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Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 (BUR n. 8/1990)
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 (BUR n. 8/1990) [sommario] [RTF]
INTERVENTI NEL
SETTORE DELL’IMMIGRAZIONE.
Art. 1 - (Finalità).
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, in armonia con i principi fondamentali di cui agli articoli 3 e 4 del proprio Statuto,
con le direttive comunitarie in tema di immigrazione e con specifico
riferimento alla legge statale 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme
in materia di collocamento e trattamento dei lavoratori extracomunitari
immigrati, promuove ed attua iniziative volte al superamento delle
specifiche difficoltà connesse alla condizione di immigrato e a
favorirne, nel mantenimento della lingua e della identità culturale,
il processo di convivenza all’interno della comunità regionale.
2. La Regione, al fine di una effettiva equiparazione degli
immigrati ai cittadini residenti, adeguerà la propria normativa in
tutti i settori di competenza regionale ed in particolare in quelli di
assistenza socio-sanitaria, di diritto allo studio e formazione
professionale.
Art. 2 - (Soggetti
destinatari).
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli
immigrati provenienti dai Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio
della Regione.
2. Sono esclusi dalla presente legge:
a) i lavoratori frontalieri;
b) gli stranieri occupati da organizzazioni o imprese operanti nel
territorio della Repubblica Italiana che siano state ammesse
temporaneamente, su domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o
compiti specifici per un periodo limitato e determinato e che siano tenute
a lasciare il Paese quando tali funzioni o compiti siano terminati;
c) gli stranieri occupati in istituzioni di diritto internazionale;
d) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;
e) i marittimi.
Art. 3 - (Iniziative ed
interventi).
1. Il Consiglio regionale approva il piano
triennale di massima degli interventi predisposto dalla Giunta regionale
sentita la Consulta per l'immigrazione di cui all’ art. 9.
2. Sulla base del piano triennale di cui al comma 1 la Giunta regionale
delibera, entro il 31 maggio di ogni anno, il programma annuale di
iniziative ed interventi da realizzarsi nell'anno, sentiti i pareri della
Consulta regionale per l'immigrazione e della competente Commissione
consiliare.
3. Le iniziative e gli interventi riguardano:
a) la realizzazione di strumenti di informazione per favorire l'esercizio
dei diritti da parte degli immigrati extracomunitari;
b) la realizzazione di specifici corsi per l'apprendimento della lingua
italiana integrati da elementi di educazione civica;
c) l'estensione degli interventi di orientamento scolastico e
professionale, di prima formazione e di riqualificazione a favore degli
immigrati extracomunitari mediante la loro partecipazione a corsi gestiti
dai centri riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 13 settembre 1978, n.
59 e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendo all'interno
di queste iniziative l'insegnamento della lingua italiana; ( 1)
d) la realizzazione, di intesa con il Ministero degli affari esteri ed il
Ministero del lavoro, ai sensi dell'articolo 2 della legge 26 febbraio
1987, n. 49, di corsi di formazione professionale volti al reinserimento
degli immigrati nei loro paesi d'origine;
e) iniziative volte a favorire il diritto allo studio, particolarmente
quello universitario, degli studenti immigrati extracomunitari, nonché
iniziative volte ad agevolare il loro inserimento nell'ordinamento
scolastico nazionale;
f) la realizzazione od il patrocinio di iniziative rivolte alla promozione
e alla conoscenza delle culture delle comunità di immigrati tra i
cittadini del Veneto, al mantenimento dell'identità culturale propria
dei singoli paesi di provenienza, nonché allo sviluppo dell'incontro
fra diverse culture;
g) il concorso e sostegno dell'attività svolta da enti ed
associazioni, cooperative ed organismi che operano a favore degli
immigrati;
h) i criteri e le modalità degli interventi di cui al comma 2
dell'articolo 6;
i) il concorso e sostegno ad interventi destinati alla realizzazione di
centri di prima accoglienza, di alloggio temporaneo e di servizi per
stranieri immigrati.
