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Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 (BUR n. 66/1989)
Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 (BUR n. 66/1989) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL
DEMANIO LACUALE E DELLA NAVIGAZIONE SUL LAGO DI GARDA. (1)
Titolo I
Intesa per la normativa comune
Art. 1 - (Finalità della
legge).
1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e della balneazione,
la salvaguardia dell’ambiente naturale e il miglioramento dello
sviluppo turistico, le funzioni amministrative relative al demanio lacuale,
incluso quello portuale, nonché alla navigazione sul lago di Garda
sono disciplinate in modo uniforme a livello legislativo dalla Regione
Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento, in
applicazione degli articoli 59, 97 e 98 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e
dell’articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527.
2. Nei successivi articoli della presente legge le Regioni Lombardia e
Veneto e la Provincia Autonoma di Trento sono indicate, salvo diversa
denominazione per specifiche ragioni, come gli Enti preposti.
Art. 2 - (Efficacia della
legge).
1. L’efficacia delle disposizioni oggetto dell’intesa, inserite
nei Titoli II, III e IV della presente legge, è
subordinata all’approvazione, da parte di ciascuno degli Enti
preposti, di provvedimenti legislativi d' identico contenuto a decorrere
dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei provvedimenti
medesimi.
2. Ogni integrazione o modifica delle predette disposizioni è disposta
ed emanata con l’osservanza delle medesime forme e modalità.
Art. 3 - (Comitato permanente d'
intesa).
1. E' istituito un Comitato permanente d'
intesa fra gli Enti preposti per l’attuazione della normativa in
materia, nonché per lo studio e l’elaborazione dei suoi
eventuali aggiornamenti.
2. Il comitato è composto dai Presidenti delle rispettive Giunte, o da
un Assessore da ciascuno di essi delegato, nonché da tre componenti di
ciascuno dei tre Consigli, di cui almeno uno della minoranza, eletti dai
Consigli medesimi; esso è convocato due volte all’anno entro il
31 marzo ed entro il 31 ottobre e inoltre ogni qualvolta lo richiedano tre
dei componenti.
2 bis. Fino all’istituzione del Comitato permanente d'intesa è
autorizzata la concessione di un contributo annuale, a favore della
comunità del Garda, per il funzionamento della segreteria
dell’Autorità Interregionale del Garda, costituita ai sensi
dell’atto istitutivo sottoscritto il 26 marzo 1988 dai Presidenti
della Regione Lombardia, della Regione del Veneto e della Provincia
Autonoma di Trento (u.p.b. U0126). ( 2)
Art. 4 - (Consulenza
esterna).
1. Il Comitato può avvalersi di esperti estranei alle Amministrazioni
interessate, anche al fine di individuare gli strumenti di vigilanza
più idonei a garantire la rigorosa applicazione della normativa in
modo omogeneo negli ambiti territoriali di relativa competenza.
2. La nomina degli esperti di cui al comma 1 è ratificata da ciascuno
degli Enti preposti nei modi e nelle forme rispettivamente previsti per
ciascuno di essi, e i relativi oneri sono suddivisi in parti eguali a
carico dei singoli bilanci.
Titolo II
Demanio lacuale
Art. 5 - (Aree del Demanio lacuale).
1. In attuazione dell’articolo 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
e dell’articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987, n. 527, le funzioni
amministrative per l’utilizzazione turistico-ricreativa delle aree
del demanio lacuale interessante il lago di Garda sono esercitate dagli
Enti preposti, secondo la rispettiva competenza territoriale.
Art. 6 - (Utilizzo del demanio
lacuale).
1. Al fine di assicurare il corretto utilizzo del bacino gardesano gli Enti
preposti stabiliscono, con propri atti di indirizzo, criteri uniformi circa
l’utilizzo delle zone demaniali portuali e delle aree demaniali
lacuali del lago di Garda.
2. Detti criteri riguardano in particolare:
a) la individuazione e la delimitazione delle:
- aree portuali riservate all’esercizio di attività inerenti
alla navigazione interna, in servizio pubblico, professionale e da diporto;
- aree portuali di terra destinate all’esercizio di attività
artigianali e commerciali;
- aree destinate a utilizzazione turistico-ricreativa per l’esercizio
di attività sportive, di balneazione e per la realizzazione di porti o
approdi turistici;
- zone di rilevanza archeologica, naturalistica e ambientale, nonché
zone mantenute a canneto;
b) l’utilizzo degli introiti della attività concessoria.
