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Sommario: Legge Regionale 67/1987
Legge Regionale 67/1987
S O M M A R I O
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987)
DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO. (1) (2)
Art. 1 - Finalità.
Titolo I Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane
Art. 2 - Definizione di imprenditore artigiano.
Art. 3 - Definizione di impresa artigiana.
Art. 3 bis - Esercizio dell’impresa artigiana.
Art. 4 - Limiti dimensionali.
Art. 5 - Tutela dell'artigianato.
Art. 6 - Iscrizione all’albo.
Art. 7 - Iscrizione d’ufficio all'albo.
Art. 8 - Comunicazione di modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.
Art. 9 - Cancellazione dall'albo per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.
Art. 10 - Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane.
Art. 11 - Consorzi e società consortili.
Art. 11 bis - Agevolazioni ai consorzi e società consortili.
Art. 11 ter - Norma transitoria.
Art. 12 - Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 13 - Obblighi di comunicazione.
Art. 14 - Ricorsi.
Titolo II Funzionamento delle commissioni per l’artigianato (24)
Art. 15 - Composizione delle Commissioni provinciali per l'artigianato. (25)
Art. 16 - Funzioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato. (32)
Art. 17 - Organizzazione delle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 18 - Diritti di segreteria sugli atti delle Commissioni.
Art. 19 - Vigilanza sulle Commissioni provinciali per l'artigianato.
Art. 20 - Sede e composizione della Commissione regionale per l'artigianato.
Art. 21 - Funzioni della Commissione regionale per l'artigianato. (49)
Art. 22 - Competenze dovute ai membri della Commissione regionale per l’artigianato.
Titolo III Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle commissioni provinciali per l'artigianato.
Artt. da 23 a 32
Titolo III bis Agenzie per le imprese artigiane
Art. 32 bis - Disciplina.
Titolo IV Deleghe (57)
Art. 33 - Deleghe e funzioni in materia di artigianato.
Titolo IV bis Eccellenza artigiana (59)
Art. 33 bis - Eccellenza artigiana.
Titolo V Disposizioni finali e finanziarie
Art. 34 - Disposizioni finali e transitorie.
Art. 35 - Norme finanziarie.
Art. 36
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