Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 (BUR n. 55/1985)
Legge regionale 30 dicembre 1985, n. 68 (BUR n. 55/1985) [sommario] [RTF]
AUTORIZZAZIONE E
VIGILANZA SULLE CASE DI CURA PRIVATE. (1)
Art. 1 (Oggetto).
Definizione. La presente legge disciplina l'autorizzazione e la vigilanza
sulle case di cura private e ne definisce le caratteristiche funzionali
minime.
Agli effetti delle presenti norme si considerano case di cura private gli
stabilimenti sanitari gestiti da privati, persone fisiche o giuridiche,
che provvedono al ricovero, anche in regime di degenza diurna, di
cittadini italiani e stranieri a fini diagnostici, curativi o
riabilitativi.
La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta
o seguita dalla specificazione “ casa di cura privata ”. E'
fatto divieto di usare l’aggettivo “ internazionale ”,
nonchè denominazioni o locuzioni atte a ingenerare confusione con
strutture sanitarie pubbliche.
Art. 2 - (Tipologia delle Case
di cura private)
Le Case di cura private si distinguono in:
a) case di cura polispecialistiche che ricoverano soggetti affetti da
malattie pertinenti la medicina generale e/o specialità mediche e la
chirurgia generale e/o specialità chirurgiche;
b) case di cura mediche che ricoverano soggetti affetti da malattie
pertinenti la medicina generale e/o specialità mediche;
c) case di cura chirurgiche che ricoverano soggetti affetti da malattie
pertinenti la chirurgia generale e/o specialità chirurgiche;
d) case di cura a indirizzo particolare che esercitano attività non
rientranti fra quelle previste dai precedenti punti a), b) e c) e
ricoverano soggetti che abbisognano di cure pertinenti la riabilitazione
funzionale, la riabilitazione psico-sociale ecc.
La capacità ricettiva minima per le case di cura private
polispecialistiche in n. 75 posti-letto; per le case di cura private
mediche, chirurgiche e a indirizzo particolare in n. 40 posti-letto.
Art. 3 - (Autorizzazione)
L’autorizzazione all’apertura, all’ampliamento, alla
trasformazione e al trasferimento delle case di cura private è
rilasciata con deliberazione della Giunta regionale, previo accertamento
del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge e su parere
preventivo della Unità locale socio-sanitaria competente per
territorio.
Le case di cura private già autorizzate alla data di entrata in
vigore della presente legge, ancorchè non convenzionate, dovranno
adeguarsi alle prescrizioni della presente legge entro il termine del 30
giugno 1988.
Art. 4 - (Vigilanza)
La vigilanza sulle case di cura private è esercitata dalle
Unità locali socio-sanitarie, competenti per territorio.
In caso di inadempienze alle prescrizioni della presente legge e alle
condizioni inserite nell’atto di autorizzazione, su proposta
dell’Unità sanitaria locale socio-sanitaria o del responsabile
della struttura regionale competente, il Presidente della Giunta
regionale diffida la casa di cura privata a eliminarle entro un congruo
termine tassativo; trascorso inutilmente detto termine, ordina la
chiusura della casa di cura privata, fino a quando non vengano rimosse le
cause che hanno determinato il provvedimento.
Nel caso vengano meno i requisiti essenziali (igienico-edilizi, di
dotazione strumentale, di personale) che compromettano l’erogazione
di prestazioni assistenziali della casa di cura privata, il Presidente
della Giunta regionale, nell’atto di diffida, ne dispone la
chiusura temporanea, totale o parziale.
Nel caso di reiterate infrazioni, il Presidente della Giunta regionale,
su proposta del responsabile della struttura regionale competente,
può revocare l’autorizzazione all’apertura.
Art. 5 - (Progettazione)
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al precedente art.
3, il progetto per la costruzione, l’ampliamento, la trasformazione
o il trasferimento di case di cura private, redatto da un ingegnere o
architetto, deve essere approvato - fatta salva l’osservanza delle
norme edilizie comunali - dal Segretario regionale competente, sentita la
Commissione tecnica regionale (sezione opere pubbliche). (
2)
Il progetto deve essere corredato da una relazione tecnico-sanitaria,
redatta dal progettista e da un medico esperto in igiene e tecnica
ospedaliera, in cui deve essere dettagliatamente specificato quanto
segue:
a) la località prescelta, l’area disponibile, i criteri di
scelta dell’area stessa e le sue caratteristiche;
b) le modalità di utilizzazione dell’area;
c) il tipo di attività a cui la casa di cura privata è
destinata;
d) il numero e l’aggregazione degli edifici, i criteri di
distribuzione e di destinazione dei locali e le loro caratteristiche;
e) la capacità ricettiva complessiva e delle singole unità di
degenza;
f) le caratteristiche degli impianti sanitari e tecnologici, compresi i
sistemi di approvvigionamento idrico, di alimentazione elettrica, di
smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi.