4. La Giunta regionale effettua direttamente o tramite idonei istituti o
centri di ricerca convenzionati, studi, indagini, ricerche, finalizzati
anche alla programmazione degli interventi previsti dalla presente legge.
( 2)
Art. 4 - (Interventi in materia
sanitaria e socio-assistenziale).
1. Al fine di garantire la tutela della
salute pubblica la Regione assicura agli immigrati e loro familiari, che
dimorano nel territorio regionale, l’erogazione delle prestazioni
sanitarie presso i presidi ed i servizi ospedalieri e territoriali,
pubblici o convenzionati, su prescrizione-proposta di un medico dipendente
delle strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale, alle stesse
condizioni e nei limiti previsti per il cittadino italiano.
2. In materia socio-assistenziale si applicano le disposizioni dei
commi 1 e 2 dell’ art. 7 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
Art. 5 - (Centri di prima
accoglienza).
1. La Giunta regionale concorre, con
appositi contributi, alla attivazione da parte di enti locali, singoli o
associati, di centri di prima accoglienza destinati a fornire informazioni
ed assistenza per l’accesso ai servizi indicati dalla presente legge
e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle vigenti leggi
statali e ad agevolare le attività delle associazioni degli immigrati.
2. Le domande di contributo sono inoltrate al Presidente della
Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta provvede sulle
richieste, sentita la Commissione consiliare competente, entro i 90 giorni
successivi.
3. L’ammontare del contributo non potrà superare il 50%
della spesa prevista e comunque l’importo massimo di lire 50 milioni.
4. Gli enti locali, unitamente alla domanda, dovranno produrre:
a) una dettagliata relazione sul numero degli immigrati, sulle condizioni
di accoglienza, sulle possibilità di avvio al lavoro e di sistemazione
abitativa nell’area interessata;
b) una relazione illustrativa sull’attività e mezzi di cui il
centro può disporre;
c) una relazione tecnica sull’idoneità e fruibilità dei
locali destinati a centro di accoglienza o, in alternativa, una
dichiarazione del sindaco attestante che l’organo competente ha
deliberato la realizzazione del centro, integrata dagli estremi di
approvazione del progetto esecutivo, dallo stato di affidamento
dell’opera e dai tempi per la realizzazione.
Art. 6 - (Provvidenze in materia
abitativa).
1. I Comuni possono assegnare alloggi
di edilizia residenziale pubblica agli immigrati extracomunitari residenti
da almeno due anni nel territorio della Regione, nell’ambito della
quota di riserva prevista al comma 1 dell’art. 14 della legge regionale 12 dicembre
1984, n. 60 . ( 3)
2. La Regione promuove la realizzazione di accordi tra enti locali,
enti pubblici o privati, imprese, cooperative, istituti di credito e
associazioni, rivolti al reperimento di alloggi da destinare agli emigrati
di origine veneta in paesi non comunitari ed ai loro discendenti che si
stabiliscono nel territorio regionale, nonché agli immigrati
extracomunitari ed alle loro famiglie. Tali accordi possono, altresì,
prevedere la creazione di un fondo di rotazione e di garanzia per
l'inserimento abitativo degli emigrati di origine veneta in paesi non
comunitari ed ai loro discendenti che si stabiliscono nel territorio
regionale, nonché degli immigrati extracomunitari e per la
salvaguardia dei diritti dei locatori. A tal fine nel programma annuale di
iniziative ed interventi di cui al comma 2 dell'articolo 3 sono indicati i
criteri e le modalità di intervento della Regione. ( 4)
3. Per sostenere iniziative e progetti finalizzati alla
ospitalità temporanea degli immigrati che non si trovino nelle
condizioni previste dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale a soggetti pubblici o privati per
opere di risanamento, ristrutturazione o recupero di alloggi. La
concessione del contributo è subordinata al vincolo di destinazione
decennale degli alloggi ad ospitalità temporanea degli immigrati da
attuarsi attraverso la stipula di apposita convenzione.