Art. 7 - (Ormeggi e
ancoraggi).
1. La concessione per l’occupazione di spazi acquei è rilasciata
dagli Enti preposti, sulla base delle norme di indirizzo di cui
all’articolo 6 e della specifica legislazione in materia
concessionale, salvo la facoltà di delega ai Comuni.
Art. 8 - (Aree demaniali
portuali di terra).
1. Le concessioni di aree demaniali portuali di terra sono rilasciate dagli
Enti preposti, salva la facoltà di delega ai Comuni i quali
provvederanno nel quadro delle norme di indirizzo di cui all’articolo
6.
2. I canoni relativi all’occupazione di aree demaniali destinte ad
attività di scuola nautica sono ridotti del 70% ove si tratti di
attività esercitate da associazioni sportive non aventi fini di lucro
riconosciute o affiliate alle rispettive federazioni.
Art. 9 - (Divieto di
occupazione).
1. E' vietato occupare la fascia portuale immediatamente a ridosso degli
spazi acquei per una larghezza di almeno ml. 2.50, nonché le aree di
accesso e di rispetto attorno alle apparecchiature di alaggio, agli scivoli
e ai dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze.
2. Le aree di cui al comma 1 sono individuate e delimitate dai competenti
Organi degli Enti preposti.
Art. 10 - (Porti, approdi
turistico-ricreativi, rimessaggi e cantieri).
1. La realizzazione di nuovi porti o di approdi turistico-ricreativi
nonché di rimessaggi e cantieri nell’ambito del demanio lacuale
è subordinata al rilascio di apposita concessione da parte degli Enti
preposti, ai sensi dell’articolo 59 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977 e dell’articolo 1 del D.P.R. 19 novembre 1987,
n. 527.
2. I canoni relativi alle concessioni di cui al comma 1 sono incamerati
dagli Enti preposti per le opere insistenti sulle aree del demanio
regionale e provinciale e dallo Stato per le opere interessanti il demanio
statale.
Art. 11 - (Utilizzo dei proventi
dell’attività concessoria).
1. I canoni introitati dagli Enti preposti e dai Comuni per le concessioni
previste dagli articoli 7, 8 e 10 sono destinati, a cura di ciascun Ente,
esclusivamente per interventi di sistemazione e manutenzione delle aree
demaniali e per l’esercizio dell’attività di vigilanza,
secondo i criteri previsti all’articolo 6.
Titolo III
Navigazione e pratiche sportive
Art. 12 - (Protezione della fascia costiera).
1. Nella fascia costiera, sino a una distanza di 300 metri dalla riva, la
navigazione è consentita soltanto ai natanti a vela con superficie
velica non superiore a 4 metri quadrati, a remi, a pedale e alle tavole a
vela.
2. La fascia di protezione di cui al precedente comma è ridotta a
metri 150 nei tratti costieri dei Golfi di Salò e della Romantica
compresi tra la foce del torrente Barbarano e la Rocca di Manerba, intorno
all’Isola di Garda, nonché della estremità del promontorio
di Sirmione-Punta Grotte.
3. Alle unità a motore è consentito, ad una velocità non
superiore a 3 nodi, l’attraversamento della fascia di cui al comma 1
per l’approdo e la partenza purchè la manovra sia effettuata
perpendicolarmente alla costa.
Art. 13 - (Divieti di
navigazione).
1. E' vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone
riservate alla balneazione appositamente delimitate.
2. E' altresì vietato l’accesso a qualsiasi unità nelle
zone mantenute a canneto e in quelle di rilevanza archeologica o
naturalistica appositamente delimitate nonché nella fascia ad esse
esterna di metri 300.
3. Sono infine, vietati l’ammaraggio e il decollo di idrovolanti e di
altri tipi di aeromobili, salvo negli eventuali corridoi appositamente
delimitati a cura degli Enti preposti.
Art. 14 - (Limitazioni alla
circolazione delle unità di navigazione).
1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all’articolo 12,
è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la
velocità avuto riguardo alla manovrabilità del mezzo, con
speciale riferimento alle sue qualità evolutive nelle condizioni del
momento, alla distanza di arresto, alla densità del traffico, alla
visibilità e allo stato del lago, in modo da non costituire pericolo
per le persone e per le altre unità.
2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di
20 nodi nelle ore diurne e di 5 nodi nelle ore notturne, tranne che per le
unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dagli Organi
competenti.
