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Contenuti:
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELLA
RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.
Art. 1 - (Finalità).
1. La presente legge disciplina la ricerca, la
coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di
tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale
delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani
di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree
idrominerarie omogenee.
Art. 2 - (Piano regionale delle
acque minerali e termali).
1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale
approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.), di
seguito indicato con il termine « Piano », avente i seguenti
contenuti:
a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del
sistema freatico o del sistema artesiano;
b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e
chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;
c) misure di protezione igienica delle sorgenti;
d) localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e
illustrazione delle caratteristiche di cui alla precedente lettera b),
nonché di quelle farmacologiche e cliniche;
e) classificazione delle acque minerali e termali in relazione sia agli
orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;
f) localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e
termali e indicazione delle principali specializzazioni curative;
g) capacità di produzione degli impianti di imbottigliamento delle
acque minerali, distinta per caratteristica qualitativa;
h) quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque
termali;
i) direttive di coordinamento con altri piani regionali di utilizzo delle
acque sotterranee;
l) delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la
ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, in relazione a
particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;
m) indicazione, anche in base alla classificazione stabilita, delle
disponibilità di acque minerali e termali da riservare agli usi
previsti dalla presente legge;
n) indicazione delle aree idrominerarie omogenee per la redazione dei piani
di utilizzazione delle acque minerali e termali;
o) definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle
acque minerali e termali.
Art. 3 - (Elaborati del
Piano).
1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:
a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2,
indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati
e le linee di intervento;
b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i
quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del
sistema freatico e quelli del sistema artesiano;
c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la
localizzazione delle miniere e degli impianti di utilizzazione, nonché
le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle sorgenti;
d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la
perimetrazione delle aree previste alle lettere l) e n) dell'art. 2;
e) le norme per l'attuazione del Piano.
Art. 4 - (Procedimento per
l'approvazione del Piano).
1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione
tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all' art. 53.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite
il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque
possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo,
alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti
locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali
nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla
Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio
regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e
osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle
caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta
regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività
estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione
consiliare.
Art. 5 - (Piani di area per
l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
1. I piani di area per l'utilizzazione delle
acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale, sentiti
gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. ed hanno ulteriori e
specifici contenuti, quali:
a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque
minerali o termali;
b) quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione ai
periodi dell'anno;
c) ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;
d) vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse
geologico-minerario;
e) zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività minerale
o termale;
f) requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o
igienico-speciali;
g) interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi
e riabilitativi delle acque minerali o termali.
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali
delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non
è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di
attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta
della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta
regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b)
del comma 1.
Art. 6 - (Durata ed
efficacia).
1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o
termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o
revisioni ogni qualvolta se ne determini la necessità.
2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti
urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area
per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di
approvazione.
3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente
della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 1
dell' art. 69
della legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 .
Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 7 - (Oggetto).
1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo
delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della
presente legge.
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro
proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi.
( 1)
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi
terapeutici. ( 2)
Capo II
Permesso di ricerca
Art. 8 - (Domanda).
1. La domanda per ottenere il permesso di
ricerca è presentata alla Giunta regionale e deve contenere:
a) l'indicazione dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche,
individuata su planimetrie a scala 1:5.000;
b) l'oggetto della ricerca.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) un programma di massima dei lavori di ricerca, con l'indicazione della
spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;
b) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria
capacità tecnica ed economica.
3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla
domanda devono essere allegati: copia autentica dell'atto costitutivo e
dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino
nominativamente le cariche sociali.
4. Due o più domande di permesso di ricerca sono considerate
concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentino interferenze
nelle aree interessate dalla ricerca.
5. In caso di domande in concorrenza, costituiscono elementi di preferenza,
nell'ordine:
a) il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
b) a parità di idoneità:
1) il possesso dell'area di ricerca;
2) le domande presentate da enti locali territoriali, singoli o associati,
nel cui territorio ricade l'area della ricerca;
3) l'ordine temporale di presentazione delle domande.
Art. 9 - (Rilascio).
1. Il permesso di ricerca è rilasciato
dalla Giunta regionale, in conformità al Piano e ai piani di area per
l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentita la C.T.R.A.E. e i
comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla
data del deposito della domanda di cui all' art. 26.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente
acquisito. Il permesso di ricerca ha come oggetto:
a) la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde
sotterranee;
b) il prelevamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al
fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e
microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di
alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione
dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e
le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.
2. Esso riguarda, di norma, un' area non eccedente i 300 ettari e non
può avere una validità superiore a tre anni.
3. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:
a) l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere
stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;
b) la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;
c) l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare deve
pagare ai sensi del penultimo comma del presente articolo;
d) l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
e) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della
ricerca.
4. Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca
come delimitata dalla Giunta regionale.
5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non
sono soggette alla pubblicazione di cui all' articolo 26, sono approvate dalla Giunta regionale, entro
30 giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono
approvate trascorso tale termine.
6. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale
annuo di euro 30.000,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro della
superficie compresa nell'area del permesso per le acque minerali e di
sorgente e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o
frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le
acque termali. ( 3)
7. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun
rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.
Art. 10 - (Informazioni e
controllo).
1. Il ricercatore deve trasmettere
annualmente alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati,
una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati
conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione
di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.
2. omissis ( 4)
Art. 11 - (Proroga).
1. Il permesso può essere prorogato per un periodo di due anni a
condizione che il titolare dimostri di avere ottemperato agli obblighi
derivanti dall'ultimo provvedimento.
2. La domanda di proroga deve essere presentata alla Giunta regionale e,
per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della
scadenza.
Capo III
Concessione
Art. 12 - (Domanda).
1. La domanda per ottenere la concessione
è presentata alla Giunta regionale con i seguenti allegati:
a) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate
le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del
giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farne fronte e i tempi di
attuazione;
b) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico
della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo
al bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo
litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei
suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali,
nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali
campagne geofisiche effettuate;
c) le planimetrie a scala 1:5.000 con l'indicazione del perimetro della
concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente;
d) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e
microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e
cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati a ciò
espressamente autorizzati dal Ministero della Sanità con il relativo
parere del Settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria,
competente per territorio; ( 5)
e) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, limitatamente
alle imprese individuali.
2. Qualora la concessione sia richiesta da una società si applica il
comma 3 dell'articolo 8.
3. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è
assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.
Art. 13 - (Rilascio).
1. La concessione è rilasciata dalla
Giunta regionale a chi possegga la capacità tecnica ed economica a
condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro
prevedibile sviluppo.
2. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario e
del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la
concessione;
b) la durata della concessione, determinata in rapporto dell'entità
degli impianti programmati e comunque non superiore a 21 anni. La Giunta
regionale è delegata ad assumere criteri e modalità per
raccordare la temporalità delle concessioni in essere a quella
prevista per le nuove; ( 6)
c) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione,
nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;
d) l'approvazione del programma generale di coltivazione;
e) le eventuali prescrizioni sull'eduzione dell'acqua;
f) la determinazione del diritto proporzionale annuo che il concessionario
deve pagare ai sensi dell'art. 15;
g) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al
ricercatore ai sensi del comma 3 dell'art. 14;
h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della
risorsa;
i) l'importo della tassa di concessione regionale;
l) l'eventuale canone d'uso delle pertinenze di cui al comma 3 dell'art.
15.
3. Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala 1:5.000 e il
verbale di delimitazione della concessione.
4. (omissis) ( 7).
5. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha
l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le eventuali variazioni delle
cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro 30 giorni
dalla loro approvazione.
5 bis. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate
all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito
della verifica la Giunta regionale può modificare il provvedimento di
concessione. ( 8)
Art. 14 - (Criteri di
rilascio).
1. In caso di pluralità di domande, su
tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione, è
accordata la preferenza:
a) al ricercatore, ovvero alla società, nella quale lo stesso abbia
una partecipazione, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti di
idoneità tecnica ed economica;
b) in via successiva, secondo i criteri indicati al comma 5 dell' art. 8.
2. Quando la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore,
questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento,
alla quantità, all'uso dell'acqua e alla durata della concessione
nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da
corrispondersi da parte del concessionario.
3. L'ammontare del premio e dell'indennità, qualora non siano
concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente
determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione e
devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del
provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare
alla Giunta regionale la prova dell'eseguito pagamento o del deposito della
somma stessa presso la Tesoreria regionale.
Art. 15 - (Canone e
convenzione tra concessionario e Comune).