Art. 6 - (Requisiti
minimi)
Per le case di cura private, costituiscono
requisiti minimi igienico-edilizi e funzionali:
a) uno o più edifici destinati esclusivamente
all’attività sanitaria;
b) una congrua dotazione idrica giornaliera che garantisca il
soddisfacimento di tutte le esigenze della casa di cura privata, comprese
quelle di riserva idrica e antincendio;
c) camere di degenza a illuminazione naturale, con non più di cinque
posti-letto:
- con una superficie per posto letto non inferiore a mq. 6 per le camere
di degenza multiple; non inferiore a mq. 10, per le camere di degenza
singole;
- con una temperatura non inferiore ai 20 C.. In ogni camera di degenza
deve essere installata e funzionante l’opportuna illuminazione
notturna generale e per singolo posto-letto. Accanto a ogni letto devono
trovarsi una presa di corrente e un dispositivo per attivare un sistema
acustico-luminoso per la chiamata del personale;
d) un servizio igienico ogni cinque posti-letto (composto da tazza,
lavabo, bidet, questi ultimi due ad acqua calda e fredda con miscelatore)
e un bagno clinico ogni 30 posti-letto. Dal computo dei servizi igienici
come sopra determinati debbono essere esclusi quelli riservati al
personale e al pubblico;
e) una stanza per il medico di guardia;
f) locali di attesa per i visitatori;
g) un idoneo locale con apposito ambulatorio per l’accettazione
sanitaria e un locale per l’accettazione amministrativa;
h) idonei locali per la direzione sanitaria e per quella amministrativa;
i) adeguati impianti elevatori, tenuto conto, distintamente,dei percorsi
per il pubblico, l’urgenza, il pulito e lo sporco;
l) spogliatoio per il personale, adeguati al numero dei dipendenti e non
promiscuo;
m) attrezzatura radiodiagnostica costituita almeno da un apparecchio
fisso fino a 150 posti-letto e da almeno due per un numero maggiore di
posti-letto maggiore.Per le case di cura che ricoverano malati chirurgici
è inoltre obbligatorio un apparecchio portatile con amplificatore di
brillanza; mentre per quelle che ricoverano esclusivamente malati
neurologici sono sufficienti un apparecchio portatile per
radiodiagnostica e un elettroencefalografo;
n) laboratorio di analisi,secondo la normativa regionale vigente,comunque
in grado di effettuare gli esami connessi alla specifica attività
clinica esercitata;
o) emoteca avente le caratteristiche prescritte dalla legge 14 luglio
1967, n. 592 e dal regolamento di esecuzione 24 agosto 1971, n. 1256 e
cioè frigorifero dotato di termoregistratore e dispositivo di
allarme visivo e acustico. Deve essere segnalato il centro trasfusionale
convenzionato;
p) un armadio farmaceutico:
q) per ogni raggruppamento di “ unità funzionali ”:
- locale per visita e medicazione, che eventualmente può essere
sostitutivo della “medicheria” per malati chirurgici;
- locale di lavoro per il personale infermieristico;
- locale per la distribuzione del vitto, con cucinetta;
- sala soggiorno;
- locale per il personale di assistenza, con relativi servizi igienici;
- medicheria per malati chirurgici;
r) stanze riservate al personale medico;
s) per i ricoveri di malati chirurgici:
- 1 gruppo operatorio composto da n. 2 sale operatorie per i primi 100
posti-letto chirurgici, con un' altra sala operatoria, per ogni 50
posti-letto ulteriori, munite di illuminazione a lampada scialitica;
- una sala per preparazione e rianimazione dei malati;
- una sala per la preparazione dei chirurghi e del personale;
- un locale di sterilizzazione o comunque di substerilizzazione;
- apparecchi per anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli
operatori.
