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Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE
DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI.
Art. 1 - (Istituzione).
1. E' istituito nella Regione Veneto l’Ufficio di protezione e
pubblica tutela dei minori.
2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei
minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad
alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono
disciplinati dalla presente legge.
Art. 2 - (Funzioni).
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge
le seguenti funzioni:
a) reperisce, selezione e prepara persone disponibili a svolgere
attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai
tutori o ai curatori nominati;
b) vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti
educativo-assistenziali,in strutture residenziali o comunque in ambienti
esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri
di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2 della legge n 698/1975
che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le
unità locali socio-sanitarie;
c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la
prevenzione e il trattamento dell’abuso e del disadattamento;
d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti
con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la
diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che
rispetti i diritti dei minori;
e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle
proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i
minori che la Regione intende emanare;
f) segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria
situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o
giudiziario;
g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o
di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o
inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.
Art. 3 - (Struttura
dell’Ufficio).
1. L’Ufficio di protezione e
pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le
proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il
funzionamento dell’Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la
Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Per il funzionamento dell’Ufficio nelle sedi decentrate il
pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale,
del personale amministrativo e dell’area psico-sociale-educativa
della pianta organica di cui all’ articolo 5 della
legge regionale 11
marzo 1986, n. 8 . ( 1)
3 bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal
comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni
consiliari" con "pubblico tutore dei minori". ( 2)
4. Per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo
2, l’Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno
competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione
minorile dell’osservatorio permanente di cui all’ articolo 3 della
legge regionale n 29 del
28 giugno 1988 riguardante «Iniziative e coordinamento delle
attività a favore dei giovani ».
Art. 4 - (Elezione).
1. Il titolare dell’Ufficio
è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli
aventi diritto. ( 3)
2. Dura in carica 5 anni.
3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino
all’insediamento del successore.
4. (omissis) ( 4)
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio
regionale è convocato per provvedere all’elezione del nuovo
titolare dell’Ufficio.
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per
qualunque causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della
cessazione del mandato.
Art. 5 - Requisiti, cause di
incompatibilità, decadenza.
1. Per l'elezione a titolare
dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione
a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in
lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo
minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum
presentato.
2. Non possono ricoprire l'Ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di
comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore
amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali
socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali
di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti,
consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo
regionale;
f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono
attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di
qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi
commercio o professione.
4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure
previste per i consiglieri regionali. ( 5)
Art. 6 - (Revoca).
1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio
segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può
revocare il titolare dell’Ufficio per gravi o ripetute violazioni di
legge o per accertata inefficienza.
2. Il titolare dell’Ufficio, qualora lo richieda, è
ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.
Art. 7 - (Trattamento
economico).
1. Al titolare dell'Ufficio di
protezione e pubblica tutela dei minori spettano l’indennità, la
diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il
trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , per
i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste.
( 6)
Art. 8 - (Collegamenti
istituzionali).
1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori
riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull’andamento
dell’attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni
normative o amministrative da adottare.
2. L’Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31
dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività
svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori,
l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità
su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.
Art. 9 - (Rapporti con il
Difensore civico).
1. Il difensore civico e il titolare dell’ufficio di
protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di
situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività
nell’ambito delle rispettive competenze.
Art. 10 - (Norma
finanziaria).
Note
( 3) Art. 8 comma 3 legge regionale 22 luglio
1997, n. 27 , ha modificato il comma disponendo che il titolare
dell’ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori è
nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri
assegnati.
( 5) Articolo così sostituito
da art. 51 legge regionale 5 febbraio 1996, 6.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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