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Contenuti:
Legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 (BUR n. 38/1986)
Legge regionale 1 agosto 1986, n. 34 (BUR n. 38/1986) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 1986.
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
La tabella A allegata alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5
“ Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione ”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata
in conformità a quanto indicato nella tabella allegata alla presente
legge. ( 1)
Art. 2 - (Redazione del piano
territoriale regionale di coordinamento)
Al fine di poter dar corso e completare urgentemente l’elaborazione
del piano territoriale regionale di coordinamento è consentito
avvalersi di prestazioni da parte di professionisti, di consulenti e di
appaltatori di servizi nei limiti di quanto occorrente per la
predisposizione degli elaborati qualora non sia possibile utilizzare le
strutture e il personale della Regione.
In deroga a quanto previsto al quarto comma dello articolo 3 della
legge regionale 3
agosto 1978, n. 40 ( 2) , al
fine di garantire la necessaria continuità degli apporti di consulenza
finora disponibili, è consentito superare, per il solo esercizio
finanziario 1986, il limite del periodo massimo di tre esercizi finanziari
di durata complessiva delle consulenze purchè esse siano affidate a
persone già incaricate, con provvedimento esecutivo, nell’ambito
della redazione degli elaborati costituenti il piano territoriale regionale
di coordinamento.
Art. 3 - (Costruzione di una
rete di informatica intercomunale)
Art. 4 - (Contributi per la
riqualificazione e il potenziamento ricettivo turistico)
Art. 5 -(Urbanistica e beni
ambientali)
Per le spese relative all'esercizio delle funzioni delegate alle Province
in materia urbanistica ai sensi dell’articolo 102 della legge regionale 27 giugno
1985, n. 61 e subdelegata alle stesse in materia di beni ambientali ai
sensi dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11
( 5) sono istituiti, nello stato di
previsione della spesa del bilancio 1986, i seguenti fondi:
omissis ( 6)
I fondi di cui al precedente comma sono ripartiti con provvedimento della
Giunta regionale tra le Province in misura direttamente proporzionale alla
popolazione e alle rispettive superfici territoriali come risultano al 31
dicembre dell’anno precedente al riparto dalle pubblicazioni
ufficiali in materia e in relazione ai tempi di effettivo esercizio delle
funzioni.
I contributi previsti dall’ultimo comma dell’ articolo 6 della
legge regionale 28
gennaio 1986, n. 5 possono essere richiesti dalle Province per la
predisposizione di studi e piani da fornire ai Comuni ai fini della
redazione degli strumenti urbanistici o varianti dei medesimi indicati
nell’ articolo
11 della legge
regionale 5 marzo 1985, n. 24 . Le richieste devono essere inoltrate al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre 1986 corredate dai
preventivi e dalle relazioni di cui ai punti b) e c) del secondo comma
dell’articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 .
Art. 6 - (Lavori pubblici)
Art. 7 - (Asporto rifiuti in
aree montane)
Nelle aree comprese nei territori delle Comunità montane possono
essere concessi, per la realizzazione di impianti per l’asporto di
rifiuti solidi urbani che rispondano alle particolari esigenze di natura
ecologica e ambientale delle aree stesse, contributi in misura superiore a
quelli previsti dal terzo comma dell’articolo 5 della legge regionale 22 maggio
1984, n. 22 ( 8)
“Interventi nel settore ecologia”.
Art. 8 -(Centri di
emergenza)
Al fine di realizzare pronti interventi idonei
a fronteggiare eventi calamitosi nel settore primario, la Giunta regionale
provvede alla costituzione di due centri di emergenza da situarsi
nell'“area mestrina ” e nell’“ area del Polesine
”, dotati di attrezzature, elettropompe, gruppi elettrogeni e
materiale vario nel limite della spesa complessiva di lire 3.000.000.000
nel 1986 da iscrivere al capitolo 10076.
I centri di emergenza saranno situati rispettivamente presso il Consorzio
di bonifica Dese Sile, con sede nel comune di Venezia, e presso il
Consorzio di bonifica Delta Po Adige, con sede in Ariano Polesine( RO).