1. Il concessionario deve corrispondere alla
Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o
frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:
a) per le acque minerali e di sorgente destinate
all’imbottigliamento:
1) di lire 200.000 con un minimo di lire 30.000.000 nelle zone di montagna;
2) di lire 1.000.000 con un minimo di lire 40.000.000 nelle zone di
pianura;
b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: di lire
50.000 con un minimo di lire 1.500.000. ( 9)
2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con
provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali
del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre
dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
2 bis. Il diritto proporzionale annuo anticipato, per ogni ettaro o
frazione di ettaro compresi nell'area delle concessioni con meno di
cinquanta milioni di litri all'anno di acqua imbottigliata, è ridotto
del 50 per cento. ( 10)
2 ter. Il concessionario deve corrispondere, per le acque minerali e di
sorgente destinate all'imbottigliamento, oltre al canone di cui al comma 1,
un diritto proporzionale pari ad euro 3,00 per ogni metro cubo di acqua
minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti. ( 11) ( 12)
2 quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, determina le
modalità di pagamento e i relativi adempimenti in capo ai
concessionari, con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 3
bis. ( 13)
2 quinquies. I proventi di cui ai commi 2 bis e 2 ter sono impegnati dalla
Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari,
esclusivamente con riferimento ai progetti riguardanti la conservazione e
la ricarica delle falde acquifere, l’ammodernamento delle reti
idriche pubbliche, nonché a compensazione dei danni diretti e
indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti e in quelli
contermini e per finanziare campagne di sensibilizzazione al risparmio
idrico ed al consumo consapevole dell’acqua. ( 14)
3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo
concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro
valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione,
fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.
3 bis. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e
indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività
di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali
emunte nel loro territorio. ( 15)
3 ter. La quantificazione dell’importo dovuto, sulla base
dell’ammontare effettivo dell’onere sulle specifiche
situazioni, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il
concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì
stabiliti i termini e le modalità di pagamento. ( 16)
4. (omissis) ( 17)
5. (omissis) ( 18)
6. (omissis) ( 19)
6 bis. Al fine di incentivare l’imbottigliamento e la
commercializzazione in contenitori di vetro, su richiesta del
concessionario, è portata in detrazione dalla quantità
d’acqua assunta come base di calcolo per la determinazione del
diritto proporzionale:
a) il novanta per cento della quantità d’acqua che viene
commercializzata in contenitori di vetro;
b) l’intera quantità d’acqua somministrata agli enti
locali per uso potabile pubblico;
Le detrazioni di cui alla lettera a) saranno ammesse sulla base delle
risultanze delle scritture contabili aziendali. ( 20)
Art. 16 - (Pertinenze).
1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di
adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli
stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali.
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di
adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito
dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza
pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri,
sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale l'elenco
delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle
pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico
competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici della Giunta regionale è tenuto l'elenco delle
pertinenze relativo a ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne
visione.
Art. 17 - (Obblighi del
concessionario).
1. Il concessionario, oltre all'osservanza
delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è
tenuto a:
a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla
condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione,
misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei
volumi, ( 21) nonché
installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione,
strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della
pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; per le
acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico
della portata;
b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque
minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della
precedente lettera a);
c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal
Ministero della Sanità:
1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le
acque minerali;
2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per
le acque termali;
d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta
regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per
l'utilizzazione igienica, terapeutica. ( 22)
2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo
l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. omissis ( 23)
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi
superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene
oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione
dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono
essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente
all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
Art. 18 - (Programma dei
lavori).
1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve
presentare alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati
il programma dei lavori per l'anno successivo.
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta
per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la
somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni
intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue
pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni
dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La Giunta regionale, avuto riguardo alla situazione generale della
risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la
competente Commissione consiliare, il programma annuale entro il mese di
febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le
eventuali varianti.
4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di
febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si
verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate
dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative
richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta
l'approvazione del programma o delle varianti.
Art. 19 - (Pubblica
utilità).
1. Entro il perimetro della concessione le
opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle
acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere
per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva,
per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica
utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle
vigenti leggi. ( 24)
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano
eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa
può domandare la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove
occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e
urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura
dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia
anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale,
può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente,
l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.
Art. 20 - (Gestione
unica).
1. Nelle aree o bacini idrominerari
omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione,
salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di
sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere, con
proprio decreto, ai singoli concessionari di provvedere all'istituzione
della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali
obiettivi. La gestione unica dovrà altresì provvedere alla nomina
di un direttore tecnico.
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta
regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti
gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in
rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle
spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione
unica comporta la decadenza dalla concessione.
Art. 21 - (Ipoteche).
1. Il bene oggetto della concessione e le
sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della
Giunta regionale.
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa
soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta
regionale.
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori,
spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a
favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella
presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell' articolo 13.
Art. 22 - (Custodia temporanea
del bene).
