Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987)
Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL
FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE. (1)
Art. 1 - (Programma degli
interventi).
1. All’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione,
di cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla
categoria di opere concernenti “ le chiese e gli altri edifici
religiosi ”, di cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964,
n. 847, come integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali
deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo
restando il conguaglio della quota base nell’arco triennale in
conformità dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli
edifici per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza
scopo di lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle
confessioni religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma
consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento,
nonchè in opere di nuova realizzazione.
Art. 2 - (Disciplina delle
opere per servizi religiosi).
1. Per concorrere alla ripartizione della
quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell’articolo 1,
le autorità competenti, secondo l’ordinamento di ciascuna
confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il
31 ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del
fabbisogno e con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi
preventivi comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della
progettazione, nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle
priorità, all’ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta,
tenendo conto delle priorità indicate e nell’ambito di una
valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero
ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere
beneficiarie, nonchè l’ammontare e la forma del concorso
comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni
pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma
pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’erogazione dell’80% del contributo annuale avviene entro
30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel
caso di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla
dichiarazione di inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa
presentazione del rendiconto delle spese relativo all’opera o alla
parte della opera finanziata.
Art. 3 - (Interventi
regionali).
1. La Regione, sulla base dei progetti
presentati al comune delle confessioni religiose interessate e delle
determinazioni comunali assunte a norma dell’articolo 2, concede,
per le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento
conservativo, (
2), contributi:
a) sino a un massimo del 50%
della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico,
artistico o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1
giugno 1939 n. 1089, nonchè di edicole che siano testimonianza delle
tradizioni popolari e religiose del Veneto;
b) sino a un massimo del 30% della spesa prevista, per gli edifici non
rientranti fra quelli della lettera a).
2. Il sindaco, entro il termine perentorio di 30 giorni
dall’approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla
Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle
confessioni religiose, nonchè del programma di cui al secondo comma
dell’articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso,
previo parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità
dei progetti e sulla congruità della spesa prevista.
3. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere
direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste.
4. Per i beni mobili, vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089, le confessioni religiose possono inoltrare domanda,
con la stessa procedura di cui al primo comma dell’articolo 2,
direttamente alla Giunta regionale, che concede contributi nella misura
stabilita alla lettera a) del primo comma del presente articolo.
5. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio
di ogni anno.
6. L’erogazione dei contributi regionali avviene in analogia con le
modalità previste dal terzo comma dell’articolo 2.
Art. 4 - (Utilizzo dei
contributi).
1. I contributi deliberati dai comuni e dalla Regione ai sensi della
presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di
forza maggiore - entro 24 mesi dall’assegnazione dei contributi
stessi, sono revocati e reintegrati, per i comuni nel fondo di cui
all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la
Regione nel relativo capitolo di bilancio.
Art. 5 - (Abrogazione).
Art. 6 - (Norma
finanziaria).
Art. 7 - (Norma
transitoria).
1. Per l’anno 1987 le domande per l’erogazione del contributo
sono presentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge; il comune, entro i successivi 45 giorni, adotta il
programma di cui all’articolo 2, e compie ogni altro adempimento
ivi previsto; la Regione, entro il 31 dicembre 1987, adotta i
provvedimenti di propria competenza a norma dell’articolo 3.
Note
SOMMARIO