A tale scopo, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i
progetti e a concedere ai predetti due Consorzi la realizzazione dei due
Centri di emergenza per l’importo massimo di lire 1.500.000.000
ciascuno con le procedure stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
.( 9)
La dotazione delle attrezzature dei due Centri potrà essere utilizzata
dalla Giunta regionale anche per pronti interventi, conseguenti a eventi
calamitosi che si rendessero necessari in altre aree del territorio veneto.
( 10)
Art. 9 -(Interventi nel settore
primario)
Art. 10 - (Partecipazione ai
programmi integrati mediterranei)
Al fine di consentire la partecipazione finanziaria della Regione
all’attuazione dei programmi integrati mediterranei, di cui al
Regolamento CEE n. 2088 del 23 luglio 1985, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi regionali vigenti per interventi analoghi a quelli
comunitari e statali concessi per la realizzazione delle iniziative ammesse
nell’ambito dei programmi predetti possono essere utilizzate per la
concessione delle provvidenze integrative di competenza della Regione.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare i contratti previsti
dall’articolo 9 del citato regolamento n. 2088/ 85 e a nominare i
rappresentanti in seno ai comitati di cui agli articoli 7 e 9 del medesimo
regolamento.
Il testo dell’ articolo 32, lettera d) della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 12)
Il testo dell’ articolo 6, sesto comma della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88
è sostituito dal seguente:
(omissis). ( 13)
Gli interventi di elettrificazione rurale di cui allo articolo 28, lettera b)
citato al precedente comma possono essere eseguiti prescindendo da alcuna
preventiva autorizzazione, purchè successivamente alla presentazione
della richiesta di concessione dei benefici regionali.
Le disposizioni di cui al precedente comma si estendono alle operazioni la
cui istruttoria, all’atto dell’entrata in vigore della presente
legge, non sia conclusa con la liquidazione dei contributi regionali.
Art. 12 -(Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione agricola)
Il parere ai competenti organi statali sul riparto delle somme assegnate
alla Regione a valere sul Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione
agricola previsto dall’articolo 12 della legge statale 27 ottobre
1966, n. 910 è rilasciato dalla Giunta regionale. ( 14)
Art. 13 - (Piano zonale
Feltrina-Val Belluna)
Nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal “ Progetto Montagna
” approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la
Giunta regionale è autorizzata a concedere alle Comunità Montane
competenti per territorio un finanziamento complessivo di lire
5.000.000.000, di cui lire 2.000.000.000 nel 1986 e lire 3.000.000.000
nell’esercizio finanziario 1987, per l’avvio degli interventi
previsti dagli articoli 9, 10 e 11 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e
individuati nel Piano zonale dell’area Feltrina-Val Belluna approvato
con provvedimento del Consiglio regionale n. 1167 del 15 marzo 1985.
( 15)
L’erogazione dei fondi di cui al precedente comma è disposta in
relazione alle diverse fasi di attuazione degli interventi previsti nel
piano (capitolo 11650).
Art. 14 - (Partecipazioni
azionarie)
Ai sensi della legge
regionale 7 settembre 1982, n. 35 , la Giunta regionale è
autorizzata a sottoscrivere ulteriori azioni della s.p.a. Società
Veneziana Edilizia Canalgrande per la spesa massima di lire 2.000.000.000
(capitolo 20020).
Art. 15 - (Contributi per la
relizzazione di ripetitori radiotelevisivi)
Art. 16 -(Iniziative per
attività culturali, artistiche e dello spettacolo)
Per l’assegnazione di contributi agli enti di cui all’ articolo 2, lettere a) e
b) e all’articolo 3 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 52
è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 2.000.000.000 da
erogarsi con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare (capitolo 70130).
Il contributo alla Fondazione Scientifica Querini Stampalia di Venezia di
cui all’ allegato A della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50
è elevato per l’anno 1986 a L. 200.000.000 (capitolo 70116).
( 17)
Art. 17 - (Copertura
finanziaria)
Art. 18 - (Dichiarazione
d'urgenza)
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.
Tabella A Allegata (omissis)
Note
( 6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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