1. Successivamente alla cessazione della
concessione, per qualsiasi causa, il Presidente della Giunta regionale
adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia temporanea del
bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del
concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e
separabili senza pregiudizio delle risorse.
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento
della concessione il Presidente della Giunta regionale può affidare,
in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno
dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il
conferimento della concessione.
Art. 23 - (Nuova concessione a
seguito di rinuncia o decadenza).
1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che
sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli
artt. 12 e 26, anche se su di essa siano
iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo
concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori
iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune
nell'interesse dei terzi.
2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del
provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della
decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche
se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta
della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma
1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i
creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6
dell'art. 21.
4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla
concessione.
5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il
bene rimane libero di ogni peso.
Art. 24 - (Obblighi
informativi).
1. I titolari di concessioni di acque
minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il
15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte
nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in
conformità alle istruzioni impartite dal Presidente della Giunta
regionale.
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta
effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si
riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1,
dell' art. 17.
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della
Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati
nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali
e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale
che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa
nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione viene
inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione
consiliare competente del Consiglio regionale. ( 25)
Capo IV
Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
Art. 25 - (Unicità del
titolo).
1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione
di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro atto, nulla-osta o
autorizzazione di competenza della Regione attinenti ad aspetti connessi
con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.
Art. 26 - (Pubblicazione delle
domande).
1. Copia della domanda inviata alla Giunta
regionale per il permesso di ricerca o per la concessione di acque minerali
o termali è contestualmente depositata anche presso i Comuni
interessati dall'attività.
2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda
all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al
comma 2 possono essere presentate al Comune da enti privati e pubblici o da
singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.
4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il Comune invia
alla Giunta regionale le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente
presentate.
5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione
ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia,
decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente
alla Giunta regionale senza l'applicazione delle procedure di cui al
presente articolo e al comma 1 dell' art. 9.
Art. 27 - (Pubblicità dei
provvedimenti).
1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione,
nonché le relative proroghe, rinnovi, ampliamenti, suddivisioni e
trasferimenti per atto tra vivi o « mortis causa », le
dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica
utilità di cui all' art.
19 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. I provvedimenti che accordano, rinnovano, ampliano, suddividono e
trasferiscono per atto tra vivi o « mortis causa » la concessione
e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della
competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art. 28 - (Accesso ai
fondi).
1. Il titolare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve
notificare il provvedimento di rilascio del permesso o della concessione ai
proprietari, possessori o detentori dei fondi interessati dai lavori, i
quali non possono opporsi ai lavori di ricerca, di coltivazione di
delimitazione della concessione e di apposizione dei relativi termini.
2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e alla
coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica
del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una
cauzione presso la Tesoreria regionale.
3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione,
il Presidente della Giunta regionale ne stabilisce, con proprio decreto,
l'ammontare.
4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
5. Per la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti comprese nella
concessione la Giunta regionale può imporre ai proprietari, possessori
o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla salvaguardia delle
sorgenti stesse.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di
ricerca e di coltivazione.
Art. 29 - (Trasferimento).
1. Il permesso o la concessione non possono
essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione
della Giunta regionale. La concessione, inoltre, può essere trasferita
solo ai titolari di stabilimenti o impianti che utilizzino l'acqua oggetto
della concessione stessa, o alle gestioni uniche, ove esistano.
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della
concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli
artt. 9 e 13.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è
nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal
provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi
dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla Giunta
regionale la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la
concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e
13.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un
rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi
terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, oppure
costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma
dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti
a titolarità multipla.
Art. 30 - (Fallimento del
concessionario).
1. In caso di fallimento del concessionario,
copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17
del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), al Presidente della
Giunta regionale.
2. Pervenuta tale comunicazione, la Giunta regionale pronuncia la decadenza
del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del
bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario del
Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali e sotto la
direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge
fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il
Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario
regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a
favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella
presente legge semprechè abbia i requisiti di idoneità tecnica ed
economica a condurre l'impresa.
Art. 31 - (Cessazione).
1. Il permesso o la concessione cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) revoca;
d) decadenza;
e) esaurimento o incoltivabilità del giacimento.
Art. 32 - (Scadenza del
termine).
1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso
deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata
dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede il Presidente della
Giunta regionale addebitando le spese al titolare cessato.
2. Alla scadenza del termine della concessione o del suo rinnovo, il
titolare che non ha presentato domanda di rinnovo consegna il bene e le
relative pertinenze all'Amministrazione regionale, che adotta i
provvedimenti di cui al comma 1 dell' art. 22.
