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Contenuti:
Legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 (BUR n. 35/1988)
Legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 (BUR n. 35/1988) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DEL
DIFENSORE CIVICO.
Titolo I
Istituzione
Art. 1 - (Istituzione e
funzioni).
1. E' istituito nella Regione Veneto il difensore civico.
2. Il difensore civico svolge la sua attività al servizio dei
cittadini in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Il difensore civico interviene, a norma della presente legge, nei casi
di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione nonchè a
tutela di interessi diffusi.
Art. 2 - (Sede).
1. Il difensore civico ha sede presso il
Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
Art. 3 - (Requisiti).
1. Il difensore civico è eletto tra cittadini in possesso dei
requisiti previsti dalla legge per l’elezione a consigliere regionale
e della necessaria preparazione ed esperienza professionale nel campo
giuridico - amministrativo.
Art. 4 - (Elezione e durata in
carica).
1. Il difensore civico è eletto dal
Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.
( 1)
2. Dura in carica 5 anni dalla data del giuramento.
3. La prestazione del giuramento ha luogo davanti al Consiglio regionale
entro 15 giorni dall’elezione con la formula « Giuro di bene e
fedelmente svolgere l’incarico cui sono chiamato nell’interesse
della collettività e al servizio dei cittadini, in piena libertà
e indipendenza ».
4. I poteri del difensore civico sono prorogati fino alla prestazione del
giuramento da parte del successore.
5. (omissis) ( 2)
6. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale
è convocato per provvedere all’elezione del nuovo difensore
civico.
7. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque
causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della
cessazione del mandato.
Art. 5 -
Incompatibilità.
1. Non possono ricoprire l'Ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di
comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore
amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali
socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali
di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti,
consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo
regionale;
f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono
attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali;
g) gli amministratori di enti e imprese pubblici o a partecipazione
pubblica nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti e
imprese vincolate con la Regione da contratti d'opera o di amministrazione
ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione;
h) i consulenti legali, tecnici o amministrativi che prestano abitualmente
la loro opera alla Regione o agli enti o imprese o aziende di cui ai punti
d) ed f).
2. L'Ufficio del difensore civico è comunque incompatibile con
l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e
di qualsiasi commercio o professione.
3. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i
consiglieri regionali. ( 3)
Art. 6 - (Revoca).
1. Il difensore civico può essere revocato a seguito di motivata
mozione solo per gravi violazioni di legge o per accertata inefficienza. La
mozione è approvata dal Consiglio regionale con le stesse
modalità e la stessa maggioranza prevista per la nomina.
2. Il difensore civico, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta
pubblica dal Consiglio regionale.
Titolo II
Funzionamento
Art. 7 - (Modalità di
intervento).
1. Nei casi di disfunzioni o di abusi della pubblica amministrazione, su
istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali che
abbiano una pratica in corso, il difensore civico interviene presso
l’Amministrazione regionale, gli enti e le aziende da essa
dipendenti, le Unità locali socio - sanitarie, gli enti delegatari di
funzioni amministrative regionali affinchè i procedimenti
amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente
emanati.
2. Può intervenire altresì d' ufficio ogni qualvolta riscontra
casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
3. Il difensore civico, qualora rilevi, presso qualsiasi altra
amministrazione pubblica, disfunzioni, ne riferisce
all’amministrazione interessata informandone la Giunta regionale.
4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle province, dei
comuni, delle comunità montane, che a tal fine stipuleranno
convenzione con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale,
l’attività del difensore civico può riguardare anche le
pratiche in corso presso gli enti predetti ancorchè non relative a
funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.
5. I consiglieri regionali non possono rivolgere richieste di intervento al
difensore civico.
6. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto di
intervento del difensore civico.
Art. 8 - (Procedimento).
1. L’istanza di cui all’articolo precedente è presentata
per iscritto od oralmente, nel qual caso viene verbalizzata
dall’ufficio.
2. Qualora il difensore civico ritenga giustificata la istanza, chiede al
responsabile dell’ufficio interessato notizie sullo stato della
pratica e sui termini entro cui si prevede la sua definizione.
3. In caso di inerzia dell’ufficio competente, il difensore civico
può chiedere al responsabile dell’ufficio di procedere
congiuntamente all’esame della pratica e comunque, tenuto conto delle
esigenze dell’ufficio medesimo, stabilisce il termine massimo per la
definizione della stessa pratica, restando esclusa ogni valutazione di
merito.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,il difensore
civico ne dà segnalazione agli organi competenti per i provvedimenti,
anche disciplinari, di competenza.
5. Il responsabile dell’ufficio che impedisca o ritardi lo
svolgimento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai
provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti. L’eventuale
provvedimento di archiviazione è comunicato al difensore civico.
