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Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 (BUR n. 58/1989)
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 (BUR n. 58/1989) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI. (1)
Titolo I
Norme generali
Art. 1 - (Istituzione del parco
regionale dei Colli Euganei).
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del
territorio dei Colli Euganei è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40 il parco regionale dei Colli Euganei come individuato
nell’allegata planimetria in scala 1:25.000. ( 2)
2. Il parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti
Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Baone, Cervarese
S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice,
Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo.
3. La gestione del parco è affidata all’Ente parco dei Colli
Euganei di cui all’ articolo 14, di seguito denominato Ente parco.
Art. 2 - (Finalità).
1. Le finalità del parco regionale dei Colli Euganei sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna,
dell’acqua;
b) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione
dell’ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico
considerato nella sua unitarietà e il recupero delle parti
eventualmente alterate;
c) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche,
geomorfologiche, vegetazionali, faunistiche, archeologiche e
paleontologiche;
d) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
e) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni
tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi
naturali e storici costituenti il parco, nonché delle attività
economiche tradizionali, compatibili con l’esigenza primaria della
tutela dell’ambiente naturale e storico;
f) lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni comprese
nell’ambito del parco e su di esso gravitanti;
g) la promozione delle funzioni di servizio per il tempo libero e di
organizzazione dei flussi turistici presenti nelle zone euganee e
nell’intero ambito regionale.
Titolo II
Piano ambientale e strumenti di attuazione
Art. 3 - (Contenuti del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale di cui all’ articolo 9 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 , ha il duplice scopo di assicurare la necessaria
tutela e valorizzazione dell’ambiente e di sostenere lo sviluppo
economico e sociale.
2. Il piano ambientale determina:
a) le eventuali modifiche al perimetro del parco;
b) l’articolazione del parco in zone diverse, secondo la
classificazione di cui ai successivi articoli 9, 10,
11 e 12;
c) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e
miglioramento da operarsi e l’individuazione dei soggetti abilitati
ad effettuarli ove diversi dall’Ente parco;
d) le aree che, dovendo accogliere attrezzature o infrastrutture per un'
utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente
connesse alle finalità del parco, devono essere acquisite, nonché
i modi dell’acquisizione;
e) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese
nel parco nonché la regolamentazione delle attività di
trasformazione consentite con particolare riferimento alle costruzioni
edilizie e alle opere di urbanizzazione;
f) le modalità di cessazione o di riconversione delle attività
incompatibili con le finalità del parco;
g) le modalità e i tempi per la chiusura delle cave di marna e calcare
per cemento, nonché, per le cave di trachite, la quantità massima
dei materiali estraibili e i tempi di chiusura delle attività
considerate incompatibili con le finalità del parco;
h) le proposte di recupero ambientale delle cave abbandonate o dismesse;
i) le attività produttive agricole e silvo-forestali compatibili con
le finalità del parco;
l) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco
e le norme per la loro regolamentazione;
m) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati
prevalentemente all’evoluzione naturale ovvero che possano essere
soggetti a trasformazioni orientate.
3. Il piano ambientale determina altresì, in particolare:
b) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività
dell’Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le
finalità del parco;
c) le specifiche misure di tutela e di risanamento dei corpi idrici;
d) le norme e i progetti per l’arredo delle aree attrezzate per la
sosta e il ristoro;
e) la rete viaria distinguendola in:
- percorsi pedonali e ciclabili;
- strade carrabili non asfaltate;
- strade carrabili che consentono l’accesso ai soli residenti;
- strade carrabili asfaltate;
- percorsi dei mezzi pubblici;
f) le aree attrezzate per il gioco, lo sport, la sosta distinguendole in
pubbliche e di uso pubblico convenzionato;
g) le reti tecnologiche per raggiungere con approvvigionamento idrico,
illuminazione e fognatura, le aree attrezzate e gli insediamenti esistenti
di cui è prevista la permanenza o l’espansione;
h) i filari di alberi, siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui
è vietato l’abbattimento e quelli la cui sostituzione con specie
uguali o diverse è oggetto di autorizzazione;
l) la suddivisione delle aree agricole in relazione alla qualità e
caratteristiche dei terreni come previsto nella legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 e nelle
“ grafie e simbologie regionali unificate ”.
4. Il piano ambientale provvede, inoltre, ad individuare e a disciplinare
le zone di pre-parco, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40 , in coerenza con le altre normative del piano ambientale
stesso, al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’articolo
63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
L’individuazione di tali zone avviene mediante variazione al piano
stesso secondo le procedure di cui all’articolo 7, comma 3, sentita
la competente commissione consiliare. ( 3)
Art. 4 - (Elaborati del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale è costituito da:
a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la
consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile degli aspetti relativi
alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle
preesistenze storiche e archeologiche, alle attività e a quant' altro
ritenuto necessario per la completa conoscenza dell’area;
b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri
adottati per la redazione del piano e da adottarsi per la sua attuazione,
delle caratteristiche dei territori compresi nell’ambito del parco,
del contenuto delle scelte compiute;
c) una o più rappresentazioni grafiche, in scala non inferiore a
1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio
del parco in aree distinte, nonché l’assetto urbanistico,
naturalistico e funzionale;
d) norme di attuazione contenenti la specificazione dei vincoli e delle
limitazioni nonché la regolamentazione delle attività consentite
e di quelle incompatibili, di cui all’articolo 3;
e) programma finanziario di massima e l’individuazione degli
interventi ritenuti prioritari.
