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Contenuti:
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990)
Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 (BUR n. 32/1990) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI REGIONALI PER I SERVIZI EDUCATIVI ALLA PRIMA INFANZIA: ASILI
NIDO E SERVIZI INNOVATIVI.
Titolo I
Principi generali
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - (Oggetto e finalità della legge).
1. La Regione del Veneto in armonia con l’ art. 4 dello Statuto e
con le leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, promuove
e sostiene l’attività educativo-assistenziale degli asili nido,
onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini
sino a tre anni di età e assicurare alla famiglia un sostegno
adeguato, che consenta e agevoli anche l’accesso della donna al
lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.
2. L’intervento regionale è volto anche a promuovere e
sostenere servizi innovativi per l’infanzia.
Art. 2 - (Obiettivi della
programmazione).
1. La programmazione degli interventi regionali per i servizi
all’infanzia mira:
a) allo sviluppo equilibrato del servizio nelle varie aree della Regione;
b) al coordinamento con gli altri servizi ed interventi per
l’infanzia e la famiglia in campo sociale, educativo, didattico,
sanitario;
c) alla valorizzazione della professionalità degli operatori;
d) alla collaborazione tra enti pubblici e privati, ai fini di una migliore
sinergia delle risorse.
Art. 3 - (Commissione regionale
di coordinamento per i servizi all’infanzia).
1. E' costituita, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, una Commissione regionale di
coordinamento dei servizi all’infanzia previsti dalla presente legge,
nominata dalla Giunta regionale.
2. La Commissione è presieduta dall’assessore ai servizi
sociali o da un suo delegato.
3. La Commissione è composta da:
a) un esperto nel settore asilo nido designato per ogni provincia dal
comune capoluogo;
b) due esperti scelti su indicazione dei comuni ad esclusione di quelli
capoluogo di Provincia, con popolazione superiore a 20.000 abitanti e
dotati di servizio di asilo nido;
c) due esperti scelti su indicazione dei comuni con popolazione inferiore a
20.000 abitanti e dotati di servizio di asilo nido;
d) tre esperti nel settore della prima infanzia, designati dalla Giunta
regionale;
e) un rappresentante degli operatori designato dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
4. La Giunta regionale, nel nominare gli esperti di cui alle lettere
b), c), e d) del comma 3, garantisce la presenza delle varie
professionalità inerenti le funzioni di cui all’art. 4.
5. Le modalità di funzionamento della Commissione sono
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario
regionale.
Art. 4 - (Compiti della
Commissione regionale di coordinamento per i servizi educativi
all’infanzia).
1. La Commissione regionale di coordinamento per i servizi
all’infanzia ha il compito di:
a) fornire indirizzi socio-psico-pedagogici e individuare linee di
orientamento relative all’organizzazione ed alla valutazione dei
servizi di asilo nido e dei servizi innovativi;
b) esprimere parere alla Giunta regionale sui progetti di cui agli artt. 20 e 21;
c) fornire indirizzi per la formazione e l’aggiornamento del
personale.
Titolo II
Il servizio di asilo nido comunale e consortile
Capo I
Definizione del servizio
Art. 5 - (Definizione).
1. L’asilo nido è un servizio di interesse pubblico
rivolto alla prima infanzia e ha finalità di assistenza, di
socializzazione e di educazione nel quadro di una politica di tutela dei
diritti dell’infanzia.
2. L’asilo nido ha una ricettività non inferiore a 30
posti e non superiore a 60 posti.
Art. 6 - (Asili nido
minimi).
1. Nelle località in cui non esiste il servizio di asilo nido e
il numero di potenziali utenti è inferiore a quello minimo di 30
bambini, possono costituirsi asili nido minimi, preferibilmente come
servizi aggregati ad idonee strutture già esistenti o come nuclei
decentrati di altro asilo nido.
Capo II
Regolamento del servizio
Art. 7 - (Regolamento del
servizio).
1. I comuni o i consorzi di comuni che istituiscono il servizio di
asilo nido adottano un regolamento che, nel rispetto di quanto stabilito
nel presente Titolo, deve anche prevedere:
a) la disciplina dell’orario e del calendario delle attività del
servizio, tenuto conto delle necessità dell’utenza;
b) le quote da versare in rapporto alle assenze dei bambini
dall’asilo nido;
c) le condizioni delle dimissioni dei bambini dal servizio.
