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Contenuti:
Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989)
Legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 (BUR n. 55/1989) [sommario] [RTF]
NUOVE NORME IN
MATERIA DI ASSOCIAZIONISMO ARTIGIANO.
Capo I
Provvedimenti per sostenere l’autofinanziamento
dell’associazionismo artigiano
Art. 1 - (Finalità).
1. La Regione, allo scopo di favorire il potenziamento degli organismi
associativi artigiani per il raggiungimento delle dimensioni ottimali di
crescita, concede contributi annuali per la realizzazione di programmi di
sviluppo da attuarsi attraverso l’autofinanziamento dei soci.
Art. 2 - (Destinatari).
1. Sono destinatari dei contributi regionali le cooperative, i consorzi e
le società consortili anche in forma di cooperativa, costituiti da
almeno cinque imprese artigiane aventi i requisiti previsti dall'articolo 6
della legge 8 agosto 1985, n. 443.( 1)
2. Possono inoltre fruire dei contributi gli organismi costituiti da almeno
cinque cooperative, consorzi e società consortili, che singolarmente
possiedono i requisiti di cui al comma 1.
Art. 3 - (Contributi).
1. La Regione concorre con un contributo nella misura massima del 6% della
spesa necessaria per la realizzazione dei programmi di cui all’art.
4.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva
annualmente le linee programmatiche.
3. Per l’anno in corso saranno ammessi al contributo regionale i
programmi dei consorzi, delle società consortili e delle cooperative
di cui all’art. 2 della presente legge, che operano nei settori
dell’autotrasporto, delle costruzioni edili e affini,
dell’impiantistica, dei servizi ambientali, dell’erogazione dei
servizi informatici e di consulenza alle imprese e alle forme cooperative
associate.
Art. 4 - (Norme
procedurali).
1. Le domande di ammissione al contributo sono presentate al Presidente
della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno, corredate della
documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti
e che non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni
caso devono essere allegati alla domanda:
a) il progetto che deve contenere gli elementi necessari a individuare il
livello raggiunto e quello da realizzare, sulla base degli investimenti e
dei costi gestionali previsti nonché della conseguente quantificazione
dell’entità e delle modalità dell’autofinanziamento
dei soci;
b) la copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo
omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare, con
il certificato di omologazione prima dell’erogazione del contributo;
c) l’elenco nominativo degli associati, sottoscritto dal legale
rappresentante, con indicazione della natura, dell’attività
esercitata e della sede dei soci.
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Nel caso di programmi pluriennali l’approvazione è limitata
alla parte di programma riferita all’esercizio finanziario di
presentazione della domanda o di rinnovo della stessa.
4. Sulle domande presentate la Giunta regionale decide precisando
l’entità dei contributi autorizzati.
5. L’erogazione del contributo concesso avviene con provvedimento del
dirigente del Dipartimento per l’artigianato a seguito della
presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge dal
quale risultino l’ammontare del debito del consorzio verso i soci e
gli interessi erogati.
Capo II
Contributi per agevolare il consolidamento o la riconversione e
l’avvio di forme associative artigiane in aree e settori di
particolare interesse regionale
Art. 5 - (Finalità).
1. La Regione agevola il consolidamento o la
riconversione e l’avvio di forme associative artigiane, in aree e
settori di maggior rilevanza all’interno dei propri indirizzi
programmatori.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria delibera le aree e i settori
che di anno in anno beneficiano del contributo regionale. ( 2)
3. Le domande di contributo saranno indirizzate al Presidente della Giunta
regionale nei termini stabiliti dalla Giunta medesima con la delibera di
indicazione dei settori beneficiari degli interventi previsti. ( 3)
Art. 6 - (Destinatari).
1. Sono destinatari dei contributi regionali a favore delle iniziative di
consolidamento o riconversione gli organismi di cui all’articolo 2
che operano nelle aree o settori individuati ai sensi dell’articolo
5.
2. Gli organismi di cui al comma 1, possono accedere ai contributi di avvio
previsti all’articolo 8 solo se costituiti successivamente
all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - (Contributi di
consolidamento o riconversione).
1. I contributi finalizzati al consolidamento o alla riconversione possono
essere concessi a favore delle seguenti iniziative:
a) investimenti immobiliari: fino al 50% del costo dell’opera con un
limite massimo di lire 150 milioni;
b) investimenti relativi all’acquisto di macchinari, impianti e
attrezzature, compresi i mezzi di trasporto merci e la realizzazione di
opere e installazione di impianti rivolti al miglioramento dei servizi
sociali, delle condizioni di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché
della salvaguardia dell’ambiente: fino al 40% del costo delle opere
con un limite massimo di lire 100 milioni.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi per tre anni
anche non consecutivi dall'esercizio di ammissione. ( 4)
Art. 8 - (Contributi di
avvio).
1. I contributi finalizzati all’avvio possono essere concessi per le
spese di gestione necessarie per l’esercizio dell’attività
artigiana.
