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Contenuti:
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988)
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 (BUR n. 47/1988) [sommario] [RTF]
MODIFICA ALLA
LEGGE REGIONALE 27
APRILE 1979, n. 32 CONCERNENTE “NORME PER LA POLIZIA IDRAULICA E
PER L’ESTRAZIONE DI MATERIALI LITOIDI NEGLI ALVEI E NELLE ZONE
GOLENALI DEI CORSI D' ACQUA E NELLE SPIAGGE E FONDALI LACUALI DI COMPETENZA
REGIONALE”. (1)
Art. 1
1. L’estrazione e l’asporto di sabbia e ghiaie nell’alveo
e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali
di competenza regionale, laddove si appalesi la necessità di attuare
interventi per la sicurezza e la buona regimazione delle acque, è
regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici regionali del
Genio civile e approvati dalla Giunta regionale, sentito il comune e la
comunità montana, ove esista, previo parere della Commissione tecnica
regionale di cui all’ articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
( 2)
Art. 2
1. Dopo l’approvazione dei piani, di cui al precedente articolo,
l’estrazione e l’asporto di sabbie e ghiaie è autorizzata,
sotto il profilo della compatibilità con il buon regime delle acque e
in armonia coi piani stessi, dal direttore dell’ufficio regionale del
Genio civile competente per territorio fino a 5000 metri cubi e, oltre tale
quantità, dal coordinatore del Dipartimento dei lavoro pubblici.
2. In assenza di piani estrattivi ovvero nelle more della loro
approvazione, il limite è abbassato a tremila metri cubi e le
autorizzazioni sono soggette al parere favorevole, rispettivamente, della
Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui
all’ articolo
28 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 , ( 3) e della
Commissione tecnica regionale, di cui all’articolo 23 della stessa
legge, nonchè, in ogni caso, della competente Autorità di Bacino
di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale delle difese del suolo” e successive
modifiche ed integrazioni. La validità delle norme transitorie cessa
con l’approvazione dei piani di bacino da parte delle competenti
Autorità di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183. ( 4)
3. L’autorizzazione regionale è rilasciata in vista del
provvedimento concessorio di competenza statale.
Art. 3
1. Le altre funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui
corsi d'acqua, le relative pertinenze idrauliche, le spiagge e i fondali
lacuali di competenza regionale, sono esercitate dal direttore
dell’ufficio regionale del Genio civile, competente per territorio.
2. Il rilascio di autorizzazioni è subordinato al parere favorevole
della Commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui al citato
articolo 28
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 . ( 5)
Art. 4
1. Le nuove inalveazioni e rettifiche dei
corsi d' acqua di competenza regionale, nonchè le permute e
alienazioni dei relitti demaniali sono autorizzate sotto il profilo
idraulico dal dirigente dell'ufficio regionale del Genio civile competente
per territorio, previo parere della Commissione consultiva di cui
all' articolo 28
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 . ( 6)
Art. 5
1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente legge
è esercitata dagli uffici del Genio civile e dai Servizi forestali
regionali competenti per territorio.
Art. 6
1. La Giunta regionale è autorizzata a restituire allo Stato le somme
percette dalla Regione a titolo di concessione, ai sensi degli articoli 3,
4 e 5 della legge
regionale 27 aprile 1979, n. 32 , abrogata con la presente legge.
2. L’obbligo di restituzione decorre dal giorno successivo a quello
di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno
1986, n. 133.
Art. 7
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 1) Il titolo della presente legge
è errato perché non si tratta di una modifica ma di una
sostituzione con l'abrogazione espressa della legge regionale 27 aprile 1979, n. 32
operata dall'art. 7.
SOMMARIO
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