4. Le domande di contributo di cui al comma 3 sono inoltrate al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno. La Giunta
provvede sulle richieste, sentita la Commissione consiliare competente,
entro i 90 giorni successivi.
5. Le domande sono corredate dalla seguente documentazione:
a) il titolo di proprietà dell’immobile nel quale vengono
effettuati i lavori;
b) un preventivo di massima dei lavori da eseguire e del loro importo.
6. Il contributo è pari al 20% della spesa ritenuta
ammissibile, fino ad un massimo di lire 10 milioni per unità
abitativa.
7. Il contributo ammesso sarà erogato:
a) per il 30% all’esibizione del contratto di affidamento dei lavori
e di copia della concessione edilizia;
b) per il rimanente 70% all’esibizione dello stato finale dei lavori
e del certificato di abitabilità.
8. Il contributo non può essere concesso qualora al momento
della presentazione della domanda i lavori siano stati iniziati o
completati, fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la
presentazione della domanda di contributo.
Art. 7 - (Promozione e sostegno
dell’associazionismo).
1. La Regione riconosce e sostiene le
iniziative ed i programmi svolti dai soggetti di cui alla lett. g) del
comma 3 dell’art. 3, che operano con continuità a favore degli
immigrati extracomunitari.
2. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito il
registro delle associazioni, enti ed organismi operanti nel Veneto.
3. Per ottenere l’iscrizione al registro regionale le
associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al Presidente
della Giunta regionale corredando la stessa con:
a) copia autentica dell’atto costitutivo e dello Statuto;
b) documentazione attestante lo svolgimento delle attività svolte a
favore degli immigrati da almeno due anni. In particolare dovranno essere
indicate le strutture operative e le sedi nella Regione.
4. La Giunta regionale si esprime sulla richiesta di iscrizione nel
termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa; trascorso
inutilmente tale termine la domanda si intende accolta. La richiesta di
integrazione della documentazione sospende il termine.
Art. 8 - (Contributi
regionali).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alle
associazioni, enti ed organismi iscritti al registro di cui al comma 2
dell’art. 7, contributi destinati allo svolgimento delle
attività previste dall’art. 3.
2. Le associazioni, gli enti e gli organismi presentano domanda al
Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno corredata
da:
a) programma delle iniziative che intendono realizzare e relazione
illustrativa sui contenuti, modalità e finalità delle stesse;
b) preventivo delle spese e dei mezzi finanziari disponibili;
c) dettagliata relazione, debitamente documentata, sull’attività
svolta nell’anno precedente.
3. La liquidazione dei contributi ha luogo in due soluzioni:
a) un acconto pari al 70% della somma ammessa a contributo, sulla base
della deliberazione di approvazione del programma annuale di cui al comma 2
dell’art. 3;
b) il saldo successivamente alla realizzazione della iniziativa, previo
accertamento della rispondenza della stessa a quanto previsto nel
provvedimento di concessione, entro 30 giorni dalla presentazione del
rendiconto.
4. La somma ammessa a contributo non può comunque superare il
70% della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 9 - (Riduzione e revoca dei
contributi).
1. La Giunta regionale delibera:
a) la riduzione proporzionale dei contributi concessi qualora in sede di
verifica venga accertata una diminuzione della spesa ammessa;
b) la revoca ed il recupero della somma erogata se l’iniziativa non
sia stata realizzata in conformità a quanto previsto nel provvedimento
di concessione, ovvero, vengano accertate irregolarità nella
contabilizzazione delle spese.
2. L’inosservanza delle norme e la diversa destinazione dei
fondi comportano l’esclusione dai contributi negli esercizi
successivi e, nei casi più gravi, la cancellazione dal registro di cui
al comma 2 dell’art. 7.
Art. 10 - (Consulta regionale
per l’immigrazione).
1. E' istituita la Consulta regionale
per i problemi degli immigrati extracomunitari nel Veneto con sede e
operatività presso la Giunta regionale.