3. Nelle acque di competenza della Provincia Autonoma di Trento,
considerate le particolari caratteristiche della parte settentrionale del
lago e la vocazione della stessa alla navigazione a vela, è vietata la
navigazione delle unità a motore.
Art. 15 - (Ambito di
applicazione).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 non si applicano alle
seguenti unità:
a) unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso
nonché unità operative appositamente autorizzate;
b) unità in servizio di trasporto pubblico di linea;
c) unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria
durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate.
2. Le unità adibite e utilizzate in modo esclusivo per la pesca, di
proprietà di pescatori professionali o muniti di licenza di categoria
" A ", residenti nei Comuni rivieraschi, possono operare anche nella fascia
costiera adottando particolari accorgimenti atti a evitare interferenze con
altri utenti.
Art. 16 - (Norme di
comportamento in navigazione).
1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:
a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
b) unità addette ai servizi di pronto soccorso, di ordine pubblico,
vigilanza e altri servizi pubblici;
c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.
2. Le unità a motore e a vela hanno l’obbligo di tenersi almeno
a 100 metri dalle unità adibite al pubblico servizio e dalle
unità impegnate in operazioni di pesca professionale, nonché di
osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole a vela.
3. E' vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in
servizio pubblico di navigazione e ostacolarne le manovre di accosto e
attracco.
4. E' vietato altresì ostacolare le unità impegnate in operazioni
di pesca professionale e le unità impegnate in regate veliche.
5. E' vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 50 metri,
le unità trainanti sciatori nautici.
Art. 17 - (Manutenzioni e
rifornimenti).
1. Per ridurre l’inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in
perfetta efficenza i motori di tutte le unità di navigazione e gli
impianti delle stazioni di servizio.
2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in
modo da evitare perdite o spargimento in acqua di olio, carburanti o altri
detriti, adottando mezzi o attrezzature idonei.
Art. 18 - (Scarico di
rifiuti).
1. In tutta la sponda veneta del lago, nonché su banchine, moli e
pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di
rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di altro.
2. E' altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di
olii lubrificanti, acqua di lavaggio e ogni altra sostanza pericolosa o
inquinante.
3. I rifiuti solidi e liquidi vanno posti esclusivamente in adeguati
contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte
dalle Amministrazioni Comunali rivierasche.
4. I rifiuti speciali vanno depositati negli appositi contenitori di
raccolta messi obbligatoriamente a disposizione dalle stazioni di servizio
e dagli approdi di custodia.
Art. 19 - (Sci nautico).
1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, con
tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 500 metri dalla
riva.
2. Nell’esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:
a) i conduttori delle unità sono assistiti da persona esperta nel
nuoto; la partenza e il recupero dello sciatore avvengono in acque libere
da bagnanti e da unità o entro gli eventuali corridoi di lancio;
b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre
unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
c) durante le varie fasi dell’esercizio la distanza tra il mezzo e lo
sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;
d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per
l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate
di un' adeguata cassetta di pronto soccorso e di un salvagente per lo
sciatore trainato;
e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al
conducente, e all’accompagnatore esperto di nuoto, ed eseguire il
rimorchio contemporaneo di più di due sciatori;
f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.
3. Per l’esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di
velocità previsto dall’articolo 14, comma 2, è consentito
alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi; per le
scuole di sci nautico legalmente riconosciute, all’interno di aree
appositamente concesse e delimitate, valgono le norme previste dai
regolamenti sportivi.
Art. 20 - (Impiego delle tavole
a vela).
1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con
buona visibilità, da un' ora dopo l’alba fino al tramonto.
2. I conduttori regolano il natante in modo da non creare situazioni di
pericolo o di intralcio alla navigazione.
3. E' obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio. La
presenza di persone o animali a bordo è consentita solo ove
l’unità sia convenientemente armata.
4. E' vietato l’impegno delle tavole a vela:
a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
Art. 21 - (Immersioni).
1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti
obblighi:
a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con
striscia diagonale bianca;
b) utilizzo di apposita unità di appoggio.
2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficente
l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.
3. E' vietato praticare immersioni:
a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
c) nelle zone riservate alla balneazione;
d) nelle zone mantenute a canneto;
e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.
4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell’esercizio di
attività professionali debitamente autorizzate. ( 3)
Art. 22 - (Balneazione).