Art. 5 - (Procedimento di
formazione del piano ambientale).
1. Il piano ambientale è adottato col voto favorevole della
maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Ente parco.
2. Entro 8 giorni, esso è depositato presso la Segreteria
dell’Ente parco e dei Comuni di cui al comma 2 dell’articolo 1,
per la durata di 30 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di
prenderne visione, e nei 30 giorni successivi, presentare le proprie
osservazioni all’Ente parco.
3. I termini, di cui al precedente comma, decorrono dalla data di
pubblicazione dell’avviso pubblico dell’avvenuto deposito
all’albo dell’Ente parco.
4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 60
giorni, il Presidente dell’Ente parco trasmette alla Regione il piano
ambientale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle
controdeduzioni dell’Ente parco.
5. Il piano ambientale, previo parere della Commissione tecnica regionale,
integrata ai sensi dell’ articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ,
è approvato dal Consiglio regionale che può introdurvi le
modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché
di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione
è pubblicata sul B.U.R. e il relativo Piano è depositato presso
la segreteria dell’Ente parco e dei comuni interessati, a
disposizione del pubblico. ( 4)
6. Il piano ambientale entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione
della delibera di approvazione nel B.U.R. ( 5)
Art. 6 - (Efficacia del piano
ambientale).
1. Il piano ambientale ha valenza paesistica ai sensi dell’ articolo 124 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 , e l’efficacia del piano di area regionale;
la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli,
l’automatica variazione degli strumenti urbanistici, generali e
attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.
2. Il piano ambientale relativamente al perimetro del parco sostituisce le
prescrizioni e i vincoli del piano regionale territoriale di coordinamento
(P.T.R.C.), del piano di utilizzo delle risorse termali (P.U.R.T.) -
limitatamente alle parti ambientali e urbanistiche -, nonché il piano
provinciale per l’attività di cava e il programma provinciale di
escavazione di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
3. Il piano ambientale può essere attuato attraverso progetti
successivi.
Art. 7 - (Varianti al piano
ambientale).
1. Le varianti al piano ambientale sono soggette alla stessa procedura del
Piano e hanno la medesima efficacia.
2. Le varianti al piano ambientale devono essere basate su una verifica
complessiva dell’attuazione del piano e dell’assetto
dell’area del parco. Esse sono costituite da tutti gli elementi di
cui ai precedenti articoli 3 e 4 e contengono un aggiornamento delle
analisi di cui alla lettera a) dell’articolo 4.
3. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del piano ambientale e che non modificano i
contenuti di cui al comma 2 dell’art. 3, sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell’Ente
parco e sono approvate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
tecnica regionale integrata ai sensi dell’ articolo 10 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 . ( 6)
Art. 8 - (Classificazione delle
aree protette).
1. Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia di cui agli
articoli 9, 10, 11 e 12 il territorio del parco è suddiviso nelle
seguenti zone rappresentate nella planimetria allegata:
a) zona di riserva naturale;
b) zona agro-silvo-pastorale;
c) zona agricola;
d) zona di urbanizzazione controllata.
2. Il piano ambientale, in conformità agli indirizzi dei citati
articoli 9, 10, 11 e 12 e tenendo conto dei perimetri rappresentati nella
planimetria allegata, procede alla classificazione definitiva del
territorio del parco.
Art. 9 - (Zone di riserva
naturale).
1. Le riserve naturali sono zone del
territorio del parco che presentano eccezionali valori
naturalistico-ambientali.
2. In tali zone l’esigenza della protezione del suolo, del
sottosuolo, della flora e della fauna prevale su ogni altra esigenza.
3. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale individua:
a) zone di riserva naturale integrale che hanno la finalità di
proteggere e conservare in modo assoluto l’assetto naturalistico
dell’ambiente lasciando libero corso all’evoluzione spontanea
della natura;
b) zone di riserva naturale orientata che hanno la finalità di
orientare scientificamente l’evoluzione della natura;
c) zone di riserva naturale generale che richiedono l’attuazione d'
interventi volti alla protezione o alla ricostruzione degli equilibri tra
le attività produttive del settore primario e le condizioni naturali.
4. Nelle zone a riserva naturale il piano ambientale determina gli
interventi necessari per la protezione dell’ambiente e per la
ricomposizione di equilibri naturali propri dell’ambiente.
5. Il piano ambientale provvede a disciplinare le forme di accesso e gli
interventi eventualmente ammessi o necessari in rapporto alle
caratteristiche concrete delle singole aree e dei valori protetti per il
recupero degli stessi.
E' altresì affidata al piano ambientale la predisposizione dei criteri
per la regolamentazione territoriale del sistema dei ripetitori
radiotelevisivi.
6. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge, nelle zone a riserva naturale non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro-silvo-pastorale, nonché la modificazione
del manto di copertura delle strade bianche;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dal comma 7;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreno e scavi suscettibili di alterare
l’ambiente;
e) l’apertura e la coltivazione di cave;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all’attività
agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da
apposita convenzione con l’Ente parco;
h) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile;
i) il sorvolo a bassa quota e l’atterraggio con aeromobili salvo che
per operazioni di soccorso o per servizio pubblico;
l) l’abbandono di rifiuti e la realizzazione di discariche;
m) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal
caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali;
n) la costruzione di nuovi edifici;
o) l’installazione di ripetitori radiotelevisivi privati.
7. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge,
si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma 6 sono
consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni
idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica,
nonché quelli relativi alle attività agricole e pastorali in atto
in quanto compatibili con l’ecosistema protetto;
c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di
contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali
naturali;
d) per le costruzioni esistenti sono ammessi la manutenzione ordinaria e
straordinaria, il restauro e la ristrutturazione, nonché il
cambiamento di destinazione d' uso limitatamente all’uso
agrituristico, con l’esclusione dell’ampliamento di volume;
e) è consentito l’ampliamento degli annessi rustici per una
superficie massima di 80 mq. ( 7)
Art. 10 - (Zone
agro-silvo-pastorali).
1. Le zone agro-silvo-pastorali sono
individuate nelle aree collinari e pedecollinari e sono caratterizzate
dalla presenza di valori naturalistici e ambientali inscindibilmente
connessi con particolari forme colturali e produzioni agricole
caratteristiche, nonché dalla presenza di insediamenti antropici di un
certo rilievo.
2. In tali zone il piano ambientale consente la conservazione o il
ripristino delle colture qualificanti compatibilmente con la conservazione
degli elementi orografici, dei cigli dei terrazzamenti e degli alvei
antichi dei corsi d' acqua, nonché col ripristino dei tradizionali
sistemi di alberature e di siepi a confine.
3. All’interno di tali zone, il piano ambientale indica gli
interventi atti ad agevolare la conservazione o il ripristino delle forme
colturali più consone alle caratteristiche naturalistiche e ambientali
delle singole zone, con particolare riferimento alle alberature e siepi di
confine; inoltre per gli edifici non più funzionali alla conduzione
del fondo, prevede una destinazione d' uso compatibile con le
caratteristiche originarie dell’edificio e col mantenimento dei suoi
materiali costruttivi.
4. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e comunque per un
periodo non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della
presente legge, nelle zone agro-silvo-pastorali, non sono consentiti:
a) l’apertura di nuove strade, a eccezione di quelle al servizio
dell’attività agro-silvo-pastorale, nonché la modificazione
del manto di copertura delle strade bianche;
b) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dalle successive prescrizioni;
c) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
d) i movimenti di terreni e scavi suscettibili di alterare
l’ambiente;
e) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o
dismesse;
f) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
g) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea, e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all’attività
agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da
apposita convenzione con l’Ente parco;
h) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile;
i) l’abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche;
l) le recinzioni, ove non strettamente pertinenti alle abitazioni; in tal
caso dovranno essere realizzate con siepi o materiali naturali.
5. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge,
si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d), f) e g) del comma precedente
sono consentiti quelli relativi alle opere per il soddisfacimento dei
fabbisogni idropotabili e quelli relativi alle opere di difesa
idrogeologica, nonché quelli relativi alle attività agricole e
pastorali in atto in quanto compatibili con l’ecosistema protetto;
c) le opere relative alla realizzazione o al ripristino dei muri di
contenimento e dei terrazzamenti debbono essere eseguite con materiali
naturali;
e) sono consentiti l’ampliamento o la costruzione di annessi rustici
nel rispetto del rapporto di copertura dell’1% della superficie del
fondo e comunque per una nuova superficie non superiore a 200 mq. ( 8)
Art. 11 - (Zone agricole).
1. Le zone agricole sono caratterizzate
dall’esercizio di attività agricole, di pascolo e zootecnia, ove
sono agevolate le colture che combinino l’incremento della
redditività con le caratteristiche naturalistiche e ambientali delle
singole aree.
2. Il piano ambientale determina i provvedimenti da attuare al fine di
promuovere la specializzazione verso forme colturali e assetti produttivi
capaci di utilizzare nel modo più pieno le potenzialità
caratteristiche dell’ambiente, nonché la disciplina e le
condizioni cui è sottoposta l’attività di produzione
agricola.
3. Nelle aree di cui al presente articolo sono consentite solo le
costruzioni direttamente connesse e funzionali alle attività in esse
ammesse. Ove il recupero delle costruzioni esistenti sia documentatamente
insufficiente al soddisfacimento dei fabbisogni, il piano ambientale
determina i siti, la quantità e le tipologie delle nuove costruzioni
consentite.
4. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge,
nelle zone di cui al presente articolo non sono consentiti:
a) l’esecuzione di tagli boschivi, anche parziali, a eccezione di
quelli necessari per evitare il deterioramento del popolamento, salvo
quanto previsto dalle successive prescrizioni;
b) la riduzione a coltura dei terreni boschivi;
c) l’apertura di nuove cave e riapertura di quelle abbandonate o
dismesse;
d) gli interventi che modificano il regime o la composizione delle acque;
e) la raccolta, l’asportazione, il danneggiamento della flora
spontanea e delle singolarità geologiche, paleontologiche e
mineralogiche, fatti salvi gli interventi relativi all’attività
agricola e pastorale nonché per fini di studio regolamentati da
apposita convenzione con l’Ente parco;
f) l’uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada con
esclusione dei mezzi necessari ai lavori agricoli, alle utilizzazioni
boschive e per i servizi di protezione civile;
g) l’abbandono dei rifiuti e la realizzazione di discariche.
