comma 4;
b) autorizzazione all’attivazione degli scarichi degli insediamenti
civili sversanti nella pubblica fognatura, sul suolo o in un corpo idrico
superficiale, con esclusione delle acque costiere marine, e degli scarichi
degli insediamenti produttivi sversanti nella pubblica fognatura,
ancorché sottoposti a depurazione mediante gli impianti di cui
all’ articolo 49,
primo comma, lettera b);
c) prescrizione, previo parere della commissione tecnica provinciale per
l'ambiente, dell'installazione di eventuali strumenti per il controllo
automatico degli scarichi potenzialmente pericolosi per la salute pubblica;
5) esercizio del controllo successivo:
a) sull'inquinamento atmosferico, proveniente dagli impianti termici
destinati esclusivamente a riscaldamento o da veicoli a motore in
circolazione;
b) sull'installazione e funzionamento dei sistemi di misura dell'acqua
prelevata dai titolari di approvvigionamenti idrici autonomi;
c) su tutti gli scarichi recapitanti in pubblica fognatura e su tutti gli
scarichi provenienti da insediamenti civili;
d) sull'inquinamento ambientale prodotto da vibrazioni e rumori, anche
generati da veicoli e natanti in circolazione, nonché da radiazioni
elettromagnetiche. ( 24)
Art. 7 - (Forme associative di
gestione).
I comuni svolgono le funzioni di cui
all’art. 6, singolarmente o riuniti in consorzio con altri comuni e/o
con comunità montane, oppure delegano le proprie funzioni alle
comunità montane. Per gli stessi scopi, le comunità montane
possono costituire consorzi con comuni e fra di loro.
Gli statuti dei consorzi, di cui al primo comma, non possono riservare,
nella composizione degli organi statutari, quote di rappresentanza a
categorie particolari di cittadini, individuate in ragione del loro
speciale rapporto di utenza col consorzio.
I Comuni, le Comunità montane o i Consorzi anche misti con imprese
pubbliche o private provvedono alla gestione dei servizi pubblici mediante
le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127. ( 25)
Gli ambiti, le forme e i termini per la realizzazione e/o la gestione
unitaria dei servizi pubblici di acquedotto, di fognatura, di depurazione e
di smaltimento sono determinati dai piani regionali di cui alla presente
legge.
Fino all’approvazione dei rispettivi piani, la realizzazione e/o la
gestione unitaria dei servizi pubblici è sottoposta a espressa
autorizzazione della Giunta regionale.
Gli statuti dei consorzi fra enti locali per le finalità di cui alla
presente legge, già esistenti, sono adeguati al divieto, di cui al
secondo comma, entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge. I poteri sostitutivi nei confronti degli enti inadempienti sono
esercitati dal Presidente della Giunta regionale.
Art. 8 - (Rapporti
intersoggettivi).
Nell’esercizio delle funzioni proprie e di quelle delegate, in
armonia con i principi dell’ordinamento statale per la materia, le
province, i comuni, le comunità montane e i consorzi sono tenuti a:
1) adottare sistemi di rilevamento e controllo compatibili con la rete
regionale complessiva e collegabili con la struttura regionale per la
raccolta e l’elaborazione dei dati di controllo ambientale;
2) trasmettere alla Regione semestralmente i dati rilevati ai fini delle
competenze regionali in materia.
I comuni sono tenuti a trasmettere semestralmente alla provincia notizia
delle autorizzazioni, concessioni e/o loro variazioni rilasciate.
Per l’accesso e l’ispezione a luoghi, per il controllo o la
raccolta di documenti ai fini dei procedimenti previsti dalla presente
legge, e, in particolare, per l’esercizio delle funzioni di alta
vigilanza, la Regione può avvalersi dei corpi di vigilanza degli enti
locali.
Analoga facoltà è altresì riservata alle province.
Art. 9 - Procedimenti di
accertamento tecnico.
La Regione, le province, i comuni, le
comunità montane e i consorzi esercitano le funzioni di vigilanza e
controllo loro affidate mediante i propri uffici o avvalendosi del settore
per l’igiene pubblica dell’unità locale socio-sanitaria
competente per territorio. ( 26)
In tal caso, le singole autorità si rivolgono direttamente al
responsabile del settore, il quale provvede, a mezzo delle proprie
strutture tecniche, dei presidi e servizi multizonali o, previo accordo,
delle strutture dipendenti da altri enti pubblici, a effettuare gli
accessi, le ispezioni e i campionamenti richiesti e a eseguire le analisi
sui campioni prelevati.
Le conclusioni tecniche e le proposte circa eventuali provvedimenti di
competenza sono comunicate all’autorità amministrativa e
all’autorità giudiziaria dal responsabile del settore per
l’igiene pubblica dell’ulss.
Quando per la complessità delle indagini necessarie o per
l’urgenza della loro esecuzione le strutture pubbliche non siano in
grado di corrispondere alla richiesta dell’autorità preposta,
quest' ultima può affidare accertamenti tecnici e analitici anche a
istituti elaboratori privati autorizzati, dando comunicazione
all’ulss competente delle risultanze.
Il responsabile del settore igiene pubblica dell’unità locale
socio-sanitaria qualora venga a conoscenza di fatti di inquinamento
ambientale, è tenuto a procedere direttamente agli accertamenti
necessari, dandone immediato avviso all’ente titolare delle relative
funzioni di vigilanza. Al termine dell’accertamento il responsabile
del settore igiene ne comunica le risultanze all’ente competente.
( 27)
Il campionamento e il controllo avvengono:
2) omissis ( 29)
Il campionamento viene eseguito in contraddittorio con la parte
interessata; dell’inizio delle operazioni di analisi dei campioni
prelevati è dato avviso alla parte interessata la quale può
presenziarvi, eventualmente assistita da un consulente tecnico di fiducia.
Il risultato è in ogni caso comunicato alla parte interessata la
quale, entro il termine perentorio di 10 giorni, può chiederne la
revisione a proprie cura e spese.
Titolo II
Le strutture regionali
Art. 10 - Dipartimento per
l’ecologia e la tutela dell’ambiente. (30)
Art. 11 - (Commissione tecnica
regionale, sezione ambiente (Ctra)).
Il Comitato regionale contro
l’inquinamento atmosferico del Veneto (Criav), integrato ai sensi
dell’art. 101 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, viene sostituito dalla
Commissione tecnica regionale, sezione ambiente (Ctra) e dalle Commissioni
tecniche provinciali per l’ambiente (Ctpa), a modifica e integrazione
degli artt. 23,
25 e 28 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 .
La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente è, nelle materie di
cui all’art. 2, l’organo di consulenza tecnico-amministrativa
della Regione, nei limiti fissati dalla presente legge.
La Commissione tecnica provinciale per l’ambiente è nelle stesse
materie l’organo di consulenza tecnico-amministrativa degli enti
locali nei limiti fissati dalla presente legge.
I pareri della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente e delle
Commissioni tecniche provinciali per l’ambiente sui progetti di
impianti, sistemi e opere, pubbliche o private, sottoposti alla rispettiva
competenza ai sensi della presente legge, sostituiscono a ogni effetto i
pareri, altrimenti richiesti, della Commissione tecnica regionale e delle
Commissioni provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 23, 25 e 28
della lr 16 agosto
1984, n. 42 .
I pareri, di cui al precedente comma, sono espressi ai sensi della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 .
La competenza delle commissioni è attivata dalla data del decreto
della loro costituzione. ( 35)
Art. 12 - (Composizione e
funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione ambiente).
É istituita la Commissione tecnica
regionale sezione ambiente che viene nominata con decreto del Presidente
della Giunta regionale e dura in carica per l’intera legislatura.
La Commissione tecnica regionale sezione ambiente è composta:
a) dal segretario regionale competente in materia di ambiente con funzioni
di presidente;
b) da sei laureati in discipline tecniche esperti in materie ambientali
nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura di cui
quattro per la maggioranza e due per la minoranza;
c) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
ambiente;
d) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di lavori
pubblici;
e) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
urbanistica;
f) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
agricoltura;
g) dal dirigente regionale della struttura competente in materia forestale;
h) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
geologia;
i) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di difesa
del suolo;
j) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di affari
legislativi;
k) dal dirigente regionale della struttura competente in materia di
programmazione;
l) dal dirigente responsabile della struttura decentrata in materia di
difesa del suolo competente per territorio;
m) dal direttore generale dell’agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del veneto o da un suo delegato;
n) dal direttore generale dell’azienda sanitaria locale competente
per territorio o da un suo delegato;
o) dal presidente della provincia competente per territorio o da un suo
delegato;
p) dai sindaci dei comuni interessati o dai loro delegati.
Il segretario regionale competente in materia di ambiente, in caso di
assenza o impedimento, è sostituito dal dirigente regionale della
struttura competente in materia di ambiente.
I dirigenti delle strutture di cui alle lettere da c) a l) del comma
secondo, in caso di assenza o impedimento, possono essere rappresentati da
un altro dirigente o da un funzionario della medesima struttura a ciò
espressamente delegati dal dirigente della struttura.
Il Presidente può far intervenire con voto deliberativo i dirigenti di
altre strutture regionali, o loro delegati, nonché i legali
rappresentanti di aziende, agenzie o altri enti dipendenti della Regione
Veneto, o loro delegati, che abbiano una specifica competenza in relazione
alle materie da trattare.
La Commissione è validamente costituita con la presenza della
maggioranza dei componenti di cui al comma secondo da verificarsi
all’inizio della seduta e prima della trattazione di ogni argomento
iscritto all’ordine del giorno. Le deliberazioni sono assunte a
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in caso di parità
prevale il voto del Presidente.
Partecipano alla Commissione con voto consultivo, se invitati dal
Presidente a seconda delle materia trattate:
a) il presidente del magistrato alle acque di Venezia o il direttore
dell’agenzia interregionale per il fiume Po, o loro delegati, secondo
le rispettive competenze;
b) il presidente dell’autorità d’ambito in materia di
servizio idrico integrato o in materia di gestione dei rifiuti urbani
competente per territorio o un suo delegato;
c) l’ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco o un suo
delegato;
d) i dirigenti di altri uffici statali, di enti pubblici o di enti locali o
loro delegati.
Per le materie del servizio idrico integrato sono chiamati a far parte
della commissione, con voto deliberativo, i Presidenti delle Autorità
d’Ambito Territoriali Ottimali competenti istituite ai sensi della
legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche.
Istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36” e successive modificazioni, o loro delegati, in luogo dei Sindaci
dei comuni interessati di cui al comma 2 lettera p). ( 36)
Possono essere invitati a partecipare alla Commissione senza diritto di
voto per fornire indicazioni tecniche o informazioni rilevanti ai fini del
completo ed esaustivo esame degli argomenti da trattare:
a) i presidenti di enti, consorzi, società e aziende private o loro
delegati;
b) studiosi e tecnici;
c) rappresentanti di associazioni e categorie interessate.
