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Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (BUR n. 13/1987)
Legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 (BUR n. 13/1987) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1987).
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
Art. 2 - (Settore primario)
A decorrere dall’esercizio 1987, le dotazioni finanziarie resesi
disponibili sui limiti di impegno autorizzati ai sensi degli articoli 14 e
16 della legge 1 agosto 1981, n. 423, sono destinate agli analoghi
interventi di cui all’ articolo 31 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 ,
modificato e integrato dall’articolo 29 della legge regionale 10 settembre 1982, n.
48 , nonchè a interventi analoghi a quelli previsti
dall’articolo 6 della legge 4 giugno 1984, n. 194. ( 3)
La misura massima del contributo previsto dall’articolo 12, primo
comma, della legge
regionale 11 maggio 1973, n. 13 “ Interventi a favore
dell’agricoltura ”, è elevata a L. 5.000.000. ( 4)
All’ articolo
32 della legge
regionale 31 ottobre 1980, n. 88 - punto 2) sub d) - dopo le parole
“ la costruzione, l’ampliamento e radicale riattamento ”
vanno aggiunte le parole “ il restauro conservativo ”.
Art. 3 - (Bonifica e tutela del
territorio)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica
Destra Piave di Treviso, ai sensi della legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3 e
successive, l’esecuzione di lavori di ammodernamento e potenziamento
degli impianti di pompaggio presso il manufatto idrovoro di Portesine,in
comune di Roncade, per una spesa a carico del bilancio regionale di lire
2.000 milioni, da iscrivere al capitolo 10048 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’esercizio 1987, con la seguente
denominazione: “ Ammodernamento e potenziamento degli impianti di
pompaggio presso il manufatto idrovoro di Portesine in comune di Roncade da
parte del Consorzio di bonifica Destra Piave di Treviso ”. ( 5)
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione della spesa
di applica la normativa prevista dalla legge regionale 16 luglio 1984, n. 42 .
( 6)
Art. 4 - (Edilizia
abitativa)
Art. 5 - (Contributi per la
redazione di strumenti urbanistici)
La Giunta regionale è autorizzata a
ripartire lo stanziamento iscritto al capitolo 43010 concernente contributi
ai Comuni per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alle leggi
regionali 31 maggio 1980,
n. 80 e 27 giugno
1985, n. 61 - articolo 106 - sulla base delle domande presentate nel
corso dell’anno 1986 e di quelle che saranno presentate a tutto il 31
marzo 1987 con le modalità stabilite negli articoli 6 e 7 della legge regionale 28 gennaio
1986, n. 5 . Tali contributi, che potranno riguardare anche strumenti
urbanistici già adottati, potranno essere integrativi di assegnazioni
già effettuate o costituire nuove assegnazioni.
La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le somme
di cui al precedente comma anche per finanziare strumenti urbanistici di
carattere generale, come previsto all’ articolo 106 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 . ( 8)
Art. 6 - (Contributi per la
realizzazione di ripetitori radiotelevisivi)
Art. 7 -(Contributi per
infrastrutture e attrezzature nel settore trasporti)
A decorrere dall’1 gennaio 1987, i contributi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 28 gennaio
1982, n. 8 recante “ Interventi regionali per il potenziamento
delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti ”
sono concessi in capitale sulla spesa riconosciuta ammissibile.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa
di lire 4.000.000.000 da iscrivere al capitolo 45322 dello stato di
previsione della spesa del bilancio regionale 1987 e di lire 3.000.000.000
per l’anno 1988 da iscrivere al medesimo capitolo del bilancio
pluriennale 1987-1989.
Art. 8 - (Contributi per
impianti di trasporto a fune)
Art. 9 - (Approvvigionamento
idropotabile)
Art. 10 - (Fondo speciale per la
riassegnazione di residui perenti delle spese correnti)
Art. 11 - (Fondo speciale per la
riassegnazione di residui perenti delle spese in conto capitale)
Art. 12 - (Progetto montagna -
Edilizia sociale)
Nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal “ Progetto montagna
” approvato con legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la
Giunta regionale è autorizzata a concedere al comune di Vigo di Cadore
un contributo di lire 100 milioni per l’effettuazione di interventi
di recupero dello stabile “ Ex preventorio Malfatti ” sito
nella frazione di Laggio del medesimo comune (capitolo 61610).
In ordine alle procedure di impegno, liquidazione ed erogazione del
contributo si applica la normativa di cui all’ articolo 4 della
medesima legge
regionale 6 giugno 1983, n. 29 .
Art. 13 - (Cultura)
Art. 14 – (Spese tramite
organi esterni)
Art. 15 – (Funzionari
delegati all’anticipazione delle spese di missione per il
personale)
Art. 16 - (Dichiarazione d'
urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
Tabella A Allegata omissis
Note
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 8) Vedi comma 1 art. 32 legge regionale 23 agosto
1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione al
Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti col
contributo regionale sino al 31 dicembre 1996.
SOMMARIO
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