( 9)
5. Fino all’entrata in vigore del piano ambientale e per un periodo
non eccedente i tre anni dall’entrata in vigore della presente legge,
si applicano le seguenti prescrizioni:
a) sono consentiti i tagli boschivi secondo le previsioni dei piani
economici silvo-pastorali e le prescrizioni di massima e di polizia
forestale;
b) tra gli interventi di cui alle lettere d) e) sono consentiti quelli
relativi alle opere per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili e
quelli relativi alle opere di difesa idrogeologica, nonché quelli
relativi alle attività agricole e pastorali in atto;
d) sono consentiti l’ampliamento o la costruzione di annessi rustici
nel rispetto del rapporto di copertura del 2% della superficie del fondo e
comunque per una nuova superficie non superiore a 300 mq;
e) sono consentite nuove recinzioni delle proprietà solo con siepi o
materiali naturali, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle
attività silvo-pastorali e quelle strettamente pertinenti agli
insediamenti e agli usi agricoli e zootecnici. ( 10)
Art. 12 - (Zona di
urbanizzazione controllata).
1. Sono zone di urbanizzazione controllata
le aree edificate o solo urbanizzate o urbanizzabili, nelle quali le
originarie caratteristiche naturalistiche o ambientali sono state
profondamente o irreversibilmente trasformate, ma che fanno parte
integrante del sistema naturalistico e ambientale del parco, o perché
costitutive dell’ecosistema originario o perché funzionalmente
necessarie per la sua gestione e fruizione.
2. All’interno di tali zone si applica la normativa dello strumento
urbanistico comunale.
3. Il piano ambientale può dettare norme in relazione alle singole
zone, alla loro collocazione e alle caratteristiche ambientali e individua
inoltre le aree, preferibilmente marginali e periferiche al territorio del
parco, nelle quali ospitare strutture ricettive, campeggi, parcheggi e
centri di informazione.
3 bis. Al fine del rilascio dei provvedimenti di cui all’ articolo 63, comma 1,
lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
l’ente parco predispone, in conformità ai contenuti e ai
principi del piano ambientale, specifici indirizzi tipologici
urbanistico-edilizi da applicarsi nelle zone di urbanizzazione controllata;
tali indirizzi sono approvati con le procedure di cui all’articolo 7,
comma 3, sentita la competente commissione consiliare. ( 11)
4. Fino all’adozione del piano ambientale si applicano le norme degli
strumenti urbanistici vigenti o le norme in regime di salvaguardia di
strumenti urbanistici adottati.
5. Fino all’adozione del piano ambientale sono consentiti
l’adozione e l’approvazione di varianti agli strumenti
urbanistici vigenti, a eccezione di quelle che prevedono l’espansione
delle zone residenziali e produttive.
Art. 12 bis - Funzioni dei
Comuni.
1. Successivamente alla pubblicazione nel BUR del provvedimento che
individua e disciplina le zone di pre-parco di cui all’ articolo 3, comma 4 e del
provvedimento di indirizzi tipologici urbanistico-edilizi di cui
all’articolo 12, comma 3 bis, i comuni esercitano le funzioni di cui
all’ articolo
63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
rispettivamente per le zone di pre-parco e per le zone di urbanizzazione
controllata. ( 12)
Art. 13 - (Programmi biennali
per l’attuazione e la valorizzazione del parco).
1. Nell’ambito delle previsioni del
piano ambientale il Consiglio dell’Ente parco delibera programmi
biennali di interventi e di opere per l’attuazione e la
valorizzazione del parco.
2. I programmi prevedono in particolare:
a) gli interventi di conservazione, riqualificazione, recupero e
miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio
naturale e ambientale, nonché l’individuazione dei soggetti
abilitati a effettuarli, ove diversi dall’Ente parco;
b) gli interventi nei settori dell’agricoltura, della difesa
idrogeologica del suolo, della tutela dell’equilibrio e ripopolamento
faunistico e dell’agriturismo; ( 13)
c) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico
per lo sviluppo dell’utilizzazione sociale del parco;
d) le previsioni di spesa per l’attuazione del programma e le
priorità degli interventi.
3. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi
previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo
dell’Ente parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico.
L’approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse.
4. Per quanto riguarda specificamente il settore dell’agricoltura,
nei programmi biennali possono essere previste apposite convenzioni, anche
onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche agricole
compatibili con l’ambiente attraverso:
a) la riduzione dell’impiego di pesticidi, diserbanti e fertilizzanti
chimici;
b) la applicazione di pratiche colturali tradizionali o comunque
ecocompatibili;
c) l’uso di pratiche colturali meno intensive;
d) la sospensione dell’attività agricola per alcuni periodi
dell’anno o per parti della superficie agraria;
e) la formazione di corridoi ecologici nelle zone agricole attraverso una
striscia di terra di 10 metri lungo i corsi d' acqua, su entrambe le
sponde, e gli stagni per proteggere non solo l’habitat ma anche
l’acqua come risorsa.