Nelle “ unità funzionali ” di ostetricia e ginecologia i
posti-letto complessivi, ai fini della determinazione del numero delle
sale operatorie e delle sale per parto, vanno ripartiti
proporzionalmente;
t) per i ricoveri di ostetricia:
- una sala parto ogni 50 posti-letto;
- 2 sale travaglio ogni 50 posti letto;
- un locale per la preparazione del personale;
- un locale,con attrezzature idonee,comprensivo di culla termostatica,
per l’assistenza ai neonati;
inoltre è necessaria la seguente attrezzatura:
- un amnioscopio;
- un ecografo;
- un apparecchio di anestesia specifico in sala parto, con rianimazione
neonatale;
- un lettino termico con aspiratore, erogatore di ossigeno e aria
compressa;
- un respiratore automatico;
- due termo-culle portatili con dispositivo per respirazione assistita;
va inoltre assicurata la disponibilità di un pediatra con obbligo
di:
- pronta reperibilità;
- visita del neonato comunque entro le prime 12 ore dalla nascita;
- tenuta della scheda neonatale e regolare compilazione della cartella
clinica del neonato;
u) attrezzatura e strumentario adeguati, in rapporto alla specifica
attività esercitata, con l’obbligo, comunque, di possedere:
- elettrocardiografo;
- locali per svaghi, lactarium, idonee misure protettive
antiinfortunistiche e separazione tra divezzi e lattanti per la
specialità di pediatria;
- attrezzatura per la rianimazione neonatale qualora coesista una “
unità funzionale ” di pediatria con una di ostetricia;
- sala gessi per la specialità di ortopedia e traumatologia;
- attrezzatura di fisiopatologia respiratoria per la specialità di
pneumologia;
- attrezzature di diagnostica cardiovascolare per la specialità di
cardiologia;
- attrezzatura diagnostica per la specialità di oculistica e per
quella di otorinolaringoiatria;
- ogni altra attrezzatura e strumentazione indispensabile allo
svolgimento delle specifiche attività esercitate;
v) locali per l’isolamento temporaneo degli ammalati affetti da
forme diffusive, dotati di servizi igienici autonomi e di filtro.
Art. 7 - (Impianti di
distribuzione dei gas medicinali)
Le case di cura private devono essere dotate di un impianto centralizzato
per la distribuzione di gas medicali nel gruppo operatorio, nelle sale
parto, di medicazione e nelle aree di degenza, installato secondo la
normativa vigente.
Art. 8 - (Protezione delle
radiazioni ionizzanti)
Per l’impiego di apparecchi e di sostanze che possono generare
radiazioni ionizzanti, si devono adottare i provvedimenti costruttivi
necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Si
osservano le prescrizioni di legge con particolare riguardo al DPR 13
febbraio 1964, n. 185.
Art. 9 - (Condizioni
microclimatiche particolari)
Nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale
operatorie, da parto, di degenza degli immaturi, di rianimazione, di
terapie intensive ecc.) è prescritta l’adozione di impianti di
condizionamento dell’aria senza ricircolazione.
Art. 10 - (Impianti
elettrici)
Le case di cura private devono essere dotate di un impianto elettrico
conforme alle norme CEI e munito di dispositivo e impianti di sicurezza e
di emergenza, atti a garantire, in caso di interruzione della
alimentazione elettrica esterna, l’automatica e immediata
disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare il
funzionamento delle attrezzature e dei servizi, che non possono rimanere
inattivi neppure per brevissimo tempo (complessi operatori, sale da
parto, rianimazione, terapia intensiva, reparto immaturi, emoteca)
nonchè un minimo di illuminazione negli altri ambienti comuni.
Art. 11 - (Smaltimento dei
rifiuti solidi)
Il direttore sanitario della casa di cura privata provvede a che i
rifiuti solidi che costituiscono pericolo di infenzione (bende, piccoli
pezzi anatomici ecc.) siano inceneriti in un forno autorizzato, anche
nell’ambito della stessa casa di cura privata.
Per quanto riguarda le caratteristiche dei camini, e in genere dei forni
di incenerimento, gli impianti devono essere conformi alle prescrizioni
della legge 13 Luglio 1966, n. 615 e del suo regolamento di esecuzione,
approvato con DPR 22 dicembre 1970, n. 1391 e della normativa regionale
in materia di ecologia.