3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia
presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli
artt. 12 e 26, e abbia eseguito interamente il
programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo
al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le
disposizioni contenute al Capo
III del Titolo II.
4. Il rinnovo è disposto con provvedimento della Giunta regionale
continuando a valere le eventuali ipoteche precedentemente autorizzate e
iscritte.
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la
consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario
deve farsi con l'intervento di un funzionario del Dipartimento competente
in materia di acque minerali e termali.
6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale
determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in
corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere
separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il
nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo
concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del
bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo
conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del
precedente concessionario.
Art. 33 - (Rinuncia).
1. Il ricercatore o il concessionario che intendano rinunciare al permesso
o alla concessione devono farne apposita dichiarazione alla Giunta
regionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia,
il concessionario è costituito custode del bene oggetto della
concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi
attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.
3. Un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali
e termali, verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di
conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina
l'esecuzione d' ufficio a spese del concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro sei mesi dalla
presentazione della dichiarazione del concessionario.
Art. 34 - (Decadenza).
1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza quando il titolare
del permesso o della concessione:
a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni imposti con il
provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
b) non paghi il canone, non mantenga in esercizio la concessione, fatta
salva la sospensione di cui al comma 4 dell' art. 17, trasferisca il permesso o la concessione o
somministri acqua senza le previste autorizzazioni;
c) distolga in tutto o in parte le somme ottenute con la prestazione della
garanzia ipotecaria ai termini dell' art. 21, impiegandole in destinazioni diverse da quelle per cui
ha ottenuto l'autorizzazione;
d) perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;
e) nei casi previsti al comma 3 dell' art. 20, ai commi 5, 6 e 7 dell' art. 29 e al comma 2 dell' art. 30.
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi
all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60
giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della
contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i
prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma
4 dell' art. 50, nei casi
indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o
indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari
per i lavori eseguiti.
Art. 35 - (Disposizioni comuni
alla rinuncia e decadenza).
1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la
concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze
necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione,
che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività
estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario
precedente.
Art. 36 - (Revoca).
1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per
sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
2. Essa è disposta con provvedimento della Giunta regionale, che
determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto
del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.
Art. 37 - (Esaurimento o
incoltivabilità).
1. La Giunta regionale, effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara
estinta la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per il
venir meno dei requisiti della sua coltivabilità.
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al
concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso,
quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese
all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara
l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti
lavori il Presidente della Giunta regionale ne può ordinare, con
proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.
Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - (Domande).
1. Le domande di autorizzazione, di cui agli
articoli del presente titolo, rivolte alla Giunta regionale, sono
presentate all'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.
2. L'unità locale socio-sanitaria, acquisito il riconoscimento del
Ministero della Sanità, previsto dall'art. 30, lettera u) del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 6, lettera t) della legge 23 dicembre
1978, n. 833, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale
corredata dal parere tecnico del Settore per l'Igiene Pubblica per
l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
Art. 39 -
(Autorizzazioni).
1. Sono sottoposte ad autorizzazione della
Giunta regionale:
a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque
minerali;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche
ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
d) l'estrazione dei sali dalle acque minerali.
2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a
scopo terapeutico:
a) acque minerali o termali;
b) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;
c) grotte, stufe naturali e artificiali.
3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o
modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche
chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli
impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso
procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30
giorni alla Giunta regionale.
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione
all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata
entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello
stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è
allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di
titolarità.
Art. 40 - (Stabilimenti di
imbottigliamento).
1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per
l'imbottigliamento delle acque minerali naturali devono indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita;
c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne
giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà
destinata;
d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
e) l'eventuale trattamento per la:
1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello
zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da
ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica
alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che
conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale
dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente
fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride
carbonica.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche,
fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori
autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento
delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti
universitari;
b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la
sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200
attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione
igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di
protezione. La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un
ingegnere;
c) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della
sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati
relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte
le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;
d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione
preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale;
e) nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, e
firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di
progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di
costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla
lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le
sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti
per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di
chiusura;
f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del
presente comma, nonché per l'assunzione del personale di servizio dal
punto di vista dell'igiene;
g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i
recipienti per il trasporto dell'acqua;
h) dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in chimica
e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi
inerenti all'utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche
fisico-chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è
controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
i) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.
Art. 41 - (Stabilimenti
termali).