Titolo III
Ente e strumenti di gestione
Art. 14 - (Istituzione
dell’Ente parco dei Colli Euganei).
1. E' istituito l’Ente parco dei Colli
Euganei, ente di diritto pubblico regionale dotato di personalità
giuridica con sede all’interno del territorio del parco.
Art. 15 - (Regolamento
dell’Ente parco).
1. Il Regolamento dell’Ente parco
contiene:
a) la disciplina delle attività dell’Ente in conformità
alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco;
b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi
dell’Ente e la previsione delle cause di cessazione
dall’ufficio dei membri che li compongono;
c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento
dell’Ente e delle relative strutture, che non sia già
espressamente disciplinato dalla presente legge.
Art. 16 - (Compiti
dell’Ente parco). (14)
1. L’Ente parco:
a) adotta il piano ambientale del parco e le relative varianti;
b) adotta e dà esecuzione ai programmi biennali di attuazione e di
valorizzazione di cui all’articolo 13;
c) provvede alla tutela del territorio del parco svolgendo attività e
interventi volti alla realizzazione delle finalità del parco stesso,
anche attraverso la creazione di apposite strutture tecniche e operative,
operanti nell’ambito di parti limitate ovvero sull’intera area
del parco, nonché mediante l’assunzione di partecipazioni in
società con altri soggetti pubblici e privati, purchè sempre in
conformità alle indicazioni del piano ambientale del parco;
d) provvede all’acquisizione delle aree e degli edifici espressamente
individuati nel piano ambientale ai fini del conseguimento delle
finalità del parco;
f) promuove la conoscenza dell’ambiente del parco e attua gli
interventi di valorizzazione del medesimo.
2. Nell’area del parco, l’Ente parco esercita:
b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico, vincolo
forestale e tutela forestale, attualmente esercitate dalla Giunta regionale
e dal Servizio forestale regionale territorialmente competente, ai sensi
della legge regionale
13 settembre 1978, n. 52 , ivi compresa l’applicazione delle
prescrizioni di massima e di polizia forestale;
c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e
della flora, di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e
successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio
forestale regionale territorialmente competente;
d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'
acqua e le relative pertinenze idrauliche attualmente affidate, a norma
della legge regionale
9 agosto 1988, n. 41 , al Dipartimento dei lavori pubblici e
all’Ufficio regionale del genio civile territorialmente competente.
3. Il Consiglio dell’Ente parco istituisce apposita Commissione
tecnica composta dal Presidente dell'Ente e da sei esperti nelle materie di
competenza di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a
2/3 e tre scelti dal Comitato esecutivo tra funzionari della Regione e di
altri enti pubblici. La Commissione è presieduta dal Presidente
dell'Ente parco. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con
qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione ha il compito di
formulare pareri obbligatori sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente
nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 2. La
Commissione esercita le proprie funzioni sostituendosi agli organi
consultivi ordinariamente competenti, previsti dalle singole normative
regionali. Ai componenti della Commissione competono le indennità e il
rimborso delle spese nella misura stabilita dall’ articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 . ( 17)
4. L’esercizio delle funzioni previste dal comma 2 ha inizio decorsi
90 giorni dalla costituzione degli organi di cui all’articolo 17 e
della Commissione tecnica di cui al comma 3. L’avvenuta costituzione
degli organi e della Commissione tecnica è comunicata dal Presidente
dell’Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale, entro
il termine di 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione da
notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
Veneto. Analoga comunicazione è effettuata dal Presidente
dell’Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all’articolo 1. I
procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso
gli organi e gli Enti originariamente competenti.
5. L’Ente parco, per l’adempimento dei propri compiti può
avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione
tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell’opera
delle strutture regionali, e, previa stipula di appositi accordi, della
collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali
interessati.
6. Per la prevenzione e l’estinzione degli incendi forestali nel
territorio del parco si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 1975,
n. 27 . L’Ente parco propone alla Giunta regionale gli interventi
relativi alla realizzazione delle iniziative, all’esecuzione delle
opere e all’acquisto dei mezzi necessari. ( 18)
Art. 17 - (Organi
dell’Ente parco).
1. Sono organi dell’Ente parco:
a) il Consiglio;
b) il Comitato esecutivo;
c) il Presidente;
d) il Direttore del parco;
e) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i
compiti degli organi del parco sono disciplinati dal regolamento di cui
all’articolo 15.
Art. 18 - (Consiglio).
1. Il Consiglio dell'Ente parco è
nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è
composto:
a) dal sindaco o da un suo delegato per ogni comune di cui all'articolo 1;
b) da tre membri designati dal Consiglio provinciale di Padova e tre dal
Consiglio regionale con voto limitato a due terzi, garantendo la presenza
delle minoranze.
2. La durata del Consiglio è stabilita in 5 anni. I consiglieri
dell'Ente decadono alla scadenza del mandato elettorale relativo all'ente
che li ha designati. Essi vengono sostituiti con le stesse modalità
con cui sono nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori.
I consiglieri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza
del Consiglio dell'Ente parco.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.
4. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco
con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal Presidente.
5. Ai membri del Consiglio competono un'indennità di presenza pari al
cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall' articolo 4 della
legge regionale 23
dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni,
nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come
stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.