1. E' vietato praticare la balneazione nelle zone portuali e in quelle
destinate all’esercizio di pratiche sportive, nonché negli
specchi d' acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio
pubblico e nelle aree di manovra delle stesse.
Art. 23 - (Utilizzo delle
banchine, dei pontili e dei moli pubblici.)
1. E' vietato:
a) impegnare per usi privati i pontili, i moli e le strutture di attracco
delle unità in servizio pubblico;
b) accedere ai pontili e ai moli pubblici con veicoli di qualsiasi genere;
c) ostacolare o intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui
pontili e sui moli pubblici;
d) esercitare la pesca sulle banchine, sui pontili e moli pubblici.
Art. 24 - (Manifestazioni
sportive).
1. Lo svolgimento di manifestazioni sportive sul lago è subordinato
alla preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti Organi regionali e
provinciali.
2. In sede di autorizzazione possono anche essere consentite, previa intesa
con gli altri Enti preposti, deroghe alle norme della presente legge.
3. Lo svolgimento di manifestazioni sportive a motore è comunque
vietato, sul lago di Garda, entro la circoscrizione della Regione Veneto.
Titolo IV
Norme finali e transitorie
Art. 25 - (Norme di comportamento degli utenti).
1. E' vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere
inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori e i dispositivi di
segnalamento diurni e notturni.
2. Nelle zone portuali è vietato:
a) lasciare in sosta veicoli o
unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
c) intralciare l’esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di
sistemazione.
3. E' comunque vietato abbandonare in qualsiasi parte della sponda veneta
del lago e delle sue rive unità o relitti delle medesime.
Art. 26 - (Rumori
molesti).
1. E' vietato provocare rumori molesti superiori a 60 decibel misurati a 20
metri di distanza.
Art. 27 - (Segnaletica).
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli
enti preposti, approveranno, con deliberazione, il regolamento per la
segnaletica delle vie di navigazione interna.
Art. 28 - (Sanzioni).
1. Chiunque violi le disposizioni di cui al Titolo III della presente legge, è soggetto alla
sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000.
2. Chiunque violi le disposizioni degli articoli 25 e 26 della presente
legge, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire
500.000.
3. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si
osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e delle
leggi regionali vigenti.
Art. 29 - (Vigilanza).
1. La vigilanza ai fini del rispetto della presente legge è effettuata
dagli Enti preposti a mezzo dei rispettivi uffici, secondo la normativa
vigente.
2. La vigilanza è effettuata altresì dagli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria, nonché dai comuni, singoli o associati in una
struttura unitaria dei quali ultimi gli enti preposti deliberino di
avvalersi.
3. Gli enti preposti attivano i provvedimenti di avvalimento, di cui al
comma 2, mediante formale deliberazione delle rispettive giunte.
4. Gli accertamenti degli agenti appartenenti agli uffici di cui al comma
1, degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nonché degli agenti
dei comuni, singoli o associati in una struttura unitaria, sono comunicati
agli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni, secondo la
normativa vigente.
5. Nell’ambito del comitato dell’intesa di cui
all’ art. 3 sono
periodicamente verificati i risultati dell’azione di vigilanza, ivi
promuovendosi le opportune iniziative per finalizzarli all’integrale
applicazione della legge.
6. La Regione mette a disposizione degli uffici cui è attribuita la
vigilanza i mezzi necessari per l’esercizio della stessa e con oneri
a proprio carico.
Art. 30 - (Norma di
rinvio).
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le norme
in materia di navigazione interna.
Art. 31 - (Disposizioni finali
e transitorie).
1. E' abrogata la legge regionale 2 novembre 1983, n. 52 .
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti
amministrativi in corso al momento dell’entrata in vigore della legge
stessa.
Note
( 1) La presente legge regionale
è soggetta a intesa con le Regioni finitime. Con legge 16 agosto 1994
n. 20 la Regione Lombardia ha approvato la legge concernente l'intesa.
Successivamente la legge regionale 20 del 1994 è stata abrogata
dall’articolo 143, comma 1, lett. a), numero 23, della legge della
Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 “Testo unico delle leggi
regionali in materia trasporti” e le relative disposizioni sono state
riportate nella sezione II. Disciplina del demanio lacuale e della
navigazione sul lago di Garda del Capo II del Titolo IV del medesimo Testo
unico. Anche la provincia di Trento ha approvato la legge 15 novembre 2001,
n. 9 “Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di
Garda”.
SOMMARIO
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