2. Qualora nel territorio comunale o consortile operino più
asili nido, il regolamento stabilisce le modalità di coordinamento
delle attività socio-psico-pedagogiche secondo gli indirizzi di cui
all’art. 4, lettera a), anche al fine di rendere omogeneo il servizio
di asilo nido.
3. Nel caso di cui al comma 2, il regolamento del servizio deve
altresì prevedere le modalità di coordinamento dei comitati di
gestione.
Capo III
Ammissione al servizio e frequenza
Art. 8 - (Ammissione e frequenza
al servizio).
1. Sono ammessi all’asilo nido i bambini di età non inferiore a
tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al fine di perseguire il pieno utilizzo delle risorse attivate nel
servizio, il regolamento di cui all’art. 7, può prevedere, anche
in relazione alla presenza media dei bambini, un numero di ammissioni
superiore ai posti effettivamente attivati, in misura non superiore al 20%.
3. In caso di gravi necessità possono essere ammessi all’asilo
nido bambini di età inferiore a tre mesi o può essere consentita
la loro permanenza nell’asilo nido fino all’inserimento nella
scuola materna.
4. Hanno titolo di precedenza all’ammissione i bambini menomati,
disabili o in situazioni di rischio e di svantaggio sociale.
Art. 9 - (Rette di
frequenza).
1. Le rette di frequenza non debbono
superare il costo del servizio, dedotto il contributo di gestione erogato
dalla Regione.
2. Le rette sono differenziate in relazione alle condizioni socio
economiche della famiglia valutate sulla base del reddito pro-capite.
( 1)
Capo IV
Organizzazione del servizio
Art. 10 - (Convenzioni).
1. Il servizio di asilo nido può essere svolto anche tramite
rapporti di convenzione tra comuni o consorzi di comuni e soggetti pubblici
e privati.
Art. 11 - (Organizzazione
dell’attività psico-pedagogica).
1. L’asilo nido si articola in gruppi pedagogici costituiti
con riferimento all’età, allo sviluppo e all’autonomia
psico-motoria raggiunta dai bambini e al rapporto numerico
operatore-bambino.
2. L’attività di asilo nido si svolge tenendo conto degli
indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
regionale di coordinamento dei servizi per l’infanzia di cui
all’ art. 3, e deve
essere attuata secondo le tecniche più avanzate nel campo della
psico-pedagogia dell’infanzia.
3. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido può
essere estesa alla popolazione infantile esterna per favorire una più
completa socializzazione dei bambini normalmente accuditi in ambito
familiare.
4. I bambini non iscritti che, ai sensi del comma 3, utilizzano gli
spazi dell’asilo nido devono essere accompagnati da familiari o da
persone indicate dai genitori e tutori che rimangono con i bambini per
tutta la durata della permanenza nell’asilo nido.
5. L’utilizzazione degli spazi dell’asilo nido da parte
della popolazione infantile esterna, non deve interferire con il normale
svolgimento dell’attività di servizio.
Capo V
Gestione del servizio
Art. 12 - (Comitato di gestione
degli asili nido comunali e consortili).
1. Presso ogni asilo nido comunale o consortile è istituito un
comitato di gestione.
2. Il comitato è nominato dal consiglio comunale o
dall’assemblea consortile, a seconda che trattasi di asilo nido
comunale o consortile.
3. Il comitato di gestione è composto da:
a) tre membri, di cui uno designato dalla minoranza, eletti dal consiglio
comunale o dall’assemblea consortile.
b) tre rappresentanti dei genitori dei bambini utenti del servizio,
indicati dall’assemblea dei genitori, di cui uno indicato
dall’assemblea dei genitori dei bambini in lista di attesa, ove
esista;
c) un rappresentante del personale dell’asilo nido con funzioni
educative indicato dall’assemblea del personale;
d) un rappresentante delle formazioni sociali organizzate sul territorio.
4. Il comitato di gestione elegge nel suo seno il presidente fra i
rappresentanti di cui alle lett. a) e b) del comma 3, con esclusione
dell’eventuale rappresentante dei genitori dei bambini in lista di
attesa.
Art. 13 - (Attribuzioni del
comitato di gestione).
1. Il regolamento comunale o consortile definisce i compiti e la
durata del comitato di gestione, nonché le modalità del suo
funzionamento.