6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la
metà più uno dei consiglieri nominati; le deliberazioni sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di
voti, palesemente espressi, prevale il voto del Presidente.
7. La prima riunione è convocata e presieduta dal consigliere più
anziano di età. ( 19)
Art. 19 - (Funzioni del
Consiglio).
1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:
a) elegge il Presidente e il Comitato esecutivo;
b) nomina il Direttore del parco e i componenti del Comitato
tecnico-scientifico;
c) adotta entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge
il piano ambientale;
d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del piano
ambientale e delle relative varianti;
e) adotta le varianti al piano ambientale;
g) delibera il regolamento dell’Ente di cui all’ articolo 15;
h) controdeduce alle osservazioni relative al piano ambientale adottato;
i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del
parco;
l) delibera la pianta organica;
m) delibera l’attivazione delle strutture tecniche e operative di cui
al comma 1 dell’articolo 16;
n) delibera la partecipazione in società e organismi di cui al comma 1
dell’articolo 16;
o) delibera in ordine alle convenzioni previste dal comma 5
dell’articolo 16.
Art. 20 - (Comitato
esecutivo).
1. Il Comitato esecutivo è eletto dal
Consiglio.
2. Esso è composto, oltre che dal Presidente, da sei membri, anche
esterni.
3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del comitato esecutivo con
voto consultivo.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di
cui al comma 4 dell'articolo 18.
5. Ai membri del Comitato esecutivo competono un'indennità di carica
mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica
stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle
spese e il trattamento di missione come stabiliti dall' articolo 5 della legge
medesima. ( 20)
Art. 21 - (Funzioni del
Comitato esecutivo).
1. Il Comitato esecutivo:
a) predispone il programma di attuazione di cui all’ articolo 13;
b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal
programma di attuazione di cui all’articolo 13;
d) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di
opere e all’acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e
l’estinzione degli incendi;
e) attua la gestione dei terreni di proprietà della Regione
nell’ambito del territorio del parco;
f) delibera in ordine all’acquisizione di beni immobili e in ordine a
ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;
g) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti salvo quanto previsto
dalla lettera n) dell’articolo 19;
h) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della
presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell’Ente.
Art. 22 - (Il Presidente
dell’Ente parco).
1. Il Presidente dell’Ente parco
è eletto dal Consiglio nel proprio seno a maggioranza assoluta dei
presenti. Qualora non sia raggiunta la maggioranza richiesta nella prima
votazione si procede successivamente a una votazione di ballottaggio tra i
due candidati che abbiano riportato più voti, risultando eletto il
candidato con il maggior numero di voti.
2. Il Presidente rappresenta l’Ente parco, convoca e presiede il
Consiglio, il Comitato esecutivo e il Comitato tecnico-scientifico; vigila
sull’esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.
3. (omissis) ( 22)
4. Il Presidente inoltre:
a) rilascia l’autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali
e di fossili a scopi scientifici e didattici;
b) autorizza le attività di ricerca scientifica;
c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative
demandate all'Ente parco ai sensi dell'art. 16 previo parere della
Commissione tecnica. Il parere non è richiesto per gli interventi
relativi alle utilizzazioni boschive, di cui all'art. 33 della prescrizione
di massima e di polizia forestale. ( 23)
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal membro del Comitato esecutivo da lui delegato.
6. Al Presidente dell’Ente parco compete un' indennità di carica
mensile di importo pari al 60% dell’indennità di carica
stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e
successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle
spese e il trattamento di missione come stabiliti dall’ art. 5 della medesima
legge.( 24)
Art. 23 - (Comitato
tecnico-scientifico).
1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro 6
mesi dall’insediamento e dura in carica 5 anni.
2. Esso è composto:
a) dal direttore del parco;
b) da sette a nove esperti in discipline attinenti alla tutela del
territorio e alla difesa dell’ambiente tra cui: geologia, zoologia,
botanica, geografia, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica ed
ecologia, scienze storiche e archeologia;
c) da tre esperti designati dalla Giunta regionale fra i dipendenti
regionali competenti per materia.
3. Il Presidente del Comitato tecnico-scientifico è il Presidente
dell’Ente parco.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Consiglio di
cui al comma 5 dell’articolo 18.
5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e
il rimborso delle spese nella misura stabilita dall' articolo 187 della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 . ( 25)
Art. 24 - (Compiti del
Comitato tecnico-scientifico).
1. Il Comitato tecnico-scientifico esprime parere obbligatorio sul piano
ambientale, sui bilanci, sui regolamenti e sui programmi di attuazione di
cui all’ articolo 13.
2. Il Comitato tecnico-scientifico può essere sentito su richiesta
degli organi di gestione del parco in merito a ogni altra questione di
particolare rilevanza.
Art. 25 - (Collegio dei
revisori). (26)
1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e da
due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile
nominati dal Consiglio regionale.
2. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni.
3. Il Presidente è eletto tra i membri effettivi.
4. Al Presidente del Collegio dei revisori spetta un' indennità di
carica annua lorda pari all’importo massimo stabilito
all’ art. 3
della legge regionale
23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli
altri componenti compete un' indennità di carica annua lorda pari al
50% di quella spettante al Presidente del Collegio stesso. Al Presidente e
ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come
stabilito dall’art. 5 della medesima legge.