Il segretario regionale competente in materia di ambiente nomina un
funzionario, appartenente alla struttura regionale competente in materia di
ambiente, con le funzioni di segretario della Commissione e,
contestualmente, il suo sostituto.
La Giunta regionale con proprio provvedimento disciplina il funzionamento
della Commissione. ( 37)
Art. 13 - (Competenze della
Commissione tecnica regionale, sezione ambiente).
La Commissione tecnica regionale, sezione
ambiente:
1) esprime parere su:
a) i progetti di impianti sottoposti ad autorizzazione ministeriale ai
sensi della vigente normativa in materia di emissioni nell'atmosfera;
( 38)
b) i progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lett. b)
( 39) del punto 5),
dell’art. 4; nonché gli altri progetti in materia di ciclo
integrato delle acque di cui all'articolo 1, comma primo, dalla legge regionale 27 marzo 1998,
n. 5 ; ( 40)
b bis) i progetti delle opere di difesa del suolo di cui all’articolo
84, lettere c), d) ed f) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e
successive modificazioni, non soggetti a valutazione di impatto ambientale
ai sensi della legge
regionale 26 marzo 1999, n. 10 “Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d’impatto ambientale” e successive
modificazioni, con esclusione dei progetti relativi agli interventi di
manutenzione, sui quali si esprime, in conformità alla vigente
disciplina, la Commissione tecnica regionale decentrata di cui
all’articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
successive modificazioni. ( 41)
c) i requisiti delle imprese private esercenti per conto terzi; ( 42)
d) i progetti sperimentali per le attività di depurazione e
trattamento;
e) i regolamenti tipo dei servizi pubblici di fognatura e di smaltimento
dei rifiuti, predisposti dalla Giunta regionale; ( 43)
f) i provvedimenti di competenza regionale, relativi ai criteri per
l’esercizio delle funzioni amministrative di gestione e controllo in
materia di inquinamento ambientale, compreso quello derivante da
vibrazioni, rumori e radiazioni elettromagnetiche;
2) formula alla Giunta regionale proposte per indagini, studi e ricerche di
grande rilievo, concernenti la tutela dell’ambiente e
l’utilizzo delle risorse;
3) esprime parere su ogni questione concernente la tutela
dell’ambiente sottoposta al suo esame dal Presidente, anche su
richiesta del presidente di una commissione provinciale.
E' in facoltà del presidente della commissione regionale avocare, in
relazione alla loro particolare rilevanza, gli argomenti altrimenti di
competenza delle commissioni provinciali.
Art. 14 - (Composizione e
funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per
l’ambiente).
Ogni Commissione tecnica provinciale per
l’ambiente è composta da:
1) il presidente dell’Amministrazione provinciale, con funzione di
presidente;
2) l’assessore provinciale competente per materia, con funzioni di
vicepresidente;
3) il responsabile dell’ufficio provinciale competente per la
materia;
4) un funzionario regionale del Dipartimento per l’ecologia e la
tutela dell’ambiente, designato dalla Giunta regionale; ( 44)
5) il dirigente dell’Ufficio regionale del genio civile;
6) il direttore del dipartimento provinciale dell'ARPAV o un suo delegato;
( 45)
7) responsabile dell’ufficio provinciale dell’ARPAV; ( 46)
8) il comandante provinciale dei Vigili del fuoco;
9) cinque esperti designati dal Consiglio provinciale con voto limitato a
uno, con competenze, fra l’altro, ai sensi del punto 0.3 della
deliberazione del Comitato interministeriale di cui all’art. 5 del
dpr 10 settembre 1982, n. 915, nei settori chimico, ingegneristico,
geologico e sanitario.
In caso di assenza o impedimento del Presidente o del VicePresidente la
Commissione è presieduta dal responsabile dell’ufficio
provinciale competente per la materia. ( 47)
E’ altresì chiamato a far parte della Commissione con voto
deliberativo il Sindaco del Comune direttamente interessato, o un suo
delegato. ( 48)
Ogni commissione si riunisce presso la sede della provincia ed è
nominata con decreto del presidente che designa altresì il segretario.
Per ogni altra modalità relativa alla composizione al funzionamento e
alla durata delle commissioni si fa riferimento alle norme previste per la
Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, di cui agli artt. 11 e 12,
in quanto applicabili.
Art. 15 - (Competenze delle
Commissioni tecniche provinciali per l’ambiente).
Ogni Commissione tecnica provinciale per l’ambiente relativamente al
territorio di propria competenza,
1) esprime parere su:
a) i progetti, non rientranti nella competenza della Commissione regionale,
per l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico, ovvero per la
depurazione e il trattamento di acque, fanghi, liquami e altri rifiuti,
ovvero di discariche;
b) su ogni altro provvedimento di competenza di comuni o province,
sottoposto al suo esame su iniziativa rispettivamente del comune o della
provincia;
c) l’idoneità delle aree per la realizzazione degli impianti di
prima categoria, non previsti da strumenti territoriali o urbanistici;
2) rinvia, quando lo ritiene motivatamente opportuno, l’espressione
del parere alla commissione regionale;
3) esercita ogni altra funzione a essa demandata da leggi e regolamenti,
con particolare riferimento a quanto stabilito dal terzo comma
dell’art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615 dalla deliberazione
in data 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale di cui all’art.
5 del dpr 10 settembre 1982, n. 915.
Titolo III
La salvaguardia dell’ambiente nel suo complesso
Art. 16 - (Oggetto delle
azioni generali).
La tutela dell’ambiente nel suo
complesso è perseguita con la disciplina delle azioni generali
relativamente a:
1) il coordinamento, mediante un piano regionale complessivo, delle azioni
generali e speciali secondo un quadro di reciproca compatibilità;
2) la valutazione dell’impatto ambientale e il controllo sulle opere
aventi impatto ambientale;
3) il coordinamento dell’intervento comunale con quello regionale in
materia di provvedimenti urgenti ed eccezionali, adottabili sia per la
tutela di un settore specifico sia dell’ambiente nel suo complesso;
4) l’adozione di criteri progettuali e di procedimenti unitari per
gli impianti di depurazione e di trattamento di scarichi e rifiuti;
5) le attività svolte dai privati per conto terzi relativamente
all’ambiente in singoli settori o nel suo complesso;
6) le attività di coordinamento e di alta vigilanza regionale;
Capo I
Il piano regionale per l’ambiente
Art. 17 - (Finalità).
Il piano regionale per l’ambiente, in
relazione alla generale situazione geografica e urbanistica dei luoghi e,
in particolare, a:
- le prevalenti condizioni climatiche;
- i vincoli idrogeologici, paesaggistici, storici e monumentali;
- la dislocazione e la tipologia degli insediamenti produttivi;
- la densità della popolazione;
provvede, secondo criteri di reciproca compatibilità, a:
1) coordinare le azioni per impedire il formarsi di condizioni ambientali
nocive alla salute dei cittadini e alla salvaguardia dell’ambiente;
2) determinare le zone del territorio regionale, da sottoporre a
particolare controllo dell’inquinamento atmosferico in base alla
densità abitativa, alla situazione orografica dei siti e ai valori
ambientali;
3) compilare le mappe ecologiche in cui siano individuate le esigenze e gli
obiettivi delle varie aree;
4) compilare le mappe di rischio che indichino i livelli di inquinamento
esistenti e il grado di sfruttamento delle risorse;
5) individuare i corpi idrici da sottoporre a prevenzione o a risanamento
prioritario, anche in ragione della loro collocazione e utilizzazione;
6) fissare i perimetri ottimali di utenza per lo smaltimento dei rifiuti
urbani e individuare le principali zone di smaltimento dei rifiuti speciali
e dei rifiuti tossici e nocivi, nonché le azioni che consentano di
ridurre le quantità di rifiuti smaltiti;
7) stabilire le modalità di coordinamento e i termini, intermedi e
finali, compatibilmente con i quali promuovere e realizzare le principali
azioni regionali e degli enti locali per la rimozione
dell’inquinamento in atto e la salvaguardia delle condizioni ottimali
di convivenza, indicando eventualmente gli oneri finanziari e i mezzi per
farvi fronte.
Il piano regionale per l’ambiente, redatto sulla base di previsioni
decennali, ha efficacia a tempo indeterminato.
Art. 18 - (Elaborati).
Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:
1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui
all’articolo precedene e sulla base di allegati tecnici e statistici
sullo stato di fatto, indica le finalità generali, i criteri di
compatibilità adottati e le linee di intervento;
2) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, in cui
siano rappresentate, distinte per finalità, le scelte e le
delimitazioni previste;
3) le norme per l’attuazione del piano.
Art. 19 - Procedura.
1. Il piano regionale per l’ambiente
è adottato con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad
inviarne copia alle provincie ed ai comuni.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia
dell’adozione del piano regionale per l’ambiente, indicando le
sedi in cui chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione:
a) sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
b) su due quotidiani a diffusione regionale.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto chiunque ne abbia interesse può far pervenire alla
Giunta regionale eventuali osservazioni e proposte. Entro il medesimo
termine la Giunta regionale provvede a sentire la Conferenza permanente
Regione-autonomie locali, prevista dall’articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997,
n. 20 .
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il piano adottato,
con le controdeduzioni alle proposte, osservazioni e pareri pervenuti e con
le eventuali proposte di modifica.
5. Il piano e le sue varianti sono approvati con deliberazione del
Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Le varianti al piano regionale per l’ambiente che non incidono sui
criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del piano, così
come individuate nel piano medesimo, sono deliberate dalla Giunta
regionale, sentiti gli enti locali interessati e la competente Commissione
consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle
proposte, trascorsi i quali si prescinde dal parere. ( 50)
Art. 20 - (Efficacia).
Il piano regionale per l’ambiente
costituisce quadro obbligatorio di riferimento per i singoli piani di
settore; la sua approvazione e le sue successive modifiche comportano la
variazione di quelli di settore già approvati: automaticamente, per le
delimitazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) del primo comma dell’art.
17; con variante di adeguamento, quando si tratti di nuove direttive.
Il piano regionale per l’ambiente e i singoli piani regionali
ambientali di settore sono, nel loro insieme e singolarmente, subordinati
al Piano territoriale regionale di coordinamento, e, rispetto ai piani
territoriali e urbanistici, hanno la stessa efficacia del Piano
territoriale regionale di coordinamento. ( 51)
Capo II
Piano regionale dell’atmosfera e piano regionale delle acque
(52)
Art. 21 - (Articolazione dei
piani).
Il piano regionale per l’ambiente, di
cui all’art. 17, coordina i seguenti piani regionali ambientali di
settore:
1) il piano regionale di risanamento dell’atmosfera;
2) il piano regionale di risanamento delle acque;
4) omissis ( 54)
I piani regionali ambientali di settore eventualmente approvati prima
dell’adozione del Piano regionale per l’ambiente vengono
adeguati a quest' ultimo ai sensi dell’art. 20.
Sezione I
Il piano regionale di risanamento dell’atmosfera
Art. 22 - (Finalità).