I rifiuti solidi o assimilabili ai rifiuti urbani che non costituiscono
pericolo di infenzione sono smaltiti a cura del competente servizio
comunale.
La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata a mezzo di contenitori a
perdere.
Art. 12 - (Smaltimento dei
rifiuti liquidi)
I liquami devono essere convogliati in una fognatura idonea che può
essere collegata con la fognatura cittadina.
In difetto di questa, o quando essa non dia garanzie per un appropriato
smaltimento, i liquami devono essere convogliati in apposito impianto di
depurazione approvato dalla competente autorità sanitaria, la quale,
può disporre che i liquami stessi siano sottoposti a procedimenti di
disinfezione prima di essere immessi nella rete urbana o in un corso d'
acqua.
Art. 13 - (Smaltimento dei
rifiuti radioattivi)
I metodi di smaltimento dei rifiuti radioattivi devono essere
preventivamente approvati dai competenti organi regionali, ai sensi
dell’art. 13 del DPR 14 gennaio 1972, n. 4 e in conformità del
DPR 13 febbraio 1964, n. 185.
Art. 14 - (Servizi
generali)
Le case di cura privata devono essere dotate di adeguati locali e
attrezzature destinati a:
- cucina, anche per la preparazione di diete particolari;
- dispensa;
- impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti;
- lavanderia e guardaroba;
- disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione.
La valutazione della adeguatezza dei locali va fatta tenendo conto anche
dei “ percorsi ”.
Inoltre, per quanto concerne il servizio di lavanderia, sono
indispensabili:
- linee separate ed esclusive consistenti in lavaggio, trattamento con
mangano,essiccatoio,pressa a deposito riservato alla biancheria pulita;
- mezzo di trasporto chiuso e disinfettabile esclusivamente utilizzato
per il materiale sporco;
- sistema di raccolta con sacchi a perdere racchiusi in contenitori
disinfettabili.
Sono ammessi contratti esterni per le forniture dei pasti e le
prestazioni di lavanderia. Peraltro i contratti con lavanderie esterne
debbono essere limitati alla “ biancheria comune ”, con
esclusione di quella infetta o sospetta.
Il requisito relativo alla disinfestazione è ritenuto sussistente
anche allorquando la casa di cura, non dispondendo di idonea
attrezzatura, dimostri di provvedere adeguatamente al servizio attraverso
contratti di appalto.
Le case di cura private devono inoltre essere dotate di un servizio
mortuario e assicurare un servizio di assistenza religiosa per i
ricoverati che la richiedano.
Art. 15 - (Altri
servizi)
Altri servizi delle case di cura private sono:
1) la direzione sanitaria;
2) i servizi di diagnosi, cura e degenza;
3) i servizi amministrativi.
Art. 16 - (Organizzazione
dei servizi di diagnosi e cura)
Ogni casa di cura privata deve essere articolata in “ unità
funzionali ”, con almeno un raggruppamento di due o più
unità funzionali per discipline omogenee, mediche o chirurgiche,
sino a un massimo di 100 posti-letto, per quelle di cui alle lett. a), b)
e c) del precedente art 2; e sino a un massimo di 120 posti-letto, per
quelle di cui alla lett. d) dello stesso art. 2.
Il raggruppamento è solo a indirizzo medico o solo a indirizzo
chirurgico.
Ogni raggruppamento medico o chirurgico è costituito rispettivamente
da due o più unità funzionali di medicina generale o di
chirurgia generale oppure di medicina generale o chirurgia generale
più specialità mediche o chirurgiche, ovvero da sole
specialità mediche o chirurgiche.
Le “ unità funzionali ” sono costituite nel seguente
modo:
- medicina generale e chirurgia generale con non meno di 20 e non
più di 30 posti-letto;
- specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia,
ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, lungodegenza,
oncologia medica ecc ) con non meno di 15 e non più di 30
posti-letto;
- specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia e
traumatologia, otorinolangoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non
meno di 15 e non più di 30 posti-letto;
- specialità mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad
altra “ unità funzionale ” di medicina generale, di
chirurgia generale, o di specialità medica o chirurgica con non meno
di 10 e non più di 30 posti-letto.
Deve inoltre essere prevista:
- la guardia medica permanente (24 ore su 24) e interna alla casa di
cura. La reperibilità non può essere sostitutiva della guardia
medica. La guardia medica può essere assicurata anche dai medici
delle “ unità funzionali ” e deve risultare documentato
il nominativo dei medici di turno.