2. La Consulta, per l’esplicazione dei propri compiti, si
avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta
regionale e del personale del Dipartimento per l’emigrazione e
l’immigrazione.
3. La Consulta è composta da:
a) il Presidente della Giunta, o Assessore delegato, che la presiede;
b) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi sede
nella Regione, che si occupano della assistenza agli immigrati
extracomunitari, designati dai rispettivi organi regionali;
c) n. 3 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative in campo regionale designati dai rispettivi
organi regionali;
d) un rappresentante delle Province del Veneto designato dall’UPI
regionale;
e) un rappresentante dei Comuni del Veneto designato dall’ANCI
regionale;
f) un rappresentante delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura del Veneto designato dalla Unioncamere regionale;
g) il Direttore dell’Agenzia regionale per l’impiego;
h) un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal
Ministro degli affari esteri;
i) un rappresentante del Ministero degli interni designato dal Ministro
degli interni;
l) n. 4 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali designati dalle
rispettive organizzazioni regionali;
m) n. 6 rappresentanti delle organizzazioni che operano con continuità
a favore dell’immigrazione iscritte al registro di cui al comma 2
dell’art. 7 designati dalle associazioni;
n) n. 12 rappresentanti degli immigrati extracomunitari designati dalle
associazioni di immigrati extracomunitari iscritti al registro di cui al
comma 2 dell’art. 7.
4. I componenti della Commissione consiliare competente sono
invitati alle riunioni della Consulta e partecipano senza diritto di voto.
5. Le funzioni di Segretario sono svolte da un funzionario regionale
del Dipartimento per l’emigrazione e l’immigrazione.
6. La Consulta si riunisce almeno una volta l’anno in seduta
ordinaria, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga
necessario o quando ne faccia motivata richiesta un terzo dei componenti.
7. Alle riunioni della Consulta, su richiesta del Presidente, previa
deliberazione del Consiglio direttivo, partecipano, senza diritto di voto,
rappresentanti di amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali
o esperti.
8. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il
rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti
pubblici, in applicazione del comma 8 dell’art. 2, della legge 30
dicembre 1986, n. 943.
9. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, definisce specifiche modalità di individuazione delle
rappresentanze di cui alle lettere m) ed n) del comma 3 da realizzarsi
anche mediante intese tra le associazioni delle diverse collettività
interessate.
10. La Consulta regionale elegge tra i propri componenti il Vice
Presidente ed il Comitato direttivo, composto, oltre che dal Presidente
della Consulta che lo presiede e dal Vice Presidente, da sette membri, di
cui almeno quattro tra i rappresentanti di cui alla lett. n) del comma 3.
Art. 11 - (Costituzione della
Consulta).
1. La Consulta è costituita all’inizio di ogni
legislatura entro 90 giorni dall’insediamento della Giunta regionale
e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio
decreto, alla nomina dei componenti e alla loro sostituzione. A tal fine
richiede agli enti e alle associazioni di cui all’art. 10 la
designazione dei membri di rispettiva competenza.
3. Le designazioni debbono essere effettuate entro trenta giorni
dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta
regionale provvede alla costituzione e alla convocazione della Consulta
sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive
integrazioni.
Art. 12 - (Funzionamento della
Consulta).
1. La Consulta si riunisce di norma presso la propria sede.
Può, tuttavia, riunirsi anche in località diversa.
2. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo,
convoca la consulta.
3. L’avviso di convocazione contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora, del luogo e degli argomenti posti all’ordine
del giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima
della seduta. Nell’avviso di convocazione può essere fissata
l’ora della seconda convocazione.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti in prima convocazione, e con la presenza di
almeno un terzo di essi in seconda convocazione. Le deliberazioni vengono
adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti
prevale quello del Presidente.
5. La Consulta predispone il regolamento interno che, su proposta
della Giunta regionale, viene approvato dal Consiglio regionale.
6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che, approvato
dal Comitato direttivo, è inviato a tutti i componenti della Consulta
nonché all’Assessore competente ed ai membri della competente
Commissione consiliare.