Il piano regionale di risanamento dell’atmosfera, provvede a:
1) individuare le sostanze, che, pur non comprese nella tabella richiamata
dall’art. 8 del dpr 15 aprile 1971, n. 322 e dal dpcm 28 marzo 1983,
costituiscono, in relazione ai fattori ambientali, locali e regionali,
causa concreta di inquinamento;
2) individuare le zone in cui gli standards di qualità prescritti non
sono assicurati;
3) catalogare e disciplinare specificamente le fonti, le cui immissioni
interessino significativamente la qualità dell’aria;
4) indicare i sistemi e i procedimenti più idonei per la riduzione
dell’inquinamento entro i limiti prescritti in generale e in
relazione alle fonti di emissione e alla natura dei luoghi;
5) a preventivare il costo delle azioni programmate e gli eventuali mezzi
per farvi fronte.
Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi
intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei risultati
fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.
Art. 23 - (Elaborati).
Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:
1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano,
anche in rapporto al piano per l’ambiente; il numero e la durata
delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
2) una planimetria, ove sono individuate le zone, di cui al punto 2)
dell’art. 22, nonché le principali fonti di potenziale
inquinamento, con l’indicazione dei comuni, che, per le condizioni
meteorologiche o naturali dei luoghi, possono essere significativamente
interessati dalle relative immissioni;
3) l’eventuale elenco dei comuni, nel cui territorio sono stabilite
particolari norme di tutela ai sensi del punto 1) dell’art. 22;
4) la determinazione dei sistemi e dei procedimenti speciali di cui al
punto 4) dell’art. 22, nonché le norme per la speciale
disciplina da applicare a nuove sostanze o a particolari zone.
Sezione II
Il piano regionale di risanamento delle acque
Art. 24 - (Finalità).
Il piano regionale di risanamento delle
acque, provvede:
1) relativamente alle opere di ciascun servizio pubblico:
a) a rilevarne lo stato di fatto, anche in rapporto al perimetro ottimale
fissato ai sensi della lett. a) del successivo punto 2);
b) a indicarne la necessità in ordine di priorità;
2) relativamente all’organizzazione dei servizi pubblici di
acquedotto, fognatura e depurazione: ( 55)
a) a fissarne i perimetri ottimali per una gestione unitaria, anche in
rapporto all’individuazione dei corpi idrici, di cui al punto 2)
dell’ art. 17;
b) a stabilirne le forme ottimali di gestione, secondo uno dei modi
previsti all’art. 7, prescrivendo eventualmente termini e modi per il
conseguimento di risultati intermedi e finali, anche nel quadro di un
corretto e razionale uso dell’acqua;
3) relativamente a ciascun corpo idrico individuato ai sensi
dell’art. 17:
a) a delimitare le aree circostanti direttamente interessate alla tutela
del bene, individuando le fonti di alimentazione e i deflussi;
b) a individuare i principali scarichi, nonché la rispettiva
qualità e quantità;
c) a graduare, nel tempo e in rapporto alle caratteristiche del corpo
idrico ricettore i diversi limiti di accettabilità dei singoli
scarichi, tenendo anche presenti le indicazioni, di cui al dpr 3 luglio
1982, n 515, per le acque destinate alla potabilizzazione;
d) a stabilire le altre azioni per il risanamento del corpo idrico nel suo
complesso;
4) relativamente agli scarichi sul suolo e nelle unità geologiche
profonde, a fissare i limiti di accettabilitià, anche secondo
parametri graduati in rapporto alla localizzazione dello scarico, alla
composizione degli strati del suolo, alla destinazione d' uso dei terreni;
5) relativamente agli scarichi civili, non recapitanti in pubbliche
fognature e agli scarichi di queste ultime, a dettarne la disciplina, ai
sensi del secondo comma dell’art. 14 della legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modifiche;
6) relativamente agli aspetti finanziari, a preventivare il costo delle
azioni programmate e gli eventuali mezzi per farvi fronte.
Il piano, redatto sulla base di previsioni decennali, si articola per fasi
intermedie al fine di consentire il graduale conseguimento dei limiti di
accettabilità fissati. Ha efficacia a tempo indeterminato.
Art. 25 - (Elaborati).
(56)
Il piano consta essenzialmente dei seguenti elaborati:
1) una relazione, in cui sono determinati gli obiettivi finali del piano,
anche in rapporto al piano per l’ambiente; il numero e la durata
delle singole fasi; le azioni e i risultati da conseguire in ciascuna fase;
2) gli elaborati grafici e cartografici, ove sono localizzate le aree e i
relativi scarichi, di cui alle lett. a) e b) del punto 3) dell’art.
24;
3) le norme per l’attuazione del piano, con particolare riferimento
ai limiti di accettabilità degli scarichi sul suolo, anche in rapporto
alla morfologia dei terreni.
Sezione III
Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e
Piano regionale di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali". (57)
Art. 26 - Piano regionale di
riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 27 - Elaborati.
Art. 27bis - Piano regionale
di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
Art. 27ter - Elaborati.
Sezione IV
Norme comuni
Art. 28 - (Procedura).
Le procedure di adozione e approvazione dei piani regionali ambientali di
settore, di cui al presente capo, e le loro varianti, sono le stesse del
piano regionale per l’ambiente, di cui al Capo I del presente Titolo.
Capo III
L’impatto ambientale
Art. 29 - (Valutazione di
impatto ambientale).
(omissis) (62)
Art. 29 bis -
(Compatibilità ambientale regionale).
Art. 29 ter - (Valutazione di
impatto ambientale).
Art. 30 - (Ambito di
applicazione).
Art. 31 - (Elaborati).
Art. 32 - (Procedimento).
Capo IV
I provvedimenti urgenti ed eccezionali
Art. 33 - (Contenuto).
Quando si verifichi sul territorio regionale
uno stato contingente di grave pericolo o di danno per l’igiene e la
salute pubblica o per l’ambiente, nel suo complesso o in singoli
settori, e per la cui tutela sia necessario un intervento eccezionale e
urgente, il Sindaco, il Presidente della Provincia o il Presidente della
Giunta regionale, adottano i provvedimenti necessari. ( 68)
I provvedimenti del Presidente della Giunta Regionale, di cui al presente
capo, sono adottati su motivata proposta dei Segretari Regionali per il
Territorio e per la Sanità.
omissis ( 69)
Quando per ragioni di urgenza o per inerzia del destinatario
dell’ordine, l’autorità procede all’esecuzione in
danno, le spese da addebitare sono determinate dalla stessa autorità
provvedente sulla base degli oneri effettivamente sostenuti.
La stessa autorità informa il Ministro della sanità e/o il
Ministro dell’ecologia circa la situazione determinatasi e i
provvedimenti adottati. ( 70)
Art. 34 - (Competenza del
Sindaco, del Presidente della Provincia e del Presidente della Giunta
regionale).
L’adozione dei provvedimenti di cui
all’art. 33 spetta al Sindaco, quando l’evento si verifichi nel
territorio del proprio Comune e lo stato di pericolo o di danno sia
limitato alla stessa circoscrizione; al Presidente della Provincia quando
l'evento interessi il territorio sovracomunale all'interno di una sola
Provincia; in caso diverso la competenza appartiene al Presidente della
Giunta regionale. ( 71)
Capo V
Gli impianti di prima categoria
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 35 - (Oggetto della
disciplina).
1. Sono considerati impianti di prima
categoria gli impianti di depurazione di potenzialità superiore a
13.000 abitanti equivalenti o, qualora ricadano in aree naturali protette,
uguale o superiore a 5.000 abitanti equivalenti, per i quali il soggetto
competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale e
l'approvazione del progetto è la Regione. ( 72)
Art. 36 - (Forme di
organizzazione).
Gli impianti di depurazione e di trattamento di prima categoria possono
essere organizzati in centri polifunzionali, formati da una pluralità,
anche combinata, di impianti di depurazione e/o di trattamento.
L’organizzazione dell’attività degli impianti costituisce
un servizio che, secondo convenienza economica e nel rispetto delle
condizioni generali di igiene e di salubrità dell’ambiente,
può essere reso sia attraverso il trasporto dello scarico o del
rifiuto dal luogo di produzione all’interno dell’impianto o del
centro, sia attraverso un servizio mobile, consistente nel trasporto di
attrezzature di depurazione e/o di trattamento nel luogo di produzione
dello scarico o del rifiuto.
I mezzi dei servizi mobili sono attrezzati in modo da consentire, oltre al
trasporto delle apparecchiature, anche la misurazione e registrazione delle
quantità e qualità di scarico o rifiuto trattato.
Art. 37 - (Regime).
Gli impianti di prima categoria, considerati
singolarmente od organizzati in centri polifunzionali, sono assimilati alle
industrie insalubri di 1a classe ai sensi e per gli effetti dell’art.
216 del TU delle leggi sanitarie, approvato con rd 27 luglio 1934, n. 1265.
Devono essere pertanto dotati di tutti gli apprestamenti tecnici e igienici
idonei a:
1) garantire il regolare controllo e deflusso delle acque depurate e di
quelle di lavorazione, nonché degli eventuali fanghi e liquami;
2) evitare infiltrazioni nel terreno e ogni pericolo di inquinamento delle
acque;
3) evitare l’inquinamento atmosferico da polveri o composti chimici;
4) evitare spandimenti ed esalazioni maleodoranti o nocive e la
profliferazione di ratti e insetti;
5) evitare l’inquinamento da rumore.
In caso di arresto dell’impianto o di temporanea incompatibilità
qualitativa o quantitativa degli scarichi con la sua potenzialità, va
prevista la possibilità di trattamenti e/o di misure alternativi.
Art. 38 - (Gestione
amministrativa).
Gli impianti di prima categoria sono gestiti
da un tecnico responsabile.
Presso gli impianti o i centri polifunzionali, deve essere tenuto apposito
registro di carico e scarico, secondo il modello predisposto dalla Giunta
regionale, con fogli numerati e bollati dall’Ufficio del Registro,
dove è giornalmente annotata la quantità e qualità di acque,
liquami e fanghi o di rifiuti ricevute, la quantità trattata secondo
la specie, quella giacente, quella consegnata a terzi e quella eliminata
secondo un distinto procedimento.
E' altresì obbligatoria la tenuta del quaderno di registrazione e del
quaderno di manutenzione, con le modalità di cui alla deliberazione 4
febbraio 1977 del Comitato Ministeriale per la tutela delle acque
dall’inquinamento, allegato n. 4, punti 3.1, 3.2 e 3.4.
Il registro e i quaderni sono tenuti presso la sede dell’impresa o
dell’impianto a cura del gestore e devono essere esibiti a ogni
richiesta dell’autorità di controllo, unitamente agli eventuali
documenti relativi al trasporto di acque, fanghi, liquami e rifiuti.
Quando sia organizzato un servizio mobile ai sensi dell’art. 36, sono
istituiti analoghi registri di carico e scarico e quaderni di registrazione
e manutenzione da custodire all’interno del veicolo, in cui,
relativamente a ogni operazione eseguita, è registrato il nome, la
ragionse sociale, l’indirizzo e il codice fiscale del committente, il
quantitativo di carico trattato, la sua provenienza e qualità, la
destinazione delle acque depurate e dei residui.