2. Spetta in ogni caso al comitato:
a) presentare annualmente all’amministrazione comunale o
all’assemblea consortile proposte per il bilancio di gestione
dell’asilo nido, la relazione morale sull’attività svolta
e ogni altra proposta che interessi l’assistenza all’infanzia;
b) contribuire all’elaborazione degli indirizzi
educativo-assistenziali ed organizzativi e vigilare sulla loro attuazione;
c) decidere sulle domande di ammissione all’asilo nido in
conformità ai criteri stabiliti dal regolamento comunale o consortile;
d) promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie e alle
formazioni sociali, anche al fine di esaminare le questioni relative
all’aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
e) prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano
inerenti al funzionamento dell’asilo nido;
f) partecipare all’elaborazione dei piani di sviluppo comunali o
consortili relativi ai servizi all’infanzia.
Capo VI
Personale degli asili nido
Art. 14 - (Tipologia del
personale).
1. Il personale si distingue in:
a) personale con funzioni di coordinamento;
b) personale addetto alla funzione educativo-assistenziale;
c) personale addetto ai compiti amministrativi;
d) personale addetto ai servizi.
Art. 15 - (Personale degli asili
nido).
1. Il personale addetto alla funzione educativa deve essere in
possesso del diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di
vigilatrice d’infanzia o di assistente per l’infanzia o di
dirigente di comunità o del diploma di laurea in scienze della
formazione primaria o di quello in scienze dell’educazione o comunque
di un diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea idonei
allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica.
( 2)
2. Il rapporto di lavoro è regolato dalle normative nazionali
in materia e dai vigenti contratti di lavoro.
3. La pianta organica del personale assicura, di norma, la presenza
di un educatore ogni sei bambini di età inferiore ai 15 mesi e di un
educatore ogni otto bambini di età superiore ai 15 mesi, in relazione
alla frequenza massima.
4. L’ente gestore garantisce il personale di sostegno ai
bambini menomati o disabili.
Art. 16 - (Aggiornamento del
personale).
1. La Giunta regionale sentiti i comuni interessati e le
organizzazioni sindacali, nonché la Commissione regionale di cui
all’ art. 3, indica i
criteri di utilizzo del monte ore previsto dal vigente contratto nazionale
di lavoro e predispone un piano triennale di formazione e di aggiornamento
professionale.
2. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge non in possesso di uno dei diplomi di cui all’art. 15,
comma 1, deve partecipare a corsi regionali di 150 ore di frequenza
obbligatoria al termine dei quali viene rilasciato un attestato di
idoneità professionale, a seguito di una verifica finale.
3. Il piano dei corsi di cui ai commi 1 e 2 viene approvato dalla
Giunta regionale con le modalità, i contenuti e le procedure di cui
all’ art.
19 della legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 come sostituito dall’art. 8
della legge regionale
11 marzo 1986, n. 8 .
Titolo III
Servizi innovativi e attività innovative
Capo I
Definizione e tipologia
Art. 17 - (Definizione e tipologia dei servizi
innovativi).
1. Al fine di realizzare una più
capillare estensione dei servizi per l’infanzia e per soddisfare la
molteplicità dei bisogni del bambino e della famiglia si possono anche
istituire i seguenti servizi innovativi:
a) nido integrato;
b) nido famiglia;
c) centro infanzia.
2. Il nido integrato è un servizio strutturato in modo simile
ad un asilo nido minimo. Esso svolge un' attività psico-pedagogica
mediante collegamenti integrativi con l’attività della scuola
materna, secondo un progetto concordato tra gli enti gestori.
3. Il nido famiglia è un servizio finalizzato a valorizzare il
ruolo dei genitori all’intervento educativo prevedendone il diretto
coinvolgimento nella conduzione e nella gestione del servizio. Esso è
di norma destinato a non più di 12 bambini di età compresa tra i
15 mesi e i 3 anni e può essere attivato solo in spazi idonei a
ospitare servizi per l’infanzia e deve comunque prevedere la presenza
di almeno un educatore con funzioni di coordinamento.
4. Il centro infanzia è un servizio prevalentemente destinato
ai bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 6 anni, organizzato sulla
base di percorsi pedagogici flessibili in relazione al rapporto tra la
maturità dei soggetti e i contenuti dell’intervento educativo.
Il servizio di centro infanzia può prevedere nei suoi progetti
educativi percorsi psico-pedagogici realizzati con il contributo di apporti
esterni.
Art. 18 - (Attività
innovativa di atelier).