Art. 26 - (Compiti del
Collegio dei revisori).
1. Il Collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione
finanziaria dell’Ente, redige la relazione sul bilancio e sul conto
consuntivo e vigila sulla regolarità contabile
dell’amministrazione.
2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione
sull’andamento della gestione dell’Ente parco e la trasmette
alla Giunta regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del
Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.
Art. 27 - (Consulta per il
parco).
1. La Consulta per il parco è la struttura idonea a promuovere la
partecipazione degli organismi interessati in vista della formazione dei
programmi di attività dell’Ente parco.
2. Gli organismi partecipanti alla Consulta sono individuati dal Consiglio
dell’Ente parco fra le organizzazioni professionali agricole e le
associazioni protezionistiche, ecologico-naturalistiche, del tempo libero e
sportive, maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché fra
le istituzioni e gli organismi scientifici interessati all’area dei
Colli Euganei.
3. Essa è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente
dell’Ente parco ed è dallo stesso presieduta.
Art. 28 - (Personale).
1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, si avvale, di personale dipendente, nei limiti della
dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla
Giunta regionale.
2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente
esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto
di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono
equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.
4. L'Ente Parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di
personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.
5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni
protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di
attività di servizio al parco. ( 27)
Art. 29 - (Il Direttore del
parco).
1. All’Ente parco è preposto un direttore nominato dal Consiglio
su proposta del Comitato esecutivo e scelto, previo avviso pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione Veneto, secondo i criteri stabiliti
dall’articolo 4 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 ,
ed in osservanza delle disposizioni contenute nel comma secondo
dell’ articolo
52 dello Statuto. ( 28)
2. Il Direttore del parco è scelto tra persone di provata
qualificazione tecnico-scientifica ed esperienza professionale nel settore
della tutela e della valorizzazione dell’ambiente e del territorio.
3. Della decisione di nominare il Direttore del parco è data ampia
pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.
4. Il Direttore del parco:
a) sovraintende alla elaborazione del piano ambientale, delle sue varianti
e dei programmi biennali di attuazione e cura la concreta attuazione delle
prescrizioni e previsioni contenute nel piano ambientale e dei programmi di
cui all’ articolo 13;
b) sovraintende all’organizzazione ed all’utilizzazione del
personale con particolare riferimento a quello impiegato allo svolgimento
delle attività tecniche;
c) provvede a far conoscere i vincoli e i divieti, le prescrizioni e le
disposizioni di legge e regolamentari e adotta, nell’ambito e con le
procedure stabilite dal regolamento di cui all’ articolo 15, le misure anche d'
urgenza necessarie al miglior funzionamento del parco;
d) commina le sanzioni di cui agli articoli 34 e 35.
5. Il trattamento economico del Direttore del parco è determinato con
delibera del Consiglio dell’Ente parco nel limite massimo del 70% del
trattamento economico stabilito a norma dell’articolo 52 dello
Statuto regionale per i dirigenti delle Segreterie regionali. Al Direttore
dell’Ente parco, qualora comandato o trasferito da altro ente
pubblico, è mantenuto, se più vantaggioso, il trattamento
economico goduto presso l’ente di provenienza.
Art. 30 - (Controllo
sull’Ente parco).
Art. 31 - (Controllo sugli
atti).
Art. 32 - (Finanziamento
dell'ente parco).
1. L’Ente parco utilizza le risorse finanziarie derivanti:
a) da trasferimenti della Regione;
b) da contribuzioni da parte degli Enti locali operanti nell’area del
parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;
c) da proventi riscossi per l’attività o servizi svolti;
d) dall’irrogazione delle sanzioni;
e) da eventuali rendite patrimoniali. ( 31)
Art. 33 - (Vigilanza).
1. L’Ente parco vigila con il proprio personale all’uopo
incaricato sull’applicazione della presente legge e di ogni altra
disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad
eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo
le attribuzioni conferite, i dipendenti dell’Ente parco, cui sono
affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono
ufficiali di polizia giudiziaria a norma dell’art. 221 del Codice di
procedura penale.
2. Per l’adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche
utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia
interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello
Stato. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni,
personale indicato da Enti e Associazioni con fine istituzionale di
protezione della natura, avente i necessari requisiti.
3. Il personale di vigilanza provvede all’accertamento, alla
contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi
processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della
legge 27 novembre 1981, n. 689.
4. Nei casi in cui l’infrazione ha provocato un danno o un'
alterazione ambientale, l’obbligo di rapporto sussiste anche se sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa
pecuniaria.
5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di
prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede
ad informarne tempestivamente l’autorità competente.
6. Il Direttore dell’Ente parco redige annualmente un rapporto sulle
infrazioni rilevate.
Art. 34 - (Tutela dei danni e
alterazioni dell’ambiente).
1. Alla violazione delle prescrizioni
vigenti nell’area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o
alterazione dell’ambiente consegue l’obbligo di restituzione in
pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia
in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l’obbligo del
recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.
2. L’Ente parco determina, in Contraddittorio con il contravventore,
le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero
ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle
attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo
che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del
contravventore.