La conservazione del registro e dei quaderni è obbligatoria e a tempo
indeterminato; la eventuale distribuzione è soggetta ad autorizzazione
dell’autorità di controllo.
In caso di cessazione dell’attività, i registri sono consegnati
alla Provincia, che ne cura, in caso di riscontro di violazioni anche solo
amministrative, l’inoltro di copia autentica all’autorità
giudiziaria competente.
Sezione II
La progettazione degli impianti
Art. 39 - (Criteri di
progettazione).
Gli impianti di prima categoria, nonché
i centri polifunzionali, sono progettati tenendo presenti le
caratteristiche qualitative degli scarichi e/o quelle merceologiche dei
rifiuti raccolti nell’area di confluenza, delle loro prevedibili
variazioni nel tempo, nonché i possibili riutilizzi del materiale
recuperato, anche in ragione delle condizioni locali e di mercato.
omissis ( 73)
La Giunta regionale, per ragioni geomorfologiche delle aree interessate,
può consentire deroghe con provvedimento motivato.
Il progetto degli impianti:
1) è corredato dagli elaborati tecnici necessari a individuare il
processo e le apparecchiature del sistema di depurazione o di trattamento
adottato, sia sotto il profilo funzionale sia sotto il profilo della
convenienza economica;
2) indica gli apprestamenti tecnici e igienici atti a garantire, in ogni
fase della lavorazione, il raggiungimento delle finalità di cui al
secondo comma dell’art. 37;
3) assicura che le caratteristiche chimiche e/o batteriologiche dei
prodotti di recupero e di scarico siano compatibili con la destinazione
successiva.
Art. 40 - (Elaborati di
progetto).
Gli elaborati tecnici dei progetti
consistono principalmente in:
1) una dettagliata relazione tecnica, descrittiva delle caratteristiche
qualitative e quantitative degli scarichi e dei rifiuti, del processo
tecnologico di trattamento, nonché delle caratteristiche degli
effluenti e dei materiali riutilizzabili; ( 74)
2) una planimetria generale dell’insediamento in scala 1: 2000,
riportante l’ubicazione dell’impianto, i confini
dell’area di insediamento e di quella di proprietà, nonché
la destinazione di zona dello strumento urbanistico generale;
3) una planimetria dell’impianto o del centro polifunzionale in scala
non inferiore a 1: 500, donde risulti, in particolare, la rete fognaria, il
pozzetto di campionamento e il punto di scarico delle acque o di rilascio
dei rifiuti;
4) i disegni e la descrizione delle opere da realizzare;
5) il piano per la bonifica delle aree interessate a fine esercizio
dell’impianto, qualora necessario.
Art. 41 - (Ubicazione degli
impianti).
I nuovi impianti di prima categoria,
nonché i centri polifunzionali, sono ubicati nelle aree appositamente
individuate nel relativo piano regionale di settore e/o negli strumenti
urbanistici generali, nell’ambito delle singole zone territoriali
omogenee produttive o per servizi, con particolare riferimento a condizioni
idrogeologiche favorevoli.
La Regione, con i piani ambientali regionali di settore, può
confermare le destinazioni vigenti o, qualora non sussitano sufficienti e/o
idonee localizzazioni, procedere alla delimitazione di nuove aree o variare
quelle esistenti.
L’approvazione regionale dei piani, di cui al precedente comma,
costituisce automatica variazione degli strumenti territoriali subordinati
e urbanistici ai sensi e per gli effetti dell’ art. 20.
Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni
specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici,
l’approvazione di progetti di cui al primo comma da parte del
Consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di
piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico
medesimo.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici
approvati non sono appositamente destinate, la deliberazione del Consiglio
comunale di approvazione dei progetti di cui al precedente comma
costituisce adozione di variante degli strumenti stessi.
La pubblicazione, qualora dovuta, viene effetuata con le modalità
previste dagli artt. 6 e 7 della legge 18 aprile 1962, n. 167.
Le funzioni consultive sono esercitate dalla Commissione tecnica regionale,
sezione ambiente.
Per tali progetti non è richiesto il parere della Commissione
consiliare, previsto dal punto 4 dell’ art. 3 della legge regionale 1 settembre
1972, n. 12 .
Nei casi previsti dal quinto comma, l’approvazione del progetto
costituisce approvazione di variante, ove richiesta.
(omissis) ( 75)
L’approvazione del progetto, ai sensi del presente articolo, ne
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, nonché
l’urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
Sezione III
Realizzazione ed esercizio degli impianti
Art. 42 - Controllo
preventivo.
Ferme restando le disposizioni di cui alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 ( 76)
sulla progettazione, approvazione, realizzazione e collaudo delle opere
pubbliche, i progetti di realizzazione, nonchè di variazione per
ampliamenti e ristrutturazioni, degli impiantii di prima categoria di cui
all' articolo 35 sono
approvati:
b) dal dirigente del dipartimento competente, relativamente agli impiianti
di cui alla lettera b). ( 78)
Il progetto dell'impianto viene presentato alla Regione, alla Provincia e
al Comune.
Il Comune può far pervenire le proprie osservazioni alla Regione entro
trenta giorni dal ricevimento.
Il progetto è approvato sentito il parere della competente
commissione, di cui all’ articolo 12.
Il provvedimento di approvazione, salvo espressa limitazione nello stesso
contenuta, produce gli effetti sostitutivi di cui all'articolo 3 bis del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 367, convertito con modificazioni dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed abilita alla realizzazione dell'impianto
progettato ed al suo esercizio provvisorio con le modalità previste
dall’articolo 44. ( 79)
Art. 43 - (Collaudo).
Gli impianti di prima categoria sono soggetti a collaudo anche funzionale.
In sede di collaudo devono, fra l’altro, essere attestati:
1) la conformità dell’impianto realizzato con il progetto a suo
tempo approvato;
2) la funzionalità dei processi di depurazione delle acque o di
trattamento dei rifiuti in relazione alla qualità delle acque
influenti e dei rifiuti da trattare;
3) l’idoneità delle singole opere civili ed elettromeccaniche
dell’impianto a conseguire i rispettivi risultati funzionali;
4) il regolare funzionamento dell’impianto nel suo complesso a regime
di minima e massima potenzialità;
5) l’idoneità dell’impianto a garantire il rispetto dei
limiti di legge anche con riferimento ai singoli inquinanti, nonché il
conseguimento delle finalità, di cui al secondo comma
dell’ art. 37;
6) l’esecuzione di campionamenti e analisi fisiche, chimiche e/o
batteriologiche dell’influente e dello effluente depurato o del
prodotto del processo di innocuizzazione, con specificazione dei valori,
misurati all’atto del prelievo, delle variabili e dei parametri
operativi; le analisi potranno essere certificate anche dai laboratori di
analisi autorizzati ai sensi dell’ art. 54.
Art. 44 - (Avvio
dell’impianto).
L’avvio dell’impianto è
soggetto a presentazione al Presidente della Provincia di una dichiarazione
scritta del direttore dei lavori attestante l’ultimazione delle opere
in conformità al progetto approvato. ( 80)
Il certificato di collaudo deve essere presentato entro 180 giorni dalla
comunicazione dell’avvio dell’impianto.
Il Presidente della Provincia può concedere una motivata proroga del
termine; in caso contrario, l’attività dell’impianto deve
essere sospesa.( 81)
La presentazione del certificato di collaudo dell’impianto al
Presidente della Provincia costituisce presupposto per il rilascio, entro
60 giorni, dell’autorizzazione all’esercizio
dell’impianto. ( 82)
La Giunta regionale è delegata a emanare entro un anno dalla data
della presente legge i criteri per la determinazione delle garanzie che
l’interessato è tenuto a fornire per ottenere
l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto.
Dette garanzie, sono determinate ai sensi di quanto previsto dalla
deliberazione del Comitato Interministeriale, di cui all’art. 5 del
dpr 10 settembre 1982, n. 915, e possono anche consistere in depositi
cauzionali, polizza fidejussorie, coperture assicurative, e sono soggette
ad aggiornamento biennale. ( 83)
L’autorizzazione all’esercizio vale anche quale autorizzazione
definitiva all’attivazione degli eventuali scarichi idrici. ( 84)
Le autorizzazioni predette non sostituiscono il certificato di
agibilità dell’opera.
omissis ( 85)
Art. 45 - (Interruzione nel
funzionamento degli impianti di depurazione).
Qualunque interruzione anche parziale nel funzionamento degli impianti di
depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere
immediatamente comunicata all’autorità di vigilanza e, qualora
diversa, anche al sindaco.
L’autorità di vigilanza, a seguito dell’interruzione,
può, in relazione al potere dovere di intervento in sede di
discrezionalità tecnica, imporre prescrizioni e limiti, incluso anche
l’ordine di chiusura degli scarichi.
Sezione IV
Le funzioni di vigilanza e controllo
Art. 46 - (Autorità di
vigilanza).
Il presidente della provincia è autorità di vigilanza per gli
impianti di prima categoria, ivi compresi i centri polifunzionali.
(omissis) ( 86)
Art. 47 - (Contenuto della
vigilanza e controllo).
Il funzionamento degli impianti di prima
categoria è sottoposto a periodici controlli dell’autorità
di vigilanza mediante accessi, ispezioni e prelievo di campioni.
Il controllo comporta l’accertamento sull’osservanza della
disciplina generale e di quella speciale, sull’adozione delle cautele
prescritte in sede di approvazione, nonché sulla persistenza delle
condizioni autorizzative o sulla sopravvenienza di fatti nuovi, prima non
adeguatamente valutati, comunque incidenti sulle stesse.
omissis (87)
Art. 48 - (Provvedimenti
modificativi dell’autorizzazione).
Le autorizzazioni, di cui all’art. 44
possono essere sospese, modificate, revocate o dichiarate decadute a opera
del Presidente della Provincia. ( 88)
La sospensione può essere:
1) una misura cautelare, quando vi siano fondati motivi per
l’adozione di provvedimenti di modifica, di decadenza, o di revoca, e
in pendenza dei relativi accertamenti tecnici e scientifici; essa non
può essere protratta per più di 90 giorni, salvo motivata
proroga; in caso contrario l’attività può essere ripresa;
2) un provvedimento sanzionatorio, quando si riscontrino violazioni od
omissioni nell’esercizio dell’impianto o, nel caso di
trasporto, esso avvenga senza i documenti necessari per legge; essa
può essere protratta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
dell’impianto e comunque fino a che sia stato ottemperato agli
adempimenti prescritti.
L’autorizzazione può essere modificata, previa approvazione del
relativo progetto e rilascio dell’eventuale autorizzazione o
concessione edilizia, quando si determinino condizioni, tecniche e/o
economiche, di inadeguatezza dell’impianto o per altre sopravvenute
esigenze di interesse pubblico.
