|
Contenuti:
Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 (BUR n. 74/1988)
Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 62 (BUR n. 74/1988) [sommario] [RTF]
INTERVENTI IN
FAVORE DELLA AEROPORTUALITÀ TURISTICA NEL VENETO. (1)
Art. 1 - (Finalità della
legge).
1. La presente legge definisce l’intervento della Regione al fine di
incentivare nel Veneto l’adeguamento e il potenziamento delle
infrastrutture e attrezzature aeroportuali per scopi turistici.
Art. 2 - (Entità del
contributo).
1. Per agevolare l’adeguamento e il potenziamento delle strutture e
delle attrezzature degli aeroporti turistici, è istituito il “
Fondo regionale per interventi nel settore dell’aeroportualità
turistica ”, con la dotazione per il 1989 di lire 1.500.000.000, per
la concessione di contributi in conto capitale da assegnare ai soggetti
titolari delle aree aeroportuali e/o dei soggetti esercenti i servizi di
assistenza dei seguenti aeroporti turistici del Veneto:
- Belluno;
- Venezia Lido;
- Verona Boscomantico;
- Vicenza;
- Thiene;
- Legnago;
- Cortina;
- Padova;
- Rovigo ( 3)
2. In sede di assegnazione dei contributi in conto capitale, la Giunta
regionale privilegierà gli interventi volti a migliorare la sicurezza
degli aeroporti.
Art. 3 - (Modalità per
l’assegnazione e l’erogazione dei contributi).
1. L’assegnazione dei contributi in conto capitale di cui
all’articolo precedente, entro il limite massimo del 50% della spesa
ammissibile per ciascun intervento, è deliberata dalla Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, su domanda dei
soggetti titolari delle aree aeroportuali e/o ai soggetti esercenti i
servizi di assistenza degli aeroporti turistici del Veneto, da presentarsi
nel 1989 entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
nonchè per gli esercizi successivi entro il termine del 30 aprile di
ciascun anno.
2. Le domande devono indicare il programma delle opere da eseguire, ed
essere corredate dai progetti delle opere medesime.
3. La erogazione dei contributi è disposta con atti del dirigente
responsabile del Dipartimento per la viabilità e i trasporti, in
attuazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al primo
comma, con le seguenti modalità:
a) per le opere di adeguamento e potenziamento degli aeroporti:
- un primo acconto, pari al 50% del contributo, sulla base della richiesta
del singolo soggetto beneficiario comprovante l’avvenuta consegna dei
lavori;
- un secondo acconto, pari al 40% del contributo, sulla base della
richiesta del singolo soggetto beneficiario attestante l’avvenuta
utilizzazione di almeno due terzi del primo acconto;
- il restante 10%, a saldo, sulla base della prescritta certificazione di
regolare esecuzione o di collaudo delle opere, a norma di legge;
b) per la installazione di nuove attrezzature aeroportuali:
- un acconto pari al 75% del contributo, sulla base della richiesta del
singolo soggetto beneficiario, con allegata la documentazione comprovante
la avvenuta fornitura;
- il restante 25%, a saldo, sulla base del collaudo.
Art. 4 - (Riduzione e revoca del
contributo).
1. Il contributo assegnato ai singoli soggetti titolari delle aree
aeroportuali e/o ai soggetti esercenti i servizi di assistenza degli
aeroporti turistici è proporzionalmente ridotto qualora venga
accertata una diminuzione della spesa ammessa a contributo.
2. Il contributo può altresì essere revocato se:
a) le opere non siano realizzate
in maniera conforme al progetto iniziale, ovvero alle stesse vengano
apportate modifiche non preventivamente autorizzate dalla Giunta regionale;
b) siano accertate irregolarità nella contabilizzazione delle spese.
Art. 5 - (Norma
finanziaria).
Art. 6 - (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
( 1) L'art. 30 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha disposto che per i contributi concessi entro il 31
dicembre 1997 il termine ultimo per la presentazione della delibera di
approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di collaudo
di regolare esecuzione è fissato al 30 settembre 2003 a pena di
decadenza.
( 4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
|