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Contenuti: Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988)

Legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 (BUR n. 47/1988) [sommario] [RTF]

ISTITUZIONE DELL’UFFICIO DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA DEI MINORI.

Art. 1 - (Istituzione).

1. E' istituito nella Regione Veneto l’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori.
2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela dei minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2 - (Funzioni).

1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:
a) reperisce, selezione e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;
b) vigila sull’assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali,in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all’articolo 2 della legge n 698/1975 che vengano delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;
c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell’abuso e del disadattamento;
d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazioni, iniziative per la diffusione di una cultura dell’infanzia e dell’adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;
f) segnala ai servizi sociali e all’autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;
g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Art. 3 - (Struttura dell’Ufficio).

1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Per il funzionamento dell’Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell’area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all’articolo 5 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 . (1)
3 bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4 ter dell'articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con "pubblico tutore dei minori". (2)
4. Per l’espletamento delle funzioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell’osservatorio permanente di cui all’articolo 3 della legge regionale n 29 del 28 giugno 1988 riguardante «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani ».

Art. 4 - (Elezione).

1. Il titolare dell’Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto. (3)
2. Dura in carica 5 anni.
3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all’insediamento del successore.
4. (omissis) (4)
5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all’elezione del nuovo titolare dell’Ufficio.
6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.

1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.
2. Non possono ricoprire l'Ufficio:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;
b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;
c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;
d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;
f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.
3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.
4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali. (5)

Art. 6 - (Revoca).

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell’Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.
2. Il titolare dell’Ufficio, qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7 - (Trattamento economico).

1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l’indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste. (6)

Art. 8 - (Collegamenti istituzionali).

1. L’Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull’andamento dell’attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.
2. L’Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull’attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.
3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.
4. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 9 - (Rapporti con il Difensore civico).

1. Il difensore civico e il titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell’ambito delle rispettive competenze.

Art. 10 - (Norma finanziaria).

1. omissis (7)
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del capitolo 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell’articolo 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . (8)


Note

(1) La legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 è una legge di novellazione l'art. 5 ha introdotto l'art. 18 bis nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
(2) Comma aggiunto da comma 2 art. 8 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(3) Art. 8 comma 3 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 , ha modificato il comma disponendo che il titolare dell’ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori è nominato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
(4) Comma abrogato da art. 10 comma 5 legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 come modificato da art. 25 comma 1 lett. b) legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
(5) Articolo così sostituito da art. 51 legge regionale 5 febbraio 1996, 6.
(6) Articolo così sostituito da comma 2 art. 60 legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 , in precedenza sostituito da art. 2 legge regionale 31 ottobre 1996, n. 33 .
(7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
(8) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


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