La decadenza è dichiarata:
1) quando non sia stato rispettato un precedente ordine di sospensione;
2) quando, nel caso di impianti per conto terzi, la gestione
dell’impianto sia stata trasferita a impresa non autorizzata ai sensi
dell’art. 52, o all’impresa siano venuti meno i requisiti per
l’autorizzazione.
(omissis) ( 89)
L’autorizzazione è in ogni caso revocata quando il funzionamento
dell’impianto determini uno stato di pericolo e/o di danno per
l’igiene pubblica e/o per l’ambiente nel suo complesso o in
singoli settori.
Capo VI
Gli impianti di seconda categoria
Art. 49 - Realizzazione ed
esercizio degli impianti.
Sono considerati impianti di seconda
categoria:
a bis) gli impianti di depurazione che trattano effluenti di sistemi
fognari, gestiti dai comuni, comunità montane, loro consorzi anche
misti con imprese private di cui all'articolo 7, terzo comma, di
potenzialità superiore a mille abitanti equivalenti e inferiore a
quella indicata ai sensi dell'articolo 35; ( 91)
b) gli impianti di depurazione privati per conto proprio, annessi agli
insediamenti produttivi, per la depurazione di reflui ivi prodotti, con
scarico diretto nelle pubbliche fognature;
c) gli impianti:
1) di depurazione gestiti da Comuni, Comunità montane, loro consorzi
anche misti con imprese private, nelle forme di cui all' articolo 7, terzo comma, di
potenzialità inferiore a mille abitanti equivalenti, che trattino gli
effluenti dei sistemi fognari; ( 92)
2) di depurazione gestiti da imprese private, per conto proprio, annessi
agli insediamenti produttivi per il trattamento dei reflui liquidi ivi
prodotti con scarico diretto in acque superficiali o sotterranee, sul suolo
o nel sottosuolo;
La realizzazione degli impianti di cui alla lettera a bis) del primo comma
è subordinata all'approvazione del progetto, previo parere della
commissione tecnica provinciale per l'ambiente, da parte del Presidente
della provincia, ai sensi e per gli effetti degli articoli 5 e 42. L'avvio
di tali impianti è assoggettato alla procedura di cui all'articolo 44.
( 94)
Gli impianti di cui al primo comma, lettere b) e c), sono soggetti ad
autorizzazione preventiva rilasciata dalla competente autorità di
vigilanza, di cui all’articolo 50, su presentazione del progetto.
L’avvio degli impianti è subordinato alla presentazione,
all’autorità di vigilanza, del certificato di regolare
esecuzione dell’opera rilasciato dal direttore dei lavori.
L’autorizzazione preventiva di cui al terzo comma costituisce anche
autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente. ( 96)
Art. 50 - (Autorità di
vigilanza).
Sono autorità di vigilanza per gli
impianti di seconda categoria:
1) il presidente della provincia, per gli impianti di cui alla lettera a)
ed alla lettera c) del primo comma dell'articolo 49;
2) il sindaco o l'ente titolare del servizio di fognatura e di gestione
degli impianti di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 49.
( 97)
Le autorità di vigilanza rilasciano le autorizzazioni di competenza ed
esercitano il controllo per i fini e secondo le modalità previste agli
articoli 47 e 48, in quanto applicabili.
Il sindaco, nel caso di impianti di depurazione sversanti in fognatura
dipendente da consorzio o comunità montana, può delegare la
vigilanza al presidente dell’ente.
Capo VII
Le attività per conto terzi
Art. 51 - (Individuazione
delle attività).
L’attività di soggetti privati per conto terzi in materia di
tutela dell’ambiente è consentita solo nei limiti stabiliti
dalla legge.
Essa consiste:
1) nell’organizzazione di imprese per il trasporto, la depurazione,
il trattamento, lo stoccaggio di acque, liquami, fanghi e altri rifiuti;
2) nella costituzione di laboratori privati per analisi chimiche, fisiche e
batteriologiche, utilizzabili da enti pubblici e da privati a norma della
presente legge;
3) nella sperimentazione di sistemi e processi di smaltimento e recupero di
scarichi e di rifiuti.
Art. 52 - (Attività per
conto terzi).
Art. 53 - (Rilascio,
cancellazione e rinnovo delle autorizzazioni).
Art. 54 - Laboratori
privati.
Per lo svolgimento delle analisi fisiche,
chimiche e biologiche delle emissioni, degli scarichi, dei rifiuti e dei
residui riutilizzabili, nell’ambito di procedimenti tecnici previsti
dalla presente legge i laboratori privati devono essere accreditati ai
sensi delle norme UNI-EN serie 45.000.
Dal 1° gennaio 1998 ( 100), ai fini dello svolgimento delle analisi di cui al primo
comma, sono riconosciuti validi solo i certificati analitici rilasciati dai
laboratori accreditati che abbiano preventivamente comunicato al Presidente
della Giunta regionale l’avvenuto accreditamento. ( 101)
Art. 55 - (Attività
sperimentali).
Capo VIII
Le attività di coordinamento e di alta vigilanza
Art. 56 - (Attività di
coordinamento).
Il coordinamento regionale consiste nell’emanazione di direttive per
l’organizzazione omogenea delle azioni, di cui al punto 4)
dell’art. 4.
Il mancato adeguamento alle direttive emanate può comportare la
sospensione dall’erogazione di eventuali contributi regionali per la
materia fino all’intervenuto adeguamento.
Art. 57 - (Alta vigilanza
regionale).
In materia di tutela dell’ambiente, la
Regione esercita funzioni di alta vigilanza, in rapporto agli interessi di
carattere regionale connessi con la materia.
Tali funzioni si esplicano tramite il Presidente della Giunta regionale, su
motivata proposta dei segretari regionali per l’ambiente e per la
sanità. ( 103)
Esse consistono principalmente nella potestà di:
1) ordinare accessi e ispezioni in seguito al verificarsi di turbative
all’igiene e alla salute pubblica di entità e rilievo
sovracomunale, nonché di adottare, ai sensi del precedente Capo IV del
presente Titolo, i provvedimenti urgenti ed eccezionali di propria
competenza;
2) ordinare accessi e ispezioni sul regolare funzionamento dei servizi
locali per il rilevamento, la prevenzione e il risanamento
dell’atmosfera, delle acque e del suolo, nonché di diffidare gli
enti locali all’osservanza delle norme vigenti, secondo i modi e nei
termini previsti;
3) sostituirsi, quando si verifichino, nonostante espressa diffida, gravi e
ripetute violazioni di legge, agli enti locali nell’adempimento degli
atti e dei servizi prescritti.
Gli adempimenti, di cui al punto 3) del precedente comma, sono adottati,
previa delibera della Giunta regionale.
Titolo IV
Le norme particolari per la tutela dell’atmosfera, delle acque, del
suolo
Art. 58 - Tutela
dell’atmosfera.
La tutela dell’atmosfera, a norma
della legislazione statale in materia nonché della presente legge,
è perseguita con azioni speciali anche di carattere preventivo,
rivolte:
1) contro inquinamenti atmosferici, quali fumi, polveri, gas e odori;
2) contro altri inquinanti, quali rumori, vibrazioni e radiazioni non
ionizzanti a recare pregiudizio, diretto o indiretto, alla salute dei
cittadini e danno ai beni pubblici o privati.
E’ delegato alle Province il rilascio delle autorizzazioni di
competenza regionale previste dalla normativa statale vigente in materia,
salvo che per gli impianti i cui progetti sono sottoposti ad approvazione
regionale in base alla presente legge, nonché per gli impianti
ricadenti nelle aree individuate dalla Giunta regionale ai sensi
dell’articolo 4 del dpr 24 maggio 1988, n. 203.
Resta di competenza regionale l’espressione dei pareri previsti dalla
legislazione statale vigente in materia per il rilascio delle
autorizzazioni di competenza ministeriale.( 104)
Art. 58 bis - Regime del
bollino blu.
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 58,
primo comma, numero 1) ed a tutela della salute umana
dall’inquinamento da traffico veicolare, dal 1° gennaio 2007
è vietata in tutto il territorio regionale la circolazione dei veicoli
a motore le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi
alle prescrizioni tecniche di cui all’allegato al decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 5 febbraio 1996
”Prescrizioni per la verifica delle emissioni dei gas di scarico
degli autoveicoli in circolazione ai sensi della direttiva del Consiglio
delle Comunità europee n. 92/55/CEE”, in forza
dell’attestazione di avvenuto controllo effettuata mediante il
rilascio del bollino autoadesivo di cui all’articolo 2, comma 2 del
decreto ministeriale 28 febbraio 1994 “Individuazione delle imprese
abilitate ai controlli delle emissioni inquinanti”.
2. Tutti i veicoli a motore immatricolati anteriormente al 1° luglio
2004, di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede
legale nella Regione del Veneto, per circolare nel territorio regionale
devono esporre il così detto bollino blu, valido su tutto il
territorio nazionale, di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 febbraio 1994 e possedere
l’apposito certificato relativo al controllo delle emissioni, di cui
all’articolo 5 della direttiva del Ministero dei lavori pubblici 7
luglio 1998, “Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli
(bollino blu) ai sensi dell’articolo 7 del nuovo codice della
strada”.
3. I veicoli a motore immatricolati successivamente al 1° luglio 2004,
di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede legale
nella Regione del Veneto, sono assoggettati all’obbligo di cui al
comma 2, contestualmente alla prima revisione prevista, ad opera delle
officine abilitate al controllo delle emissioni.
4. La documentazione che attesta il rispetto dei limiti delle emissioni
inquinanti ha validità per non più di dodici mesi, decorrenti
dalla data di rilascio della stessa.
5. La Giunta regionale, sentito il Comitato di indirizzo e sorveglianza di
cui all’articolo 4 dell’allegato “Normativa
generale” al Piano regionale di tutela e risanamento
dell’atmosfera (PRTRA), approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 57 dell’11 novembre 2004, può con proprio
provvedimento disporre l’esclusione dal regime del bollino blu per
definite categorie di veicoli a motore o stabilire per le medesime una
diversa tempistica di assoggettamento alle disposizioni del presente
articolo. ( 105)
Art. 59 - (Tutela delle
acque).
La tutela delle acque, a norma della L. 10 maggio 1976, n. 319, e
successive modifiche e integrazioni, delle deliberazioni del Comitato
Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento,
nonché della presente legge, è perseguita con la disciplina delle
azioni speciali di settore relativamente:
1) ai prelievi e l’uso corretto delle acque;
2) agli scarichi di tutti gli insediamenti e delle pubbliche fognature;
3) al risanamento delle acque anche mediante la regolamentazione comunale.
La disciplina, di cui al punto 1), concerne gli approvvigionamenti idrici
autonomi, secondo la molteplicità dei rispettivi usi, nonché le
modalità del relativo utilizzo.
La disciplina, di cui al punto 2), concerne lo sversamento, continuo o
saltuario, di sostanze liquide nelle pubbliche fognature o in un corpo
ricettore, pubblico o privato, nonché i provvedimenti per
l’attivazione degli scarichi.