1. L’atelier è un' attività formativa destinata
prevalentemente ai bambini di età compresa tra i 15 mesi e i 3 anni,
elevabili a 6 anni nel caso di cui al comma 4 dell’art. 17, che si
svolge in orari limitati e per periodi di tempo determinati in cicli, su
contenuti specifici quali l’animazione, la manipolazione, le
attività artistiche ed espressive e la socializzazione.
2. L’attività di atelier può svolgersi in qualunque
servizio per la prima infanzia.
3. Durante i periodi di svolgimento dell’attività possono
partecipare anche i bambini non frequentanti la struttura presso la quale
l’attività si svolge.
Capo II
Organizzazione dei servizi innovativi e delle attività innovative
Art. 19 - (Soggetti gestori
dei servizi innovativi).
1. I servizi innovativi possono essere gestiti da enti pubblici o
privati, da associazioni e fondazioni dotati o meno di personalità
giuridica e da cooperative.
Art. 20 - (Progetto dei
servizi innovativi).
1. I soggetti gestori dei servizi
innovativi presentano al Dipartimento per i servizi sociali entro il 30
aprile di ogni anno un progetto elaborato secondo gli indirizzi della
Commissione regionale di coordinamento per i servizi all’infanzia,
che deve comunque indicare:
a) il responsabile del progetto;
b) gli obiettivi;
c) i modelli organizzativi del servizio;
d) il rapporto numerico educatore-bambini;
e) i costi e le modalità di verifica della efficacia del servizio;
f) le modalità di gestione e di integrazione con gli altri servizi;
g) la natura del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio
innovativo che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
15, comma 1;
h) i criteri della programmazione socio-psico-pedagogica;
i) i criteri di ammissione al servizio;
l) i criteri per la determinazione della retta;
m) l’orario di servizio;
n) l’indicazione del tipo di diritto reale sui beni immobili sede dei
servizi innovativi e sulle relative attrezzature e l’indicazione del
relativo titolo.
2. Qualora per la realizzazione dei servizi innovativi siano
necessari interventi che richiedano finaziamenti in conto capitale, il
progetto di cui al comma 1 deve contenere l’indicazione di tali
interventi.
Art. 21 - (Progetto per
l’attività di atelier).
1. I soggetti gestori dei servizi per
l’infanzia che intendano effettuare l’attività di atelier,
debbono presentare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile di ogni anno,
un progetto che, oltre a contenere gli elementi di cui all’art. 20,
comma 1, preveda le modalità dell’eventuale partecipazione dei
bambini non frequentanti i servizi per l’infanzia presso i quali si
svolge l’attività di atelier.
Art. 22 - (Convenzioni).
1. Qualora la realizzazione dei progetti dei servizi innovativi di
cui all’art. 20 o dei progetti per l’attività di atelier
di cui all’art. 21, comporti la collaborazione tra più soggetti
pubblici o tra soggetti pubblici e privati, devono essere stipulate
apposite convenzioni sulla base di una convenzione-tipo predisposta dalla
Giunta regionale.
Art. 23 - (Vigilanza sui
servizi innovativi).
1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività e sui
soggetti gestori dei servizi innovativi, per il tramite delle unità
locali socio-sanitarie per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari e
per il tramite dei comuni per quanto riguarda il rispetto del progetto
approvato dalla Regione e in applicazione di quanto previsto
dall’ art.
15 della legge
regionale 20 luglio 1989, n. 22 .
Capo III
Regime dei servizi innovativi
Art. 24 - (Assunzione dei
servizi innovativi in gestione ordinaria).
1. I servizi innovativi elencati nell’ art. 17 mantengono carattere
sperimentale per un periodo di 3 anni.
2. Al termine del triennio sperimentale, la Giunta regionale, sulla
base di una relazione di valutazione della validità ed efficacia del
servizio innovativo e sentita la Commissione consiliare competente, decide
sull’assunzione dei servizi innovativi in gestione ordinaria.
Titolo IV
Contributi regionali
Capo I
Contributi regionali per gli asili nido
Art. 25 - (Destinazione dei contributi).
1. Per il perseguimento degli obiettivi della presente legge la
Regione eroga contributi in conto capitale e contributi in conto gestione
ai comuni o ai consorzi di comuni.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, adotta il Piano dei finanziamenti in conto capitale elaborato
sulla base delle domande di contributo di cui all’art. 28, comma 1.
Art. 26 - (Contributi in conto
capitale).