1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali
deve indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato;
c) il periodo di apertura dello stabilimento.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per
quelli di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento
interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il
personale;
b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal
piano di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, che
assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è
controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
c) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche,
fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori
autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il
riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate da
istituti universitari;
d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un
ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000
ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda
la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente
stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;
e) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della
sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati
relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli
elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua;
f) nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100,
firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di
progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei
serbatoi, della conduttura e del suo materiale di costruzione, degli
apparecchi di sollevamento meccanico, delle vasche di maturazione e di
rigenerazione del fango termale;
2) dei locali per bibita, per soggiorno, per fangoterapia, per bagni, per
docce, per inalazioni;
3) degli apparecchi per docce, bagni, fangature, inalazioni e irrigazioni;
4) degli ambienti per cure sudatorie, delle piscine termali coperte e
scoperte;
5) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;
6) delle lavanderie, dei servizi igienici e delle fognature;
g) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.
Art. 42 - (Etichette).
1. omissis ( 26).
2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle
proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le
indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di
cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6.
lettera t) della legge n. 833 del 1978.
3. omissis ( 27).
4. omissis ( 28).
Art. 43 - (Individuazione
dell'acqua).
1. Ogni acqua minerale è commercializzata con il nome, con la
qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette
risultanti dal provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la
facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui
all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
Art. 44 - (Contenitori).
1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n.
451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche,
di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume
dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti
non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.
2. Per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal
vetro occorre procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e
successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i
contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17
febbraio 1981.
2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più
stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e
bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli
stabilimenti appartenenti alla società stessa. ( 29)
Art. 45 - (Comunicazioni).
1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al
Titolo III della presente
legge sono comunicati al Sindaco del Comune interessato, al Ministero della
sanità e, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino
ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via
amministrativa.
Art. 46 - (Analisi).
1. Le analisi delle acque minerali e termali
agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1
febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo
amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere
effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati con
provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.
1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre
ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario
dell’unità locale socio-sanitaria (Ulss) territorialmente
competente. ( 30)
Art. 47 - (Stabilimenti ad
andamento stagionale).
1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta
una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali dei
dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali e di
sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il
titolare darà comunicazione alla Giunta regionale almeno 60 giorni
prima della prevista apertura.
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa
dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente
all'apertura dello stabilimento.
Art. 48 - (Sospensione e
decadenza).
1. Quando il titolare dell'autorizzazione non rispetti le norme igieniche o
violi le disposizioni del presente titolo o le prescrizioni e gli obblighi
contenuti nel provvedimento autorizzativo, oltre al pagamento della
sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 50, con provvedimento
del Presidente della Giunta regionale può essere sospeso
dall'esercizio dello stabilimento sino all'esecuzione, entro il termine
perentorio stabilito dal provvedimento di sospensione, degli adempimenti
prescritti.
2. In caso di inosservanza del termine la Giunta regionale pronuncia la
decadenza dell'autorizzazione.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 49 - (Vigilanza).
1. La vigilanza sul rispetto della presente
legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca,
nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta al Presidente della Giunta
regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di
acque minerali e termali, o altra struttura regionale ( 31) e l'Ulss territorialmente competente per i
controlli igienico-sanitari.
Art. 50 - (Sanzioni).
1. A chiunque intraprenda la ricerca di
acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.000,00 a euro
150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro
15.000,00 per le acque termali. ( 32)
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o
termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza
aver effettuato il pagamento ai sensi l comma 4 dell' art. 14, è comminata la
sanzione amministrativa di una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00
per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per
le acque termali. ( 33)
3. A chiunque svolga le attività di cui all' art. 39 senza le prescritte
autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento
una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di
sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.
( 34)
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge
ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o
autorizzazione e per cui non sia prevista un'espressa sanzione, il
trasgressore è soggetto al pagamento di una somma da euro 20.000,00 a
euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a
euro 6.000,00 per le acque termali. ( 35)
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione
provvede il Presidente della Giunta regionale nel rispetto della legge 24
novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle
sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli
stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione
regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella
medesima.
Art. 51 - (Conferme).
1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge sono confermati fino alla scadenza.
2 Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque non
oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 - (Installazione di
apparecchiature di misura)
1.I titolari di concessione attualmente in
esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al
posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla
lettera a) dell' art. 17 e
di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal
ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della
Giunta regionale, dei progetti medesimi.
2. I dispositivi suddetti devono essere costantemente tenuti in efficienza,
essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo
sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati
del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima
concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori
automatici dei volumi ( 36)
(contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero
degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di
concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle
specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo
dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento,
interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a)
dell' art. 17, il
concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Dipartimento
regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli
in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso
Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.