Le sostanze, di cui al precedente comma, possono essere costituite da:
1) acque reflue, ivi comprese quelle di raffreddamento, provenienti da
insediamenti civili o produttivi o da pubbliche fognature;
2) liquami e deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici, nonché
dallo svuotamento di pozzi neri e fosse biologiche;
3) fanghi residuati dai cicli di lavorazione o dai processi di depurazione,
purché non tossici o nocivi.
La disciplina, di cui al punto 3) del primo comma, concerne principalmente,
la definizione dei contenuti e la determinazione delle procedure per porre
in essere, accanto a quelle generali, le norme speciali attinenti
l’organizzazione e i limiti di accettabilità relativi ai singoli
servizi pubblici, nonché agli scarichi sul suolo nelle unità
geologiche profonde, in ragione delle esigenze locali.
Sono corpi ricettori degli scarichi:
1) i corpi idrici superficiali, costituiti da:
a) corsi d' acqua naturali o artificiali;
b) laghi naturali o artificiali;
c) acque di transizione formanti laghi salmastri, lagune e zone di foce in
mare;
d) acque costiere marine;
2) il suolo, destinato a uso agricolo e non, costituito dallo strato
superficiale di terreno ove hanno luogo fenomeni biochimici utili alla
depurazione degli scarichi, anche connessi con fossati “ a perdere
” non collegati a corpi idrici superficiali;
3) le unità geologiche profonde, costituite dalle formazioni
geologiche e/o da cavità naturali o artificiali, situate in zone
tettonicamente favorevoli e sicuramente isolate dalla superficie e dai
serbatori sotterranei di acqua dolce, nonché da altre risorse utili.
Non sono corpi ricettori degli scarichi le falde idriche sotterranee, il
sottosuolo costituito dagli strati di terreno sottostanti allo strato
superficiale, nonché gli stagni e i serbatoi di acqua potabile o da
potabilizzare.
Gli scarichi degli insediamenti adibiti a ospedali e case di cura
nonché quelli relativi a istituti scientifici, ove vengano impiegati
virus e batteri, prima del loro sversamento in qualsiasi corpo ricettore o
nelle pubbliche fognature, devono essere sottoposti a un accurato
trattamento di disinfezione sotto la responsabilità del diretto
sanitario dell’istituto.
Art. 60 - (Regolamento di
fognatura).
I comuni, le comunità montane e i loro
consorzi, gestori del servizio di fognatura e/o depurazione, sono tenuti ad
approvare un regolamento per l’esercizio del relativo servizio.
( 106)
Il regolamento deve stabilire in particolare:
1) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento
inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell’impianto di
depurazione, nonché del recapito finale della fognatura;
2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico per i
nuovi insediamenti;
3) i limiti di accettabilità degli scarichi diretti nei corpi idrici,
nel suolo e nel sottosuolo;
4) la sigillatura della saracinesca di intercettazione dell’eventuale
condotta di cortocircuitazione dell’impianto di depurazione;
5) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai limiti di
accettabilità;
6) le norme tecniche per gli allacciamenti;
7) le spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di
esazione;
8) le sanzioni amministrative.
Il regolamento è approvato dall’ente di cui al primo comma,
sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale.
( 107)
I comuni, le comunità montane e i loro consorzi, entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti ad
aggiornare il loro regolamento, o ad approvarlo qualora ne fossero
sprovvisti. ( 108)
L’inutile decorso del termine, di cui al quarto comma, consente
all’organo regionale di controllo competente, ( 109) la nomina di un commissario “ ad acta
”.
I titolari degli insediamenti civili esistenti sono tenuti ad adeguare i
propri scarichi ai nuovi limiti di accettabilità, entro due anni
dall’entrata in vigore del regolamento.
Per i titolari degli insediamenti produttivi lo stesso termine è
ridotto a un anno.
Art. 61 - (Tutela del
suolo).
Art. 62 - (Regolamento per lo
smaltimento dei rifiuti).
Art. 63 - (Zonizzazione del
territorio comunale).
Titolo V
Le norme finanziarie, le sanzioni, le disposizioni transitorie e finali
Art. 64 - (Oneri e tasse per i
servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e
conseguenti controlli).
Art. 64 bis - (Tariffe per il
servizio di smaltimento dei r.s.u.).
Art. 64 ter - (Contributo ai
comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani e speciali).
Art. 65 - (Sanzioni
amministrative).
Per l’inosservanza delle norme previste dalla presente legge, qualora
non sussistano sanzioni previste dalla legislazione statale vigente,
l’autorità di vigilanza applica le seguenti sanzioni
amministrative:
1) per la mancata tenuta dei registri e dei quaderni di cui
all’ art. 38: da L.
300.000 a L. 3.000.000; ( 117)
2) per l’inosservanza di altre norme previste dalla presente legge:
da L. 300.000 a L. 3.000.000; ( 118)
3) per l’inosservanza di disposizioni regolamentari: da L. 300.000 a
L. 3.000.000. ( 119)
Qualora dall’inosservanza delle predette norme dovesse derivare
situazione di grave pericolo o grave peggioramento della qualità
dell’ambiente le suddette sanzioni sono triplicate.
Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative,
di cui al presente articolo, qualora derivanti da sanzioni applicate in
materia di inquinamento idrico, sono utilizzate dai comuni unicamente per
il miglioramento dei servizi di fognatura e depurazione previsti dalla
legge 10 maggio 1976, n. 319.
La Giunta regionale provvede, ogni due anni, all’aggiornamento delle
sanzioni previste ai commi precedenti sulla base dell’indice Istat
del costo medio della vita.
Per le procedure inerenti l’applicazione delle sanzioni e la
riscossione delle somme dovute, si applicano le norme di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, e, in quanto compatibili, alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
.
Art. 65 bis - Sanzioni
amministrative previste dall’articolo 54 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento.
1. All’irrogazione delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione, previste
dall’articolo 133 del decreto legislativo n. 152/2006, provvede la
provincia ovvero, nel caso di scarichi autorizzati dal comune o dal gestore
del servizio di fognatura, il comune. ( 120)
1 bis. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui
al comma 1 sono versati dagli enti competenti semestralmente nel capitolo
7948 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale,
dopo aver trattenuto la quota del dieci per cento da utilizzare nel settore
del ciclo dell’acqua. ( 121)
1 ter. La Giunta regionale utilizza i proventi di cui al comma 1 bis per la
realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 136 del decreto
legislativo n. 152/2006, con le modalità previste dalla legge
regionale di attuazione della disciplina di cui all’articolo 3, comma
27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Norme di razionalizzazione
della finanza pubblica”. ( 122)
1 quater. A tal fine i comuni e le province comunicano periodicamente alla
Regione i provvedimenti emanati e l’ammontare delle relative
sanzioni. ( 123)
Art. 65 ter - Sanzioni
amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni sul
bollino blu.
1. I proprietari dei veicoli a motore
immatricolati anteriormente al 1° luglio 2004 - o successivamente al
primo luglio 2004, se siano stati sottoposti alla prima revisione prevista
- di proprietà di persone, imprese o enti aventi residenza o sede
legale nella Regione del Veneto, che non osservino il divieto di cui al
comma 1 dell’articolo 58 bis, circolando nel territorio regionale con
un veicolo le cui emissioni inquinanti allo scarico non risultino conformi
alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM 5 febbraio 1996,
sono soggetti alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 71
comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice
della strada” e successive modifiche ed integrazioni.
2. La conformità delle emissioni inquinanti allo scarico dei veicoli a
motore alle prescrizioni tecniche di cui all’Allegato al DM 5
febbraio 1996 è comprovata dall’attestazione di cui al comma 1
dell’articolo 58 bis e dall’esposizione sul veicolo a motore
del bollino blu.
3. Alla vigilanza ed all’accertamento dell’osservanza del
divieto di cui al comma 1 dell’articolo 58 bis, si applicano le
disposizioni di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 285/1992.
4. L’erogazione di contributi finanziari regionali a favore dei
comuni per l’attuazione degli interventi previsti dal PRTRA è
condizionata all’impiego, da parte dei comuni stessi, di una quota
pari al trenta per cento dei proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative di cui al comma 1, in misure di contenimento
dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare previste dai
piani d’azione, di risanamento e di mantenimento atmosferico di
propria competenza, secondo la zonizzazione elaborata dal PRTRA, ai sensi
del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 “Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione della qualità
dell’aria ambiente” e successive modificazioni. ( 124)
Art. 65 quater - Sanzioni
amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue aziendali di cui all’articolo 101,
comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e
successive modificazioni. (125)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme
in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101,
comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e
successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari
individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n.
152/2006, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi
relativi alla documentazione amministrativa che abilita
all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma
7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive
modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base
al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui
all’articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006,
stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma 2;
b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme
tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell’articolo
112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti
dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c)
del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle
piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali di cui all’articolo 112, comma 2
del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla
lettera c);
c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle
disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei
contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in
attuazione dell’articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per
la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle
acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari
accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali
stoccati.
2. All’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dal presente articolo provvede la provincia, che versa semestralmente nello
stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale (upb E0045
“Altre sanzioni amministrative”) i proventi riscossi dopo aver
trattenuto una quota del cinquanta per cento da utilizzare nel settore
della tutela delle acque.
3. La Giunta regionale utilizza i proventi derivanti
dall’applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in
conformità a quanto disposto dall’articolo 136 del decreto
legislativo n. 152/2006.
Art. 66 - (Abrogazione di
norme regionali).
Sono abrogate le norme regionali
incompatibili con la presente legge e in particolare:
- gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40 e 41
della legge regionale
6 giugno 1980, n. 85 . ( 126)
omissis ( 127)
Art. 67 - (Decorrenza delle
competenze).
L’esercizio delle funzioni delegate, di cui alla presente legge, ha
effetto dalla data del 1 gennaio 1986.
All’onere relativo, derivante alle province e ai comuni, si provvede
mediante istituzione di apposito stanziamento nel bilancio della Regione.
Art. 68 - (Provvedimenti
legislativi di settore).
La disciplina tecnica delle azioni speciali
per i singoli settori, per quanto non disciplinato dalla presente legge:
- in materia di atmosfera,
relativamente alla tutela da fumi, polveri, gas, odori, rumori, vibrazioni,
radiazioni non ionizzanti;
- in materia di acque, relativamente alla tutela dei corpi ricettori e alla
disciplina degli scarichi;
- omissis ( 128)
è demandata ad appositi provvedimenti legislativi.
Art. 69 - (Entrata in vigore
delle singole norme).