1. I contributi in conto capitale destinati all’acquisto,
costruzione, ampliamento di strutture esistenti o ristrutturazione, sono
concessi in ragione dell’80% della spesa dichiarata ammissibile e
comunque entro un importo massimo di lire 15.000.000 per posto-bambino.
2. I contributi destinati all’acquisto di materiale operativo,
all’arredamento e alla manutenzione straordinaria sono concessi in
ragione dell’80% e comunque entro un importo massimo di lire
2.000.000 per posto-bambino.
2 bis. I contributi destinati all’acquisto di strumenti
musicali o di ausili alle attività musicali e di lettura ad alta voce
e per la psicomotricità, nonché alla realizzazione di progetti
inerenti attività musicali e di lettura ad alta voce e di
psicomotricità, sono concessi nella misura massima del 90% e comunque
entro l’importo massimo di euro 4.000,00 per asilo nido. ( 3)
3. I contributi destinati alla manutenzione straordinaria possono
essere concessi a favore degli enti che gestiscono asili nido funzionanti
da oltre un decennio alla data di entrata in vigore della presente legge o
che dimostrino, per la condizione dello stabile, la necessità di
intervento.
Art. 27 - (Contributi in conto
gestione).
1. Le risorse destinate
all’erogazione dei contributi di gestione sono ripartite secondo i
seguenti parametri:
a) quota rapportata alla capacità ricettiva: 31%;
b) quota rapportata al numero dei presenti dal 1° di ottobre al 31
dicembre dell’anno precedente: 50%;
c) quota da ripartire tra gli asili nido situati in comuni con popolazione
inferiore ai 20.000 abitanti: 10% e comunque per un importo non superiore a
lire 30.000.000 per asilo nido;
d) quota da ripartire tra i comuni che accolgono nei propri asili nido,
esaurita la domanda interna, bambini residenti in altri comuni ed ai quali
non sia stata applicata alcuna maggiorazione di retta: lire 1.000.000 per
bambino e comunque per un importo complessivo non superiore al 3%;
e) quota da ripartire tra gli asili nido realizzati da consorzi di comuni o
gestiti in convenzione tra comuni che utilizzano il servizio e aventi
ciascuno popolazione inferiore a 20.000 abitanti: 3% e comunque per un
importo non superiore a lire 15.000.000 per asilo nido;
f) quota per formazione e aggiornamento degli operatori: 3% e comunque per
un importo annuo non superiore a lire 5.000.000 per asilo nido.
2. Le risorse non utilizzate per le spese inerenti le lett. c), d),
e) ed f) del comma 1 concorrono ad incrementare la quota di cui alla lett.
b) del comma 1.
Art. 28 - (Procedura per la
richiesta di contributo).
1. Le domande per il contributo in conto capitale previsto
dall’art. 26, comma 1, debbono essere presentate entro il 30 aprile
di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate della seguente
documentazione:
a) relazione illustrativa che precisi i dati demografici e sociali della
zona da servire o servita, le caratteristiche del progetto, i motivi della
localizzazione adottata, l’ammontare complessivo dei costi di
costruzione, ampliamento o riattamento;
b) planimetria comprendente l’intera zona servita dalla nuova
struttura o dalla struttura da riattarsi con l’indicazione degli
insediamenti residenziali e industriali e dei servizi pubblici esistenti ed
eventualmente previsti;
c) estratto dello strumento urbanistico vigente o eventualmente adottato e
trasmesso ai competenti organi;
d) preventivo della spesa;
e) piano di finanziamento dell’opera.
2. Le domande per il contributo in conto capitale previsto
dall’art. 26, commi 2, 2 bis ( 4) e 3, per interventi in favore di strutture comunali o di
soggetti convenzionati, debbono essere presentate dai Comuni entro il 30
aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale corredate dalla
seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi o acquisti da effettuare,
nonché dei progetti inerenti attività musicali e di lettura ad
alta voce e di psicomotricità che l’asilo nido intende
realizzare; ( 5)
b) preventivo di spesa.
3. Entro la stessa data del 30 aprile debbono essere presentate al
Presidente della Giunta regionale le domande di contributo per la gestione,
corredate della deliberazione di approvazione del conto consuntivo.
Capo II
Contributi per i servizi innovativi
Art. 29 - (Contributi per la
realizzazione dei servizi innovativi).