Titolo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 54 - (Spese
d'istruttoria).
1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione
o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione
nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono
determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del
provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Giunta
regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita
deliberazione della Giunta regionale.
Art. 55 - (Norme
transitorie).
1. La Giunta regionale può rilasciare,
su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio
delle attività di cui all' art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della
sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39,
devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano
in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai
sensi dell' art. 38, per il
rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali
o termali, di cui all' art.
5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale
(P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del
23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che
intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di
area corrispondente, saranno approvava con apposito provvedimento del
Consiglio regionale.
5. Fino alla approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi
permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta
regionale sentita la commissione consiliare competente.
Art. 55 bis - (Risorse
geotermiche)
1. Fino all’entrata in vigore
della specifica disciplina regionale in materia di risorse geotermiche
delegate alle Regioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1986, n. 896 e del
DPR 27 maggio 1991, n. 395, si applicano le seguenti disposizioni:
a) le concessioni per le derivazioni di interesse locale come definite
dall’articolo 1, comma 5 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono
rilasciate dal Presidente della Giunta regionale secondo le procedure
previste dalla presente legge, ad esclusione dell’articolo 15;
b) le concessioni per le piccole utilizzazioni locali come definite
dall’articolo 1, comma 6 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono
rilasciate dal Dirigente Generale della Direzione Regionale Geologia e
Ciclo dell’acqua, con le procedure di cui al RD 11 dicembre 1933, n.
1175;
c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di
risorse geotermiche nell’ambito delle aree già assoggettate a
concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano
di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio
regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive
modificazioni;
c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1°
marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni
geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito
del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della
risorsa termale (PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini
termali che fossero riconosciuti. ( 38)
2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate
per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9
dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate
d’ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a quello
rilevato dagli strumenti di misurazione nell’anno solare 1996.
( 39) ( 40)
Art. 55 ter – (Acque di
sorgente)
1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione
delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n.
339, “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali naturali,
in attuazione della direttiva 96/70/CE” si applicano le disposizioni
di cui alla presente legge in quanto compatibili.
2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una
concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere
rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua
minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.
3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si
applica il canone previsto per le acque minerali destinate
all’imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15.
( 41)
Art. 56 - (Validità e
abrogazione).
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano
le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché le norme contenute
nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. La legge regionale
20 marzo 1975, n. 31 , come modificata con legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 ,
è abrogata.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con la
presente legge.
4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o
di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a provvedimenti
disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le
norme di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639.
Art. 57 - (Norma
finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'effettuazione degli studi, della formazione
del Piano regionale delle acque minerali e termali, nonché dei Piani
di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, previsti dalla
presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 7010
dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e ai corrispondenti
capitoli dei bilanci successivi.
Allegato
DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E
TERMALI
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Piano regionale delle acque minerali e termali.
Art. 3 - Elaborati del Piano.
Art. 4 - Procedimento per l'approvazione del Piano.
Art. 5 - Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali.
Art 6 - Durata ed efficacia.
Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
Capo I - disposizioni generali.
Art. 7 - Oggetto.
Capo II - Permesso di ricerca.
Art. 8 - Domanda.
Art. 9 - Rilascio
Art. 10 - Informazioni e controllo.
Art. 11 - Proroga.
Capo III - Concessione
Art. 12 - Domanda.
Art. 13 - Rilascio
Art. 14 - Criteri di rilascio.
Art. 15 - Canone e convenzione tra concessionario e Comune.
Art. 16 - Pertinenze.
Art. 17 - Obblighi del concessionario.
Art. 18 - Programma dei lavori.
Art. 19 - Pubblica utilità.
Art. 20 - Gestione unica.
Art. 21 - Ipoteche.
Art. 22 - Custodia temporanea del bene.
Art. 23 - Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza.
Art. 24 - Obblighi informativi.
Capo IV - Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione.
Art. 25 - Unicità del titolo.
Art. 26 - Pubblicazione delle domande.
Art. 27 - Pubblicità dei provvedimenti.
Art. 28 - Accesso ai fondi.
Art. 29 - Trasferimento.
Art. 30 - Fallimento del concessionario.
Art. 31 - Cessazione.
Art. 32 - Scadenza del termine.
Art. 33 - Rinuncia.
Art. 34 - Decadenza.
Art. 35 - Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.
Art. 36 - Revoca.
Art. 37 - Esaurimento o incoltivabilità.
Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - Domande.