Gli insediamenti di cui al secondo comma dell’ art. 58 che non vi abbiano già
provveduto ai sensi degli artt. 5 e 10 del dpr 15 aprile 1971, n. 322,
debbono produrre al comune, entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, una relazione tecnica contenente la qualità e
quantità delle proprie emissioni massime, misurate a valle
dell’eventuale impianto di abbattimento esistente. ( 129)
Qualora esista un impianto di abbattimento, unitamente alle indicazioni di
cui sopra, devono essere comunicate le descrizioni, i principi tecnologici
di funzionamento, i tempi di fermata necessari per la manutenzione e ogni
altra notizia atta a caratterizzare tali impianti.
Il Sindaco, udito il parere della Commissione tecnica regionale, sezione
ambiente, o della commissione tecnica provinciale per l’ambiente,
prescrive, ove necessaria, la presentazione del progetto per
l’adeguamento o la costruzione dell’impianto di abbattimento,
entro i successivi centottanta giorni.
Elenco delle tipologie di impianti soggetti ad autorizzazione regionale
omissis ( 130)
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
VIII LEGISLATURA
ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A:
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33 ,
“NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE” E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, AI FINI DELL’ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 18
FEBBRAIO 2005, N. 59 “ATTUAZIONE INTEGRALE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE
RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE
DELL’INQUINAMENTO”
Allegato A ( 131)
(articolo 5 bis, comma 5, lettera a).
Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
regionale
I. ATTIVITÀ ENERGETICHE
I.1 Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50
MW fino a 300 MW (ex 1.1 dell’Allegato I del decreto legislativo
n. 59/2005);
I.2 Raffinerie di petrolio (escluse le raffinerie di petrolio grezzo) e di
gas (ex 1.2 dell’Allegato I del decreto legislativo n.
59/2005);
I.3 Cokerie (ex 1.3 dell’Allegato I del decreto legislativo n.
59/2005);
I.4 Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone con meno di 500
tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi (ex 1.4
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
II. INDUSTRIA CHIMICA. ( NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ
DELLA SEZIONE II SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA
INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI
SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 59/2005)
II.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base come:
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o
aromatici) con capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate
anno;
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi
carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi con
capacità complessiva annua fino a 200.000 tonnellate anno;
c) idrocarburi solforati con capacità complessiva annua fino a 100.000
tonnellate anno;
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi,
nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati con capacità
complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
e) idrocarburi fosforosi con capacità complessiva annua fino a 100.000
tonnellate anno;
f) idrocarburi alogenati con capacità complessiva annua fino a 100.000
tonnellate anno;
g) composti organometallici con capacità complessiva annua fino a
100.000 tonnellate anno;
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di
cellulosa) con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate
anno;
i) gomme sintetiche con capacità complessiva annua fino a 100.000
tonnellate anno (ex 4.1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i)
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
II.2 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici
di base, quali:
a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di
idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno,
biossido di zolfo, bicloruro di carbonile con capacità complessiva
annua fino a 100.000 tonnellate anno;
b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido
nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati con
capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
c) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di
sodio con capacità complessiva annua fino a 100.000 tonnellate anno;
d) sali, quali cloruro d'ammonio, clorato di potassio, carbonato di
potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d'argento;
e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo
di calcio, silicio, carburo di silicio (ex 4.2, lettere a), b), c), d),
e) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
II.3 Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di
fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti) con
capacità complessiva annua fino a 300.000 tonnellate anno (ex 4.3
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
II.4 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari
e di biocidi (ex 4.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n.
59/2005);
II.5 Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la
fabbricazione di prodotti farmaceutici di base (ex 4.5
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
II.6 Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi (ex 4.6
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
III. GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N.
75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL
12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)
III.1 Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti
pericolosi, della lista di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della
direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazione
R 1) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio
del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
III.2 Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella
direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la
prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di
incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del
Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento
atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani,
con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora (ex 5.2
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
III.3 Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti
nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (ex 5.3
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
III.4 Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una
capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle
discariche per i rifiuti inerti e di quelle per rifiuti urbani (ex 5.4
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
IV ALTRE ATTIVITÀ.
IV.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di
animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al
giorno (ex 6.5 dell’Allegato I del decreto legislativo n.
59/2005).
Allegato B ( 132)
(articolo 5 bis, comma 5, lettera b).
Categorie di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale
provinciale
I. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI.
I.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici
compresi i minerali solforati (ex 2.1 dell’Allegato I del decreto
legislativo n. 59/2005);
I.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità
superiore a 2,5 tonnellate all'ora (ex 2.2 dell’Allegato I del
decreto legislativo n. 59/2005);
I.3 Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
a) laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 tonnellate di
acciaio grezzo all'ora;
b) forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e
allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW;
c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità
di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora (ex
2.3, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto legislativo n.
59/2005);
I.4 Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno (ex 2.4 dell’Allegato I del
decreto legislativo n. 59/2005);
I.5 Impianti:
a) destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché
concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti
metallurgici, chimici o elettrolitici;
b) di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di
recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di
fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20
tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli (ex 2.5, lettere a) e
b) dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
I.6 Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche
destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3
(ex 2.6 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
II. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI.
II.1 Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni
rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno
oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione
supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una
capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno (ex 3.1
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
II.2 Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di
prodotti dell'amianto (ex 3.2 dell’Allegato I del decreto
legislativo n. 59/2005);
II.3 Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla
produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20
tonnellate al giorno (ex 3.3 dell’Allegato I del decreto
legislativo n. 59/2005);
II.4 Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati
alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di
oltre 20 tonnellate al giorno (ex 3.4 dell’Allegato I del decreto
legislativo n. 59/2005);
II.5 Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura,
in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,
porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al
giorno e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una
densità di colata per forno superiore a 300 kg/m3 (ex 3.5
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
III INDUSTRIA CHIMICA. (NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DI ATTIVITÀ
DELLA SEZIONE III SI INTENDE PER PRODUZIONE LA PRODUZIONE SU SCALA
INDUSTRIALE MEDIANTE TRASFORMAZIONE CHIMICA DELLE SOSTANZE O DEI GRUPPI DI
SOSTANZE DI CUI AI PUNTI DA 4.1 A 4.6 DELL’ALLEGATO I DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 59/2005)
III.1 Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di
base come:
a) sostanze coloranti e pigmenti;
b) tensioattivi e agenti di superficie (ex 4.1, lettere j) e k)
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
IV GESTIONE DEI RIFIUTI (SALVI L'ARTICOLO 11 DELLA DIRETTIVA N.
75/442/CEE E L'ARTICOLO 3 DELLA DIRETTIVA N. 91/689/CEE DEL CONSIGLIO, DEL
12 DICEMBRE 1991, RELATIVA AI RIFIUTI PERICOLOSI)
IV.1 Impianti per il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui
all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali
definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 5, R 6, R 8 e R 9) della
direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio del 16
giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con
capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (ex 5.1
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
IV.2 Discariche per rifiuti urbani che ricevono più di 10 tonnellate
al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate (ex
5.4 dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
V ALTRE ATTIVITÀ.
V.1 Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20
tonnellate al giorno (ex 6.1, lettere a) e b) dell’Allegato I del
decreto legislativo n. 59/2005);
V.2 Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento,
mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di
trattamento supera le 10 tonnellate al giorno (ex 6.2
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
V.3 Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di
trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito (ex 6.3
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
V.4
a) macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50
tonnellate al giorno;
b) trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti
alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al
giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di
prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base
trimestrale);
c) trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte
ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)
(ex 6.4, lettere a), b), c) dell’Allegato I del decreto
legislativo n. 59/2005);
V.5 Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con
più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
c) 750 posti scrofe (ex 6.6, lettere a), b), c) dell’Allegato I
del decreto legislativo n. 59/2005);
V.6 Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o
prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare,
stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare,
pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore
a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno (ex 6.7
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005);
V.7 Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per
uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione (ex 6.8
dell’Allegato I del decreto legislativo n. 59/2005).
Note
( 1) Con ordinanza n. 717/1988 la
Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale della lettera c) del punto 3)
del primo comma dell’articolo 6. Successivamente la lettera c) del
punto 3) del primo comma dell’articolo 6 è stata abrogata
dall’articolo 3 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 62 .
( 2) Con sentenza n. 43/1990 la
Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 61, ultimo comma nella parte in cui
esclude l’obbligo dell’autorizzazione regionale di cui agli
articoli 6 lett. d) e 16, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il
produttore o presso l’impianto di depurazione o trattamento.
( 3) L'articolo 73 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 ha stabilito che i programmi regionali esecutivi di
gestione di piani sovraordinati in materia di tutela della natura e
dell'ambiente sono emanati dalla Giunta regionale previo parere della
commissione consiliare competente che si esprime nel termine di novanta
giorni dal ricevimento del programma; trascorso tale termine si prescinde
dal parere. Inoltre l'art. 79 comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
dispone che sino all'approvazione entro 2 anni dall'entrata in vigore della
medesima legge regionale 13 aprile 2001 resta ferma la ripartizione di
competenza fra Regione ed enti locali prevista dalle leggi regionali
vigenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, luminoso,
atmosferico ed elettromagnetico.
Art. 33 - (Norma transitoria).
1. I titolari di autorizzazioni provinciali per l’esercizio di
attività relative ad impianti di prima categoria di cui all’art.
35 della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 devono presentare alla Giunta
regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, una istanza di conversione dell’autorizzazione stessa
allegando copia dell’autorizzazione posseduta.
2. In sede di conversione o di rilascio di nuove autorizzazioni
all’esercizio di impianti di stoccaggio definitivo la Giunta
regionale determina le modalità e i tempi di coltivazione confermando
o modificando i piani proposti dagli interessati.
3. Per gli impianti, il cui progetto sia già stato approvato
dall’amministrazione provinciale, ma per i quali non sia stata ancora
concessa l’autorizzazione all’esercizio, gli interessati devono
entro lo stesso termine previsto al comma 1, presentare alla Giunta
regionale copia del decreto di approvazione del progetto, corredato da una
relazione sullo stato dei lavori.
4. La Giunta regionale, sulla base della documentazione prodotta
nonché in rapporto ai reali fabbisogni dell’intero territorio
regionale, alla dislocazione delle singole discariche ed all’esito
della verifica della compatibilità ambientale, sentita la commissione
tecnica regionale - sezione ambiente - assume le determinazioni conseguenti
in ordine all’autorizzazione all’esercizio, stabilendo
altresì, in caso di assenso, i termini entro i quali i suddetti
impianti sono posti in esercizio.
( 7) Lettera così modificata da
lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 , che
ha abrogato l’espressione “del suolo, come specificazione
settoriale delle scelte e delle compatibilità generali previste
all’interno del piano di cui alla precedente lettera a)”.
( 8) Lettera così modificata da
lett. b) comma 1 art. 54 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che
ha abrogato l’espressione: “approva altresì i progetti
relativi ad impianti di stoccaggio di oli usati, come definiti dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, nonché le modifiche o gli
adeguamenti degli impianti esistenti e di nuova realizzazione”. In
precedenza sostituita da art. 62 comma 1 legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 .
( 35) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste.