6. In ogni caso il difensore civico fornisce motivata risposta alle istanze
presentate. Copia della risposta viene trasmessa all’organo esecutivo
dell’ente interessato.
Art. 9 - (Poteri
istruttori).
1. Il difensore civico, per l’adempimento dei suoi compiti, può:
a) chiedere l’esibizione,
senza il limite del segreto d' ufficio, di tutti gli atti e documenti
relativi all’oggetto del proprio intervento anche tramite
collegamento con i sistemi informativi regionali;
b) convocare il responsabile dell’ufficio competente al fine di
ottenere tutte le informazioni possibili circa lo stato della pratica e le
cause delle eventuali disfunzioni e accedere agli uffici per accertamenti.
2. Il difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia
venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete
o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 10 - (Tutela degli
interessi diffusi)
1. Per la tutela di interessi diffusi nelle materie di competenza
regionale, il difensore civico provvede a sentire tutte le parti
eventualmente interessate che ne facciano richiesta.
2. Il difensore civico può indirizzare segnalazioni, sollecitazioni e
pareri ai competenti organi della Regione.
Art. 11 - (Rapporti con azioni
giudiziarie e ricorsi amministrativi).
1. La proposizione dei ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude
nè limita la facoltà di proporre istanza al difensore civico.
Art. 12 - (Rapporti con il
Consiglio regionale).
1. Il difensore civico ha diritto di essere ascoltato dalla commissione
consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti
generali della propria attività e dalle altre commissioni consiliari
in ordine ad aspetti particolari.
2. Le commissioni consiliari possono convocare il difensore civico per
avere chiarimenti sull’attività svolta.
3. Alle riunioni delle commissioni consiliari viene invitato un
rappresentante della Giunta regionale.
Art. 13 - (Relazione annuale e
informazione).
1. Il difensore civico entro i primi tre mesi di ogni anno sottopone
all’esame del Consiglio regionale una relazione
sull’attività svolta, con eventuali proposte di innovazioni
normative o amministrative.
2. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri
organi di stampa della Regione o indipendenti.
3. In casi di particolare importanza o urgenza il difensore civico può
inviare proprie relazioni al Consiglio regionale.
4. Il difensore civico, di propria iniziativa e valendosi del fondo a sua
disposizione, o tramite il Consiglio, provvede a dare adeguata
pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi
dei cittadini singoli o associati.
Titolo III
Norme organizzative
Art. 14 - (Organizzazione e
personale).
1. Il difensore civico organizza il proprio
ufficio secondo criteri di competenza funzionale e di decentramento
territoriale di cui all’ articolo 2.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il
funzionamento dell’ufficio provvede, sentito il difensore civico,
l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con propria
deliberazione.
2 bis. Al difensore civico si applica quanto previsto dal comma 4 ter
dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione", intendendosi
sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con
"Difensore civico". ( 4)
3. Per l’espletamento delle proprie funzioni nelle sedi decentrate il
difensore civico si avvale del personale messo a disposizione dalla Giunta
regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal difensore
civico e a esso risponde per l’attività svolta.
4. Il difensore civico può altresì valersi dell’assistenza
degli uffici regionali e, nei limiti degli stanziamenti a sua disposizione,
di professionisti tratti - ove esistano - dagli albi dei consulenti tecnici
esistenti negli uffici giudiziari dei distretti delle Corti d' Appello del
Veneto.
Art. 15 - (Trattamento
economico).
1. Al Difensore Civico spettano
l’indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso
spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio
1997, n. 5 per i membri della Giunta regionale e secondo le
modalità per gli stessi previste. ( 5)
Art. 16 - (Norma
finanziaria).
1. All’onere di lire 500 milioni derivante dall’applicazione
della presente legge si provvede, ai sensi dello articolo 19, 5°
comma della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre
1982, n. 43 , mediante prelevamento dalla partita n. 9 del fondo
globale per le spese correnti iscritto al cap. 80210 dello stato di
previsione della spesa di bilancio per l’anno 1987. ( 6)
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1988
è istituito il cap. 3460 denominato «Spese connesse
all’istituzione del difensore civico regionale» con lo
stanziamento di lire 500 milioni. 3. Per gli anni successivi, al
finanziamento della presente legge si provvede con la legge di approvazione
del Bilancio.
Note
( 1) Articolo 8 comma 3 legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 ha modificato il comma disponendo che il difensore civico
è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati.
( 3) Articolo così sostituito
da art. 52 legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6 . Il riferimento ai punti d) e f) di
cui alla lettera h) del comma 1 deve intendersi rispettivamente ai punti e)
e g).
SOMMARIO
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