Art. 17 - (Personale
medico)
Il personale medico delle case di cura private deve espletare la propria
attività con rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno o a tempo
definito, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro di
categoria; in alternativa, con rapporto di lavoro autonomo di
collaborazione professionale in forma continuativa e coordinata secondo
gli accordi collettivi nazionali di categoria; o, infine, con rapporto di
lavoro libero - professionista.
Il personale medico di cui al precedente comma non può comunque
avere un impegno orario settimanale inferiore a quello prescritto per il
tempo definito.
Le ore di servizio comunque prestate per altre attività non
altrimenti documentabili o accertabili, in particolare quelle rese in
adempimento dell’attività in regime convenzionale, dovranno
risultare da attestati di notorietà.
In tutte le case di cura deve essere previsto personale medico almeno
nelle seguenti proporzioni:
- un medico dirigente responsabile e un medico con funzioni di aiuto per
ciascun raggruppamento di unità funzionali;
- un medico con funzioni di assistente per ogni unità funzionale.
Il regolamento interno della casa di cura privata deve indicare le
attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico,
l’orario di lavoro individuale nonchè i turni di servizio, la
reperibilità e la pronta disponibilità.
Art. 18 - (Qualificazione
del personale medico)
Ogni raggruppamento di “unità funzionale ”, deve avere
un medico responsabile, il quale deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- anzianità di laurea di almeno 10 anni;
- libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'“
unità funzionale” che nel raggruppamento ha il maggior numero
di posti-letto o, in caso di parità, nella disciplina che
costituisce l’indirizzo prevalente del raggruppamento o nella
disciplina generale che lo comprende.
I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private
devono possedere almeno uno dei requisiti di cui al comma precedente.
Ogni raggruppamento di “ unità funzionali ” deve avere
un medico aiuto o due nel caso di raggruppamenti che contino il massimo
consentito di posti-letto, il quale deve essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- anzianità di laurea di almeno 6 anni;
- libera docenza o specializzazione nella disciplina dell’“
unità funzionale ” che nel raggruppamento ha il maggior numero
di posti-letto o, in caso di parità, nella disciplina che
costituisce l’indirizzo prevalente del raggruppamento o nella
disciplina generale che lo comprende.
I medici che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
svolgono le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private,
devono possedere almeno uno dei requisiti di cui al comma precedente.
Ogni “ unità funzionale ” deve avere un medico
assistente.
Nel caso di esercizio di più specialità mediche o chirurgiche,
qualora il medico responsabile o l’aiuto non siano in possesso,
oltre che dei rispettivi titoli accademici, anche di quelli relativi alle
singole specialità cui sovrintendono, è obbligatorio che il
medico assistente sia in possesso della libera docenza o della
specializzazione nella specialità esercitata nell’“
unità funzionale ” cui è assegnato.
Art. 19 -(Personale medico
del servizio di analisi)
Le case di cura con oltre 150 posti-letto devono avere un medico
dirigente del laboratorio di analisi in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
- libera docenza o specializzazione in microbiologia, igiene, analisi
cliniche di laboratorio, anatomia e istologia patologica, chimica
biologica, parassitologia, patologia generale o altre specializzazioni
previste dalla normativa vigente.
Il medico dirigente del laboratorio di analisi non può svolgere
altra attività nell’ambito della casa di cura.
Le case di cura con un numero di posti-letto fino a 150 devono avere un
medico responsabile del laboratorio di analisi in possesso di uno degli
stessi requisiti di cui al primo comma del presente articolo
Il medico responsabile del laboratorio di analisi può essere anche
un medico di raggruppamento della casa di cura.
Art. 20 - (Personale medico
del servizio di radiodiagnostica)
Le case di cura con più di 150 posti-letto devono avere un medico
dirigente del servizio di radiodiagnostica in possesso del titolo di
libera docenza o di specializzazione in radiologia medica.
La responsabilità del servizio di radiodiagnostica delle case di
cura private fino a 150 posti-letto può essere affidata a un medico
di raggruppamento purchè, in possesso del titolo di libera docenza o
di specializzazione in radiologia medica.
Art. 21 - (Personale medico
del servizio di anestesia e rianimazione)
Le case di cura con malati chirurgici devono avere un anestesista, in
possesso della relativa specializzazione e con obbligo della pronta
disponibilità, ogni 60 posti-letto.