( 36) Comma così modificato
a seguito di avviso di rettifica pubblicato nel BUR n. 84 del 25 settembre
2007 pag. 156, dove viene comunicato che al comma ottavo
dell’articolo 12 dopo le parole “ai sensi” vanno
soppresse le parole “alla Commissione con voto consultivo, se
invitati dal Presidente a seconda delle materie trattate: ”
erroneamente riportate.
( 37) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 11 legge regionale 16 agosto 2007, n. 20 . La
norma transitoria stabilisce che: “2. Alla costituzione della
Commissione tecnica regionale sezione ambiente, conforme alle disposizioni
dell’articolo 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”e successive
modificazioni, così come sostituito dal comma 1 del presente articolo,
provvede con decreto il Presidente della Giunta regionale entro trenta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I sei componenti
esperti di nomina consiliare della Commissione tecnica regionale sezione
ambiente attualmente insediata, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie
fino alla scadenza della legislatura.
3. Fino all’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del
presente articolo, continua ad esercitare le funzioni sue proprie la
Commissione tecnica regionale sezione ambiente insediata alla data
d’entrata in vigore della presente legge.
4. Il provvedimento di cui all’undicesimo comma dell’articolo
12 della legge
regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo è approvato entro trenta giorni
dall’entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente
articolo.”.
( 51) Comma così risultante
dopo errata corrige pubblicata in BUR 9 ottobre 1987 n. 59
( 70) Ora Ministro per
l’Ambiente ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 istitutiva del
Ministero per l’Ambiente.
( 74) Numero così modificato
da lett. l) comma 1 art. 54 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che
ha abrogato l’espressione: “nonché per quel che riguarda
gli inceneritori, degli impianti per il recupero o reimpiego anche
energetico del calore; quando sia previsto il trattamento di rifiuti
tossici e nocivi, la relazione deve, in particolare, specificare le
sostanze tossiche e nocive trattate”.
( 83) Comma così modificato
da lett. n) comma 1 art. 54 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 che
ha abrogato l’espressione. “che, per quanto concerne gli
stoccaggi vanno prestate per la durata di almeno un quinquennio anche dopo
la cessazione dell’attività o la chiusura del singolo
impianto”.
( 111) Con sentenza n. 43/1990
la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 61, ultimo comma nella parte in cui
esclude l’obbligo dell’autorizzazione regionale di cui agli
articoli 6 lett. d) e 16, primo comma, del D.P.R. 10 settembre 1982, n.
915, per gli accumuli temporanei di rifiuti tossici e nocivi presso il
produttore o presso l’impianto di depurazione o trattamento.
( 131) Allegato inserito da
legge regionale 16
agosto 2007, n. 26 . Il comma 3 dell’art.1 della medesima legge
stabilisce che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio
provvedimento la procedura ed i criteri in base ai quali le province
svolgono l’attività di verifica e controllo preventivo
necessaria all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di
gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 2,
nonché i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari
all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 11, commi 9,
lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”. Col medesimo provvedimento la Giunta
regionale, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di
cui all’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005,
approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che i
soggetti gestori degli impianti sono tenuti a versare
all’autorità competente per l’istruttoria delle domande di
autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5 e 9 del decreto
legislativo n. 59/2005 stesso e definisce le modalità di versamento
delle somme medesime.”.
( 132) Allegato inserito da
legge regionale 16
agosto 2007, n. 26 . Il comma 3 dell’art.1 della medesima legge
stabilisce che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale definisce con proprio
provvedimento la procedura ed i criteri in base ai quali le province
svolgono l’attività di verifica e controllo preventivo
necessaria all’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata
ambientale, per l’avvio e l’esercizio degli impianti di
gestione dei rifiuti individuati dagli allegati A e B di cui al comma 2,
nonché i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari
all’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 11, commi 9,
lettere a), b), c) e 10 e all’articolo 16, comma 8 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 “Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”. Col medesimo provvedimento la Giunta
regionale, nelle more dell’approvazione del decreto ministeriale di
cui all’articolo 18, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2005,
approva apposito tariffario per la determinazione delle somme che i
soggetti gestori degli impianti sono tenuti a versare
all’autorità competente per l’istruttoria delle domande di
autorizzazione integrata ambientale di cui agli articoli 5 e 9 del decreto
legislativo n. 59/2005 stesso e definisce le modalità di versamento
delle somme medesime.”.
SOMMARIO
-
Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
(BUR n. 16/1985)
-
NORME PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE.
(1) (2) (3) (4)
-
-
Titolo I Le norme generali
-
Art. 1 - (Finalità).
-
Art. 2 - (Oggetto della
materia).
-
Art. 3 - (Azioni generali e azioni
speciali).
-
Art. 4 - Competenze della
Regione.
-
Art. 5 - Competenze della
Provincia.
-
Art. 5.1 - Disposizioni
particolari in materia di autorizzazione allo scarico finale di acque
depurate.
-
Art. 5 bis - Disposizioni per
l’attuazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
“Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione
e riduzione integrate dell’inquinamento”.
-
Art. 6 - Competenze del
Comune.
-
Art. 7 - (Forme associative di
gestione).
-
Art. 8 - (Rapporti
intersoggettivi).
-
Art. 9 - Procedimenti di
accertamento tecnico.
-
Titolo II Le strutture
regionali
-
Art. 10 - Dipartimento per
l’ecologia e la tutela dell’ambiente. (30)
-
Art. 11 - (Commissione tecnica
regionale, sezione ambiente (Ctra)).
-
Art. 12 - (Composizione e
funzionamento della Commissione tecnica regionale sezione
ambiente).
-
Art. 13 - (Competenze della
Commissione tecnica regionale, sezione ambiente).
-
Art. 14 - (Composizione e
funzionamento delle Commissioni tecniche provinciali per
l’ambiente).
-
Art. 15 - (Competenze delle
Commissioni tecniche provinciali per l’ambiente).
-
Titolo III La salvaguardia
dell’ambiente nel suo complesso
-
Art. 16 - (Oggetto delle azioni
generali).
-
Capo I Il piano regionale per
l’ambiente
-
Art. 17 - (Finalità).
-
Art. 18 - (Elaborati).
-
Art. 19 - Procedura.
-
Art. 20 - (Efficacia).
-
Capo II Piano regionale
dell’atmosfera e piano regionale delle acque (52)
-
Art. 21 - (Articolazione dei
piani).
-
Sezione I Il piano regionale di
risanamento dell’atmosfera
-
Art. 22 - (Finalità).
-
Art. 23 - (Elaborati).
-
Sezione II Il piano regionale di
risanamento delle acque
-
Art. 24 - (Finalità).
-
Art. 25 - (Elaborati). (56)
-
Sezione III Piano regionale di
riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e Piano regionale
di riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali". (57)
-
Art. 26 - Piano regionale di
riduzione e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
-
Art. 27 - Elaborati.
-
Art. 27bis - Piano regionale di
riduzione e smaltimento dei rifiuti speciali.
-
Art. 27ter - Elaborati.
-
Sezione IV Norme comuni
-
Art. 28 - (Procedura).
-
Capo III L’impatto
ambientale
-
Art. 29 - (Valutazione di impatto
ambientale).
-
-
Art. 29 bis - (Compatibilità
ambientale regionale).
-
Art. 29 ter - (Valutazione di
impatto ambientale).
-
Art. 30 - (Ambito di
applicazione).
-
Art. 31 - (Elaborati).
-
Art. 32 - (Procedimento).
-
Capo IV I provvedimenti urgenti ed
eccezionali
-
Art. 33 - (Contenuto).
-
Art. 34 - (Competenza del Sindaco,
del Presidente della Provincia e del Presidente della Giunta
regionale).
-
Capo V Gli impianti di prima
categoria
-
Sezione I Disposizioni
generali
-
Art. 35 - (Oggetto della
disciplina).
-
Art. 36 - (Forme di
organizzazione).
-
Art. 37 - (Regime).
-
Art. 38 - (Gestione
amministrativa).
-
Sezione II La progettazione degli
impianti
-
Art. 39 - (Criteri di
progettazione).
-
Art. 40 - (Elaborati di
progetto).
-
Art. 41 - (Ubicazione degli
impianti).
-
Sezione III Realizzazione ed
esercizio degli impianti
-
Art. 42 - Controllo
preventivo.
-
Art. 43 - (Collaudo).
-
Art. 44 - (Avvio
dell’impianto).
-
Art. 45 - (Interruzione nel
funzionamento degli impianti di depurazione).
-
Sezione IV Le funzioni di
vigilanza e controllo
-
Art. 46 - (Autorità di
vigilanza).
-
Art. 47 - (Contenuto della
vigilanza e controllo).
-
Art. 48 - (Provvedimenti
modificativi dell’autorizzazione).
-
Capo VI Gli impianti di seconda
categoria
-
Art. 49 - Realizzazione ed
esercizio degli impianti.
-
Art. 50 - (Autorità di
vigilanza).
-
Capo VII Le attività per
conto terzi
-
Art. 51 - (Individuazione delle
attività).
-
Art. 52 - (Attività per conto
terzi).
-
Art. 53 - (Rilascio, cancellazione
e rinnovo delle autorizzazioni).
-
Art. 54 - Laboratori privati.
-
Art. 55 - (Attività
sperimentali).
-
Capo VIII Le attività di
coordinamento e di alta vigilanza
-
Art. 56 - (Attività di
coordinamento).
-
Art. 57 - (Alta vigilanza
regionale).
-
Titolo IV Le norme particolari per
la tutela dell’atmosfera, delle acque, del suolo
-
Art. 58 - Tutela
dell’atmosfera.
-
Art. 58 bis - Regime del bollino
blu.
-
Art. 59 - (Tutela delle
acque).
-
Art. 60 - (Regolamento di
fognatura).
-
Art. 61 - (Tutela del suolo).
-
Art. 62 - (Regolamento per lo
smaltimento dei rifiuti).
-
Art. 63 - (Zonizzazione del
territorio comunale).
-
Titolo V Le norme finanziarie, le
sanzioni, le disposizioni transitorie e finali
-
Art. 64 - (Oneri e tasse per i
servizi relativi alla depurazione, allo smaltimento dei rifiuti e
conseguenti controlli).
-
Art. 64 bis - (Tariffe per il
servizio di smaltimento dei r.s.u.).
-
Art. 64 ter - (Contributo ai
comuni sede di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e speciali).
-
Art. 65 - (Sanzioni
amministrative).
-
Art. 65 bis - Sanzioni
amministrative previste dall’articolo 54 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque
dall’inquinamento.
-
Art. 65 ter - Sanzioni
amministrative conseguenti alla mancata osservanza delle disposizioni
sul bollino blu.
-
Art. 65 quater - Sanzioni
amministrative in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti
di allevamento e delle acque reflue aziendali di cui
all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni. (125)
-
Art. 66 - (Abrogazione di norme
regionali).
-
Art. 67 - (Decorrenza delle
competenze).
-
Art. 68 - (Provvedimenti
legislativi di settore).
-
Art. 69 - (Entrata in vigore delle
singole norme).
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