2. I contributi di cui al comma 1, possono essere concessi:
a) fino al 70% dei costi nel primo esercizio dalla data di costituzione,
con un limite massimo di lire 40 milioni;
b) fino al 50% dei costi nel secondo esercizio dalla data di costituzione,
con un limite massimo di lire 30 milioni;
c) fino al 25% dei costi nel terzo esercizio dalla data di costituzione,
con un limite massimo di lire 20 milioni.
3. Le provvidenze possono essere concesse solo per i primi tre esercizi
rendicontati dalla data di costituzione dei consorzi e subordinatamente
alla presentazione del bilancio, approvato e depositato a termini di legge,
dal quale devono risultare le specifiche voci di spesa elencate al comma 1.
Art. 9 - (Presentazione delle
domande).
1. Le domande di ammissione ai contributi
previsti dagli artt. 7 e 8 devono essere presentate al Presidente della
Giunta regionale entro il termine stabilito dalla delibera della Giunta
regionale di cui all’articolo 5, comma 2, della presente legge
( 5), corredate della
documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti
qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti uffici
regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:
a) la copia autenticata dello Statuto e dell’atto costitutivo
omologati o comunque accompagnati dalla nota di deposito da integrare,
prima dell’erogazione del contributo, con il certificato di
omologazione o il certificato di iscrizione alla separata sezione
dell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’art. 6
della legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) l’elenco nominativo delle imprese associate, sottoscritto dal
legale rappresentante richiedente, con indicazione della natura,
dell’attività esercitata e della sede;
c) per le sole domande di cui all’art. 7, la relazione illustrante le
finalità dell’organismo accompagnata dal programma degli
investimenti preventivati od attivati nell’esercizio di presentazione
delle domande, con l'indicazione dei costi relativi, e dalla dichiarazione
del legale rappresentante dalla quale risulti l’impegno a non
distogliere dalla destinazione stabilita le opere e i beni ammessi a
contributo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione
del contributo per le macchine e attrezzature e a 10 anni per gli immobili.
( 6)
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - (Procedure).
1. Sulle domande presentate la Giunta regionale decide precisando
l’entità dei contributi autorizzati.
2. I contributi sugli investimenti sono erogati, nel limite del 35%,
all’atto dell’ammissione e, per il restante 65%, dopo che i
beneficiari avranno prodotto le fatture e quietanze richieste.
3. I contributi sulle spese di gestione sono erogati previa acquisizione di
copia del bilancio approvato e depositato a termine di legge e dal quale
devono risultare le spese ammissibili.
Capo III
Provvedimenti per lo sviluppo dei centri di assistenza
dell’Associazionismo Artigiano
Art. 11 - (Finalità).
1. La Regione concorre allo sviluppo e al potenziamento dei centri di
assistenza alla cooperazione artigiana mediante contributi annuali.
Art. 12 - (Destinatari).
1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui all’art. 11 i
centri di assistenza alla cooperazione artigiana aventi i seguenti
requisiti:
a) che siano stati promossi da organizzazioni artigiane rappresentative a
livello regionale;
b) che abbiano sede legale nel Veneto ed operino in almeno quattro province
del territorio regionale;
c) che abbiano un numero minimo di 30 soci in possesso dei requisiti di cui
all’art. 6, commi 1 e 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 13 - (Presentazione delle
domande).
1. Le domande sono presentate al Presidente
della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno corredate della
documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti e che non
sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso deve
essere allegato alla domanda:
a) copia autentica dello statuto e dell’atto costitutivo;
b) copia autentica del libro soci;
c) relazione illustrante i programmi di lavoro del centro richiedente.
2. Per l’anno in corso le domande sono presentate entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Il contributo è annualmente ripartito tra i centri di
assistenza beneficiari sulla base del numero dei consorzi associati.
( 7)
Capo IV
Centro regionale animazione economica
Art. 14 - (Finalità).
1. La Regione, mediante un contributo
straordinario, sostiene l’attività del C.Re.A. - Centro
regionale animazione economica - costituito dall’Istituto veneto per
il lavoro e dall’Ente confederale istruzione professionale
artigianale e finalizzato a intervenire nel settore dei servizi ad alto
contenuto professionale alle imprese artigiane.
Art. 15 - (Contributo e
modalità di ammissione).
1. Il contributo di cui all’art. 14 è previsto in lire 200
milioni.
2. La domanda per la concessione del contributo, sottoscritta dal legale
rappresentante del Centro, deve essere presentata al Presidente della
Giunta regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, corredata dal programma delle attività.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 16 - (Abrogazione).
Art. 17
1. I contributi previsti da leggi regionali
possono essere cumulabili con altri benefici economici regionali, statali o
comunitari nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla vigente
normativa comunitaria. ( 8)
Art. 18 - (Norma
finanziaria).
Art. 19 - (Dichiarazione
d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto della Regione Veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
Note
( 9) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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