3. Decorso invano il termine fissato per l’adempimento, l’Ente
procede all’esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al
trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del
R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 35 - (Sanzioni
amministrative).
1. Ferme restando le sanzioni previste dalle
leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del
piano ambientale, dei regolamenti del parco, nonché delle misure di
salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da
lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l’obbligo della
restituzione in pristino a norma dell’art. 34.
2. Nei seguenti casi, fermo restando l’obbligo della restituzione in
pristino a norma dell’art.34, le sanzioni amministrative pecuniarie
sono così determinate:
a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l’uccisione di capo di fauna
selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;
b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l’estirpazione o per
l’abbattimento di ogni specie forestale soggetta a protezione in base
a leggi regionali o statali;
c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o
intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e
i movimenti di terra, l’apertura di cave o di discariche di rifiuti,
nonché per la realizzazione di attività edilizie ed
impiantistiche, ivi compresa l’apertura di strade, in difformità
dalle norme di salvaguardia, dal piano ambientale e dai regolamenti;
d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi
motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla
circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell’infrazione
è comminata la confisca del mezzo servito per commettere
l’infrazione.
3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti
all’Ente parco.
4. E' in ogni caso comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni
rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e
degli attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.
5. Le sanzioni sono comminate dal Direttore del parco con applicazione
delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 36 - (Norma
finanziaria).
1. Il contributo iniziale per le spese di
primo impianto di cui all’ art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40
è determinato nella misura di lire 2.000.000.000. ( 32)
2. Tale somma è comprensiva degli oneri relativi alla redazione del
piano ambientale.
3. Alla copertura delle spese, di cui ai precedenti commi, prevista in lire
2.000.000.000, si provvede mediante l’utilizzo di pari importo dai
fondi già stanziati sul cap. 51052 “ Contributi agli Enti di
gestione dei parchi naturali ” dello stato di previsione della spesa
del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 1989.
4. Per le spese di gestione del parco è assegnato un contributo di
lire 150.000.000 utilizzando i fondi stanziati al capitolo 51050 “
Contributi annuali agli Enti di gestione di parchi naturali ” dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 1989.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad acquistare immobili ricadenti
nel territorio del parco così come individuato all’art. 1, per
un importo massimo di lire 500.000.000.
6. Al relativo onere si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 5104
del Bilancio regionale 1989, che viene incrementato per lire 500.000.000
mediante corrispondente riduzione dal cap. 51052 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1989.
Art. 37 - (Priorità nel
riparto dei finanziamenti regionali).
1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da
leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e
privati che realizzano entro l’ambito territoriale del parco,
progetti riguardanti:
a) opere di conservazione,
restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;
b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;
c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;
d) attività agrituristiche;
e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo,
zootecnico e forestale;
f) recupero di singoli beni monumentali e loro adiacenze;
g) acquisizione di aree;
h) attrezzature delle aree pubbliche;
i) acquisto e risanamento di immobili da destinare a musei etnografici,
sede dell’Ente parco, attrezzature di ristoro.
Art. 38 - (Norme finali).
Note
( 1) L'art. 64 comma 1 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 ha conferito agli enti parco regionali con
esclusione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990,
n. 21 sia nelle aree ricadenti nel perimetro dei parchi, sia nelle aree
di protezione esterne vincolate ai sensi dell'art. 146 del decreto
legislativo n. 490, il rilascio delle autorizzazioni e l'adozione di
provvedimenti cautelari sanzionatori di cui alla legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63 con
esclusione di quelli di competenza regionale; il comma 3 ha individuato nel
novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della medesima
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni se non
già esercitate.
( 2) Si omette la planimetria
allegata.
( 7) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del
piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni
dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 26 gennaio
1994, n. 11 .
( 8) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del
piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni
dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 26 gennaio
1994, n. 11 .
( 9) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del
piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni
dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 26 gennaio
1994, n. 11 .
( 10) Le misure di salvaguardia
stabilite dalla presente legge si applicano sino all'entrata in vigore del
piano ambientale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni
dall'entrata in vigore della legge stessa. Vedi art. 5, comma 1, legge regionale 26 gennaio
1994, n. 11 .
( 16) Lettera così
modificata da comma 3 art. 9 legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 che
sostituisce le parole “le funzioni amministrative delegate alla
Regione ai sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in
materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a norma
dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 ”
con le parole “le funzioni di cui all’articolo 63, comma 1
lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”. La legge regionale 6 marzo 1984,
n. 11 è stata abrogata dall'art. 11 della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63
che ha ridisciplinato la materia, conferendo all'art. 4 quanto già
disposto da specifiche leggi regionali.
( 19) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 . Il
comma 2 e il comma 3 dettano disposizioni transitorie disponendo che:
“2. Il Consiglio così come composto ai sensi del comma 1 è
nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
A tal fine entro quindici giorni da tale data il Presidente della Giunta
regionale invita la Provincia a provvedere entro quarantacinque giorni alle
designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente
della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco
sulla base delle designazioni pervenute. 3.Il Consiglio in carica
all'entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue
funzioni sino alla nomina del nuovo consiglio ai sensi del comma 2.”.
( 24) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 26) L’art. 57 legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidenti degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
SOMMARIO
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