Art. 13 - (Compiti della
Consulta).
1. La Consulta esprime pareri e formula proposte:
a) per la formazione del piano triennale e del programma annuale di cui ai
commi 1 e 2 dell’ art.
3;
b) sulla verifica periodica dell’entità del fenomeno di
immigrazione e sulle problematiche sociali ed economiche conseguenti;
c) sui criteri di riparto dei contributi destinati ai comuni o alle
associazioni degli immigrati;
d) sugli interventi a sostegno dei programmi di iniziative assistenziali e
culturali promosse dalle associazioni degli immigrati extracomunitari e
dalle associazioni che svolgono con continuità servizi a loro favore;
e) sull’adozione di iniziative e provvedimenti atti a soddisfare i
principali bisogni degli immigrati e delle loro famiglie nei settori
scolastico, culturale, socio sanitario, abitativo.
Art. 14 - (Comitato direttivo
della Consulta).
1. Il Comitato direttivo:
a) delibera le convocazioni della
Consulta, predisponendone l’ordine del giorno, nonché la
partecipazione dei soggetti indicati nel comma 7 dell’ articolo 9;
b) collabora con il Presidente della Consulta e con la Giunta regionale per
la realizzazione delle deliberazioni della Consulta;
c) cura i rapporti della Consulta con gli organi regionali e con le
associazioni interessate ai problemi dell’immigrazione;
d) formula proposte ed esprime il parere sul piano triennale e sul
programma annuale di cui ai commi 1 e 2 dell’ art. 3;
e) esprime pareri richiesti d' urgenza alla Consulta, salvo ratifica della
Consulta stessa nella sua prima seduta successiva;
f) esprime parere sui tempi e le modalità degli incontri da tenersi
con le comunità degli immigrati nonché sulla partecipazione a
convegni, conferenze, incontri e altre manifestazioni interessanti
l’immigrazione e sulla composizione delle relative delegazioni della
Consulta;
g) propone l’effettuazione di convegni, incontri, seminari, indagini
e altre iniziative;
h) redige una relazione annuale sull’attività svolta entro i
primi tre mesi dell’anno successivo.
2. Il Presidente della Commissione consiliare competente è
invitato a partecipare alle riunioni del Comitato direttivo, senza diritto
di voto.
3. La durata in carica del Comitato direttivo coincide con quella
della Consulta.
Art. 15 - (Funzionamento del
Comitato direttivo).
1. Il Presidente convoca il Comitato direttivo.
2. L’avviso di convocazione contenente l’indicazione del
giorno, dell’ora, del luogo e degli argomenti posti all’ordine
del giorno, è inviato agli interessati almeno quindici giorni prima
della seduta, riducibili a sette in caso di urgenza. Nell’avviso di
convocazione può essere fissata l’ora della seconda
convocazione.
3. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti;
in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
4. Il Presidente, previa deliberazione del Comitato direttivo,
invita alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di
amministrazioni ed enti interessati, dirigenti regionali o esperti.
5. La partecipazione alle riunioni è gratuita, escluso il
rimborso di eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti
pubblici, in applicazione del comma 8 dell’art. 2 della legge 30
dicembre 1986, n. 943.
6. Di ciascuna seduta viene redatto apposito verbale che è
approvato dal Comitato direttivo nella seduta successiva.
7. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della
Consulta.
Art. 16 - (Norma
transitoria).
1. Fino all’attivazione della Consulta di cui
all’ articolo 10, per
il primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale, sentita
la Commissione consiliare competente, può autorizzare con propria
deliberazione la concessione di contributi straordinari per la
realizzazione di iniziative alle quali sia riconosciuto carattere di
particolare necessità ed urgenza, relative agli articoli 3, 4, 5, 6 e
7.
Art. 17 - (Norma
finanziaria).
1. omissis ( 5)
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti dei capitoli 61356 e
61358 verranno determinati dalla legge di approvazione del Bilancio annuale
della Regione.
Note
( 5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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