Art. 39 - Autorizzazioni.
Art. 40 - Stabilimenti imbottigliamento.
Art. 41 - Stabilimenti termali.
Art. 42 - Etichette.
Art. 43 - Individuazione dell'acqua.
Art. 44 - Contenitori.
Art. 45 - Comunicazioni.
Art. 46 - Analisi.
Art. 47 - Stabilimenti ad andamento stagionale.
Art. 48 - Sospensione e decadenza.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 49 - Vigilanza.
Art. 50 - Sanzioni.
Art. 51 - Conferme.
Art. 52 - Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 53 - Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44
.
TITOLO V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 54 - Spese d'istruttoria.
Art. 55 - Norme transitorie.
Art. 56 - Validità e abrogazione.
Art. 57 - Norma finanziaria.
Note
( 3) Comma così modificato da
comma 1 art. 1 legge
regionale 18 settembre 2009, n. 22 che ha sostituito le parole
“lire 5.000” con le parole “euro 30.000,00” e ha
aggiunto alla fine la frase “per le acque minerali e di sorgente e il
diritto proporzionale annuo di euro 500,00 per ogni ettaro o frazione di
ettaro della superficie compresa nell'area del permesso per le acque
termali”. L’art. 6 della medesima legge regionale stabilisce
che la nuova misura del diritto proporzionale non si applica alle domande
di permesso di ricerca già presentate alla data di entrata in vigore
della legge regionale.
( 11) Comma 2 ter così
sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 in
precedenza sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , che
ha elevato a euro 1,00 l’originario diritto pari a euro 0,65; in
precedenza inserito insieme a commi 2 bis e 2 quater da comma 1 art. 20
legge regionale 30
gennaio 2004, n. 1 .
( 12) L’art. 5 della
legge regionale 18
settembre 2009, n. 22 che detta disposizioni volte a contrastare la
crisi del settore delle acque minerali per il periodo 2010-2012 stabilisce
che “1. In considerazione della congiuntura economica in atto e al
fine di valorizzare la risorsa mineraria e garantire la difesa dei livelli
occupazionali, nel triennio 2010-2012 il diritto proporzionale stabilito
dal comma 2 ter dell’articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 ,
come da ultimo modificato dall’articolo 6 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”,
è ridotto come segue:
a) a euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti,
imbottigliati in contenitori di plastica;
b) a euro 1,00 per ogni metro cubo di acqua e suoi derivati prodotti,
imbottigliati in contenitori di vetro.
2. La riduzione prevista al comma 1 si applica ai concessionari che entro
il 31 dicembre 2009 abbiano effettuato il pagamento integrale del diritto
proporzionale stabilito dal comma 2 ter dell’articolo 15 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 , come da ultimo modificato dall’articolo 6
della legge regionale
19 febbraio 2007, n. 2 , dovuto per il triennio 2007-2009, e abbiano
sottoscritto un verbale di consultazione sindacale con le rappresentanze
sindacali aziendali o, in mancanza di queste, con le organizzazioni
sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti
nella provincia, sulla difesa dei livelli occupazionali.
3. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spese, ad
installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua
imbottigliata, da collocare a monte degli impianti di imbottigliamento.
4. Nei casi di mancato pagamento del diritto proporzionale di cui al comma
1, il dirigente responsabile del procedimento avvia le procedure per la
decadenza della concessione.”.
( 31) Comma così modificato
da comma 6 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , che
ha aggiunto le parole “o altra struttura regionale” dopo le
parole “e termali”.
( 32) Comma così modificato
da comma 1 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “da lire 5.000.000 a lire
15.000.000” con le parole “da euro 50.000,00 a euro 150.000,00
per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per
le acque termali.”.
( 33) Comma così sostituito
da comma 2 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “di lire da 6.000.000 a 20.000.000”
con le parole “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque
minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque
termali.”.
( 34) Comma così sostituito
da comma 3 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “di lire da 6.000.000 a 20.000.000”
con le parole “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque
minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque
termali.”.
( 35) Comma così sostituito
da comma 4 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22
che ha sostituito le parole “di lire da 2.000.000 a 6.000.000”
con le parole “da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque
minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque
termali.”.
( 40) L'articolo 48 comma 1 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 subdelega alle province le funzioni di polizia
mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su
terraferma.
( 41) Articolo inserito da comma
2 art. 52 legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , il comma 4 dell’art. 52
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 stabilisce che: “4. Le ditte già
autorizzate all’imbottigliamento di acque di sorgente per proseguire
nella produzione devono presentare alla Giunta regionale domanda di
concessione di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.”.
SOMMARIO
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