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Contenuti:
Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 (BUR n. 56/1986)
Legge regionale 2 dicembre 1986, n. 48 (BUR n. 56/1986) [sommario] [RTF]
LOTTA E PROFILASSI
DELLA MIXOMATOSI DEI CONIGLI.
Art. 1 - (Finalità).
Scopi della presente legge sono i seguenti:
a) realizzare una corretta educazione e informazione degli allevatori di
conigli sulla prevenzione delle principali malattie infettive e infestive
dei conigli con particolare riguardo per mixomatosi e la malattia
emorragica virale;
b) distribuire gratuitamente tramite delle Unità locali
socio-sanitarie idonei prodotti vaccinali. ( 1)
Art. 2 - (Educazione e
informazione dei cunicoltori).
La Giunta regionale provvede a realizzare una capillare e corretta
educazione e informazione dei cunicoltori sulla prevenzione dalle
principali malattie infettive e infestive dei conigli, con particolare
riguardo per la mixomatosi e la malattia emorragica virale, tramite il
Dipartimento per i servizi veterinari dell’istituto zooprofilattico
delle Venezie, mettendo a disposizione degli stessi idonei mezzi
divulgativi.
L’istituto zooprofilattico assume in particolare iniziative sanitarie
per la malattia emorragica virale intervenendo con specifiche misure di
profilassi diretta ed indiretta. ( 2)
Art. 3 - (Indennizzi).
Gli indennizzi dovuti a seguito di abbattimenti e distruzioni coatte in
relazione all’insorgere delle suddette malattie e allo scopo di
garantire le relative eradicazioni, saranno corrisposti, nei casi di
malattie previste dal regolamento di polizia veterinaria approvato con dpr
8 febbraio 1954, n. 320; ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 e del
relativo regolamento approvato con decreto del Ministero della sanità
20 luglio 1989, n. 298, negli altri casi, facendo ricorso a quanto previsto
dalla legge regionale
7 marzo 1985, n. 25 . ( 3)
Art. 4 - (Programma annuale.
Vaccinazioni).
- censimento di tutti gli allevamenti cunicoli, da effettuare a cura delle
unità locali socio-sanitarie;
- adozione da parte degli allevatori di rigorose misure profilattiche
dirette ad impedire l’introduzione ed il diffondersi
dell’infezione negli allevamenti;
- modalità e limiti degli interventi vaccinali.
La Giunta regionale acquista ogni anno un congruo numero di dosi di vaccino
necessarie all’attuazione del programma. Il vaccino stesso dovrà
essere riconosciuto valido dalla Giunta stessa, su proposta tecnicamente
motivata del Dipartimento per i servizi veterinari.
Il vaccino è assegnato gratuitamente alle unità locali
socio-sanitarie che devono presentare al Dipartimento per i servizi
veterinari, entro il mese di ottobre dell’anno precedente a quello
interessato, un programma di vaccinazione dei conigli allevati concordato
con gli allevatori interessati, singoli o associati.
Le vaccinazioni devono essere eseguite dal medico veterinario, o comunque
sotto il controllo dello stesso, che ne dà comunicazione al servizio
veterinario dell’azienda ULSS utilizzando il modello 12
dell’allegato al DPR 8 febbraio 1954, n. 320 "Regolamento di polizia
veterinaria". ( 4)
Art. 5 - (Norma
finanziaria).
Art. 6 -(Dichiarazione d'
urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
SOMMARIO
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