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Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987)
Legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 (BUR n. 47/1987) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL
FONDO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE. (1)
Art. 1 - (Programma degli
interventi).
1. All’interno del fondo speciale per le opere di urbanizzazione, di
cui all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è
annualmente riservata dai comuni - per gli interventi relativi alla
categoria di opere concernenti “ le chiese e gli altri edifici
religiosi ”, di cui all’art. 4 della legge 29 settembre 1964,
n. 847, come integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865 - una quota dei proventi derivanti dagli oneri per opere di
urbanizzazione secondaria.
2. Tale quota ha come base l’8% annuo, salvo diverse percentuali
deliberate dal consiglio comunale con adeguata motivazione, fermo restando
il conguaglio della quota base nell’arco triennale in conformità
dei programmi approvati.
3. Nella categoria di opere di cui al primo comma sono compresi gli edifici
per il culto e quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di
lucro, funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni
religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.
4. Gli interventi realizzabili con la quota di cui al secondo comma
consistono, prioritariamente, in opere di straordinaria manutenzione, di
restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione e ampliamento,
nonchè in opere di nuova realizzazione.
Art. 2 - (Disciplina delle opere
per servizi religiosi).
1. Per concorrere alla ripartizione della
quota, come determinata ai sensi del secondo comma dell’articolo 1,
le autorità competenti, secondo l’ordinamento di ciascuna
confessione religiosa, presentano domanda al sindaco del comune entro il 31
ottobre di ogni anno, corredandola con la documentazione del fabbisogno e
con i progetti anche di massima, delle opere con i relativi preventivi
comprensivi dei costi di acquisizione delle aree e della progettazione,
nonchè formulando eventuali proposte in ordine alle priorità,
all’ammontare e alle forme del concorso richiesto.
2. Il consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio, adotta,
tenendo conto delle priorità indicate e nell’ambito di una
valutazione complessiva sulle destinazioni di spesa dell’intero
ammontare degli oneri, un programma ove sono determinate le opere
beneficiarie, nonchè l’ammontare e la forma del concorso
comunale. Tale programma può contenere altresì previsioni
pluriennali. Ove si tratti di comuni obbligati a dotarsi del programma
pluriennale di attuazione, dette previsioni sono nello stesso inserite.
3. L’erogazione dell’80% del contributo annuale avviene entro
30 giorni dalla adozione del programma di cui al precedente comma, nel caso
di opere già iniziate, ovvero entro 30 giorni dalla dichiarazione di
inizio dei lavori; il saldo è liquidato previa presentazione del
rendiconto delle spese relativo all’opera o alla parte della opera
finanziata.
Art. 3 - (Interventi
regionali).
1. La Regione, sulla base dei progetti
presentati al comune delle confessioni religiose interessate e delle
determinazioni comunali assunte a norma dell’articolo 2, concede, per
le opere di straordinaria manutenzione, di restauro e di risanamento
conservativo, ( 2), contributi:
a) sino a un massimo del 50% della
spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse storico, artistico
o monumentale vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno 1939 n.
1089, nonchè di edicole che siano testimonianza delle tradizioni
popolari e religiose del Veneto;
b) sino a un massimo del 30% della spesa prevista, per gli edifici non
rientranti fra quelli della lettera a).
2. Il sindaco, entro il termine perentorio di 30 giorni
dall’approvazione del bilancio, è tenuto a trasmettere alla
Giunta regionale copia delle richieste e dei progetti presentati dalle
confessioni religiose, nonchè del programma di cui al secondo comma
dell’articolo 2, corredati da attestazione del sindaco stesso, previo
parere dei competenti uffici tecnici comunali, sulla validità dei
progetti e sulla congruità della spesa prevista.
3. In mancanza, le confessioni religiose interessate potranno trasmettere
direttamente alla Giunta regionale le proprie richieste.
4. Per i beni mobili, vincolati o vincolabili ai sensi della legge 1 giugno
1939, n. 1089, le confessioni religiose possono inoltrare domanda, con la
stessa procedura di cui al primo comma dell’articolo 2, direttamente
alla Giunta regionale, che concede contributi nella misura stabilita alla
lettera a) del primo comma del presente articolo.
5. I provvedimenti sono assunti dalla Giunta regionale entro il 31 luglio
di ogni anno.
6. L’erogazione dei contributi regionali avviene in analogia con le
modalità previste dal terzo comma dell’articolo 2.
Art. 4 - (Utilizzo dei
contributi).
1. I contributi deliberati dai comuni e dalla Regione ai sensi della
presente legge, qualora i lavori non siano iniziati - salvo causa di forza
maggiore - entro 24 mesi dall’assegnazione dei contributi stessi,
sono revocati e reintegrati, per i comuni nel fondo di cui
all’articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e per la Regione
nel relativo capitolo di bilancio.
Art. 5 - (Abrogazione).
Art. 6 - (Norma
finanziaria).
Art. 7 - (Norma
transitoria).
1. Per l’anno 1987 le domande per l’erogazione del contributo
sono presentate entro 45 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge; il comune, entro i successivi 45 giorni, adotta il programma di cui
all’articolo 2, e compie ogni altro adempimento ivi previsto; la
Regione, entro il 31 dicembre 1987, adotta i provvedimenti di propria
competenza a norma dell’articolo 3.
Note
SOMMARIO
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