Un secondo anestesista è necessario dal 61.mo posto-letto
chirurgico, il terzo anestesista a partire dal 121.mo posto-letto
chirurgico e così via.
Debbono essere documentate, in ogni caso, la pronta reperibilità
nonchè le sostituzioni per ferie, malattie e altri motivi.
Art. 22 - (Personale
sanitario ausiliario, tecnico esecutivo e amministrativo)
La casa di cura deve avere la seguente dotazione di personale sanitario
ausiliario:
a) almeno un infermiere capo-sala ogni 60 posti-letto. Le mansioni di
infermiere capo-sala possono essere temporaneamente assolte da un
infermiere professionale;
b) almeno un' ostetrica capo-sala ogni 60 posti-letto ostetrici;
c) almeno un infermiere professionale ogni 20 posti-letto per ciascuno
dei due turni diurni;
d) almeno un' ostetrica ogni 20 posti-letto ostetrici, per ciascuno dei
due turni;
e) almeno un ausiliario socio-sanitario ogni 20 posti-letto, per ciascuno
dei due turni diurni;
f) una puericultrice ogni unità funzionale di ostetricia. Le
mansioni di puericultrice possono essere affidate anche a infermieri
professionali o a vigilatrici di infanzia.
g) terapisti della riabilitazione e massofisioterapisti, per le case di
cura che praticano attività riabilitativa, il cui numero, tale da
soddisfare le necessità assistenziali, viene fissato nell’atto
di autorizzazione della Giunta regionale;
h) un numero di infermieri professionali, ostetriche e ausiliari socio -
sanitari per il servizio notturno, nel rapporto di almeno un terzo di
quello previsto nei precedenti punti c), d) ed e);
i) almeno un tecnico di radiologia con rapporto di lavoro subordinato,
eccettuate le case di cura che svolgono attività riabilitativa o
neurologica;
l) almeno un tecnico di laboratorio con rapporti di lavoro subordinato,
eccettuate le case di cura che svolgono attività riabilitativa o
neurologica.
Art. 23 - (Direzione
sanitaria)
Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile
dell’organizzazione tecnico-sanitaria sotto il profilo igienico e
organizzativo nei confronti dell'amministrazione e
dell’autorità sanitaria competente.
In caso di sua assenza o impedimento temporanei, la casa di cura privata
è tenuta a designare tempestivamente un medico che sostituisca nelle
funzioni il direttore sanitario responsabile.
Al direttore sanitario di una casa di cura privata di oltre 150
posti-letto è vietata ogni attività di diagnosi e cura.
Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario
responsabile in più di una casa di cura privata con 100 o più
posti-letto, ovvero in più di due quando ciascuna di esse sia dotata
di un numero di posti-letto inferiore a 100.
La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la
qualità di proprietario, socio o azionista della casa di cura
privata.
Art. 24 - (Requisiti del
direttore sanitario)
I requisiti per l’esercizio delle funzioni di direttore sanitario
di casa di cura privata, dotata di oltre 150 posti-letto, sono quelli
previsti dall’art. 39 del decreto del Ministero della Sanità
del 5 agosto 1977.
I requisiti per l’esercizio delle funzioni di direttore sanitario
di casa di cura privata di non oltre 150 posti-letto, al quale non è
vietata attività di diagnosi e cura nella casa di cura stessa, sono
quelli previsti dall’art. 40 del decreto del Ministero della
Sanità del 5 agosto 1977.
Sono applicabili le equiparazioni delle qualifiche e dei livelli
funzionali, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente della
Repubblica, 20 dicembre 1979 n. 761.
I medici che alla data del 30 giugno 1985 svolgono le funzioni di
direttore sanitario di casa di cura privata, ai sensi del decreto del
Ministero della Sanità del 30 giugno 1975, hanno facoltà di
continuare nell’esercizio di tali funzioni, ancorchè
sprovvisti dei requisiti di cui ai precedenti commi.