1. Per le domande di contributo in conto capitale per
l’acquisto, la costruzione, l’ampliamento o il riattamento di
strutture per i servizi innovativi, si procede:
a) per il nido integrato di cui all’ art. 17, comma 2, e per il centro infanzia di cui
all’art. 17, comma 4, secondo quanto previsto dall’art. 28,
comma 1;
b) per il nido-famiglia secondo quanto disposto dall’art. 28, comma
1, limitatamente alle lettere a), c) e d).
2. Le domande di contributo in conto capitale per gli interventi di
cui all’art. 26, commi 2 e 3, devono essere presentate entro il 30
aprile di ogni anno al Presidente della Giunta regionale, corredate dalla
seguente documentazione:
a) relazione illustrativa degli interventi da effettuare;
b) preventivo di spesa.
3. Le domande di contributo in conto gestione, corredate dai
progetti di cui agli artt. 20 e 21, devono essere presentate al Presidente
della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 30 - (Piano di
finanziamento dei servizi innovativi).
1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, adotta annualmente il Piano di finanziamento per i contributi
da erogare per le attività innovative e i servizi innovativi,
elaborato sulla base dei progetti di cui agli artt. 20 e 21, presentati alla Giunta regionale.
Titolo V
Disposizioni transitorie e finali
Capo I
Disposizioni transitorie
Art. 31 - (Norma transitoria).
1. Per l’anno 1990, le domande di contributo di cui
all’art. 28 sono presentate entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Capo II
Disposizioni finali
Art. 32 - (Vincolo di
destinazione).
1. Gli asili nido costruiti, acquistati o ristrutturati con i
contributi statali o regionali sono soggetti a vincolo di destinazione
ventennale.
2. Qualora i soggetti gestori dei servizi innovativi siano anche
beneficiari di contributi in conto capitale, la Giunta regionale determina
la durata dell’eventuale vincolo di destinazione delle opere per le
quali si è usufruito del contributo.
3. La Giunta regionale può, su istanza motivata degli enti
gestori degli asili nido o dei servizi innovativi aventi opere sottoposte a
vincolo di destinazione, autorizzare la destinazione ad altro uso, fermo
restando il vincolo di utilizzo nel settore dei servizi sociali.
Art. 33 - (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
Art. 34 - (Regolamento di
esecuzione).
1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge
il Consiglio regionale emana il regolamento di esecuzione della presente
legge.
2. Fino alla emanazione del nuovo regolamento mantengono la loro
efficacia le norme del regolamento regionale 15 giugno 1973, n. 3
, purché non contrastino con la presente legge.
Art. 35 - (Norma
finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese di
gestione dei servizi di asili nido, di cui al Titolo II della presente
legge, e alle spese di gestione dei servizi innovativi, di cui al Titolo
III, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 61402 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno
finanziario 1990 e ai corrispondenti capitoli del bilancio degli esercizi
successivi.
2. Agli oneri derivanti dal concorso della Regione alle spese in
conto capitale ( 6) di cui agli
artt. 28 e 29, determinate in lire 1.190.000.000 per l’anno
finanziario 1990, si provvede mediante aumento dell’avanzo presunto
di amministrazione iscritto nello stato di previsione dell’entrata
del bilancio per l’anno finanziario 1990, di cui all’art. 13
della legge regionale
16 gennaio 1990, n. 6 , e contemporanea istituzione dello stato di
previsione della spesa del medesimo bilancio del capitolo 61220 denominato
" Contributi in conto capitale per gli asili nido e i servizi innovativi
per l’infanzia ". Per gli esercizi finanziari successivi al 1990 lo
stanziamento del capitolo 61220 verrà determinato a norma
dell’ art.
32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ,
modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .
( 7)
Note
( 6) La legge regionale 28 settembre 2012, n. 39
con gli articoli 1 e 2 che introducono modifiche agli articoli 26 e 28
della presente legge, ha disciplinato una nuova tipologia di contributi in
conto capitale prevedendo all’art. 3 la relativa norma finanziaria
che recita: “Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2012 e per
ciascuno degli esercizi 2013 e 2014, si provvede mediante prelevamento di
pari importo dall’upb U0186 “Fondo speciale per le spese
d’investimento” del bilancio di previsione 2012 e pluriennale
2012-2014; contestualmente la dotazione dell’upb U0150
“Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della famiglia”
viene incrementata di euro 200.000,00 in ogni esercizio del triennio
2012-2014.”.
SOMMARIO
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