Art. 25 - (Attribuzioni del
direttore sanitario)
Il direttore sanitario della casa di cura privata, oltre ad assolvere i
compiti previsti dalla normativa in materia sanitaria, ha le seguenti
funzioni e attribuzioni:
- cura l’applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul
funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;
- controlla la regolare tenuta e l’aggiornamento di un apposito
registro contenente i dati anagrafici e gli estremi dei titoli
professionali del personale addetto ai servizi sanitari;
- trasmette annualmente all’Assessorato alla Sanità della
Regione e all’Unità locale socio sanitaria competente per
territorio l’elenco del personale addetto ai servizi sanitari ed,
entro 20 giorni, le eventuali variazioni;
- vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e
delle interruzioni di gravidanza, del registro degli interventi
chirurgici e dell’archivio clinico;
- cura la tempestiva trasmissione all’ISTAT e alla autorità
sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;
- stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l’impiego, la
destinazione, i turni e i congedi del personale medico, ausiliario,
tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;
- controlla che l’assistenza agli infermi sia svolta con
regolarità ed efficenza;
- vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari,
proponendo all’amministrazione se del caso i provvedimenti
disciplinari;
- propone all’amministrazione, d' intesa con i responsabili dei
servizi, l’acquisto di apparecchi, attrezzature e arredi sanitari
ed esprime il proprio parere in ordine a eventuali trasformazioni
edilizie della casa di cura;
- rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti
dall’amministrazione, copia delle cartelle cliniche e ogni altra
certificazione sanitaria riguardante i malati assistiti nella casa di
cura;
- vigila sul funzionamento dell’emoteca nonchè sulla
efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di
sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell’aria, della
cucina e della lavanderia (o dei relativi contratti con ditte esterne),
per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;
- controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli
stupefacenti, ai sensi di legge;
- vigila sulla scorta dei medicinali e dei prodotti terapeutici, sulle
provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto
funzionamento della casa di cura;
- stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia
ostetrica e infermieristica;
- vigila sulla corretta applicazione delle normative vigenti in materia
sanitaria.
Art. 26 - (Diritti del
paziente ricoverato)
Il paziente ricoverato in casa di cura ha
diritto:
a) di ricevere un trattamento che, per metodi di accoglienza e livello di
prestazioni, sia rispettoso della libertà e della dignità della
persona e adeguato alle esigenze sanitarie del caso;
b) di ottenere dal medico responsabile del raggruppamento di “
unità funzionali ”informazioni chiare e complete sugli
accertamenti diagnostici, sulla prognosi e sulle terapie adottate, fatti
salvi i casi in cui necessita terapeutiche o regole di deontologia
professionale impongano il dovere di riservatezza;
c) di individuare il personale medico e non medico sia quello addetto al
raggruppamento di “ unità funzionali ” nel quale è
degente, sia quello addetto ai servizi sanitari dove si svolgono gli
accertamenti di diagnostica strumentale o di laboratorio, mediante
cartellini di identificazione con nome, cognome e qualifica dei quali il
predetto personale deve essere munito;
d) di rivolgere al direttore sanitario o al medico responsabile del
raggruppamento eventuali doglianze o reclami, e di ottenere puntuale
risposta.
Art. 27 - (Riconoscimento
dei presidi)
La Giunta regionale riconosce quali presidi dell’Unità locale
socio-sanitaria, nel cui territorio sono ubicati e su parere preventivo
dell’Unità locale socio-sanitaria competente, gli istituti,
enti e ospedali di cui all’art. 41, primo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833, che non abbiano ottenuto la classificazione ai
sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni sanitarie a
carattere privato a condizione che:
a) siano individuati nel Piano
socio-sanitario regionale con ruolo integrativo dell’assistenza
ospedaliera pubblica, essendo ubicati in zone che presentano una reale
necessità sotto il profilo demografico o territoriale;
b) abbiano un ordinamento dei servizi corrispondente a quello degli
ospedali gestiti direttamente dall’Unità locale
socio-sanitaria;
c) assicurino livelli di prestazioni non inferiori a quelle erogate dai
corrispondenti presidi e servizi dell’Unità locale
socio-sanitaria.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
istituzioni sanitarie di cui al precedente comma possono inoltrare
domanda al Presidente della Giunta regionale per essere riconosciute
presidi dalla Unità locale socio-sanitaria.
I rapporti delle istituzioni sanitarie riconosciute presidi con le
Unità locali socio-sanitarie di competenza, sono regolati da
convenzioni stipulate in conformità dello schema tipo previsto
dall’art. 43, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 28 - (Dichiarazioni d'
urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dello
art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
SOMMARIO